Regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione del 13 giugno 2018 che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/20041, in particolare l'articolo 55, paragrafo 5,
Il regolamento (UE) 2016/796 conferisce al consiglio direttivo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») il potere di istituire una o più commissioni di ricorso, responsabili dei ricorsi e delle procedure di arbitrato di cui agli articoli 58 e 61 di tale regolamento.
Poiché il regolamento (UE) 2016/796 fissa soltanto i principi essenziali relativi al trattamento dei ricorsi, occorre stabilire il regolamento interno della commissione di ricorso, comprese le regole di voto, le procedure per presentare ricorso e le condizioni per il rimborso delle spese dei suoi membri. Su proposta dell'Agenzia e previa consultazione del consiglio direttivo dell'Agenzia, la Commissione dovrebbe stabilire il regolamento interno della commissione di ricorso.
Il consiglio direttivo dell'Agenzia dovrebbe istituire almeno una commissione di ricorso quale organismo permanente, al fine di assicurare un processo decisionale coerente e uniforme, ridurre gli oneri amministrativi e il lungo processo di nomina dei membri ad ogni ricorso o richiesta di arbitrato e attingere alle competenze individuali e collettive dei suoi membri.
Il consiglio direttivo dell'Agenzia può istituire una o più commissioni di ricorso con tre o cinque membri e un numero corrispondente di supplenti, conformemente all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796.
Affinché la commissione di ricorso possa funzionare agevolmente ed efficacemente, uno dei membri dovrebbe essere nominato presidente della commissione di ricorso. È essenziale che il presidente garantisca la qualità e la coerenza delle decisioni della commissione di ricorso.
Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione di ricorso dovrebbe inoltre essere assistita da un cancelliere e da un relatore. La loro nomina, il loro ruolo e i loro compiti dovrebbero essere chiaramente definiti. Per ogni procedimento dovrebbe essere designato un relatore, mentre i servizi del cancelliere dovrebbero essere condivisi fra tutte le commissioni di ricorso.
È opportuno prevedere la possibilità che la commissione di ricorso formuli orientamenti specifici di natura amministrativa per integrare il regolamento interno con modalità pratiche.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Istituzione e organizzazione
Art. 1 Istituzione
1. Le norme stabilite nel presente regolamento per la commissione di ricorso si applicano a ogni commissione di ricorso istituita con decisione del consiglio direttivo dell'Agenzia. Tutte queste commissioni sono nel seguito denominate collettivamente «la commissione di ricorso».
2. Per garantire la presentazione delle conclusioni entro i termini prescritti come pure la qualità e la coerenza della giurisprudenza, una commissione di ricorso istituita conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796 è un organismo permanente.
Art. 2 Membri
1. Salvo diversamente indicato, il presidente, gli altri membri e i supplenti che compongono una commissione di ricorso sono nel seguito denominati «i membri».
2. Il mandato di tutti i membri inizia e termina alle date fissate nella decisione di nomina. La data può essere fissata tenendo conto di una funzione o della fine di un procedimento. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 il mandato di un membro di una commissione di ricorso è limitato a quattro anni e può essere rinnovato una volta.
3. In ogni commissione di ricorso istituita sono garantite competenze e/o esperienza in campo tecnico, giuridico e procedurale.
Art. 3 Sostituzione
1. Qualsiasi membro di una commissione di ricorso che sia impossibilitato a esercitare le sue funzioni, o rischi di diventarlo, ne informa il presidente senza indebiti ritardi.
2. In caso di indisponibilità del presidente, la commissione di ricorso decide quale dei suoi restanti membri agisce in qualità di presidente.
3. Il presidente nomina come membro uno dei supplenti.
4. Le nomine per la sostituzione di cui ai paragrafi 2 e 3 durano per tutto il periodo di indisponibilità del membro sostituito o del presidente e almeno fino alla conclusione dei procedimenti di ricorso o di arbitrato in corso.
5. Qualora l'indisponibilità diventi permanente o superi i 12 mesi, il consiglio direttivo dell'Agenzia nomina un nuovo membro o presidente, e il relativo supplente, a seconda dei casi.
Art. 4 Ruolo del presidente
1. Il presidente di una commissione di ricorso presiede ai procedimenti di ricorso e di arbitrato.
2. Il presidente assicura la qualità e la coerenza delle decisioni adottate da una commissione di ricorso.
3. Per ogni procedimento il presidente designa un relatore tra i membri della commissione di ricorso.
4. Il presidente, in collaborazione con il cancelliere, garantisce la corretta attuazione del regolamento interno stabilito dal presente regolamento.
5. Qualora il consiglio direttivo dell'Agenzia abbia istituito più commissioni di ricorso, i loro presidenti definiscono insieme una metodologia per la ripartizione dei procedimenti e ne informano il cancelliere.
Art. 5 Ruolo del relatore
1. Il relatore svolge un esame preliminare del ricorso e presenta le conclusioni di tale esame agli altri membri della commissione di ricorso.
2. Il relatore elabora un progetto di conclusioni della commissione di ricorso.
Art. 6 Sede della commissione di ricorso
La commissione di ricorso ha sede presso l'Agenzia.
Art. 7 Cancelliere
1. Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione di ricorso è assistita da un cancelliere.
2. Il cancelliere
a) registra tutti i procedimenti con l'attribuzione di un numero e ne informa la commissione di ricorso e tutte le parti;
b) è responsabile della ricezione, della trasmissione e della conservazione in sicurezza di tutti i documenti relativi ai procedimenti di ricorso e di arbitrato, delle comunicazioni con le parti nonché di tutti gli altri compiti amministrativi relativi ai procedimenti;
c) informa le parti in merito ai membri che compongono la commissione di ricorso che istruirà la causa nonché ad eventuali cambiamenti di tale composizione senza indebiti ritardi;
d) informa le parti del ricorso in merito al loro diritto di ricusare un membro che partecipa al procedimento di ricorso, conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/796;
e) provvede affinché sul sito web dell'Agenzia sia pubblicato un annuncio del ricorso, che indichi come minimo la data di registrazione, il nome e i dati di contatto delle parti, la lingua del procedimento e la decisione impugnata;
f) verifica il rispetto di tutti i termini e delle altre formalità relative alla presentazione dei ricorsi e ne informa la commissione di ricorso;
g) conserva i verbali delle udienze, delle audizioni di testimoni o esperti e delle deliberazioni della commissione di ricorso;
h) mantiene un archivio di tutte le decisioni emesse dalla commissione di ricorso nei procedimenti di ricorso e di arbitrato;
i) inserisce le richieste e le conclusioni della commissione di ricorso nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 («sportello unico»).
Art. 8 Nomina e responsabilità del cancelliere
1. Il cancelliere è nominato tra il personale dell'Agenzia dalla commissione di ricorso su proposta dell'Agenzia. Qualora vi sia più di una commissione di ricorso, la nomina avviene per consenso.
2. Il cancelliere non può prendere parte a compiti o procedimenti dell'Agenzia relativi a decisioni avverso le quali può essere proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/796.
3. Il cancelliere esercita le sue funzioni sotto la supervisione del presidente della commissione di ricorso e seguendo le sue istruzioni.
4. Il cancelliere può essere assistito da personale cui a sua volta si applicano le disposizioni del presente articolo.
Capo II. Ricorso
Art. 9 Presentazione e notifica di un ricorso
1. La presentazione di un ricorso alla commissione di ricorso avviene tramite il cancelliere nel formato elettronico previsto per i ricorsi entro due mesi dalle date di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796.
2. Il ricorso contiene, a seconda dei casi:
a) il nome e l'indirizzo del ricorrente;
b) se il ricorrente si fa rappresentare, il nome e l'indirizzo del suo rappresentante;
c) un indirizzo di posta elettronica;
d) il ricorrente che è una persona giuridica presenta al cancelliere l'atto o gli atti costituivi che disciplinano tale persona giuridica, o un estratto recente del registro delle società, imprese o associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica;
e) gli estremi della decisione impugnata e le conclusioni del ricorrente;
f) gli argomenti invocati;
g) se del caso, la natura delle prove dedotte e un'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;
h) se del caso, una richiesta di trattamento riservato di documenti o parti di documenti;
i) se il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, i motivi per cui è direttamente o indirettamente interessato dalla decisione e prove della data in cui ne è venuto a conoscenza per la prima volta.
3. Se il ricorso non contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, il cancelliere fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale il ricorrente è tenuto a fornirle. Il cancelliere fissa tale termine una sola volta. Durante il corso del termine di regolarizzazione, il termine di cui agli articoli 58 e 62 del regolamento (UE) 2016/796 è sospeso.
4. Il cancelliere notifica il ricorso alla commissione di ricorso, all'Agenzia e a qualsiasi altra parte interessata identificabile entro un giorno lavorativo dalla presentazione del ricorso.
Art. 10 Riservatezza
1. Ogni richiesta di trattamento riservato precisa i termini, gli elementi specifici, le cifre o i passaggi per i quali viene chiesta la riservatezza e ne indica i motivi specifici. La mancata comunicazione di tali informazioni può comportare il rigetto della richiesta da parte della commissione di ricorso.
2. Il presidente stabilisce se le informazioni fornite in una richiesta in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nessuna informazione considerata riservata sia pubblicata.
Art. 11 Irricevibilità del ricorso
La commissione di ricorso può dichiarare un ricorso irricevibile sulla base di uno o più dei seguenti motivi:
a) il ricorso non rispetta i requisiti formali stabiliti all'articolo 9;
b) il ricorrente ha superato il termine per la presentazione di un ricorso;
c) il ricorso non riguarda una decisione che può essere oggetto di ricorso;
d) il ricorrente non è destinatario della decisione oggetto del ricorso né è in grado di dimostrare un interesse diretto e individuale.