Regolamento (UE) 2018/1719 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e le risorse per l’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 stabilisce disposizioni comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e d’investimento europei.
Il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha modificato il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda, tra l’altro, le risorse destinate alla coesione economica, sociale e territoriale.
Il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 20184 ha modificato la programmazione finanziaria per quanto riguarda l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile («IOG»), aumentando gli stanziamenti d’impegno per la dotazione specifica destinata all’IOG di 116,7 milioni di EUR a prezzi correnti e portando l’importo globale degli stanziamenti d’impegno destinati all’IOG per il 2018 a 350 milioni di EUR a prezzi correnti.
È necessario rivedere al ribasso l’importo degli stanziamenti d’impegno per il 2020 al fine di tenere conto dell’anticipo del 2018. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013.
Quando l’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2305, alcuni dati finanziari indicati all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultimo regolamento erano errati. Tali dati finanziari dovrebbero essere sostituiti dai dati corretti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013.
Considerata l’urgenza di modificare i programmi di sostegno all’IOG, è opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
Vista l’urgente necessità di modificare i programmi a sostegno dell’IOG, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
1) all’articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 329982345366 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell’allegato VI, di cui 325938694233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4043651133 EUR costituiscono una dotazione specifica per l’IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell’Unione, l’importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato del 2 % all’anno.»;
2) l’articolo 92 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le risorse destinate all’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317073545392 EUR) e sono così ripartite: a) il 51,52 % (ossia, in totale, 163359380738 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate; b) il 10,82 % (ossia, in totale, 34319221039 EUR) è destinato alle regioni in transizione; c) il 16,33 % (ossia, in totale, 51773321432 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate; d) il 20,89 % (ossia, in totale, 66236030665 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione; e) lo 0,44 % (ossia, in totale, 1385591518 EUR) è destinato come finanziamento supplementare alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Le risorse destinate all’IOG ammontano a 4043651133 EUR provenienti dalla dotazione specifica per l’IOG e ad almeno 4043651133 EUR provenienti dagli investimenti mirati dell’FSE.»;
3) l’allegato VI è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018 Per il Parlamento europeo Il presidente A. Tajani Per il Consiglio Il presidente K. Edtstadler