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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 della Commissione del 30 novembre 2017 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 13,

Con il regolamento (CE) n. 925/20092 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Cina. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/23843 la Commissione ha prorogato le misure il 17 dicembre 2015 per altri cinque anni unicamente per le esportazioni dalla Cina e ha chiuso il procedimento che prevedeva misure nei confronti del Brasile.

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione4 (di seguito «il regolamento») il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese è stato esteso alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati.

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento estende i dazi antidumping applicabili a determinati fogli di alluminio leggermente modificati facendo riferimento al regolamento (CE) n. 925/2009. Tuttavia, dato che le misure per l'Armenia e il Brasile non sono più in vigore, il riferimento corretto avrebbe dovuto essere la base giuridica per le misure in vigore solo per la Cina, vale a dire il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione. È pertanto opportuno modificare retroattivamente l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento con un riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione e non al regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio.

Al fine di limitare il rischio di elusione, l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che l'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 2 dello stesso articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida. Tale fattura commerciale deve essere conforme alle prescrizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento.

Sin dall'entrata in vigore del regolamento, detta fattura commerciale che causato difficoltà con i servizi doganali nazionali, dato che può essere emessa solo dal fabbricante. L'inchiesta effettuata al riguardo ha rivelato tuttavia che i produttori esportatori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento esportano di norma tramite operatori commerciali indipendenti. Essi non possono quindi rispettare questa prescrizione senza una notevole perturbazione delle loro pratiche commerciali. Se dovessero soddisfare le prescrizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, questi operatori commerciali sarebbero infatti costretti a cambiare i propri canali di vendita e a vendere i prodotti direttamente nell'Unione, poiché mantenendo gli attuali canali di vendita, cioè vendendo tramite operatori commerciali indipendenti, sarebbero soggetti all'aliquota del dazio antidumping imposta dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione.

I produttori esportatori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sono produttori di fogli di alluminio destinati alla trasformazione (aluminium converter foil). Tali fogli di alluminio hanno caratteristiche tecniche diverse, canali di distribuzione diversi e un uso finale diverso dal prodotto oggetto del regolamento. Essi non sono in concorrenza con il prodotto in questione e non erano destinati a essere inclusi nella definizione del prodotto, ma non hanno potuto esservi esclusi per i motivi spiegati ai considerando da 60 a 72 del regolamento. Inoltre dettiproduttori esportatori erano stati verificati sul posto, come spiegato al considerando 80 del regolamento, ed era stato accertato che in passato non avevano fabbricato il prodotto in questione. La Commissione ritiene pertanto che il rischio che tali produttori esportatori cerchino di eludere le misure in futuro sia limitato.

La Commissione è giunta alla conclusione che sarebbe indebitamente oneroso esigere che le società esentate, elencate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, cambino le loro abituali operazioni commerciali ed inizino a vendere direttamente nell'Unione. In considerazione di ciò, è opportuno sopprimere dal regolamento tale prescrizione. I produttori esportatori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento non saranno pertanto obbligati a emettere detta fattura commerciale.

In ogni caso la soppressione di questa prescrizione non dovrebbe impedire alle autorità doganali di eseguire controlli supplementari riguardo alla spedizione in questione, in linea con il tipo di rischio connesso all'importazione in oggetto, fino a quando non si siano accertati che il fabbricante dichiarato sui documenti è corretto.

Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori economici, è inoltre opportuno che tali modifiche si applichino con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Ciò è in linea con la giurisprudenza esistente degli organi giurisdizionali europei, visto che la modifica è stata apportata entro un congruo termine, in modo da non creare un legittimo affidamento per gli operatori economici interessati. In ogni caso le attività commerciali degli operatori economici che esportano nell'Unione non saranno indebitamente perturbate, dato che la soppressione di questa prescrizione crea certezza giuridica ai fini dell'importazione nell'Unione sia per i produttori esportatori cinesi sia per gli importatori nell'Unione5.

Il 7 agosto 2017 la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate i fatti e le considerazioni principali in base ai quali riteneva necessaria la presente modifica e le ha invitate a formulare osservazioni.

Il richiedente che ha presentato la richiesta di estensione dei dazi ha contestato la proposta della Commissione volta a sopprimere la prescrizione di presentare una fattura commerciale rilasciata dal fabbricante. Ha sostenuto in particolare che sopprimendo tale prescrizione, la Commissione avrebbe creato un rischio di ulteriore elusione e quindi ulteriori incertezze per l'industria di fogli di alluminio dell'Unione.

Come spiegato al considerando 8, la soppressione di tale prescrizione non impedirebbe alle autorità doganali di eseguire controlli supplementari per verificare se il fabbricante dichiarato sui documenti sia corretto. Anzi, essa incoraggerebbe le autorità doganali a svolgere controlli supplementari in caso di dubbi sul fatto che le partite in questione provengano effettivamente da società esentate. I produttori esportatori esentati, inoltre, non erano coinvolti in pratiche di elusione in passato, non producono il prodotto in questione e gli acquirenti dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione sono diversi da quelli che acquistano il prodotto in questione. La Commissione ha quindi concluso che la soppressione della prescrizione di presentare detta fattura commerciale non crei ulteriori rischi di elusione e ha respinto l'argomentazione.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base (UE) 2016/1036.

In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker