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Regolamento (UE) 2018/1719 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e le risorse per l’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 stabilisce disposizioni comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e d’investimento europei.

Il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha modificato il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda, tra l’altro, le risorse destinate alla coesione economica, sociale e territoriale.

Il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 20184 ha modificato la programmazione finanziaria per quanto riguarda l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile («IOG»), aumentando gli stanziamenti d’impegno per la dotazione specifica destinata all’IOG di 116,7 milioni di EUR a prezzi correnti e portando l’importo globale degli stanziamenti d’impegno destinati all’IOG per il 2018 a 350 milioni di EUR a prezzi correnti.

È necessario rivedere al ribasso l’importo degli stanziamenti d’impegno per il 2020 al fine di tenere conto dell’anticipo del 2018. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013.

Quando l’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2305, alcuni dati finanziari indicati all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultimo regolamento erano errati. Tali dati finanziari dovrebbero essere sostituiti dai dati corretti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013.

Considerata l’urgenza di modificare i programmi di sostegno all’IOG, è opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

Vista l’urgente necessità di modificare i programmi a sostegno dell’IOG, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

  1. 1) all’articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 329982345366 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell’allegato VI, di cui 325938694233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4043651133 EUR costituiscono una dotazione specifica per l’IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell’Unione, l’importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato del 2 % all’anno.»;

  2. 2) l’articolo 92 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le risorse destinate all’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317073545392 EUR) e sono così ripartite: a) il 51,52 % (ossia, in totale, 163359380738 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate; b) il 10,82 % (ossia, in totale, 34319221039 EUR) è destinato alle regioni in transizione; c) il 16,33 % (ossia, in totale, 51773321432 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate; d) il 20,89 % (ossia, in totale, 66236030665 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione; e) lo 0,44 % (ossia, in totale, 1385591518 EUR) è destinato come finanziamento supplementare alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.»;

    2. b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Le risorse destinate all’IOG ammontano a 4043651133 EUR provenienti dalla dotazione specifica per l’IOG e ad almeno 4043651133 EUR provenienti dagli investimenti mirati dell’FSE.»;

  3. 3) l’allegato VI è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018 Per il Parlamento europeo Il presidente A. Tajani Per il Consiglio Il presidente K. Edtstadler