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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione del 19 gennaio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE1, in particolare l'articolo 17, primo comma,

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione2 elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

I periodi di approvazione delle sostanze attive mecoprop-P, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide sono stati prorogati l'ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione3. Tali periodi di approvazione scadranno il 31 gennaio 2018.

I periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb e metiram sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione4. Tali periodi di approvazione scadranno il 31 gennaio 2018.

I periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione5. Tali periodi di approvazione scadranno il 31 gennaio 2018.

Il periodo di approvazione della sostanza attiva composti di rame è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2014 della Commissione6. Il periodo di approvazione di tale sostanza scadrà il 31 gennaio 2018.

Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze di cui ai considerando da 2 a 5 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione7.

Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogarne i periodi di approvazione.

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

Poiché le attuali approvazioni delle sostanze attive giungono a scadenza il 31 gennaio 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker