Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/20051, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11, e l'articolo 7, paragrafo 3,
Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas.
La duplicazione dei sistemi di trasporto del gas nella maggior parte dei casi non è economica né efficiente. La concorrenza nei mercati del gas naturale richiede pertanto un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture da parte di tutti gli utenti della rete. Tuttavia, in gran parte dell'Unione la mancanza di un accesso equo e trasparente alla capacità di trasporto resta un ostacolo rilevante alla realizzazione di una concorrenza effettiva sul mercato all'ingrosso. Inoltre, il fatto che le norme nazionali differiscano da uno Stato membro all'altro ostacola la creazione di un mercato interno del gas che funzioni correttamente.
L'uso inefficiente e l'accesso limitato ai gasdotti ad alta pressione dell'Unione risultano in condizioni di mercato non ottimali. È necessario attuare un sistema più trasparente, efficiente e non discriminatorio di allocazione della limitata capacità di trasporto per i sistemi di trasporto del gas dell'Unione, in modo che la concorrenza transfrontaliera possa svilupparsi ulteriormente e l'integrazione del mercato possa progredire. Lo sviluppo di tali norme è stato costantemente sostenuto dalle parti interessate.
La realizzazione di un'effettiva concorrenza tra fornitori che operano all'interno e all'esterno dell'Unione presuppone un uso flessibile degli attuali sistemi di trasporto per trasportare il gas in base ai segnali di prezzo. Solo un sistema efficiente di reti di trasporto interconnesse, che offra pari condizioni di accesso a tutti, permetterà un flusso libero del gas in tutta l'Unione. Ciò a sua volta attrarrà più fornitori, aumentando la liquidità nei centri di scambio e contribuendo all'efficienza dei meccanismi di determinazione dei prezzi e, di conseguenza, a prezzi equi del gas basati sul principio della domanda e dell'offerta.
Il regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione2, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas, mirava a realizzare il livello necessario di armonizzazione in tutta l'Unione. L'applicazione effettiva di detto regolamento, inoltre, si fondava sull'introduzione di sistemi tariffari coerenti con i meccanismi di allocazione della capacità proposti nel regolamento stesso, al fine di garantirne l'attuazione senza effetto negativo sui ricavi e sulle posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto.
Il presente regolamento ha una portata più ampia rispetto al regolamento (UE) n. 984/2013, principalmente per quanto riguarda le norme per l'offerta di capacità incrementale, e chiarisce alcune disposizioni relative alla definizione e all'offerta di capacità continua e interrompibile e al miglioramento dell'adeguamento delle condizioni contrattuali dei rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per l'offerta di capacità aggregata. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al coordinamento della manutenzione e alla standardizzazione della comunicazione siano interpretate nel contesto del regolamento (UE) n. 2015/703 della Commissione3.
Onde consentire agli utenti della rete di trarre vantaggio da meccanismi di allocazione della capacità armonizzati nella massima misura possibile in un mercato integrato, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle capacità non esentate in nuove grandi infrastrutture che abbiano beneficiato di una deroga a norma dell'articolo 32 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento non pregiudichi tale deroga e tenendo conto della natura specifica degli interconnettori quando viene operata l'aggregazione della capacità.
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione e nazionali in materia di concorrenza, in particolare i divieti di accordi restrittivi (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e di abuso di posizione dominante (articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). È opportuno progettare i meccanismi di allocazione della capacità in modo tale da evitare la preclusione dei mercati a valle di approvvigionamento del gas.
Al fine di garantire che i gestori dei sistemi di trasporto massimizzino l'offerta di capacità continua, è opportuno istituire una gerarchia di prodotti in cui la capacità interrompibile annua, trimestrale e mensile sia offerta solo se la capacità continua non è disponibile.
Differenze sostanziali fra le rispettive condizioni applicabili all'offerta di prodotti di capacità aggregata da parte dei gestori dei sistemi di trasporto sui due lati di un punto di interconnessione possono limitare il valore e l'utilità per gli utenti della rete di prenotare capacità aggregata. È dunque opportuno avviare un processo guidato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «l'Agenzia») e dalla rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas (di seguito «ENTSO-G»), al fine di valutare dette condizioni dei gestori dei sistemi di trasporto in tutta l'Unione per i prodotti di capacità aggregata e allinearle, per quanto possibile, con l'obiettivo di creare un modello comune di condizioni.
Un processo semplificato e armonizzato a livello dell'Unione per l'offerta di capacità incrementale è necessario per rispondere all'eventuale domanda di mercato per tale capacità. Tale processo dovrebbe consistere in regolari valutazioni della domanda, seguite da una fase strutturata di progettazione e allocazione, basata su un'effettiva cooperazione transfrontaliera tra i gestori dei sistemi di trasporto e le autorità nazionali di regolamentazione. Ogni decisione di investimento da adottare in seguito alla valutazione della domanda di mercato della capacità dovrebbe essere sottoposta a un test economico per determinare la sostenibilità economica. Tale test economico, a sua volta, dovrebbe far sì che siano gli utenti della rete che richiedono capacità a sostenere i corrispondenti rischi associati alla loro domanda, per evitare che il rischio di tali investimenti ricada sui clienti vincolati.
L'allocazione di capacità nell'ambito di progetti di capacità incrementale standard dovrebbe seguire la procedura standard di allocazione mediante asta, onde garantire il massimo livello di trasparenza e non discriminazione. Nel caso di grandi progetti complessi che interessano più Stati membri, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero tuttavia essere autorizzati a utilizzare meccanismi alternativi di allocazione. Detti meccanismi dovrebbero prevedere la flessibilità necessaria per consentire l'investimento nel caso in cui vi sia una reale domanda di mercato, ma dovrebbero in ogni caso essere allineati in tutta l'Unione. Qualora un meccanismo alternativo di allocazione sia autorizzato, occorre evitare la preclusione del mercato imponendo una quota più elevata di capacità da riservare per le prenotazioni a breve termine.
Nell'attuare sistemi complessi di entrata-uscita, in particolare con flussi fisici di gas — destinati ad altri mercati — nell'insieme di tali zone, i gestori dei sistemi di trasporto hanno attuato e le autorità nazionali di regolamentazione hanno approvato approcci contrattuali diversi per prodotti di capacità continua, i cui effetti dovrebbero essere valutati in un contesto europeo.
È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasporto tengano conto delle buone pratiche e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione del presente regolamento. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio5, occorre che l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che i meccanismi di allocazione della capacità presso i punti di interconnessione pertinenti siano attuati nella maniera più efficace in tutta l'Unione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas per la capacità esistente e incrementale. Il presente regolamento stabilisce in che modo i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti cooperano al fine di facilitare le vendite della capacità, rispettando nel contempo le norme commerciali generali, nonché le norme tecniche relative ai meccanismi di allocazione della capacità.
Art. 2 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai punti di interconnessione. Esso può inoltre applicarsi ai punti di entrata-uscita da e verso i paesi terzi, in base alla decisione della competente autorità nazionale di regolamentazione. Il presente regolamento non si applica ai punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, ai punti di entrata da terminali di «gas naturale liquefatto» (GNL) e impianti di produzione, nonché ai punti di entrata dagli impianti di stoccaggio e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio.
2. I meccanismi standardizzati di allocazione della capacità istituiti a norma del presente regolamento comprendono una procedura d'asta per i punti di interconnessione pertinenti all'interno dell'Unione e per i prodotti di capacità standard da offrire e allocare. Se è offerta capacità incrementale, possono essere utilizzati anche meccanismi alternativi di allocazione, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
3. Il presente regolamento si applica a tutta la capacità tecnica e interrompibile nei punti di interconnessione nonché alla capacità supplementare ai sensi dell'allegato I, punto 2.2.1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e alla capacità incrementale. Il presente regolamento non si applica ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno di questi Stati membri beneficia di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE.
4. Nei casi in cui si fa ricorso a un meccanismo alternativo di allocazione della capacità a norma dell'articolo 30, l'articolo 8, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 11 a 18, l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 37 non si applicano ai livelli di offerta, salvo decisione contraria delle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione.
5. Se si applicano metodi di allocazione implicita della capacità, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di non applicare gli articoli da 8 a 37.
6. Al fine di impedire la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle le autorità nazionali di regolamentazione possono, dopo aver consultato gli utenti della rete, decidere di adottare opportune misure per limitare anticipatamente le offerte per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di interconnessione in uno Stato membro.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/460 della Commissione6 e all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «capacità incrementale», un possibile aumento futuro della capacità tecnica mediante procedure basate su criteri di mercato, oppure nuova capacità possibile, realizzata dove attualmente non ne esiste alcuna, che può essere offerta sulla base di investimenti in infrastrutture fisiche o di ottimizzazione della capacità a lungo termine e successivamente allocata, subordinatamente all'esito positivo di un test economico, nei seguenti casi:
a. in punti di interconnessione esistenti;
b. mediante la creazione di uno o più punti di interconnessione nuovi;
c. quale capacità fisica di contro flusso in uno o più punti di interconnessione, non precedentemente offerta;
2) «punto di interconnessione», un punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore nella misura in cui questi punti sono soggetti a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;
3) «meccanismo alternativo di allocazione», un meccanismo di allocazione del livello di offerta o della capacità incrementale, definito volta per volta dai gestori dei sistemi di trasporto, e approvato dalle autorità nazionali di regolamentazione, per accogliere le richieste di domanda condizionata;
4) «prodotto di capacità standard», un determinato quantitativo di capacità di trasporto per un dato periodo di tempo in un determinato punto di interconnessione;
5) «livello di offerta», la somma della capacità disponibile e del rispettivo livello di capacità incrementale offerta per ciascun prodotto di capacità standard annua in un punto di interconnessione;
6) «metodo di allocazione implicita», un metodo di allocazione di capacità in cui, eventualmente mediante un'asta, sia la capacità di trasporto, sia un quantitativo corrispondente di gas sono allocati allo stesso tempo;
7) «procedura di aggiudicazione», il periodo di tempo durante il quale gli utenti della rete possono presentare, modificare e ritirare le offerte;
8) «gradino di prezzo elevato», un importo fisso o variabile definito per punto di interconnessione e prodotto di capacità standard;
9) «progetto di capacità incrementale», un progetto per incrementare la quantità di capacità tecnica in un punto di interconnessione esistente o per creare un nuovo punto di interconnessione sulla base dell'allocazione della capacità nella precedente procedura di capacità incrementale;
10) «test economico», un test finalizzato a valutare la sostenibilità economica dei progetti di capacità incrementale;
11) «procedura di capacità incrementale», una procedura per valutare la domanda di capacità incrementale del mercato, che comprende una fase non vincolante in cui gli utenti della rete esprimono e quantificano la loro domanda di capacità incrementale e una fase vincolante in cui uno o più gestori dei sistemi di trasporto chiedono agli utenti della rete di assumere impegni vincolanti di acquisizione di capacità;
12) «capacità aggregata», un prodotto di capacità standard offerto su base continua costituito dalla corrispondente capacità di entrata e uscita in entrambi i lati di ciascun punto di interconnessione;
13) «accordo di interconnessione», un accordo concluso da gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, i cui sistemi sono collegati in un particolare punto di interconnessione e che specifica i termini e le condizioni, le procedure operative e le disposizioni per la consegna e/o il ritiro di gas nel punto di interconnessione, allo scopo di facilitare l'interoperabilità efficiente delle reti di trasporto interconnesse, come stabilito al capo II del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione;
14) «capacità concorrente», capacità per la quale la capacità disponibile in un punto della rete non può essere allocata senza ridurre in tutto o in parte la capacità disponibile in un altro punto della rete;
15) «calendario delle aste», una tabella con le informazioni relative ad aste specifiche pubblicata dall'ENTSO-G nel gennaio di ogni anno civile per le aste indette durante il periodo compreso fra marzo e febbraio dell'anno civile successivo e costituita da tutte le date pertinenti delle aste, comprese le date di inizio e i prodotti di capacità standard da mettere all'asta cui si applicano;
16) «giorno gas», il periodo che va dalle 5:00 alle 5:00 UTC del giorno seguente (ora solare) e dalle 4:00 alle 4:00 UTC del giorno seguente (ora legale);
17) «capacità infragiornaliera», una capacità offerta e allocata dopo la chiusura delle aste di capacità day-ahead per il medesimo giorno.
18) «asta aperta di prezzo ascendente», un'asta in cui un utente della rete organizza i quantitativi richiesti in scaglioni definiti di prezzo che sono annunciati sequenzialmente;
19) «asta a prezzo uniforme», un'asta in cui l'utente della rete in un'unica procedura di aggiudicazione offre i prezzi così come il quantitativo e in cui tutti gli utenti della rete che sono riusciti ad ottenere capacità pagano il prezzo dell'offerta inferiore vincitrice;
20) «prezzo di riserva», il prezzo minimo ammissibile all'asta;
21) «gradino di prezzo basso», un importo fisso o variabile definito per punto di interconnessione e prodotto di capacità standard che è inferiore al gradino di prezzo elevato;
22) «prima sottoquotazione», una situazione in cui la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è inferiore alla capacità offerta alla fine della seconda procedura di aggiudicazione o a una successiva procedura di aggiudicazione;
23) «punto di interconnessione virtuale», due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;
24) «fattore f», la quota del valore attuale dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto associato alla capacità incrementale inclusa nel rispettivo livello di offerta di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), che deve essere coperta dal valore attuale degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità calcolata conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a);
25) «over-nomination», il diritto degli utenti della rete che soddisfano i requisiti minimi per la presentazione di nomination di richiedere capacità interrompibile in qualsiasi momento del giorno, presentando una nomination che aumenta il totale delle loro nomination ad un livello superiore rispetto alla loro capacità contrattuale.
Capo II. Principi di cooperazione
Art. 4 Coordinamento della manutenzione
Qualora la manutenzione di un gasdotto o di una parte di una rete di trasporto abbia un impatto sul quantitativo di capacità di trasporto che può essere disponibile nei punti di interconnessione, il/i gestore/i del sistema di trasporto coopera/no pienamente con il/i gestore/i del sistema di trasporto adiacente/i per i rispettivi piani di manutenzione al fine di ridurre al minimo l'impatto sui flussi di gas e sulla capacità potenziali in un punto di interconnessione.
Art. 5 Standardizzazione della comunicazione
1. I gestori dei sistemi di trasporto provvedono a coordinare l'attuazione di procedure di comunicazione standard, sistemi di informazione coordinati e comunicazioni elettroniche online compatibili, quali formati e protocolli condivisi per lo scambio dei dati, e ad accordarsi sui principi in base ai quali effettuare il trattamento dei dati.
2. Le procedure di comunicazione standard comprendono, in particolare, le procedure relative all'accesso degli utenti della rete al sistema di aste dei gestori dei sistemi di trasporto o alla piattaforma di prenotazione pertinente e il riesame delle informazioni fornite in relazione all'asta. Il calendario e il contenuto dei dati da scambiare sono conformi alle disposizioni di cui al capo III.
3. Le procedure di comunicazione standard adottate dai gestori dei sistemi di trasporto includono un piano di attuazione e la durata dell'applicazione, in linea con lo sviluppo di piattaforme di prenotazione a norma dell'articolo 37. I gestori dei sistemi di trasporto garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Art. 6 Massimizzazione e calcolo della capacità
1. La capacità tecnica massima è messa a disposizione degli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema, della sicurezza e del funzionamento efficiente della rete.
a) Per massimizzare l'offerta di capacità aggregata tramite l'ottimizzazione della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto adottano le seguenti misure nei punti di interconnessione, dando la precedenza ai punti di interconnessione in cui è presente una congestione contrattuale, conformemente all'allegato I, punto 2.2.3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009: i gestori dei sistemi di trasporto stabiliscono e applicano un metodo comune, che definisce le azioni specifiche previste dai rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per raggiungere la necessaria ottimizzazione:
1) il metodo comune include un'analisi approfondita della capacità tecnica, comprese eventuali discrepanze, su entrambi i lati di un punto di interconnessione, nonché le azioni specifiche e il calendario dettagliato — incluse possibili implicazioni e procedure di approvazione di carattere regolamentare necessarie per recuperare i costi e adeguare il regime normativo — per ottimizzare l'offerta di servizi di capacità aggregata. Tali azioni specifiche non nocciono all'offerta di capacità presso altri punti pertinenti dei sistemi interessati e altri punti delle reti di distribuzione importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento ai clienti finali, quali gli impianti di stoccaggio, i terminali GNL e i clienti protetti come definiti nel regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
2) Il metodo di calcolo e le norme per mettere a disposizione la capacità, adottati dai gestori dei sistemi di trasporto, tengono conto di specifiche situazioni in cui capacità concorrenti fra sistemi comportano punti di interconnessione e punti di uscita verso impianti di stoccaggio.
3) Detta analisi approfondita prende in considerazione le ipotesi considerate nel piano decennale dell'Unione di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009, i piani di investimento nazionali, i pertinenti obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile e i pertinenti obblighi contrattuali;
4) i gestori dei sistemi di trasporto interessati applicano un approccio dinamico per il nuovo calcolo della capacità tecnica, ove opportuno in concomitanza con il calcolo dinamico applicato per la capacità supplementare sulla base dell'allegato I, punto 2.2.2.2 del regolamento (CE) n. 715/2009, individuando congiuntamente la frequenza appropriata per il nuovo calcolo per punto di interconnessione, e tenuto conto delle relative specificità;
5) nel metodo comune i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti consultano altri gestori di sistemi di trasporto specificamente interessati dal punto di interconnessione in questione;
6) nell'effettuare il nuovo calcolo della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto tengono conto delle informazioni che gli utenti della rete possono fornire per quanto riguarda i flussi futuri previsti;
b) i gestori dei sistemi di trasporto valutano congiuntamente almeno i parametri indicati di seguito e, se del caso, un loro adeguamento:
1) gli impegni sulla pressione;
2) tutti i pertinenti scenari della domanda e dell'offerta, inclusi i dettagli sulle condizioni climatiche di riferimento e le configurazioni della rete associate a scenari estremi;
3) il potere calorifico.
2. Se l'ottimizzazione delle capacità tecniche genera costi per i gestori dei sistemi di trasporto, in particolare costi che abbiano un impatto diseguale sui gestori dei sistemi di trasporto su entrambi i lati di un punto di interconnessione, i gestori dei sistemi di trasporto sono autorizzati a recuperare tali costi generati secondo principi di efficienza mediante il quadro normativo stabilito dalle autorità di regolamentazione competenti conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 e all'articolo 42 della direttiva 2009/73/CE. Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.
3. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione consultano gli utenti della rete sul metodo di calcolo applicato e sull'approccio comune.
4. Le variazioni del quantitativo di capacità aggregata offerta ai punti di interconnessione a seguito della procedura di cui al paragrafo 1 sono inserite nella relazione dell'Agenzia pubblicata conformemente all'allegato I, punto 2.2.1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009.
Art. 7 Scambio di informazioni tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti
1. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano su base regolare informazioni su nomination, re-nomination, abbinamento e conferma nei punti di interconnessione pertinenti.
2. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano informazioni circa la manutenzione delle loro singole reti di trasporto al fine di contribuire al processo decisionale per quanto riguarda l'uso tecnico dei punti di interconnessione. Le procedure per lo scambio di dati fra i gestori dei sistemi di trasporto sono integrate nei loro rispettivi accordi di interconnessione.
Capo III. Allocazione di prodotti di capacità continua
Art. 8 Metodo di allocazione
1. La capacità ai punti di interconnessione è allocata mediante aste, salvo nel caso in cui sia applicato il metodo alternativo di allocazione a norma dell'articolo 30.
2. Per tutti i punti di interconnessione si applica la stessa tipologia di asta. Le procedure d'asta pertinenti iniziano contemporaneamente per tutti i punti di interconnessione interessati. Ciascuna procedura d'asta, relativa a un unico prodotto di capacità standard, alloca la capacità indipendentemente da ogni altra procedura d'asta, salvo se sia offerta capacità incrementale o se, previo accordo dei gestori dei sistemi di trasporto direttamente interessati e previa approvazione delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, sia allocata capacità concorrente. L'autorità nazionale di regolamentazione di qualsiasi Stato membro adiacente interessato può comunicare una posizione che la competente autorità nazionale di regolamentazione prende in considerazione. Qualora sia offerta capacità incrementale, l'allocazione indipendente non si applica alle procedure d'asta simultanee per i rispettivi livelli di offerta, i quali sono dipendenti gli uni dagli altri, perché è possibile allocare un solo livello di offerta.
3. I prodotti di capacità standard seguono un ordine logico in base al quale i prodotti che coprono la capacità annua sono offerti per primi, seguiti dal prodotto con capacità di durata immediatamente inferiore per l'uso durante lo stesso periodo. Il calendario delle aste di cui agli articoli dall'11 al 15 è compatibile con tale principio.
4. Le norme sui prodotti di capacità standard di cui all'articolo 9 e sulle aste di cui agli articoli da 11 a 15 si applicano sia alla capacità aggregata, sia a quella disaggregata in un punto di interconnessione.
5. Per una determinata asta, la disponibilità dei prodotti di capacità standard pertinenti è comunicata a norma degli articoli da 11 a 15 e secondo il calendario delle aste.
6. Un quantitativo pari ad almeno il 20 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è riservato e offerto in conformità al paragrafo 7. Se la capacità disponibile è inferiore alla percentuale della capacità tecnica da riservare, tutta la capacità disponibile è riservata. Tale capacità è offerta a norma del paragrafo 7, lettera b), mentre l'eventuale capacità residua riservata è offerta a norma del paragrafo 7, lettera a).
7. L'eventuale capacità riservata a norma del paragrafo 6 è offerta in conformità alle seguenti disposizioni:
a) un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è offerto non prima dell'asta annuale per la capacità annua di cui all'articolo 11, conformemente al calendario delle aste del quinto anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas;
b) un quantitativo ulteriore pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è offerto non prima dell'asta annuale di capacità trimestrale di cui all'articolo 12, conformemente al calendario delle aste dell'anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas.
8. Nel caso di capacità incrementale, un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica incrementale nel punto di interconnessione interessato è riservato e offerto non prima dell'asta annuale di capacità trimestrale di cui all'articolo 12, conformemente al calendario delle aste durante l'anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas.
9. L'esatta percentuale di capacità da riservare a norma dei paragrafi 6 e 8 è soggetta ad una consultazione delle parti interessate, al coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto e all'approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in ogni punto di interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare, valutano l'opportunità di riservare una percentuale più elevata di capacità di durata più breve per evitare la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle.
10. La capacità creata mediante procedure non basate su criteri di mercato e per cui la decisione finale di investimento è stata presa senza previo impegno da parte degli utenti della rete è offerta e allocata sotto forma di prodotti di capacità standard disponibili in conformità al presente regolamento.
Art. 9 Prodotti di capacità standard
1. I gestori dei sistemi di trasporto offrono prodotti di capacità standard su base annuale, trimestrale, mensile, giornaliera e infragiornaliera.
2. I prodotti di capacità standard annua sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico anno gas (a decorrere dal 1o ottobre).
3. I prodotti di capacità standard trimestrali sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico trimestre (a decorrere rispettivamente dal 1o ottobre, dal 1o gennaio, dal 1o aprile e dal 1o luglio).
4. I prodotti di capacità standard mensile sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico mese civile (a decorrere dal primo giorno di ogni mese).
5. I prodotti di capacità standard giornaliera sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per un unico giorno gas.
6. I prodotti di capacità standard infragiornaliera sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete a decorrere da un momento iniziale in un giorno gas particolare fino al termine del medesimo giorno gas.
Art. 10 Unità di capacità applicata
La capacità offerta è espressa in unità di energia per unità di tempo. Sono utilizzate le seguenti unità: kWh/h o kWh/g. Nel caso di kWh/g si considera un flusso costante nel corso del giorno gas.
Art. 11 Aste annuali di capacità annua
1. Le aste di capacità annua sono organizzate una volta l'anno.
2. La capacità per ogni prodotto di capacità standard annua è offerta nell'asta annuale di capacità annua utilizzando un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente, a norma dell'articolo 17.
3. La procedura d'asta offre capacità almeno per i prossimi 5 anni gas e per un periodo non superiore ai prossimi 15 anni gas per la capacità esistente. In caso di offerta di capacità incrementale, i livelli di offerta possono essere offerti nelle aste di capacità annua per un massimo di 15 anni dopo l'inizio dell'uso in esercizio.
4. A decorrere dal 2018 le aste annuali di capacità annua iniziano il primo lunedì di luglio di ogni anno, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.
5. Durante tale asta gli utenti della rete possono partecipare a una o più aste parallele in relazione a ciascun punto di interconnessione per richiedere prodotti di capacità standard.
6. La capacità che può essere offerta durante l'asta annuale di capacità annua è pari a:
A – B – C + D + E – F
dove:
A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;
B per le aste annuali che offrono una capacità annua per i prossimi cinque anni, è il quantitativo di capacità tecnica (A) riservato conformemente all'articolo 8, paragrafo 7; per le aste annuali che offrono una capacità annua oltre i prossimi cinque anni, è il quantitativo di capacità tecnica (A) riservata conformemente all'articolo 8, paragrafo 7;
C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;
D è l'eventuale capacità supplementare, per l'anno in questione.
E è l'eventuale capacità incrementale per l'anno in questione compresa in un rispettivo livello di offerta;
F è l'eventuale quantitativo di capacità incrementale (E) riservato conformemente all'articolo 8, paragrafi 8 e 9.
7. La capacità da offrire può essere sia aggregata, sia disaggregata, a norma dell'articolo 19. Ciò si applica anche a tutte le altre aste come disposto agli articoli da 12 a 15.
8. Almeno un mese prima dell'inizio dell'asta i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete sul quantitativo di capacità continua da offrire per ciascun anno per l'imminente asta annuale di capacità annua.
9. Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora legale) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato all'articolo 17, paragrafo 2.
10.
I risultati di allocazione dell'asta sono resi disponibili non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.
Nel caso della capacità incrementale, gli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità, anche in considerazione della soddisfazione o meno delle condizioni per ripetere l'asta ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, sono resi disponibili al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione. I risultati del test economico sono resi disponibili al più tardi due giorni lavorativi dopo la chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti i singoli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.
11. Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.