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Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La progressiva creazione di uno spazio ferroviario europeo unico necessita di un'azione dell'Unione in materia di regolamentazione applicabile alle ferrovie, sia per gli aspetti legati alla sicurezza, sia per gli aspetti tecnici di interoperabilità, in quanto si tratta di aspetti indissociabili che richiedono un livello più elevato di armonizzazione a livello di Unione. A questo riguardo, negli ultimi due decenni è stata adottata una legislazione ferroviaria specifica, in particolare tre pacchetti ferroviari, di cui la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 e la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 hanno particolare rilevanza.

Il perseguimento parallelo degli obiettivi di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria richiede un notevole lavoro tecnico posto sotto la direzione di un organismo specializzato. Per questo, nel secondo pacchetto ferroviario del 2004 si è reso necessario creare, nel contesto istituzionale esistente e nel rispetto dell'equilibrio dei poteri all'interno dell'Unione, un'Agenzia ferroviaria europea che si occupi della sicurezza e dell'interoperabilità delle ferrovie.

Il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio6 istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (l'«Agenzia») per promuovere la creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere e contribuire al rilancio del settore ferroviario rafforzandone i vantaggi essenziali in materia di sicurezza. Il quarto pacchetto ferroviario contiene cambiamenti importanti volti a migliorare il funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico attraverso una modifica mediante rifusione della direttiva 2004/49/CE e della direttiva 2008/57/CE, entrambe direttamente correlate ai compiti dell'Agenzia. Tali direttive prevedono in particolare l'esecuzione di compiti legati al rilascio di autorizzazioni dei veicoli e certificati di sicurezza a livello unionale, il che implica un ruolo più ampio dell'Agenzia. A causa dei notevoli cambiamenti introdotti riguardanti i compiti e l'organizzazione interna dell'Agenzia, è opportuno abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 881/2004 con un nuovo atto.

L'Agenzia dovrebbe contribuire allo sviluppo di un'autentica cultura ferroviaria europea e fornire uno strumento essenziale di dialogo, consultazione e scambio di opinioni tra tutti gli attori del settore ferroviario, tenendo in debito conto le rispettive funzioni, nonché le caratteristiche tecniche del settore ferroviario. Nello svolgimento dei suoi compiti, e in particolare nell'elaborazione di raccomandazioni e pareri, l'Agenzia dovrebbe tenere nella massima considerazione le competenze esterne in ambito ferroviario, in particolare dei professionisti del settore ferroviario e dalle autorità nazionali operanti nel settore. L'Agenzia dovrebbe pertanto costituire gruppi di lavoro e gruppi competenti e rappresentativi composti in prevalenza da tali professionisti.

Per individuare gli effetti economici sul settore ferroviario il suo impatto sulla società, per permettere ad altri soggetti, in particolare alla Commissione, al consiglio direttivo dell'Agenzia (il «consiglio direttivo») e al direttore esecutivo dell'Agenzia (il «direttore esecutivo»), di prendere decisioni informate e gestire in modo più efficace le priorità di lavoro e l'assegnazione delle risorse all'interno dell'Agenzia, è opportuno che l'Agenzia si impegni maggiormente nell'attività di valutazione dell'impatto.

L'Agenzia dovrebbe fornire un supporto tecnico indipendente e obiettivo, in particolare alla Commissione. La direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio7 fornisce i presupposti per l'elaborazione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), mentre la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio8 fornisce i presupposti per l'elaborazione e la revisione dei metodi comuni di sicurezza (CSM), degli obiettivi comuni di sicurezza (CST) e degli indicatori comuni di sicurezza (CSI). La continuità delle attività e l'evoluzione delle STI, dei CSM, dei CSI e dei CST richiedono un quadro tecnico permanente e personale dedicato con competenze di alto livello all'interno di un organismo specializzato. A tal fine l'Agenzia dovrebbe avere la responsabilità di formulare all'indirizzo della Commissione raccomandazioni e pareri relativi all'elaborazione e alla revisione di STI, CSM, CST e CSI. L'Agenzia dovrebbe inoltre fornire un parere tecnico indipendente su richiesta delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e degli organismi di regolamentazione.

Per rendere più efficiente e imparziale il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie, è essenziale attribuire all'Agenzia un ruolo centrale. Se la zona di attività è limitata a un unico Stato membro, l'impresa ferroviaria dovrebbe avere la possibilità di scegliere se presentare la propria domanda di certificato di sicurezza unico all'Agenzia o all'autorità nazionale preposta alla sicurezza. La direttiva (UE) 2016/798 provvede a tal fine.

Attualmente la direttiva 2008/57/CE prevede che per i veicoli ferroviari sia rilasciata un'autorizzazione alla messa in servizio in ciascuno Stato membro, tranne in alcuni casi specifici. La task force sull'autorizzazione dei veicoli istituita dalla Commissione nel 2011 ha discusso vari casi in cui fabbricanti e imprese ferroviarie hanno subito conseguenze negative a causa della durata e dei costi eccessivi del processo di autorizzazione e ha proposto una serie di miglioramenti. Poiché alcuni problemi sono dovuti alla complessità dell'attuale processo di autorizzazione dei veicoli, è opportuno semplificare tale processo e, se possibile, riunirlo in un'unica procedura. Ciascun veicolo ferroviario dovrebbe ricevere una sola autorizzazione. Se il settore d'impiego si limita a una o più reti all'interno di un solo Stato membro, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di scegliere se presentare la propria domanda di autorizzazione di veicolo, attraverso lo sportello unico di cui al presente regolamento, all'Agenzia o all'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Ciò assicurerebbe benefici tangibili per il settore riducendo i costi e la durata della procedura, e diminuirebbe il rischio di potenziali discriminazioni, in particolare nei confronti di nuove società che intendano inserirsi nel mercato ferroviario. La direttiva (UE) 2016/797 provvede a tal fine.

È essenziale che la direttiva (UE) 2016/797 e la direttiva (UE) 2016/798 non determinino un livello ridotto di sicurezza nel sistema ferroviario dell'Unione. A tal riguardo è opportuno che l'Agenzia assuma la piena responsabilità delle autorizzazioni dei veicoli e dei certificati di sicurezza unici che rilascia, incluse, tra l'altro, le relative responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Per quanto riguarda la responsabilità del personale dell'Agenzia nello svolgimento dei compiti conferiti all'Agenzia, si dovrebbe applicare il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. L'applicazione di tale protocollo non dovrebbe comportare ritardi indebiti o restrizioni ingiustificate allo svolgimento dei procedimenti giudiziari nazionali. Nel caso di procedimenti giudiziari che interessano il personale dell'Agenzia, nei quali un membro del personale è invitato a comparire dinanzi a un tribunale nazionale, il consiglio direttivo dovrebbe decidere senza indebiti ritardi di revocare le immunità del personale, purché tale revoca non comprometta gli interessi dell'Unione. Tale decisione dovrebbe essere debitamente motivata e poter essere sottoposta al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'Agenzia dovrebbe cooperare lealmente con le autorità giudiziarie nazionali, in particolare nei casi in cui la sua partecipazione è necessaria in quanto l'Agenzia ha esercitato i suoi poteri relativi all'autorizzazione di veicoli, ai certificati di sicurezza unici da essa rilasciati e alle decisioni di approvazione di progetti di apparecchiature di terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS). Nel caso in cui all'Agenzia o a un membro del suo personale sia chiesto di fornire informazioni nel contesto di procedimenti nazionali pertinenti, l'Agenzia dovrebbe assicurare che tale richiesta di informazioni o, se necessario, tale partecipazione al procedimento sia trattata con la dovuta diligenza ed entro un periodo ragionevole. A tal fine, il consiglio direttivo dovrebbe adottare opportune procedure da utilizzare in tali casi.

Per favorire l'ulteriore sviluppo dello spazio ferroviario europeo unico, in particolare fornendo le opportune informazioni ai clienti del trasporto merci e ai passeggeri e per evitare uno sviluppo frammentario di applicazioni telematiche, è necessario rafforzare il ruolo dell'Agenzia nell'ambito delle suddette applicazioni. Essendo l'Agenzia un organismo competente a livello di Unione, ad essa dovrebbe essere attribuito un ruolo preminente per assicurare uno sviluppo e un'implementazione coerenti di tutte le applicazioni telematiche. A tal fine, all'Agenzia dovrebbe essere affidata la funzione di autorità di sistema per le applicazioni telematiche e, in tale veste, essa dovrebbe mantenere, monitorare e gestire tutti i corrispondenti requisiti dei sottosistemi a livello di Unione.

Vista l'importanza dell'ERTMS ai fini di uno sviluppo organico dello spazio ferroviario europeo unico e della sua sicurezza, e al fine di evitare la frammentarietà del suo sviluppo, è necessario rafforzare il coordinamento generale a livello di Unione. Pertanto, all'Agenzia, in quanto organismo con maggiore competenza in questo ambito a livello di Unione, dovrebbe essere attribuito un ruolo più rilevante in questo ambito per assicurare uno sviluppo coerente dell'ERTMS, contribuire a garantire la conformità delle attrezzature ERTMS alle specifiche in vigore e garantire il coordinamento tra i programmi di ricerca europei legati all'ERTMS e l'elaborazione delle specifiche tecniche sull'ERTMS. In particolare l'Agenzia dovrebbe impedire che i requisiti nazionali aggiuntivi in materia di ERTMS compromettano la sua interoperabilità. Tuttavia i requisiti nazionali incompatibili dovrebbero essere applicati soltanto su base volontaria o abrogati.

Per rendere più efficienti le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra e per armonizzare tali procedure a livello dell'Unione, è essenziale che, prima di ogni gara d'appalto relativa a attrezzature ERTMS a terra, l'Agenzia controlli che le soluzioni tecniche previste siano pienamente conformi alle STI pertinenti e siano pertanto pienamente interoperabili. La direttiva (UE) 2016/797 provvede a tal fine. L'Agenzia dovrebbe istituire un gruppo composto da organismi di valutazione della conformità notificati operanti nel settore del sistema ERTMS. La partecipazione di tali organismi al gruppo dovrebbe essere incoraggiata il più possibile.

Al fine di agevolare la cooperazione e garantire una chiara distribuzione dei compiti e delle responsabilità tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbe essere sviluppato un protocollo di comunicazione tra le stesse per la sicurezza. In aggiunta, dovrebbe essere sviluppata una piattaforma comune di comunicazione e informazione con la funzionalità di uno sportello unico virtuale, se opportuno sulla base delle applicazioni e dei registri esistenti, ampliando la loro funzionalità allo scopo di tenere informate l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza su tutte le domande di autorizzazione e di certificati di sicurezza, le fasi di queste procedure e il loro esito. Un obiettivo importante di detta piattaforma è identificare in una fase precoce le esigenze di coordinamento delle decisioni che le autorità nazionali preposte alla sicurezza e l'Agenzia devono assumere nel caso di domande diverse che richiedono autorizzazioni e certificati di sicurezza analoghi. Tali casi dovrebbero essere individuati sinteticamente tramite notifiche automatiche.

Le autorità nazionali competenti hanno sino ad ora imposto corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di veicoli e dei certificati di sicurezza unici. Con i trasferimenti di competenze a livello di Unione, l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a imporre ai richiedenti il versamento di un corrispettivo per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni di cui ai considerando precedenti. È importante stabilire taluni principi applicabili ai diritti e corrispettivi pagabili all'Agenzia. Il livello di tali diritti e corrispettivi dovrebbe essere stimato in modo da coprire l'intero costo dei servizi forniti, compresi, se del caso, i pertinenti costi derivanti dai compiti assegnati alle autorità nazionali preposte alla sicurezza. Tali diritti e corrispettivi dovrebbero essere pari o inferiori alla media attuale per i servizi pertinenti. Tali diritti e corrispettivi dovrebbero essere fissati in una maniera trasparente, giusta e uniforme in cooperazione con gli Stati membri e non dovrebbero compromettere la competitività del settore ferroviario europeo. Tali diritti dovrebbero essere istituiti su una base che tenga in debita considerazione la capacità delle imprese di pagare e non dovrebbero comportare un onere economico superfluo sulle compagnie. Essi dovrebbero tenere conto, se del caso, delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese.

Un obiettivo generale è effettuare in modo efficiente la nuova ripartizione delle funzioni e dei compiti tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza e l'Agenzia senza ridurre i livelli di sicurezza, attualmente elevati. A tal fine dovrebbero essere conclusi accordi di cooperazione fra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza, comprendenti gli elementi di costo. L'Agenzia dovrebbe disporre di risorse sufficienti per esercitare le sue nuove funzioni e il calendario relativo all'assegnazione di queste risorse dovrebbe basarsi su esigenze chiaramente definite.

Nell'elaborazione delle raccomandazioni, l'Agenzia dovrebbe tenere conto dei casi di reti isolate dal resto del sistema ferroviario dell'Unione che richiedono una competenza specifica per motivi geografici o storici. Inoltre, quando l'attività è limitata a tali reti, dovrebbe essere possibile per i richiedenti di certificati di sicurezza unici e autorizzazioni di veicoli effettuare le formalità necessarie a livello locale attraverso le competenti autorità nazionali preposte alla sicurezza. A tal fine, e per ridurre gli oneri e i costi amministrativi, gli accordi di cooperazione conclusi tra l'Agenzia e le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero poter disporre l'opportuna assegnazione dei compiti, fatta salva l'assunzione, da parte dell'Agenzia, della responsabilità ultima per il rilascio dell'autorizzazione o del certificato di sicurezza unico.

Visto il patrimonio di conoscenze in possesso delle autorità nazionali, in particolare delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, all'Agenzia dovrebbe essere consentito di avvalersi in modo appropriato di tali conoscenze nel rilascio delle autorizzazioni e dei certificati di sicurezza unici di sua competenza. A tal fine è opportuno incoraggiare il distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.

La direttiva (UE) 2016/798 e la direttiva (UE) 2016/797 devono prevedere l'esame delle misure nazionali per gli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie, nonché alla compatibilità con le norme sulla concorrenza. Tali direttive devono anche limitare la possibilità, per gli Stati membri, di adottare nuove norme nazionali. L'attuale sistema, in cui ancora sussiste un gran numero di norme nazionali, può essere all'origine di conflitti con le norme dell'Unione e determinare una insufficiente trasparenza e una possibile discriminazione degli operatori, inclusi quelli costituiti da piccole e nuove imprese. Per assicurare la migrazione verso una normativa ferroviaria realmente trasparente e imparziale a livello di Unione, è necessario rafforzare la graduale riduzione delle norme nazionali, incluse le norme operative. A livello di Unione è essenziale un'opinione basata su competenze indipendenti e neutrali. A tal fine, occorre rafforzare il ruolo dell'Agenzia.

Il funzionamento, l'organizzazione e le procedure decisionali nell'ambito della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie variano notevolmente tra le diverse autorità nazionali preposte alla sicurezza e i diversi organismi di valutazione della conformità notificati, con conseguenze negative per il buon funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico. Tali conseguenze negative possono riguardare, in particolare, le piccole e medie imprese che desiderino inserirsi nel mercato ferroviario in un altro Stato membro. È quindi essenziale rafforzare il coordinamento allo scopo di favorire una maggiore armonizzazione a livello di Unione europea. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe tenere sotto osservazione il funzionamento e i processi decisionali delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e degli organismi di valutazione della conformità notificati per mezzo di audit e ispezioni, se del caso in cooperazione con gli organismi nazionali di accreditamento.

In materia di sicurezza è importante garantire la massima trasparenza possibile e una diffusione efficace delle informazioni. Un'analisi dei risultati, elaborata sulla base di CSI e in grado di mettere in relazione tutti i soggetti del settore, è uno strumento importante e dovrebbe essere effettuata. Per gli aspetti statistici è necessaria una stretta collaborazione con Eurostat.

L'Agenzia dovrebbe essere incaricata della pubblicazione, ogni due anni, di una relazione pertinente al fine di monitorare i progressi compiuti nel conseguimento della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie. Viste le competenze tecniche e l'imparzialità dell'Agenzia, questa dovrebbe anche coadiuvare la Commissione nello svolgimento delle sue funzioni di controllo dell'attuazione della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie.

L'interoperabilità della rete transeuropea dei trasporti dovrebbe essere potenziata e l'adozione dei nuovi progetti di investimento sostenuti dall'Unione dovrebbe rispettare l'obiettivo di interoperabilità stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9. L'Agenzia è un organismo adeguato per contribuire al conseguimento di tali obiettivi e dovrebbe cooperare strettamente con i competenti organismi dell'Unione in caso di progetti concernenti la rete transeuropea di trasporto. Per quanto riguarda l'implementazione dell'ERTMS e i progetti ERTMS, il ruolo dell'Agenzia dovrebbe includere l'assistenza al richiedente per l'attuazione di progetti che siano conformi alle STI relative al sottosistema controllo-comando e segnalamento.

La manutenzione del materiale rotabile costituisce un elemento importante del sistema di sicurezza. Ad oggi non esiste un vero e proprio mercato europeo della manutenzione delle attrezzature ferroviarie a causa della mancanza di un sistema di certificazione delle officine di manutenzione. Tale situazione ha aumentato i costi per il settore e impone viaggi a vuoto. È quindi opportuno sviluppare e aggiornare gradualmente condizioni comuni per la certificazione delle officine di manutenzione e dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli diversi dai carri merci, e l'Agenzia è l'organismo più adatto per proporre soluzioni adeguate alla Commissione.

Le qualifiche professionali richieste per la conduzione dei treni rappresentano un elemento importante sia per la sicurezza che per l'interoperabilità ferroviarie nell'Unione. Le qualifiche professionali costituiscono inoltre un prerequisito per la libera circolazione dei lavoratori del settore ferroviario. La questione dovrebbe essere affrontata nell'ambito del quadro esistente per il dialogo sociale. L'Agenzia dovrebbe fornire il supporto tecnico necessario perché tale aspetto sia tenuto in considerazione a livello di Unione europea.

L'Agenzia dovrebbe facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza, gli organismi investigativi nazionali e gli organismi rappresentativi del settore ferroviario operanti a livello di Unione, al fine di promuovere la diffusione di buone prassi, lo scambio di informazioni utili e la raccolta di dati relativi alle ferrovie, nonché il monitoraggio dei risultati globali relativi alla sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione.

Per garantire i massimi livelli di trasparenza possibile e la parità di accesso di tutte le parti alle informazioni utili, è opportuno che i registri, se del caso, e i documenti previsti per le procedure relative all'interoperabilità e alla sicurezza ferroviarie siano accessibili al pubblico. Lo stesso vale per le licenze, i certificati di sicurezza unici e gli altri documenti ferroviari pertinenti. L'Agenzia dovrebbe mettere a disposizione un sistema di scambio e pubblicazione di tali informazioni efficiente, di semplice utilizzo e facilmente accessibile, in particolare tramite opportune soluzioni informatiche, al fine di migliorare l'efficacia in termini di costi del sistema ferroviario e sostenere le esigenze operative del settore.

La promozione dell'innovazione e della ricerca in materia di sicurezza ferroviaria è importante e l'Agenzia dovrebbe incoraggiarla. A questo riguardo, l'assistenza finanziaria fornita nell'ambito delle attività dell'Agenzia non dovrebbe comportare distorsioni nel relativo mercato.

Per migliorare l'efficienza del sostegno finanziario dell'Unione, la sua qualità e la sua compatibilità con le normative tecniche in materia, l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo attivo nella valutazione dei progetti ferroviari.

Un'interpretazione corretta e uniforme della legislazione sull'interoperabilità e sulla sicurezza ferroviarie, delle guide all'attuazione e delle raccomandazioni dell'Agenzia è un presupposto per un'applicazione efficace dell'acquis in ambito ferroviario e per il funzionamento del mercato ferroviario. L'Agenzia dovrebbe quindi impegnarsi attivamente nella formazione e nelle attività di chiarimento e orientamento a questo riguardo.

Tenendo conto delle nuove funzioni dell'Agenzia in relazione al rilascio delle autorizzazioni di veicoli e dei certificati di sicurezza unici, emergerà un notevole bisogno di attività di formazione e pubblicazione in tali settori. È opportuno invitare le autorità nazionali preposte alla sicurezza a partecipare gratuitamente alle attività di formazione, ove possibile, in particolare nei casi in cui siano state coinvolte nella loro preparazione.

Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l'Agenzia dovrebbe avere personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell'Unione e diritti e corrispettivi versati dai richiedenti. L'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia non dovrebbero essere compromesse a causa dei contributi finanziari che essa riceve dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri soggetti. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente e, per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con il settore ferroviario, dovrebbe essere assunto con contratti sia a breve che a lungo termine. Le spese dell'Agenzia dovrebbero comprendere le spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio e, tra gli altri, l'importo versato alle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il loro lavoro nel processo di autorizzazione dei veicoli e di certificazione di sicurezza unica, in linea con i pertinenti accordi di cooperazione e con le disposizioni dell'atto di esecuzione riguardante la determinazione dei diritti e dei corrispettivi.

Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard di elevata professionalità. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni del personale dell'Agenzia, di eventuali esperti nazionali distaccati, o di qualsiasi membro del consiglio direttivo o delle commissioni di ricorso, che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio direttivo dovrebbe pertanto adottare norme generali sui conflitti di interessi applicabili all'intera Agenzia. Tali norme dovrebbero tenere conto delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 15 del 2012.

Per semplificare il processo decisionale all'interno dell'Agenzia e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio direttivo dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di predisporre il bilancio e il potere di approvare il documento di programmazione. Il consiglio direttivo dovrebbe fornire orientamenti generali per le attività dell'Agenzia ed essere coinvolto più da vicino nel monitoraggio delle attività dell'Agenzia, al fine di rafforzare il controllo in materia amministrativa e di bilancio. Un comitato esecutivo di dimensioni ridotte dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio direttivo e supportandone il processo decisionale. I poteri del comitato esecutivo dovrebbero essere definiti in un mandato adottato dal consiglio direttivo e, se del caso, dovrebbero poter comprendere pareri e decisioni provvisorie soggette all'approvazione finale del consiglio direttivo.

Al fine di garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio direttivo, i rappresentanti dei settori interessati dovrebbero partecipare alle sue riunioni ma senza diritto di voto. I rappresentanti delle varie parti interessate dovrebbero essere nominati dalla Commissione sulla base della loro rappresentatività a livello di Unione, riferita alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura, all'industria ferroviaria, alle organizzazioni sindacali, ai passeggeri e ai clienti del trasporto merci.

È necessario che le parti sulle quali le decisioni dell'Agenzia hanno un'incidenza abbiano il diritto di usufruire dei mezzi di tutela necessari, che dovrebbero essere concessi in modo indipendente e imparziale. Dovrebbe essere istituito un apposito sistema di ricorso al fine di consentire di impugnare le decisioni del direttore esecutivo dinanzi ad una commissione speciale di ricorso.

In caso di disaccordo tra l'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza riguardanti il rilascio di certificati di sicurezza unici o autorizzazioni di veicoli, dovrebbe essere istituita una procedura di arbitrato in modo tale che le decisioni vengano prese in modo concertato e cooperativo.

Una prospettiva strategica più ampia in relazione alle attività dell'Agenzia faciliterebbe la pianificazione e la gestione delle sue risorse in una maniera più efficace e contribuirebbe a migliorare la qualità dei risultati da essa prodotti. Ciò è confermato e rafforzato dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione10. Pertanto, il consiglio direttivo dovrebbe adottare e aggiornare periodicamente, previa opportuna consultazione delle parti interessate, un unico documento di programmazione contenente i programmi di lavoro annuale e pluriennale.

Nel caso in cui venga assegnato all'Agenzia un nuovo compito in relazione alla sicurezza e all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione in seguito all'adozione del documento di programmazione, il consiglio direttivo dovrebbe, se necessario, modificare il documento di programmazione per includere anche questo nuovo compito, previa analisi dell'impatto in termini di risorse umane e di bilancio.

Le attività dell'Agenzia dovrebbero essere condotte in modo trasparente. Dovrebbe essere garantito il controllo effettivo del Parlamento europeo che, a tal fine, dovrebbe essere consultato sul progetto della parte pluriennale del documento di programmazione dell'Agenzia e dovrebbe poter richiedere un'audizione del direttore esecutivo dell'Agenzia e ricevere la relazione annuale di attività dell'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe inoltre applicare la pertinente legislazione dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti.

Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, sono migliorati la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi dell'Unione ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di discarico, i contributi al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta). Analogamente, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11, dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe essere soggetta anche all'applicazione dell'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)12.

L'Agenzia dovrebbe promuovere attivamente l'approccio alla sicurezza e alla interoperabilità ferroviarie dell'Unione nelle sue relazioni con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Ciò dovrebbe altresì includere, nei limiti delle competenze dell'Agenzia, l'agevolazione dell'accesso delle imprese ferroviarie unionali ai mercati ferroviari dei paesi terzi e dell'accesso del materiale rotabile unionale alle reti dei paesi terzi, su base di reciprocità.

Alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento riguardo all'esame dei progetti di norme nazionali e delle norme nazionali esistenti, al controllo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e degli organismi di valutazione della conformità notificati, alla fissazione del regolamento interno delle commissioni di ricorso e alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi che l'Agenzia ha facoltà di prelevare. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un organismo specializzato incaricato di elaborare soluzioni comuni in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere collettivo delle attività da svolgere, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Per rispettare le indicazioni contenute nella dichiarazione congiunta e nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione europea approvati nel luglio 2012 dal gruppo di lavoro interistituzionale con l'obiettivo di razionalizzare le attività delle agenzie e renderne più efficaci le attività, è necessario per il corretto funzionamento dell'Agenzia dare applicazione a taluni principi stabiliti relativamente alla governance della stessa.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Principi

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («Agenzia»).

2. Il presente regolamento stabilisce:

  1. a) l'istituzione e i compiti dell'Agenzia;

  2. b) i compiti degli Stati membri nel contesto del presente regolamento.

3. Il presente regolamento sostiene l'istituzione dello spazio ferroviario europeo unico e, in particolare, gli obiettivi connessi:

  1. a) all'interoperabilità nel sistema ferroviario dell'Unione, oggetto della direttiva (UE) 2016/797;

  2. b) alla sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione, oggetto della direttiva (UE) 2016/798;

  3. c) alla certificazione dei macchinisti dei treni, oggetto della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14.

Art. 2 Obiettivi dell'Agenzia

L'obiettivo dell'Agenzia è contribuire allo sviluppo ulteriore e al funzionamento efficace di uno spazio ferroviario europeo unico senza frontiere, garantendo un livello elevato di sicurezza e interoperabilità ferroviarie e migliorando al contempo la concorrenzialità del settore ferroviario. In particolare, l'Agenzia contribuisce, sul piano tecnico, all'attuazione della legislazione dell'Unione attraverso l'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e attraverso il miglioramento dell'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione.

L'Agenzia si prefigge inoltre gli obiettivi di seguire lo sviluppo delle norme ferroviarie nazionali per sostenere il funzionamento delle autorità nazionali che operano nei settori della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie, nonché di promuovere l'ottimizzazione delle procedure.

Ove previsto dalla direttiva (UE) 2016/797 e dalla direttiva (UE) 2016/798, l'Agenzia svolge il ruolo di autorità dell'Unione responsabile del rilascio di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari e tipi di veicoli e del rilascio di certificati di sicurezza unici per le imprese ferroviarie.

Nel perseguire tali obiettivi, l'Agenzia tiene pienamente conto del processo di allargamento dell'Unione europea e dei vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi terzi.

Art. 3 Status giuridico

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi diritti nazionali. In particolare può acquisire o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

3. L'Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

4. La responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite all'Agenzia ricade esclusivamente sull'Agenzia.

Art. 4 Tipi di atti dell'Agenzia

L'Agenzia può:

  1. a) formulare raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito all'applicazione degli articoli 13, 15, 17, 19, 35, 36 e 37;

  2. b) formulare raccomandazioni all'attenzione degli Stati membri in merito all'applicazione dell'articolo 34;

  3. c) emettere pareri all'attenzione della Commissione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 42, e delle autorità competenti degli Stati membri a norma degli articoli 10, 25 e 26;

  4. d) formulare raccomandazioni all'attenzione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza a norma dell'articolo 33, paragrafo 4;

  5. e) emettere decisioni a norma degli articoli 14, 20, 21 e 22;

  6. f) emettere pareri sui metodi accettabili di rispondenza a norma dell'articolo 19;

  7. g) emettere documenti tecnici a norma dell'articolo 19;

  8. h) emettere relazioni di audit a norma degli articoli 33 e 34;

  9. i) emettere linee guida e altri documenti non vincolanti che facilitino l'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sull'interoperabilità ferroviarie a norma degli articoli 13, 19, 28, 32, 33 e 37.

Capo 2. Metodi di lavoro

Art. 5 Creazione e composizione dei gruppi di lavoro e dei gruppi

1.

L'Agenzia istituisce un numero limitato di gruppi di lavoro allo scopo di elaborare raccomandazioni e, se del caso, linee guida, riguardanti in modo particolare specifiche tecniche di interoperabilità (STI), obiettivi di sicurezza comuni (CST), metodi di sicurezza comuni (CSM) e per l'utilizzo degli indicatori di sicurezza comuni (CSI).

L'Agenzia può istituire gruppi di lavoro in altri casi debitamente giustificati su richiesta della Commissione o del comitato di cui all'articolo 81 (il «comitato») o su propria iniziativa, previa consultazione della Commissione.

I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'Agenzia.

2.

I gruppi di lavoro sono composti da:

rappresentanti designati dalle autorità nazionali competenti a partecipare ai gruppi di lavoro;

professionisti del settore ferroviario selezionati dall'Agenzia sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 3. L'Agenzia garantisce un'adeguata rappresentanza dei settori dell'industria e degli utilizzatori che potrebbero essere interessati dalle misure che la Commissione potrebbe proporre sulla base delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia al suo indirizzo. L'Agenzia persegue, ove possibile, una rappresentanza geografica equilibrata.

L'Agenzia può, se necessario, nominare nei gruppi di lavoro esperti indipendenti e rappresentanti delle organizzazioni internazionali la cui competenza nel settore in questione è riconosciuta. I membri del personale dell'Agenzia non possono essere nominati nei gruppi di lavoro, fatta eccezione per i presidenti dei gruppi di lavoro, che sono rappresentanti dell'Agenzia.

3. Ogni organismo rappresentante di cui all'articolo 38, paragrafo 4, comunica all'Agenzia l'elenco degli esperti più qualificati abilitati a rappresentarlo in ciascun gruppo di lavoro e lo aggiorna nell'eventualità di cambiamenti.

4. Quando le attività di tali gruppi di lavoro hanno un impatto diretto sulle condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore, i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali operanti a livello europeo partecipano ai gruppi di lavoro pertinenti in qualità di membri a tutti gli effetti.

5. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri dei gruppi di lavoro, secondo regole e parametri stabiliti dal consiglio direttivo, sono a carico dell'Agenzia.

6. L'Agenzia tiene debitamente conto dei risultati del lavoro svolto dai gruppi di lavoro al momento di elaborare le raccomandazioni e gli orientamenti di cui al paragrafo 1.

7. L'Agenzia istituisce gruppi ai fini degli articoli 24 e 29 e dell'articolo 38, paragrafo 1.

8. L'Agenzia può istituire gruppi conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, e in casi debitamente giustificati su richiesta della Commissione o del comitato o su propria iniziativa.

9. I lavori dei gruppi di lavoro e degli altri gruppi sono trasparenti. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno dei gruppi di lavoro e dei gruppi, ivi comprese le norme in materia di trasparenza.

Art. 6 Consultazione delle parti sociali

Quando i compiti di cui agli articoli 13, 15, 19 e 36 hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle condizioni di lavoro dei lavoratori nel settore, l'Agenzia consulta le parti sociali nell'ambito del comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE della Commissione15. In tal caso, le parti sociali possono fornire una risposta a tali consultazioni, a condizione che ciò avvenga entro tre mesi.

Tali consultazioni avvengono prima che l'Agenzia invii le proprie raccomandazioni alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto di tali consultazioni ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue raccomandazioni. I pareri formulati dal comitato di dialogo settoriale sono trasmessi dall'Agenzia, insieme alla raccomandazione dell'Agenzia stessa, alla Commissione e dalla Commissione al comitato.

Art. 7 Consultazione dei clienti del trasporto ferroviario di merci e dei passeggeri

Quando i compiti di cui agli articoli 13 e 19 hanno un impatto diretto sui clienti del trasporto ferroviario di merci e sui passeggeri, l'Agenzia consulta i loro organismi rappresentativi, ivi compresi i rappresentanti dei passeggeri con disabilità e dei passeggeri a mobilità ridotta. In tal caso, detti organismi possono fornire una risposta a tali consultazioni, a condizione che ciò avvenga entro tre mesi.

L'elenco degli organismi da consultare è stilato dalla Commissione con l'assistenza del comitato.

Tali consultazioni avvengono prima che l'Agenzia invii le proprie raccomandazioni alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto di tali consultazioni ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue raccomandazioni. I pareri formulati dagli organismi interessati sono trasmessi dall'Agenzia, insieme alla raccomandazione dell'Agenzia stessa, alla Commissione e dalla Commissione al comitato.

Art. 8 Valutazione d'impatto

1. L'Agenzia effettua una valutazione d'impatto delle raccomandazioni e dei pareri da essa formulati. Il consiglio direttivo adotta una metodologia della valutazione d'impatto basata sulla metodologia della Commissione. L'Agenzia si mantiene in contatto con la Commissione per garantire che il lavoro svolto al riguardo in seno alla Commissione sia tenuto in debita considerazione. L'Agenzia identifica chiaramente le ipotesi su cui si basa la valutazione d'impatto e le fonti dei dati utilizzati nella relazione che accompagna ciascuna raccomandazione.

2.

Prima di includere un'attività nel documento di programmazione adottato dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, l'Agenzia effettua una valutazione d'impatto preliminare indicando:

  1. a) le questioni da affrontare e le possibili soluzioni;

  2. b) il grado di necessità di un'azione specifica, compresa la formulazione di una raccomandazione o l'adozione di un parere dell'Agenzia;

  3. c) il contributo previsto dell'Agenzia alla soluzione del problema.

Prima che ogni attività o progetto siano inclusi nel documento di programmazione, essi sono sottoposti a un'analisi dell'efficienza, singolarmente e insieme ad ogni altra attività e progetto, al fine di assicurare il migliore utilizzo del bilancio e delle risorse dell'Agenzia.

3. L'Agenzia può effettuare una valutazione ex post della legislazione basata sulle sue raccomandazioni.

4.

Gli Stati membri forniscono all'Agenzia i dati necessari per una valutazione d'impatto, ove disponibili.

Su richiesta dell'Agenzia, gli organismi rappresentativi forniscono all'Agenzia dati non riservati necessari per la valutazione d'impatto.

Art. 9 Studi

Se necessario ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti, l'Agenzia fa svolgere studi, coinvolgendo se del caso i gruppi di lavoro e gli altri gruppi di cui all'articolo 5, e finanzia tali studi mediante il proprio bilancio.

Art. 10 Pareri

1. Su richiesta uno o più organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16, l'Agenzia emette pareri, in particolare relativamente agli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità delle questioni portate all'attenzione di tali organismi.

2. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia emette pareri relativamente alle modifiche di qualsiasi atto adottato sulla base della direttiva (UE) 2016/797 o della direttiva (UE) 2016/798, segnatamente nei casi in cui sia segnalata una presunta carenza.

3. Tutti i pareri dell'agenzia, e in particolare quelli di cui al paragrafo 2, sono formulati dall'Agenzia il prima possibile, e al più tardi entro il termine di due mesi dalla ricezione della relativa richiesta, se non diversamente concordato con il richiedente. Tali pareri sono resi pubblici dall'Agenzia entro il termine di un mese dopo la loro formulazione in una versione privata di tutto il materiale commerciale riservato.

Art. 11 Visite presso gli Stati membri

1. Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati, in particolare ai sensi degli articoli 14, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35 e 42, e per assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare nella valutazione dell'effettiva attuazione della pertinente legislazione dell'Unione, l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente agli orientamenti, ai metodi di lavoro e alle procedure adottati dal consiglio direttivo.

2. Previa consultazione dello Stato membro interessato, l'Agenzia informa quest'ultimo per tempo della visita prevista, comunicando l'identità dei funzionari dell'Agenzia incaricati di effettuare la visita e la data di inizio e la durata prevista della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo, dalla quale risultino l'oggetto e lo scopo della visita.

3. Le autorità nazionali degli Stati membri interessati facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.

4. L'Agenzia redige una relazione su ciascuna visita di cui al paragrafo 1 e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le ispezioni di cui all'articolo 33, paragrafo 7, e all'articolo 34, paragrafo 6.

6. Le spese di viaggio e di soggiorno e altre spese sostenute dal personale dell'Agenzia sono coperte dall'Agenzia.