Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio
Testo vigente
Art. 15 Consultazioni con i paesi terzi in relazione ai pescherecci dell’Unione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 al fine di integrare l’articolo 10 attuando nel diritto dell’Unione l’esito delle consultazioni tra l’Unione e i paesi terzi con cui essa ha concluso un accordo, oppure degli accordi conclusi con gli Stati costieri con cui sono condivisi gli stock ittici, per quanto concerne le condizioni relative alle autorizzazioni di pesca.
Sezione 3. Operazioni di pesca a norma di autorizzazioni dirette
Art. 16 Ambito di applicazione
La presente sezione si applica alle operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di cui alle sezioni 1 o 2.
Art. 17 Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
1. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca effettuate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di cui alle sezioni 1 o 2 soltanto se:
a) i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5 sono soddisfatti;
b) con il paese terzo interessato non è in vigore, né è applicato in via provvisoria, un APPS o un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta;
c) l’operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:
una copia della legislazione applicabile in materia di pesca quale fornita all’operatore dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque ove le attività hanno luogo o un riferimento esatto a tale legislazione,
una valutazione scientifica che dimostri la sostenibilità delle operazioni di pesca previste, compresa la coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 62 dell’UNCLOS, ove applicabile,
un numero di conto bancario pubblico e ufficiale per il pagamento di tutti i canoni;
d) nel caso in cui le operazioni di pesca devono essere realizzate con riguardo a specie gestite da un’ORGP, il paese terzo è parte contraente di tale organizzazione; e
e) l’operatore ha fornito
un’autorizzazione di pesca in corso di validità per il peschereccio in questione, rilasciata dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le operazioni di pesca, oppure
una conferma scritta, rilasciata dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le operazioni di pesca in seguito alle trattative tra tale paese terzo e l’operatore, delle modalità della prevista autorizzazione diretta per dare accesso all’operatore alle proprie risorse di pesca, compresa la durata, le condizioni e le possibilità di pesca espresse come limiti di sforzo o di cattura.
2. In ogni caso le operazioni di pesca non cominciano fino a che il paese terzo non abbia rilasciato la valida autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1, lettera e). Lo Stato membro di bandiera sospende la propria autorizzazione se il paese terzo non ha rilasciato l’autorizzazione entro l’inizio delle operazioni di pesca previste.
3. La valutazione scientifica di cui al paragrafo 1, lettera c), secondo trattino, è fornita da un’ORGP o da un organismo regionale per la pesca avente competenze scientifiche o è fornita dal paese terzo o in cooperazione con esso. La valutazione scientifica elaborata dal paese terzo è oggetto di esame da parte di un istituto o organismo scientifico di uno Stato membro o dell’Unione.
Art. 18 Procedura per ottenere le autorizzazioni di pesca di un paese terzo
1. Uno Stato membro di bandiera che ha verificato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a e), trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni elencate nell’allegato e le informazioni relative al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c).
2. Se la Commissione ritiene che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 17, essa chiede ulteriori informazioni o giustificazioni entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.
3. Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e al termine di trattative con lo Stato membro interessato, la Commissione ritiene che le condizioni previste all’articolo 17 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell’autorizzazione di pesca entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di tutte le informazioni o giustificazioni richieste. Se la Commissione ritiene che tali condizioni siano soddisfatte, informa senza indugio lo Stato membro interessato circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
4. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione abbia richiesto ulteriori informazioni in conformità di detto paragrafo, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro il termine indicato al paragrafo 3 o prima di tale termine, purché essa abbia informato lo Stato membro circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, in caso di rinnovo di un’autorizzazione di pesca alle medesime condizioni ed entro due anni dalla concessione dell’autorizzazione di pesca iniziale, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca a seguito della verifica delle informazioni ricevute in relazione alle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b), d), ed e), e ne informa la Commissione senza indugio.
6. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un’autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell’Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera.
7. Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un’autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell’Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione.
8. L’operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell’autorizzazione diretta.
Sezione 4. Operazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito
Art. 18 bis Ambito di applicazione
In deroga alla sezione 3, la presente sezione si applica, fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito.
Art. 18 ter Definizioni
Ai fini della presente sezione, per «acque del Regno Unito» si intendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno Unito, ai sensi del diritto internazionale.
Art. 18 quater Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte del Regno Unito
1. Lo Stato membro di bandiera che ha verificato che le condizioni stabilite all'articolo 5 sono soddisfatte trasmette alla Commissione la corrispondente domanda o il corrispondente elenco di domande di autorizzazione da parte del Regno Unito.
2. Ogni domanda o elenco di domande contiene le informazioni richieste dal Regno Unito per il rilascio dell'autorizzazione, nel formato richiesto, conformemente a quanto comunicato dal Regno Unito alla Commissione.
3. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni e il formato di cui al paragrafo 2. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione necessario per verificare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. A seguito del ricevimento della domanda o di eventuali complementi di informazione richiesti a norma del paragrafo 3, la Commissione inoltra senza indugio la domanda al Regno Unito.
5. Non appena il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di rilasciare o di rifiutare un'autorizzazione a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera.
6. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca relativa ad operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito soltanto dopo essere stato informato della decisione del Regno Unito di rilasciare l'autorizzazione al peschereccio dell'Unione di cui trattasi.
7. Le operazioni di pesca non cominciano fino a quando sia lo Stato membro di bandiera che il Regno Unito non abbiano rilasciato un'autorizzazione di pesca.
8. Se il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca di un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera. Lo Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di pesca relativa alle operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.
9. Se il Regno Unito comunica direttamente allo Stato membro di bandiera la decisione di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca di un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione. Lo Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di pesca relativa alle operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.
Art. 18 quinquies Sorveglianza
La Commissione sorveglia il rilascio delle autorizzazioni di pesca da parte del Regno Unito per operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito.
Capo III. Operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione sotto l’egida di ORGP
Art. 19 Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione che pescano stock sotto l’egida di un’ORGP all’interno o al di fuori delle acque dell’Unione, nella misura in cui tali operazioni sono soggette a un regime di autorizzazione istituito da detta ORGP.
Art. 20 Autorizzazioni di pesca
1. Un peschereccio dell’Unione le cui operazioni di pesca sono soggette a un regime di autorizzazione adottato dall’ORGP effettua operazioni di pesca sotto l’egida della ORGP soltanto se:
a) l’Unione è parte contraente della ORGP;
b) è stata rilasciata allo stesso un’autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera;
c) lo stesso è stato inserito nel pertinente registro o elenco di navi autorizzate dell’ORGP; e
d) nel caso in cui le operazioni di pesca si svolgano nelle acque di paesi terzi, allo stesso è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca da parte del pertinente paese terzo in conformità del capo II.
2. Il paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, non si applica in relazione ai pescherecci dell’Unione che pescano esclusivamente nelle acque dell’Unione cui sia già stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento sul controllo.
Art. 21 Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca soltanto se:
a) i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5 sono soddisfatti;
b) le norme stabilite dall’ ORGP o le disposizioni del diritto dell’Unione di recepimento sono rispettate; e
c) nel caso in cui le operazioni di pesca si svolgano nelle acque di paesi terzi, i criteri stabiliti agli articoli 10 o 17 sono soddisfatti.
Art. 22 Registrazione da parte di ORGP
1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione i dettagli delle navi da esso autorizzate ad effettuare operazioni di pesca conformemente all’articolo 20 del presente regolamento o, nel caso dell’articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento, in conformità dell’articolo 7 del regolamento sul controllo.
2. I dettagli di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente alle condizioni stabilite dall’ ORGP e recano le informazioni richieste da detta organizzazione.
3. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera eventuali complementi di informazione che ritenga necessari entro un termine di 10 giorni dal ricevimento dei dettagli di cui al paragrafo 1. Essa motiva ogni richiesta di questo tipo.
4. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 21 ed entro un termine di 15 giorni dal ricevimento dei dettagli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione trasmette i dettagli delle navi autorizzate all’ORGP.
5. Se il registro o l’elenco dell’ORGP non è accessibile al pubblico, la Commissione trasmette i dettagli delle navi autorizzate agli Stati membri interessati dall’attività di pesca in questione.
Capo IV. Operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione in alto mare
Art. 23 Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle operazioni di pesca effettuate in alto mare e non rientranti nell’ambito d’applicazione del capo III da pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.
Art. 24 Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca in alto mare soltanto se:
a) sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5;
b) le operazioni di pesca previste sono:
conformi a una valutazione scientifica che dimostri la sostenibilità delle operazioni di pesca previste, fornita o convalidata da un istituto scientifico nello Stato membro di bandiera, oppure
parte di un programma di ricerca che includa un regime di raccolta dei dati, organizzato da un organismo scientifico. Il protocollo scientifico di ricerca, che sarà richiesto in ogni caso, è convalidato da un istituto scientifico nello Stato membro di bandiera.
Art. 25 Procedura per l’autorizzazione di pesca
1. Lo Stato membro di bandiera che ha verificato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 24, trasmette alla Commissione le informazioni elencate nell’allegato e le informazioni relative al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5.
2. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non siano sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 24, essa chiede ulteriori informazioni o giustificazioni entro 10 giorni di calendario dal ricevimento di tali informazioni.
3. Se, in seguito al ricevimento delle ulteriori informazioni o giustificazioni richieste di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione ritiene che le condizioni previste all’articolo 24 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell’autorizzazione di pesca entro cinque giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni o giustificazioni ulteriori. Se la Commissione ritiene che le condizioni siano soddisfatte, informa senza indugio lo Stato membro interessato circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
4. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione abbia richiesto ulteriori informazioni in conformità di detto paragrafo, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro il termine indicato al paragrafo 3 o prima di tale termine, purché essa abbia informato lo Stato membro circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
Capo V. Noleggio di pescherecci dell’Unione
Art. 26 Principi
1. Un peschereccio dell’Unione non effettua operazioni di pesca nell’ambito di contratti di noleggio nelle acque in cui è in vigore o è applicato in via provvisoria un APPS.
2. Un peschereccio dell’Unione non effettua operazioni di pesca nell’ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente né pratica il subnoleggio.
3. I pescherecci dell’Unione operano nell’ambito di contratti di noleggio in acque sotto l’egida di un’ORGP solo se lo Stato a cui la nave è noleggiata è parte contraente di detta organizzazione.
4. Un peschereccio dell’Unione noleggiato non utilizza le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera durante il periodo di applicazione del noleggio. Le catture di un peschereccio dell’Unione noleggiato sono imputate alle possibilità di pesca dello Stato noleggiatore.
5. Nessuna disposizione del presente regolamento riduce le responsabilità dello Stato membro di bandiera per quanto riguarda gli obblighi che gli incombono a norma del diritto internazionale, del regolamento sul controllo, del regolamento INN o di altre disposizioni della PCP, tra cui gli obblighi di comunicazione.
6. Il titolare della licenza di pesca di un peschereccio dell’Unione che deve essere noleggiato informa lo Stato membro di bandiera del contratto di noleggio prima del suo inizio. Tale Stato membro ne informa senza indugio la Commissione.
Art. 27 Gestione di autorizzazioni di pesca nell’ambito di un contratto di noleggio
Quando rilascia un’autorizzazione di pesca per una nave in conformità degli articoli 17, 21 o 24 e quando le operazioni di pesca si svolgono nell’ambito di un contratto di noleggio, lo Stato membro di bandiera verifica:
a) che l’autorità competente dello Stato noleggiatore abbia ufficialmente confermato che il contratto è conforme al diritto nazionale; e
b) che i dettagli del contratto di noleggio, tra cui la durata, le possibilità di pesca e la zona di pesca, siano specificati nell’autorizzazione di pesca.
Capo VI. Operazioni di trasbordo
Capo VII. Obblighi in materia di osservazione e di comunicazione
Art. 29 Dati relativi al programma di osservazione
Se a bordo di un peschereccio dell’Unione sono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione, le relative relazioni sono inviate senza indugio, in conformità delle norme di trasmissione definite nel programma di osservazione, all’autorità competente dello Stato membro di bandiera.
Art. 30 Trasmissione di informazioni a paesi terzi
1. Quando svolge operazioni di pesca a norma del presente titolo, il comandante di un peschereccio dell’Unione o il rappresentante di tale comandante mette a disposizione del paese terzo le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco e invia inoltre una copia elettronica di tali dati al suo Stato membro di bandiera.
2. Lo Stato membro di bandiera valuta, tramite controlli incrociati conformemente all’articolo 109 del regolamento sul controllo, la coerenza dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo con i dati ricevuti in conformità di tale regolamento e, se del caso, in conformità delle disposizioni pertinenti dell’APPS.
3. La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura o delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerata anche un’infrazione grave ai fini dell’articolo 90 del regolamento sul controllo in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell’infrazione o la sua reiterazione.
Titolo III. Operazioni di pesca effettuate da pescherecci di paesi terzi nelle acque dell’unione
Art. 31 Requisiti per l’appartenenza a un’ORGP
Un peschereccio di un paese terzo può effettuare operazioni di pesca nelle acque dell’Unione su stock gestiti da un’ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di detta ORGP.
Art. 32 Principi generali
1. Un peschereccio di un paese terzo pratica operazioni di pesca nelle acque dell’Unione soltanto se gli è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca da parte della Commissione. Tale autorizzazione è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5.
2. Una nave di un paese terzo autorizzata a pescare nelle acque dell’Unione deve rispettare le norme che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell’Unione nella zona di pesca in cui opera. Qualora le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca fossero diverse, le disposizioni devono essere menzionate esplicitamente in tale accordo oppure per mezzo di norme concordate con il paese terzo che applica tale accordo.
3. Se un peschereccio di un paese terzo transita nelle acque dell’Unione senza un’autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento, i suoi attrezzi da pesca sono fissati e riposti in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 47 del regolamento sul controllo, in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.