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Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la raccomandazione ERA-REC-115-REC dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, presentata alla Commissione in data 9 marzo 2017, sulla revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e dei metodi di sicurezza comuni per la supervisione,

I metodi comuni di sicurezza (CSM) descrivono le modalità di valutazione dei livelli di sicurezza e del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nonché del rispetto di altri requisiti in materia di sicurezza.

In conformità all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, i CSM devono essere rivisti a intervalli regolari, considerando l'esperienza acquisita tramite la loro applicazione e l'evoluzione globale della sicurezza delle ferrovie e con l'obiettivo di mantenere e, se ragionevolmente fattibile, migliorare costantemente la sicurezza.

Con la sua decisione di esecuzione del 1o settembre 20162, la Commissione ha conferito all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'«Agenzia») il mandato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di rivedere i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/20103, (UE) n. 1169/20104 e (UE) n. 1077/20125. In data 9 marzo 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione, cui era acclusa una relazione sui risultati della consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, delle parti sociali e degli utenti, e una relazione sulla valutazione d'impatto dei CSM modificati da adottare, per ottemperare al mandato della Commissione. La Commissione ha esaminato la raccomandazione formulata dall'Agenzia al fine di verificare che il mandato fosse stato rispettato come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798.

Lo scopo del sistema di gestione della sicurezza è fare sì che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura raggiungano i loro obiettivi aziendali in modo sicuro. Il sistema di gestione della sicurezza è spesso integrato da altri sistemi di gestione in modo da migliorare la prestazione generale dell'organizzazione e ridurre i costi, unendo le forze a tutti i livelli dell'organizzazione. A tale scopo, il quadro comune della struttura di livello elevato ISO6 viene usato per raggruppare in modo funzionale i requisiti del sistema di gestione della sicurezza, come previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798. Tale quadro agevola inoltre la comprensione e l'applicazione di un approccio basato sui processi da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura al momento dello sviluppo, dell'implementazione, del mantenimento e del miglioramento continuo del loro sistema di gestione della sicurezza.

Una volta ottenuto un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza, il richiedente dovrebbe continuare a utilizzare il proprio sistema di gestione della sicurezza come indicato all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798.

Il comportamento umano assume un ruolo centrale per il funzionamento sicuro ed efficiente delle ferrovie. Nei casi in cui si ritenga che tale comportamento abbia contribuito a un incidente o inconveniente, potrebbe darsi che diversi fattori organizzativi abbiano influenzato tale comportamento, come il carico di lavoro o la progettazione del lavoro, peggiorando la prestazione e aggravando le conseguenze dell'incidente o inconveniente. È pertanto fondamentale che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura adottino un approccio sistematico a sostegno della prestazione umana e al fine di gestire i fattori umani e organizzativi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza.

Il modo in cui la sicurezza è percepita, valutata e classificata all'interno di un'organizzazione rispecchia il reale impegno per la sicurezza a tutti i livelli dell'organizzazione stessa. Per questo motivo è anche importante che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura individuino le azioni e i comportamenti che possono creare una cultura positiva della sicurezza e promuovano, tramite il proprio sistema di gestione della sicurezza, una tale cultura di fiducia reciproca e di reciproco apprendimento, nell'ambito della quale il personale è incoraggiato a contribuire allo sviluppo della sicurezza segnalando eventi pericolosi e fornendo informazioni legate alla sicurezza.

Per il sistema di gestione della sicurezza si dovrebbe tenere conto del fatto che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio7 e le pertinenti direttive particolari da essa previste sono pienamente applicabili allo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano per la costruzione della rete ferroviaria, il suo funzionamento e la sua manutenzione. Ciò non determina ulteriori responsabilità o ulteriori mansioni per l'autorità che rilascia i certificati, oltre a quella di controllare se i rischi per la salute e la sicurezza siano stati considerati da chi richiede un certificato di sicurezza unico o un'autorizzazione di sicurezza. La responsabilità di controllare la conformità con la direttiva 89/391/CEE può comunque essere assegnata ad altre autorità competenti designate dagli Stati membri.

Per il sistema di gestione della sicurezza occorrerebbe, laddove pertinente, tenere in considerazione i potenziali rischi aggiuntivi derivanti dal trasporto di merci pericolose per ferrovia, e quindi anche la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8.

I regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 perderanno la loro attualità e dovrebbero pertanto essere sostituiti dal presente regolamento.

Per quanto riguarda i certificati di sicurezza, dall'articolo 10 paragrafo 15 della direttiva (UE) 2016/798 risulta che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può prescrivere la revisione dei certificati di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. Le modifiche introdotte dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798 e dal presente regolamento, sebbene importanti e di rilievo, non sono sostanziali. Il regolamento (UE) n. 1158/2010 dovrebbe quindi applicarsi ai certificati di sicurezza rilasciati a norma della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 fino alla loro data di scadenza. Per lo stesso motivo, è inoltre necessario rinviare l'abrogazione del regolamento (UE) n. 1158/2010 fino al termine dell'ultimo giorno utile per la sua applicazione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza ai fini della supervisione. Oltre a ciò, in conformità alla direttiva (UE) 2016/798 i certificati di sicurezza esistenti continuano ad essere soggetti alla direttiva 2004/49/CE, che era alla base della direttiva (UE) n. 1158/2010.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di sicurezza, dall'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2016/798 risulta che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può prescrivere la revisione delle autorizzazioni di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. Le modifiche introdotte dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798 e dal presente regolamento, sebbene importanti e di rilievo, non sono sostanziali. Il regolamento (UE) n. 1169/2010 dovrebbe quindi applicarsi alle autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma della direttiva 2004/49/CE fino alla loro data di scadenza. Per lo stesso motivo, è inoltre necessario rinviare l'abrogazione del regolamento (UE) n. 1169/2010 fino al termine dell'ultimo giorno utile per la sua applicazione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza ai fini della supervisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce metodi comuni di sicurezza (CSM) relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2016/798.

2. Il presente regolamento si applica ai certificati di sicurezza unici e alle autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma della direttiva (UE) 2016/798.

Art. 2 Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «organismo responsabile delle certificazioni di sicurezza» si intende l'organismo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, sia esso l'Agenzia o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Art. 3 Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda le imprese ferroviarie

Le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza in conformità dei requisiti di cui all'allegato I.

Tali requisiti del sistema di gestione della sicurezza si applicano ai certificati di sicurezza unici di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 ai fini della valutazione delle domande e della supervisione.

Art. 4 Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda i gestori dell'infrastruttura

I gestori dell'infrastruttura elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza in conformità dei requisiti di cui all'allegato II.

Tali requisiti del sistema di gestione della sicurezza si applicano alle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798 ai fini della valutazione delle domande e della supervisione.

Art. 6 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, di aver ulteriormente prorogato tale periodo di recepimento.

Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker