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Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

L'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottati sulla base della direttiva 2009/125/CE ha mostrato che le tolleranze applicabili alla verifica stabilite nelle misure di esecuzione e destinate esclusivamente a essere utilizzate dalle autorità di sorveglianza del mercato sono state usate da taluni fabbricanti e importatori per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori dei loro prodotti.

Le tolleranze di verifica servono ad ammettere le variazioni che risultano dalle misurazioni effettuate in occasione delle prove di verifica e che sono dovute a differenze delle apparecchiature usate dai fabbricanti, dagli importatori e dalle autorità di sorveglianza nell'Unione. Le suddette tolleranze non dovrebbero essere usate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità a quanto stabilito in materia di progettazione ecocompatibile né per comunicare una prestazione migliore di quella effettivamente misurata e calcolata. I parametri dichiarati o pubblicati dal fabbricante o dall'importatore non dovrebbero essere più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori contenuti nella documentazione tecnica.

Per garantire una concorrenza equa, per realizzare i risparmi energetici a cui sono finalizzati i regolamenti e per fornire ai consumatori informazioni accurate in merito alla prestazione ambientale e funzionale dei prodotti, è opportuno chiarire che le tolleranze di verifica stabilite nelle misure di esecuzione possono essere usate solo dalle autorità degli Stati membri ai fini di verifica della conformità.

Occorre pertanto modificare opportunamente i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/20082, (CE) n. 107/20093, (CE) n. 278/20094, (CE) n. 640/20095, (CE) n. 641/20096, (CE) n. 642/20097, (CE) n. 643/20098, (UE) n. 1015/20109, (UE) n. 1016/201010, (UE) n. 327/201111, (UE) n. 206/201212, (UE) n. 547/201213, (UE) n. 932/201214, (UE) n. 617/201315, (UE) n. 666/201316, (UE) n. 813/201317, (UE) n. 814/201318, (UE) n. 66/201419, (UE) n. 548/201420, (UE) n. 1253/201421, (UE) 2015/109522, (UE) 2015/118523, (UE) 2015/118824, (UE) 2015/118925 e (UE) 2016/228126.

I dati comunicati dagli operatori del settore dell'illuminazione mostrano che molti tipi di lampade previste come alternative ai tipi meno efficienti vietati (come le lampade alogene a tensione di rete destinate a sostituire le lampade a incandescenza) sarebbero integralmente ritirati dal mercato in conseguenza dei regolamenti (CE) n. 244/200927, (CE) n. 245/200928 e (UE) n. 1194/201229 se ai fabbricanti fosse vietato di avvalersi del metodo per dichiarare i dati e le informazioni descritto nelle norme di misurazione a sostegno delle tolleranze stabilite nei predetti regolamenti secondo le modalità che sono prassi corrente in tutto il settore. È pertanto opportuno non modificare i suddetti tre regolamenti attraverso il presente atto, bensì, in occasione del loro prossimo riesame, chiarire l'uso previsto delle tolleranze in concomitanza con una nuova valutazione dei relativi requisiti minimi.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: