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Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il mercurio è una sostanza molto tossica che rappresenta una minaccia grave e globale per la salute umana, anche sotto forma di metilmercurio contenuto nel pesce e nei frutti di mare, per gli ecosistemi e per la fauna selvatica. Vista la natura transfrontaliera dell'inquinamento da mercurio, tra il 40 % e l'80 % dei depositi complessivi di mercurio nell'Unione proviene da aree che si trovano al di fuori dei suoi confini. Un'azione è pertanto giustificata a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

La maggior parte delle emissioni di mercurio e dei rischi associati all'esposizione deriva da attività antropiche, quali l'estrazione primaria e la trasformazione di mercurio, l'uso di mercurio in prodotti e processi industriali, l'estrazione e la trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, la combustione del carbone e la gestione dei rifiuti di mercurio.

Il settimo programma di azione in materia di ambiente adottato con la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3 stabilisce l'obiettivo a lungo termine di un ambiente non tossico e, a tal fine, dichiara che è necessario agire per garantire la riduzione entro livelli minimi dei significativi effetti negativi delle sostanze chimiche sulla salute umana e l'ambiente entro il 2020.

La comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2005 al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Strategia comunitaria sul mercurio», riveduta il 7 dicembre 2010 («strategia»), mira a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare definitivamente i rilasci globali di mercurio di origine antropica nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

Negli ultimi dieci anni sono stati compiuti progressi significativi nell'Unione nell'ambito della gestione del mercurio in seguito all'adozione della strategia e di numerose misure riguardanti le emissioni di mercurio e l'approvvigionamento, la domanda, l'uso nonché la gestione delle eccedenze e delle scorte di mercurio.

La strategia raccomanda che la negoziazione e la conclusione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo al mercurio debba essere una priorità, dato che l'azione dell'Unione non può, da sola, garantire una protezione efficace dei cittadini dell'Unione dagli effetti negativi del mercurio sulla salute.

L'Unione e 26 Stati membri hanno firmato la convenzione di Minamata sul mercurio del 2013 («convenzione»). Due Stati membri, Estonia e Portogallo, non hanno firmato la convenzione, ma hanno comunque espresso il loro impegno a ratificarla. L'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono pertanto impegnati a concluderla, recepirla e attuarla.

La rapida approvazione della convenzione da parte dell'Unione e la sua ratifica da parte dei suoi Stati membri incoraggerà i principali utilizzatori e produttori di emissioni di mercurio a livello mondiale, che sono firmatari della convenzione, a ratificarla e ad attuarla.

Il presente regolamento dovrebbe integrare l'acquis dell'Unione e stabilire le disposizioni che sono necessarie a garantire il pieno allineamento dell'acquis dell'Unione con la convenzione in modo da consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di rispettivamente approvarla o ratificarla e attuarla.

Un'ulteriore azione da parte dell'Unione, che vada oltre i requisiti della convenzione, fungerebbe da esempio, come accaduto nel caso del regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio4, per quanto concerne i processi e i prodotti privi di mercurio.

Conformemente all'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione più severe, purché tali misure siano compatibili con i trattati e siano state notificate alla Commissione.

Il divieto di esportare mercurio stabilito dal regolamento (CE) n. 1102/2008 dovrebbe essere integrato da restrizioni all'importazione di mercurio che variano a seconda della fonte, della destinazione e del luogo di origine del mercurio. È opportuno che il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio5 continui ad applicarsi alle importazioni di rifiuti di mercurio, in particolare per quanto riguarda i poteri delle autorità competenti in virtù di tale regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento relative all'importazione di mercurio e di miscele di mercurio sono volte a garantire il rispetto, da parte dell'Unione e degli Stati membri, degli obblighi previsti dalla convenzione sul commercio del mercurio.

È opportuno vietare l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione di una serie di prodotti con aggiunta di mercurio che rappresentano una quota significativa dell'uso del mercurio e dei suoi composti all'interno dell'Unione e nel mondo.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le disposizioni dell'acquis applicabile dell'Unione che stabiliscono obblighi più rigorosi per i prodotti con aggiunta di mercurio, anche in termini di contenuto massimo di mercurio.

L'uso del mercurio e dei suoi composti nei processi di fabbricazione dovrebbe essere gradualmente eliminato e, a tal fine, si dovrebbe incentivare la ricerca di sostanze alternative al mercurio con caratteristiche innocue o, in ogni caso, meno pericolose per l'ambiente e per la salute umana.

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio6, vieta, a decorrere dal 10 ottobre 2017, la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso dei cinque composti del fenilmercurio notoriamente utilizzati, soprattutto come catalizzatori, nella produzione di poliuretano. L'uso di altri catalizzatori contenenti mercurio nell'ambito della produzione di poliuretano dovrebbe essere altresì vietato dal 1o gennaio 2018.

La produzione di alcolati che comporta l'uso di mercurio come elettrodo dovrebbe essere eliminata gradualmente e tali processi di fabbricazione dovrebbero essere sostituiti con processi di fabbricazione praticabili e privi di mercurio quanto prima possibile. In mancanza di pertinenti processi di fabbricazione privi di mercurio dovrebbero essere stabilite le condizioni operative per la produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio che comportano l'uso di mercurio. È opportuno adottare misure finalizzate a ridurre l'utilizzo del mercurio in modo tale da eliminare gradualmente il relativo uso nell'ambito di tale produzione il più rapidamente possibile e in ogni caso prima del 1o gennaio 2028.

La fabbricazione e l'immissione sul mercato di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e l'utilizzo di nuovi processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo del mercurio o dei suoi composti aumenterebbero l'utilizzo del mercurio e dei suoi composti e le emissioni di mercurio nell'Unione. Queste nuove attività dovrebbero pertanto essere vietate, a meno che una valutazione dimostri che il nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o il nuovo processo di fabbricazione comportino importanti benefici per la salute o l'ambiente e non presentino rischi significativi per l'ambiente o la salute umana, e che non esistono alternative tecnicamente praticabili senza mercurio che comportano gli stessi benefici.

L'uso del mercurio e dei suoi composti nell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala rappresenta una percentuale importante degli impieghi e delle emissioni di mercurio a livello mondiale, con effetti negativi sia per le comunità locali che a livello globale. Tale uso di mercurio e dei suoi composti dovrebbe quindi essere vietato a norma del presente regolamento e regolamentato a livello internazionale. Fatto salvo il divieto di tale uso e in aggiunta all'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da parte degli Stati membri in caso di violazioni del presente regolamento, è altresì opportuno prevedere un piano nazionale qualora si verifichino più che casi isolati di inosservanza di tale divieto, al fine di affrontare il problema delle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale.

L'uso del mercurio nell'amalgama dentale rappresenta il più importante uso del mercurio nell'Unione e costituisce una notevole fonte di inquinamento. L'uso dell'amalgama dentale dovrebbe pertanto essere eliminato gradualmente conformemente alla convenzione e con i piani nazionali basati, in particolare, sulle misure di cui all'allegato A, parte II, della convenzione. La Commissione dovrebbe valutare e redigere una relazione sulla fattibilità dell'eliminazione graduale dell'uso dell'amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030, tenendo conto dei piani nazionali previsti dal presente regolamento e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Inoltre, è opportuno adottare particolari misure di protezione preventiva della salute per elementi della popolazione vulnerabili, quali bambini e donne in stato di gravidanza o in fase di allattamento.

Dovrebbe essere consentito l'utilizzo soltanto dell'amalgama dentale in forma pre-dosata e incapsulata e l'utilizzo dei separatori di amalgama all'interno di studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni dovrebbero essere resi obbligatori per proteggere i dentisti e i pazienti dall'esposizione al mercurio e per garantire che i rifiuti che ne derivano siano raccolti e smaltiti conformemente a una corretta gestione dei rifiuti, e in nessun caso rilasciati nell'ambiente. A tale riguardo, l'uso del mercurio in forma sfusa da parte dei dentisti dovrebbe essere vietato. Le capsule di amalgama, quali quelle descritte nelle norme europee EN ISO 13897:2004 e EN ISO 24234:2015 sono ritenute idonee all'utilizzazione da parte dei dentisti. Inoltre, è opportuno stabilire un livello minimo di efficienza di trattenimento per i separatori di amalgama. La conformità dei separatori di amalgama dovrebbe essere basata sulle norme pertinenti, come la norma europea EN ISO 11143:2008. Data la dimensione degli operatori economici nel settore odontoiatrico interessato dall'introduzione di tali obblighi, è opportuno concedere un periodo di tempo sufficiente per l'adeguamento ai nuovi obblighi.

La formazione degli studenti di odontoiatria e dei dentisti in merito alle alternative prive di mercurio, segnatamente per elementi della popolazione vulnerabili quali bambini e donne in stato di gravidanza o in fase di allattamento e lo svolgimento di attività di ricerca e innovazione in materia di igiene orale volto a migliorare le conoscenze sui materiali esistenti e sulle tecniche di ricostruzione nonché sviluppare nuovi materiali, possono contribuire a ridurre l'uso del mercurio.

Entro la fine del 2017 nell'Unione saranno prodotte più di 6000 tonnellate metriche di rifiuti di mercurio liquido, principalmente per effetto dello smantellamento obbligatorio delle celle a mercurio nel settore dei cloro-alcali in conformità della decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione7. Dato che la capacità disponibile per trasformare i rifiuti di mercurio liquido è limitata, il presente regolamento dovrebbe continuare a consentire lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio liquido per un periodo di tempo sufficiente a garantire la trasformazione e, se del caso, la solidificazione di tutti i rifiuti di questo tipo prodotti. Tale stoccaggio dovrebbe avvenire in conformità dei requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE8.

Trattandosi di una sostanza molto pericolosa allo stato liquido, è opportuno vietare lo stoccaggio permanente senza un trattamento precedente dei rifiuti di mercurio in ragione dei rischi insiti a tale smaltimento. Pertanto, i rifiuti di mercurio dovrebbero essere sottoposti ad appropriate operazioni di trasformazione, e, se del caso, di solidificazione prima dello stoccaggio permanente. A tal fine, e nell'ottica di ridurre tali rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione gli orientamenti tecnici in materia di mercurio della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

Al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di rifiuti, è opportuno adottare misure volte a garantire un efficace sistema di tracciabilità lungo tutta la catena di gestione di rifiuti di mercurio, in base al quale i produttori dei rifiuti di mercurio e gli operatori degli impianti di smaltimento dei rifiuti che immagazzinano e trattano tali rifiuti siano tenuti a istituire un registro delle informazioni, nell'ambito dell'obbligo relativo alla tenuta di registri di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9.

La convenzione impone alle parti di adoperarsi per mettere a punto strategie appropriate volte a identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti del mercurio. La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10 impone ai gestori di impianti industriali di affrontare la questione relativa alla contaminazione del suolo. Inoltre, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11 impone agli Stati membri di affrontare la questione della contaminazione del suolo qualora incida negativamente sullo stato di un corpo idrico. Pertanto, è opportuno che avvenga uno scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per condividere esperienze sulle iniziative e sulle misure adottate a livello nazionale.

Al fine di riflettere le attuali conoscenze scientifiche circa i rischi posti dal metilmercurio, nella valutazione del riesame del presente regolamento la Commissione dovrebbe valutare l'attuale assunzione per ragioni di natura sanitaria e dovrebbe stabilire nuovi valori di riferimento per la salute relativi al mercurio.

Al fine di allineare la normativa dell'Unione alle decisioni della conferenza delle parti della convenzione sostenuta dall'Unione mediante una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e alla proroga del periodo consentito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201612. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la creazione di moduli per l'importazione e l'esportazione, la definizione dei requisiti tecnici per lo stoccaggio provvisorio ecologicamente corretto del mercurio, dei composti e delle miscele di mercurio, il divieto o l'autorizzazione di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio o composti del mercurio e la definizione degli obblighi di trasmissione delle informazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Data la natura e la portata delle modifiche necessarie al regolamento (CE) n. 1102/2008 e per migliorare la certezza giuridica, la chiarezza, la trasparenza e la semplificazione legislativa, è opportuno abrogare tale regolamento.

Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori economici interessati dal presente regolamento un tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo regime stabilito dal presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e composti del mercurio per mezzo, tra l'altro, di un divieto all'esportazione e all'importazione di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, di restrizioni all'uso del mercurio nei processi di fabbricazione, nei prodotti, nell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e nell'amalgama dentale e di obblighi applicabili ai rifiuti di mercurio, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera dell'inquinamento da mercurio e della natura delle misure da adottare, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.

Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «mercurio», il mercurio metallico (Hg, CAS RN 7439-97-6);

  2. 2) «composto del mercurio», qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;

  3. 3) «miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

  4. 4) «prodotto con aggiunta di mercurio», un prodotto o un componente di prodotto contenente mercurio o un composto del mercurio che è stato aggiunto intenzionalmente;

  5. 5) «rifiuti di mercurio», il mercurio metallico che è considerato un rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

  6. 6) «esportazione», una delle seguenti accezioni:

    1. a) l'esportazione permanente o temporanea di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio in base alle condizioni specificate all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE;

    2. b) la riesportazione, non effettuata nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 28, paragrafo 2, TFUE, di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;

  7. 7) «importazione», l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;

  8. 8) «smaltimento», smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19, della direttiva 2008/98/CE;

  9. 9) «estrazione primaria di mercurio», l'attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato;

  10. 10) «trasformazione», la trasformazione chimica dello stato fisico del mercurio da stato liquido a solfuro di mercurio o composto chimico comparabile che è altrettanto o maggiormente stabile nonché altrettanto o meno solubile in acqua e che, rispetto al solfuro di mercurio, non presenta pericoli più gravi per la salute o l'ambiente;

  11. 11) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o gratuitamente. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.

Capo II. Restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio

Art. 3 Restrizioni all'esportazione

1. L'esportazione del mercurio è vietata.

2. È vietata l'esportazione dei composti e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I a decorrere dalle date ivi indicate.

3. In deroga al paragrafo 2, è consentita l'esportazione dei composti del mercurio di cui all'allegato I ai fini di attività di ricerca in laboratorio o di analisi di laboratorio.

4. È vietata l'esportazione ai fini del recupero del mercurio, dei composti e delle miscele di mercurio che non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 2.

Art. 4 Restrizioni all'importazione

1.

È vietata l'importazione del mercurio e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I, ivi inclusi i rifiuti di mercurio prodotti da ogni fonte considerevole di cui all'articolo 11, lettere da a) a d), per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti. Tale importazione a fini di smaltimento come rifiuti è consentita solo quando il paese esportatore non ha accesso a capacità di trasformazione disponibili all'interno del proprio territorio.

Fatto salvo l'articolo 11 e in deroga al primo comma del presente paragrafo, l'importazione del mercurio e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I per un uso consentito in uno Stato membro è consentita qualora lo Stato membro di importazione abbia concesso la propria autorizzazione scritta a tale importazione in uno dei seguenti casi:

  1. a) il paese esportatore è parte della convenzione e il mercurio esportato non proviene da estrazione primaria di mercurio vietata ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della convenzione; o

  2. b) il paese esportatore che non è parte della convenzione ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.

Fatte salve le eventuali misure nazionali adottate in conformità del TFUE, un uso consentito ai sensi della normativa dell'Unione è ritenuto un uso consentito in uno Stato membro ai fini del presente paragrafo.

2. L'importazione, ai fini del recupero del mercurio, delle miscele di mercurio che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 nonché dei composti del mercurio è vietata.

3. È vietata l'importazione di mercurio da utilizzare nell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala.

4. Nel caso in cui l'importazione di rifiuti di mercurio sia consentita a norma del presente articolo, il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi in aggiunta agli obblighi del presente regolamento.

Art. 5 Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio

1. Fatti salvi obblighi più rigorosi stabiliti in altra normativa applicabile dell'Unione, l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a nessuno dei seguenti prodotti con aggiunta di mercurio:

  1. a) prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile;

  2. b) prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;

Art. 6 Moduli per l'importazione e l'esportazione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni che stabiliscono i moduli da utilizzare per l'applicazione degli articoli 3 e 4. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Capo III. Restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio

Art. 7 Attività industriali

1. L'uso del mercurio e dei composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte I dell'allegato III è vietato a decorrere dalle date ivi stabilite.

2. L'uso del mercurio e dei composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte II dell'allegato III è consentita solo in funzione delle condizioni ivi stabilite.

3.

Lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio nonché delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del presente regolamento deve essere effettuato in modo ecologicamente corretto, conformemente alle soglie e ai requisiti di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e alla direttiva 2010/75/UE.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i requisiti tecnici per lo stoccaggio provvisorio ecologicamente corretto del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio adottati in linea con le decisioni della conferenza delle parti della convenzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della convenzione, a condizione che l'Unione abbia sostenuto la decisione in questione mediante una decisione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.

Art. 8 Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione

1.

Gli operatori economici non fabbricano o immettono sul mercato prodotti con aggiunta di mercurio che non siano stati fabbricati prima del 1o gennaio 2018 («nuovi prodotti con aggiunta di mercurio») a meno che non siano autorizzati in tal senso mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 6 del presente articolo o conformemente alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio15.

Il primo comma non si applica:

  1. a) alle apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinati a fini specificamente militari;

  2. b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;

  3. c) alle migliorie tecniche apportate o alla riprogettazione di prodotti con aggiunta di mercurio fabbricati prima del 1o gennaio 2018 purché le migliorie o la riprogettazione conducano a un uso minore di mercurio in tali prodotti.

2.

Gli operatori economici non utilizzano processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio o di composti del mercurio che non erano processi utilizzati prima del 1o gennaio 2018, («nuovi processi di fabbricazione») a meno che non siano autorizzati ad agire in tal senso mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 6.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica ai processi di fabbricazione o che utilizzano prodotti con aggiunta di mercurio diversi da quelli oggetto del divieto di cui al paragrafo 1.

3. Se un operatore economico intenda richiedere una decisione a norma del paragrafo 6 al fine di fabbricare o immettere sul mercato un nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o utilizzare un nuovo processo di fabbricazione in grado di apportare benefici significativi per l'ambiente o la salute e senza creare rischi significativi per l'ambiente o la salute umana e se non sono disponibili alternative tecnicamente praticabili prive di mercurio in grado di apportare tali benefici, tale operatore economico lo notifica alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Tale notifica contiene le informazioni seguenti:

  1. a) una descrizione tecnica del prodotto o processo in questione;

  2. b) una valutazione dei benefici e dei rischi per l'ambiente e la salute;

  3. c) prove a dimostrazione dell'assenza di alternative tecnicamente praticabili prive di mercurio in grado di apportare benefici significativi per l'ambiente o la salute;

  4. d) una spiegazione dettagliata del modo in cui deve avvenire tale processo o i prodotti devono essere fabbricati, utilizzati e smaltiti come rifiuti dopo l'uso onde garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

4.

Lo Stato membro interessato inoltra alla Commissione la notifica ricevuta dall'operatore economico qualora ritenga che sulla base della propria valutazione delle informazioni ivi contenute siano soddisfatti i criteri di cui al primo comma del paragrafo 6.

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i casi che a loro avviso non soddisfano i criteri di cui al primo comma del paragrafo 6.

5. Se uno Stato membro inoltra la notifica a norma del primo comma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione mette la notifica immediatamente a disposizione del comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

6.

La Commissione esamina la notifica ricevuta e valuta se è stato dimostrato che il nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o il nuovo processo di fabbricazione comportino importanti benefici per la salute o l'ambiente e non presentino rischi significativi per l'ambiente o la salute umana, e che non esistono alternative tecnicamente praticabili senza mercurio che comportano gli stessi benefici.

La Commissione informa gli Stati membri dell'esito della valutazione.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni che stabiliscono se i nuovi prodotti con aggiunta di mercurio o i nuovi processi di fabbricazione sono autorizzati. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

7. Entro il 30 giugno 2018, la Commissione mette a disposizione del pubblico su Internet un inventario dei processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio o di composti del mercurio che erano processi utilizzati prima del 1o gennaio 2018 e dei prodotti con aggiunta di mercurio fabbricati prima del 1o gennaio 2018 e delle eventuali restrizioni applicabili in materia di commercializzazione.

Art. 9 Attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala

1. Le attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale sono vietate.

2. Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 16, qualora si verifichino più che casi isolati di inosservanza del divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato elabora e attua un piano d'azione nazionale in conformità dell'allegato IV.

Art. 10 Amalgama dentale

1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'amalgama dentale può essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata. L'uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è vietato.

2. A decorrere dal 1o luglio 2018 l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.

2 bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2025 l’amalgama dentale non è utilizzato per le cure dentarie nell’Unione, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.

Nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica, e in deroga al primo comma, in uno Stato membro in cui l’amalgama dentale è l’unico materiale rimborsato dal servizio sanitario pubblico in ragione di almeno il 90 % a norma del diritto nazionale per i pazienti che non hanno diritto al rimborso di altri materiali per le otturazioni dentarie e le persone a basso reddito sono colpite in modo sproporzionato dal punto di vista socioeconomico da una data di eliminazione graduale del 1o gennaio 2025, l’amalgama dentale può essere utilizzato per le cure dentarie fino al 30 giugno 2026. Gli Stati membri forniscono e mettono a disposizione del pubblico spiegazioni motivate relative al ricorso a tale deroga, comprese le misure opportune da attuare entro il 30 giugno 2026, e le notificano alla Commissione entro il 31 agosto 2024.

3.

Entro il 1o luglio 2019, ogni Stato membro definisce un piano nazionale concernente le misure che intende attuare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale.

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su Internet i rispettivi piani nazionali e li comunicano alla Commissione entro un mese dalla loro adozione.

4.

A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell'acqua usata.

Tali operatori garantiscono che:

  1. a) i separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1o gennaio 2018 assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95 %;

  2. b) a decorrere dal 1o gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino il livello di ritenzione specificato alla lettera a).

I separatori di amalgama devono essere soggetti alla manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante per garantire il più elevato livello di ritenzione praticabile.

5. Le capsule e i separatori di amalgama che rispettano le normeeuropee o altre norme nazionali o internazionali che garantiscono un livello equivalente di qualità e di ritenzione sono considerati conformi agli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 4.

6.

I dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata.

I dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente.

7.

A decorrere dal 1o gennaio 2025 è vietata l’esportazione di amalgama dentale.

A decorrere dal 1o luglio 2026 sono vietate l’importazione e la fabbricazione di amalgama dentale.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, l’importazione e la fabbricazione di amalgama dentale sono consentite per le esigenze mediche specifiche di cui al paragrafo 2 bis, primo comma.

Capo IV. Smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio

Art. 11 Rifiuti

Fatto salvo l'articolo 2, punto 5, del presente regolamento, il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti dalle seguenti fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità di tale direttiva:

  1. a) industria dei cloro-alcali;

  2. b) purificazione del gas naturale;

  3. c) operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;

  4. d) estrazione dal cinabro nell'Unione.

Tale smaltimento non deve condurre ad alcuna forma di rigenerazione del mercurio.