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Regolamento (UE) 2017/353 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio2 elencano le denominazioni date nel diritto nazionale degli Stati membri alle procedure di insolvenza e agli amministratori delle procedure di insolvenza cui si applica tale regolamento. L’allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento e l’allegato B elenca gli amministratori delle procedure di insolvenza di cui al punto 5 del medesimo articolo.

Il 4 dicembre 2015 la Polonia ha notificato alla Commissione le modifiche da apportare agli elenchi di cui agli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848. Tali modifiche sono conformi ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.

A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con lettera del 1o settembre 2016 il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2017 Per il Parlamento europeo Il presidente A. TAJANI Per il Consiglio Il presidente I. BORG