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Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

L'Unione si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata di una politica lungimirante in materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

L'etichettatura energetica consente ai clienti di procedere a scelte informate basate sul consumo energetico dei prodotti connessi all'energia Le informazioni sull'efficienza e la sostenibilità dei prodotti connessi all'energia apportano un contributo di rilievo al risparmio energetico e alla riduzione degli importi delle fatture energetiche, promuovendo nel contempo l'innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del cliente e l'armonizzazione dei corrispondenti requisiti a livello dell'Unione avvantaggia anche i fabbricanti, l'industria e l'economia dell'Unione nel suo complesso.

La Commissione ha riesaminato l'efficacia della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3 e ha messo in evidenza la necessità di aggiornare il quadro relativo all'etichettatura energetica per migliorarne l'efficacia.

È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene nella sostanza il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti. Dato che il consumo energetico dei mezzi di trasporto per persone o merci è regolamentato direttamente e indirettamente da altro diritto e altre politiche dell'Unione, è opportuno continuare a escludere tali mezzi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, inclusi i mezzi di trasporto con un motore che non modifica la propria posizione durante il funzionamento, quali ascensori, scale mobili e nastri trasportatori.

È opportuno chiarire che tutti i prodotti immessi per la prima volta sul mercato dell'Unione, compresi i prodotti importati di seconda mano, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, i prodotti che sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione per una seconda volta o un'ulteriore volta non dovrebbero essere inclusi.

Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

La moderazione della domanda di energia è riconosciuta come azione chiave della strategia europea di sicurezza energetica definita nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2014. La strategia quadro per un'Unione dell'energia definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 sottolineava inoltre il principio «l'efficienza energetica al primo posto» e la necessità di attuare pienamente il diritto dell'Unione vigente nel settore. La tabella di marcia della strategia quadro per un'Unione dell'energia definita in tale comunicazione prevedeva una revisione del quadro di efficienza energetica dei prodotti nel 2015. Il presente regolamento migliora il quadro normativo ed esecutivo dell'etichettatura energetica.

Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del cliente avvantaggia l'economia dell'Unione, riduce la domanda energetica e permette ai clienti di risparmiare sulle fatture energetiche, contribuisce all'innovazione e agli investimenti nell'efficienza energetica e permette alle industrie che sviluppano e realizzano i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico di ottenere un vantaggio concorrenziale. Esso contribuisce inoltre alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione per il 2020 e per il 2030 nonché dei suoi obiettivi in materia di cambiamento climatico e ambiente. Si prefigge inoltre di ottenere un impatto positivo sulle prestazioni ambientali dei prodotti connessi all'energia e delle loro parti, incluso l'uso di risorse diverse da quelle energetiche.

Il presente regolamento contribuisce allo sviluppo, al riconoscimento da parte dei clienti e all'immissione sul mercato di prodotti energetici intelligenti, che possono essere attivati per interagire con altri apparecchi e sistemi, inclusa la rete energetica stessa, al fine di migliorare l'efficienza energetica o l'utilizzo di energie rinnovabili, ridurre il consumo energetico e promuovere l'innovazione nell'industria dell'Unione.

La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei clienti verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria per i prodotti connessi all'energia è un mezzo efficace attraverso il quale fornire ai potenziali clienti informazioni comparabili sull'efficienza energetica dei prodotti connessi all'energia. L'etichetta dovrebbe essere corredata di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. Affinché l'etichetta sia effettivamente utile per i clienti che ricercano risparmi energetici e di costi, i gradi della scala di classificazione dovrebbero corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi per i clienti. Per la maggioranza dei gruppi di prodotti, l'etichetta, se del caso, dovrebbe indicare anche il consumo assoluto di energia in aggiunta alla scala di classificazione, per consentire ai clienti di prevedere l'impatto diretto delle loro scelte sulle fatture energetiche. Tuttavia, è impossibile fornire le stesse informazioni con riguardo ai prodotti connessi all'energia che non consumano energia.

La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata efficiente in termini di costi per i clienti. Si prevede che una sua applicazione uniforme a tutti i gruppi di prodotti rafforzi la trasparenza e faciliti la comprensione per i clienti. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 i prodotti non possano più rientrare nelle classi «E», «F» o «G», queste classi dovrebbero comunque figurare sull'etichetta in grigio. In casi eccezionali e debitamente giustificati, quali la realizzazione di risparmi insufficienti nell'intera gamma delle sette classi, l'etichetta dovrebbe poter contenere un numero inferiore di classi rispetto alla normale scala da A a G. In tali casi, la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta per le restanti classi e dovrebbe applicarsi esclusivamente ai nuovi prodotti che sono immessi sul mercato o messi in servizio.

Quando un fornitore immette un prodotto sul mercato, ciascuna unità del prodotto dovrebbe essere accompagnata da un'etichetta in forma cartacea conforme ai requisiti dell'atto delegato pertinente. Il pertinente atto delegato dovrebbe definire il modo più efficace di esporre le etichette, tenendo conto delle implicazioni per i clienti, i fornitori e i distributori e potrebbe stabilire che l'etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto. Il distributore dovrebbe esporre l'etichetta fornita insieme all'unità del prodotto nella posizione prescritta dall'atto delegato. L'etichetta esposta dovrebbe essere chiaramente visibile e identificabile come etichetta relativa al prodotto in questione, senza che il cliente debba leggere il nome della marca e il numero del modello sull'etichetta, e dovrebbe attirare l'attenzione del cliente che osserva il prodotto esposto.

Fermo restando l'obbligo per il fornitore di fornire un'etichetta stampata unitamente a ogni unità di prodotto, il progresso nel campo della tecnologia digitale potrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in aggiunta alle etichette energetiche stampate. Il distributore dovrebbe inoltre poter scaricare la scheda informativa del prodotto dalla banca dati dei prodotti.

Qualora non sia possibile esporre l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza, nel materiale pubblicitario visivo e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto e della gamma di classi di efficienza figurante sull'etichetta.

I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica mettendo a punto e immettendo sul mercato prodotti sempre più efficienti. Parallelamente, essi tendono ad abbandonare la produzione di prodotti meno efficienti, grazie allo slancio impresso dal diritto dell'Unione in materia di progettazione ecocompatibile. Questo sviluppo tecnologico si traduce nel fatto che la maggior parte dei modelli di prodotti si situano nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti di confrontare i prodotti in modo adeguato, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori.

Per varie etichette create dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, i prodotti sono disponibili solamente o prevalentemente nelle classi più elevate. Ciò riduce l'efficacia dell'etichetta. Le classi indicate sulle etichette esistenti, in funzione del gruppo di prodotti, hanno scale diverse, in cui la classe più elevata può variare dalla classe A a quella A+++. Di conseguenza, quando i clienti confrontano le etichette tra gruppi di prodotti diversi, potrebbero essere indotti a ritenere che per una particolare etichetta esistano classi energetiche superiori a quelle esposte. Per evitare tale rischio di confusione, è opportuno effettuare, prima di tutto, un riscalaggio iniziale delle etichette esistenti per garantire una scala da A a G omogenea, per tre categorie di prodotti ai sensi del presente regolamento.

L'etichettatura energetica dei prodotti per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda è stata introdotta solo di recente e il tasso del progresso tecnologico in tali gruppi di prodotti è relativamente lento. L'attuale regime di etichettatura opera una chiara distinzione fra le tecnologie basate sui combustibili fossili convenzionali, che rientrano, nella migliore delle ipotesi, nella classe A, e le tecnologie che usano le energie rinnovabili, che spesso sono notevolmente più costose, alle quali sono riservate le classi A+, A++ e A+++. Essendo già possibile ottenere consistenti risparmi energetici mediante l'impiego delle tecnologie più efficienti basate sui combustibili fossili, sarebbe opportuno continuare a promuovere le stesse nella classe A. Poiché è probabile che il mercato per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda lentamente passi alle tecnologie più rinnovabili, è opportuno riscalare le etichette energetiche per tali prodotti successivamente.

Dopo il riscalaggio iniziale, la frequenza del riscalaggio successivo dovrebbe essere determinata dal riferimento alla percentuale di prodotti venduti rientranti nelle classi energetiche più elevate. Un riscalaggio ulteriore dovrebbe tenere presente la velocità del progresso tecnologico nonché la necessità di non gravare eccessivamente su fornitori e distributori e, in particolare, sulle piccole imprese. Pertanto, sarebbe auspicabile prevedere la frequenza del riscalaggio a intervalli di circa dieci anni. L'etichetta nuovamente riscalata dovrebbe lasciare la classe superiore vuota per stimolare il progresso tecnologico, fornire stabilità normativa, limitare la frequenza del riscalaggio e consentire lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. In casi eccezionali, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, nessun prodotto dovrebbe rientrare nelle due classi più elevate al momento dell'introduzione dell'etichetta nuovamente riscalata.

Prima del riscalaggio, la Commissione dovrebbe effettuare un opportuno studio preparatorio.

Quando un'etichetta per un gruppo di prodotti è riscalata, per evitare di confondere i clienti è opportuno sostituire in tempi brevi le etichette sui prodotti interessati esposte nei negozi, nonché organizzare opportune campagne informative per il consumatore che indichino chiaramente l'introduzione di una nuova versione dell'etichetta.

Nel caso di riscalaggio dell'etichetta, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette esistenti che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori non dovrebbero esporre le etichette riscalate prima della data di sostituzione.

Occorre prevedere una distribuzione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Gli operatori economici, nei rispettivi ruoli nella catena di fornitura, dovrebbero essere responsabili della conformità e dovrebbero assicurare di mettere a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso.

Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia e per i prodotti non connessi all'energia. Laddove i prodotti connessi all'energia non siano disciplinati da atti delegati, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nuovi regimi nazionali in materia di etichettatura di tali prodotti. Per lo stesso motivo, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia dei prodotti in questione. Le etichette previste conformemente al diritto dell'Unione, quali l'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e altri parametri ambientali, nonché ulteriori etichette, quali Energy Star dell'UE ed Ecolabel UE, non dovrebbero essere ritenute ingannevoli o fonte di confusione.

Con sempre maggiore frequenza sono offerti ai clienti aggiornamenti di software o firmware dei loro prodotti, dopo che gli stessi sono stati immessi sul mercato o messi in uso. Tali aggiornamenti sono generalmente destinati a migliorare le prestazioni del prodotto, ma possono anche avere ripercussioni sull'efficienza energetica e su altri parametri del prodotto indicati nell'etichetta energetica. Se tali modifiche vanno a detrimento di quanto riportato nell'etichetta, i clienti dovrebbero essere informati delle stesse e dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare l'aggiornamento.

Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione dei gruppi di cooperazione amministrativa (AdCo) sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica.

La proposta della Commissione di un nuovo regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti integra le disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 e di alcuni atti legislativi settoriali specifici di armonizzazione dell'Unione. Detta proposta include le disposizioni in materia di clausole di salvaguardia contenute nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7, che si applicherebbero a tutti gli atti legislativi di armonizzazione dell'Unione. Fintanto che il nuovo regolamento è ancora all'esame dei colegislatori, è opportuno fare riferimento al regolamento (CE) n. 765/2008 e includere le clausole di salvaguardia nel presente regolamento.

Le attività di vigilanza del mercato disciplinate dal regolamento (CE) n. 765/2008 non sono dirette esclusivamente alla protezione della salute e della sicurezza, ma sono anche applicabili all'applicazione del diritto dell'Unione che mira a difendere altri interessi pubblici, compresa l'efficienza energetica. In linea con la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2013 intitolata«20 azioni per rendere i prodotti più sicuri e conformi per l'Europa: un piano d'azione pluriennale per il controllo dei prodotti nell'UE», è stata aggiornata la metodologia generale dell'Unione di valutazione del rischio al fine di coprire tutti i rischi, compresi quelli relativi all'etichettatura energetica.

Un'attività di vigilanza del mercato coerente ed efficiente in termini di costi in tutta l'Unione richiede anche un'archiviazione e una condivisione ben strutturate e complete fra gli Stati membri di tutte le informazioni pertinenti sulle attività nazionali in questo contesto, compreso un riferimento alle notifiche prescritte dal presente regolamento. La banca dati del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) istituita dalla Commissione è idonea allo scopo di costituire una banca dati completa delle informazioni in materia di vigilanza del mercato e il suo uso pertanto dovrebbe essere fortemente incoraggiato.

Al fine di creare uno strumento utile per i consumatori, consentire modalità alternative ai distributori per ottenere le schede informative del prodotto, agevolare il controllo della conformità e fornire dati di mercato aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative specifiche di prodotto, la Commissione dovrebbe creare e mantenere una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica e una parte relativa alla conformità, che dovrebbe essere accessibile tramite un portale online.

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni richieste sulla conformità del prodotto. Le informazioni pertinenti per i consumatori e i distributori dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili nella parte pubblica della banca dati dei prodotti. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di dati aperti, in modo da poter essere utilizzate dagli sviluppatori di applicazioni mobili e da altri strumenti di confronto. Strumenti orientati agli utenti, come un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), presenti sull'etichetta stampata, dovrebbero agevolare l'accesso facile e diretto alla parte pubblica della banca dati dei prodotti.

La parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità dovrebbe essere oggetto di rigorose norme in materia di protezione dei dati. Le necessarie parti specifiche della documentazione tecnica contenute nella parte relativa alla conformità dovrebbero essere rese disponibili sia alle autorità di vigilanza del mercato che alla Commissione. Qualora alcune informazioni tecniche siano così sensibili da rendere inopportuno inserirle nella categoria di documentazione tecnica dettagliata negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero conservare il potere di accedere a tali informazioni ove necessario, conformemente all'obbligo di cooperazione dei fornitori o mediante parti aggiuntive della documentazione tecnica caricate dai fornitori nella banca dati dei prodotti su base volontaria.

Affinché la banca dati dei prodotti risulti utile il prima possibile, la registrazione dovrebbe essere obbligatoria per tutti i modelli, le cui unità sono immesse sul mercato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e che non sono più commercializzate, la registrazione dovrebbe essere facoltativa. È opportuno prevedere un adeguato periodo transitorio per lo sviluppo della banca dati e per permettere ai fornitori di ottemperare all'obbligo di registrazione. Qualora siano apportate modifiche pertinenti ai fini dell'etichetta e della scheda informativa di un prodotto già sul mercato, tale prodotto dovrebbe essere considerato un nuovo modello e il fornitore dovrebbe registrarlo nella banca dati dei prodotti. La Commissione, in cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato e i fornitori, dovrebbe prestare particolare attenzione al processo transitorio fino alla completa attuazione della parte pubblica e della parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.

Le sanzioni applicabili per violazione delle disposizioni del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso di prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi.

È opportuno misurare il consumo e la prestazione energetici e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. Nell'interesse del corretto funzionamento del mercato interno le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Tali metodologie e norme dovrebbero tener conto, per quanto possibile, dell'utilizzo reale di un determinato prodotto, riflettere il comportamento del consumatore medio nonché essere solide al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale e non intenzionale. Le etichette energetiche dovrebbero rispecchiare le prestazioni comparative dell'utilizzo effettivo dei prodotti, entro i limiti dovuti alla necessità di prove di laboratorio affidabili e riproducibili. Pertanto ai fornitori non dovrebbe essere consentito includere software o hardware che alterino automaticamente le prestazioni del prodotto in condizioni di prova. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto, la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro a lungo termine per la revisione delle etichette di particolari prodotti connessi all'energia comprendente un elenco indicativo di ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. Tale analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari, tra cui la possibilità e il costo di fornire ai consumatori informazioni sulle prestazioni di un prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico, la durabilità o le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

I fornitori di prodotti commercializzati conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di mettere a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico dei prodotti interessati su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato. Opportune disposizioni transitorie dovrebbero garantire la certezza e la continuità giuridiche al riguardo.

Inoltre, al fine di assicurare una transizione senza soluzione di continuità a detto regolamento, i requisiti esistenti stabiliti dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE della Commissione8 dovrebbero continuare ad applicarsi ai pertinenti gruppi di prodotti fino a quando non vengono abrogati o sostituiti da atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento. L'applicazione di tali esistenti requisiti non pregiudica l'applicazione degli obblighi ai sensi del presente regolamento.

Al fine di stabilire specifici gruppi di prodotti connessi all'energia conformemente a una serie di determinati criteri nonché stabilire etichette e schede informative specifiche di prodotto, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20169. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti in concomitanza con gli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione degli atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare, secondo la procedura di salvaguardia dell'Unione, se una misura nazionale sia giustificata o meno e per fissare requisiti dettagliati concernenti i dettagli operativi riguardanti la banca dati dei prodotti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti fornendo loro informazioni pertinenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono invece, sviluppando ulteriormente il quadro normativo armonizzato e garantendo condizioni di parità tra i fabbricanti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il presente regolamento si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva 2010/30/UE.

È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2010/30/UE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia («prodotti») immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.

2. Il presente regolamento non si applica:

  1. a) ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo;

  2. b) ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «prodotto connesso all'energia» o «prodotto», il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato o messo in servizio, incluse le parti che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso che sono immesse sul mercato o messe in servizio per i clienti e destinate a essere integrate nei prodotti;

  2. 2) «gruppo di prodotti», un gruppo di prodotti che hanno la stessa funzionalità principale;

  3. 3) «sistema», la combinazione di diversi beni che, se uniti, svolgono una funzione specifica nell'ambiente previsto e la cui efficienza energetica può quindi essere determinata come un'entità unica;

  4. 4) «modello», la versione del prodotto nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello;

  5. 5) «identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;

  6. 6) «modello equivalente», il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e la stessa scheda informativa, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dal medesimo fornitore di un altro modello con diverso identificativo del modello;

  7. 7) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

  8. 8) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

  9. 9) «messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti nel mercato dell'Unione;

  10. 10) «fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

  11. 11) «mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

  12. 12) «importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

  13. 13) «distributore», il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno;

  14. 14) «fornitore», il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione;

  15. 15) «vendita a distanza», l'offerta per vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale cliente non possa prendere visione del prodotto offerto;

  16. 16) «cliente», la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

  17. 17) «efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;

  18. 18) «norma armonizzata», la norma definita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio11;

  19. 19) «etichetta», la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corrisponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a informare i clienti circa l'efficienza energetica e il consumo energetico; essa comprende le etichette riscalate e le etichette con un numero di classi e colori inferiore a norma dell'articolo 11, paragrafi 10 e11;

  20. 20) «riscalaggio», l'esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari per conseguire la classe di efficienza energetica che figura sull'etichetta di un particolare gruppo di prodotti;

  21. 21) «etichetta riscalata», l'etichetta di un particolare gruppo di prodotti che ha subito un riscalaggio ed è distinguibile dalle etichette precedenti il riscalaggio pur mantenendo una coerenza visiva e percettibile con l'insieme delle etichette;

  22. 22) «scheda informativa del prodotto», il documento standardizzato contenente informazioni relative ad un prodotto, in forma cartacea o elettronica;

  23. 23) «documentazione tecnica», la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato l'accertamento della precisione dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova;

  24. 24) «informazioni supplementari», le informazioni, contenute in un atto delegato, sulle prestazioni funzionali e ambientali di un prodotto;

  25. 25) «banca dati dei prodotti», una raccolta dei dati relativi ai prodotti, che è organizzata in maniera sistematica e che è composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti;

  26. 26) «tolleranza ammessa ai fini della verifica», la deviazione massima ammissibile dei risultati di misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato rispetto ai valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che riflette la deviazione derivante dalla variazione interlaboratorio.

Art. 3 Obblighi generali dei fornitori

1.

Il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.

In alternativa alla scheda informativa del prodotto, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera h), possono disporre che sia sufficiente per il fornitore di indicare i parametri di tale scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti. In tal caso, il fornitore mette a disposizione del distributore, su richiesta, la scheda informativa del prodotto in forma cartacea.

Gli atti delegati possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto.

2. Il fornitore fornisce al distributore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate, comprese le etichette riscalate conformemente all'articolo 11, paragrafo 13, e le schede informative del prodotto gratuitamente e rapidamente, e comunque, al più tardi entro cinque giorni lavorativi.

3. Il fornitore assicura la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto dallo stesso fornite e presenta la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione.

4. Una volta che un'unità di un modello è in servizio, il fornitore chiede il consenso esplicito del cliente per qualsiasi modifica destinata ad essere apportata all'unità mediante aggiornamenti che risulterebbero a discapito dei parametri dell'etichetta di efficienza energetica per tale unità, come enunciato nel pertinente atto delegato. Il fornitore informa il cliente dell'obiettivo dell'aggiornamento e delle modifiche dei parametri, compreso dell'eventuale cambiamento della classe di etichettatura. Per un periodo commisurato al ciclo di vita medio del prodotto, il fornitore dà al cliente la possibilità di rifiutare l'aggiornamento senza perdite di funzionalità evitabili.

5. Il fornitore non immette sul mercato prodotti progettati in modo tale che le prestazioni di un modello risultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere un livello più favorevole per i parametri specificati nell'atto delegato pertinente o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto.

Art. 4 Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti

1. A partire dal 1o gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un'unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore inserisce per tale modello le informazioni di cui all'allegato I nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.

2.

Laddove le unità di modelli disciplinati da un atto delegato siano immesse sul mercato tra il 1o agosto 2017 e il 1o gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019, inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I relativamente a tali modelli.

Fino all'inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima del 1o agosto 2017, il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I.

4. Un prodotto per il quale siano apportate modifiche pertinenti per l'etichetta o la scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo modello. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un modello.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli insiemi di apparecchi di riscaldamento di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 811/201312, (UE) n. 812/201313 e (UE) 2015/118714 della Commissione, nel caso in cui la fornitura delle etichette per tali insiemi di apparecchi è di esclusiva responsabilità dei distributori.

6. Dopo che l'ultima unità di un modello è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale modello nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 15 anni. Ove opportuno in relazione alla vita media di un prodotto, un periodo di conservazione più breve può essere previsto a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera q). Le informazioni contenute nella parte pubblica della banca dati non sono cancellate.

Art. 5 Obblighi dei distributori

1. Il distributore:

  1. a) espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente al paragrafo 2 per le unità di un modello disciplinato dal pertinente atto delegato; e

  2. b) su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita.

2. Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di un'etichetta, ne richiede una al fornitore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

3. Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di una scheda informativa del prodotto, la richiede al fornitore in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, oppure, qualora lo desideri, la stampa o la scarica dalla banca dati dei prodotti per visualizzarla in forma elettronica, se tali funzioni sono disponibili per il prodotto in questione.

Art. 6 Altri obblighi dei fornitori e dei distributori

Il fornitore e il distributore:

  1. a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato;

  2. b) collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità;

  3. c) in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi agli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;

  4. d) in relazione ai prodotti non disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati;

  5. e) per i prodotti non connessi all'energia, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento o dagli atti delegati.

La lettera d) del primo comma non riguarda le etichette previste dal diritto nazionale, a meno che tali etichette non siano previste dagli atti delegati.

Art. 7 Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti conformi al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.

2. Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto specificato in un atto delegato, tali incentivi puntano alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o a classi più elevate indicate in tale atto delegato.

3. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i fornitori e i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette e il relativo riscalaggio siano accompagnati da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale sull'etichettatura energetica. La Commissione sostiene la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche in relazione a tali campagne, anche raccomandando messaggi chiave comuni.

4.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Si considera che le norme che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2010/30/UE soddisfino i requisiti del presente paragrafo per quanto riguarda le sanzioni.

Entro il 1o agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al primo comma, che non sono state precedentemente notificate e notificano alla Commissione tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Art. 8 Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

1. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.

La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e tra queste ultime e la Commissione, tra l'altro mediante un più stretto coinvolgimento degli AdCo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica.

Tali scambi di informazioni sono effettuati anche quando i risultati delle prove indicano che il prodotto ottempera al presente regolamento e al pertinente atto delegato.

3. I programmi generali degli Stati membri di vigilanza del mercato o i programmi settoriali specifici definiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 includono azioni per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento.

4. La Commissione, in collaborazione con gli AdCo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, elabora orientamenti per l'applicazione del presente regolamento, in particolare in relazione alle migliori pratiche in materia di prove sui prodotti e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e la Commissione.

5. Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di rivalersi sul fornitore per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti in caso di mancato rispetto del presente regolamento o dei pertinenti atti delegati.

Art. 9 Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivi sufficienti di ritenere che un prodotto disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, come il profilo ambientale e relativo alla tutela dei consumatori, procedono ad una valutazione del prodotto in questione alla luce di tutti i requisiti in materia di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti nel presente regolamento o nel pertinente atto delegato. Al fine di tale valutazione i fornitori e i distributori collaborano nella misura necessaria con le autorità di vigilanza del mercato.

2.

Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione di cui al paragrafo 1 constatano che il prodotto non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento o al pertinente atto delegato, chiedono tempestivamente al fornitore o, se del caso, al distributore, di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo, se opportuno, dal mercato o, se opportuno, di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio da esse stabilito.

Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che un caso di non conformità di cui al paragrafo 2 non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore o al distributore di adottare.

4. Il fornitore o, se del caso, il distributore assicura che siano adottate tutte le misure correttive o restrittive del caso, ai sensi del paragrafo 2, nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'intera Unione.

5. Se il fornitore o, se del caso, il distributore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la disponibilità del prodotto sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo.

6.

Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate a norma del paragrafo 5. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, segnatamente:

  1. a) i dati necessari a identificare il prodotto non conforme;

  2. b) l'origine del prodotto;

  3. c) la natura dell'asserita non conformità e il rischio di cui trattasi;

  4. d) la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le ragioni addotte dal fornitore o, se del caso, dal distributore;

In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta al fatto che il prodotto non rispetta gli obblighi relativi ad aspetti della tutela dell'interesse pubblico stabiliti nel presente regolamento o a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che conferiscono la presunzione di conformità.

7. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e di eventuali informazioni supplementari a loro disposizione in merito alla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle proprie obiezioni.

8. Se, entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 6, né uno Stato membro né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata.

9. Gli Stati membri assicurano che nei confronti del prodotto interessato siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato.

Art. 10 Procedura di salvaguardia dell'Unione

1.

Se, al termine della procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione tempestivamente consulta lo Stato membro e il fornitore o, se del caso, il distributore e valuta la misura nazionale.

In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e può suggerire una misura alternativa appropriata. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2. I destinatari della decisione della Commissione sono tutti gli Stati membri e la Commissione la comunica immediatamente a loro e al fornitore o al distributore interessato.

3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.

4. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

5. Le misure correttive o restrittive di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 4, 5 o 9, o all'articolo 10, paragrafo 3, sono estese a tutte le unità di un modello non conforme e ai suoi modelli equivalenti, ad eccezione delle unità di cui il fornitore dimostra la conformità.

Art. 11 Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette

1.

Per quanto riguarda i gruppi di prodotti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione riscala le etichette in vigore il 1o agosto 2017 fatti salvi i paragrafi 4 e 5 e da 8 a 12.

In deroga all'obbligo di conseguire un risparmio considerevole di costi e di energia di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), quando il riscalaggio non può realizzare tale risparmio, essa garantisce almeno una scala da A a G omogenea.

2. Per un gruppo di prodotti per il quale non esiste un'etichetta il 1o agosto 2017, la Commissione può introdurre etichette, fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.

3. La Commissione può inoltre riscalare le etichette che sono state riscalate ai sensi del paragrafo 1 o introdotte ai sensi del paragrafo 2 qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), e fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.

4.

Al fine di garantire una scala da A a G omogenea, la Commissione adotta, entro il 2 agosto 2023, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, al fine di integrare il presente regolamento, introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, con l'obiettivo di esporre l'etichetta riscalata, sia nei negozi che online, 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

Nel determinare l'ordine dei gruppi di prodotti da riscalare, la Commissione considera la proporzione di prodotti nelle classi più elevate.

5. In deroga al paragrafo 4, la Commissione:

  1. a) presenta valutazioni per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 entro il 2 agosto 2025 in vista del loro riscalaggio, e, se del caso, adotta, entro il 2 agosto 2026, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G. In ogni caso, gli atti delegati che introducono etichette riscalate da A a G sono adottati entro il 2 agosto 2030;

  2. b) adotta, entro il 2 novembre 2018, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 1059/201015, (UE) n. 1060/201016, (UE) n. 1061/201017, (UE) n. 1062/201018 e (UE) n. 874/201219 della Commissione e dalla direttiva 96/60/CE, con l'obiettivo di esporre le etichette riscalate, sia nei negozi che online, 12 mesi dopo la loro entrata in vigore.

6. Per quanto riguarda i prodotti per i quali la Commissione può riscalare ulteriormente le etichette in conformità del paragrafo 3, la Commissione riesamina l'etichetta ai fini del riscalaggio se ritiene che:

  1. a) il 30 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata A e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica; oppure

  2. b) il 50 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nelle due classi di efficienza energetica più elevate A e B e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica.

7.

La Commissione effettua uno studio di riesame se ha valutato che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), sono soddisfatte.

Se, per uno specifico gruppo di prodotti, tali condizioni non sono soddisfatte entro otto anni dall'entrata in vigore del relativo atto delegato, la Commissione individua le eventuali barriere che hanno impedito all'etichetta di svolgere il suo ruolo.

Nel caso di nuove etichette, effettua uno studio preparatorio sulla base dell'elenco indicativo dei gruppi di prodotti indicati nel piano di lavoro.

La Commissione completa il suo studio di riesame e presenta i risultati nonché, se del caso, un progetto di atto delegato al forum consultivo entro 36 mesi dal momento in cui la Commissione è addivenuta alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b) sono soddisfatte. Il forum consultivo discute la conclusione e lo studio di riesame.

8. Qualora si introduca o si riscali un'etichetta, la Commissione assicura che nella classe di efficienza energetica A verosimilmente non figurino prodotti al momento dell'introduzione dell'etichetta e che il tempo previsto entro cui la maggior parte dei modelli rientri in questa classe sia di almeno dieci anni.

9. In deroga al paragrafo 8, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, si stabiliscono requisiti tali da garantire che nessun prodotto rientri nelle classi energetiche A e B al momento dell'introduzione dell'etichetta.

10. Laddove, per un dato gruppo di prodotti, i modelli della classe di efficienza energetica E, F o G non possano più essere immessi sul mercato o messi in servizio in forza di una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, la classe o le classi in questione figurano in grigio sull'etichetta, come precisato nel pertinente atto delegato. L'etichetta con le classi ombreggiate in grigio si applica esclusivamente alle nuove unità di prodotto immesse sul mercato o messe in servizio.

11. Laddove, per motivi tecnici, sia impossibile definire sette classi di efficienza energetica corrispondenti a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista del cliente, l'etichetta, in deroga all'articolo 2, punto 14, può contenere un numero inferiore di classi. In tali casi si mantiene la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso.

12. La Commissione esercita i poteri e gli obblighi ad essa conferiti dal presente articolo conformemente all'articolo 16.

13.

Quando, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, un'etichetta è riscalata:

  1. a) il fornitore, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, fornisce le etichette esistenti, quelle riscalate e le schede informative del prodotto ai distributori per un periodo che inizia quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata. In deroga al primo comma della presente lettera, se le etichette esistenti e quelle riscalate richiedono diverse prove del modello, il fornitore può scegliere di non fornire l'etichetta esistente con le unità dei modelli immessi sul mercato o messi in servizio durante il periodo di quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio prima dell'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore non mette in vendita le unità in questione prima di tale data. Il fornitore informa il distributore interessato di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali unità nelle sue offerte al distributore;

  2. b) il fornitore, per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del periodo di quattro mesi, fornisce l'etichetta riscalata su richiesta del distributore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dall'inizio di tale periodo. Per tali prodotti, il distributore ottiene un'etichetta riscalata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. In deroga al primo comma della presente lettera:

    1. i) il distributore che non riesce a ottenere un'etichetta riscalata ai sensi del primo comma della presente lettera per le unità già in stock, in quanto il fornitore ha cessato le sue attività, è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a nove mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata; oppure

    2. ii) se l'etichetta non riscalata e quella riscalata richiedono diverse prove del modello, il fornitore è esentato dall'obbligo di fornire un'etichetta riscalata per le unità immesse sul mercato o messe in servizio anteriormente al periodo di quattro mesi, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio dopo l'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a 9 mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata;

  3. c) il distributore sostituisce le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online, con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi a partire dalla data specificata nell'atto delegato pertinente per l'inizio dell'esposizione dell'etichetta riscalata. Il distributore non espone le etichette riscalate prima di tale data.

In deroga alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), possono prevedere norme specifiche per le etichette energetiche stampigliate sull'imballaggio.