Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO III
ALLEGATO III
Obblighi relativi al mercurio applicabili ai processi di produzione di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2
Parte I: Divieto di utilizzo del mercurio e dei suoi composti, in forma pura o in miscela, nei processi di fabbricazione
a) dal 1o gennaio 2018: processi di fabbricazione in cui il mercurio o i composti del mercurio sono utilizzati come catalizzatore;
b) in deroga alla lettera a), la produzione di cloruro di vinile monomero è vietata a decorrere dal 1o gennaio 2022;
c) dal 1o gennaio 2022: processi di fabbricazione in cui il mercurio è utilizzato come elettrodo;
d) in deroga alla lettera c), a decorrere dall'11 dicembre 2017: la produzione di cloro-alcali in cui il mercurio è utilizzato come elettrodo;
e) in deroga alla lettera c), la produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio è vietata dal 1o gennaio 2028;
f) a decorrere dal 1o gennaio 2018: la produzione di poliuretano, nella misura in cui non è già limitata o vietata conformemente all'allegato XVII, voce n. 62, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Parte II: Processi di fabbricazione soggetti a restrizioni nell'uso e nei rilasci di mercurio e dei suoi composti
Produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio La produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio deve avvenire conformemente alla parte I, lettera e), e alle seguenti condizioni:
a) divieto dell'uso di mercurio derivante da estrazione primaria del mercurio;
b) riduzione dei rilasci diretti e indiretti di mercurio e di composti del mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo pari al 50 % per unità di produzione entro il 2020 rispetto ai livelli del 2010;
c) sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo in materia di processi di fabbricazione senza mercurio; nonché
d) a decorrere dal 13 giugno 2017, la capacità degli impianti che utilizzano mercurio e composti del mercurio per la produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio che erano in funzione prima di tale data non deve aumentare e non saranno autorizzati nuovi impianti.