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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione dell'11 ottobre 2018 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12, paragrafo 1,

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.

Ai fini della semplificazione normativa è opportuno ammodernare la NC e adeguarne la struttura.

È necessario modificare la NC al fine di introdurre la progressiva riduzione dei dazi doganali per le banane fresche, conformemente alla decisione 2011/194/UE del Consiglio2, e per i prodotti contemplati dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA 2), conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio3.

È inoltre necessario modificare la NC per tener conto dell’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali, cancellando i codici obsoleti e introducendo nuove sottovoci per agevolare il monitoraggio di merci specifiche; è inoltre necessario adeguare l’elenco delle denominazioni comuni internazionali [allegato 3 della sezione II della parte terza (Allegati tariffari) della NC] e l’elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti dei tipi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti [allegato 6 della sezione II della parte terza (Allegati tariffari) della NC], che sono esenti da dazio.

Per monitorare meglio il mercato in crescita dei «aminati per il corpo di lattine per bevande» e dei «laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande», è necessario creare nuovi codici NC nella sottovoce 760612 e definire questi prodotti nell’ambito di una nuova nota complementare 2 del capitolo 76.

A fini di chiarezza, occorre inoltre apportare alcune modifiche minori per armonizzare le diverse versioni linguistiche del testo.

Con effetto dal 1o gennaio 2019, l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe essere sostituito da una versione completa e aggiornata della nomenclatura combinata corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker