Regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 stabilisce le norme comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3 e dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione ha riesaminato le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha presentato i risultati di tale riesame in una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 30 giugno 2016, concernente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione. La Commissione ha affermato che, sulla base delle statistiche più recenti, vi è una divergenza cumulativa superiore a +/– 5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali di Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. La Commissione ha inoltre affermato che, sulla base dell'RNL pro capite nel periodo 2012-2014, Cipro sarebbe diventato pienamente ammissibile al sostegno del Fondo di coesione a partire dal 1o gennaio 2017.
Come disposto dall'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dall'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le dotazioni di tali Stati membri devono essere adeguate di conseguenza a condizione che l'effetto netto totale degli adeguamenti non superi i 4 miliardi di EUR.
Nella misura in cui il riesame ha avuto un impatto sulla ripartizione annuale delle dotazioni per le risorse globali per Stato membro nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea e sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG»), il riesame è stato attuato dalla Commissione con la decisione (UE) 2016/19414.
L'effetto netto totale di tali adeguamenti consiste nell'aumento delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale di 4 miliardi di EUR. Tale aumento dovrebbe riflettersi nell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e la loro ripartizione tra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione, le regioni più sviluppate, gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero essere adeguate di conseguenza.
A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del quadro finanziario pluriennale («QFP») per gli stanziamenti di impegno costituiscono il margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile. La limitazione dei margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni dal 2014 al 2017 è stata rimossa dal regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio5, in modo da consentire che l'IOG potesse essere ampliata fino al 2020 e che la dotazione specifica per l'IOG potesse essere aumentata dell'importo di 1,2 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo 2017-2020. La dotazione specifica per l'IOG di cui agli articoli 91, paragrafo 1, e 92, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
A norma dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato una proposta presentata dalla Danimarca di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della Cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Tale trasferimento dovrebbe trovare riscontro in un adeguamento delle risorse totali disponibili per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 92, paragrafo 9, di detto regolamento.
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, con il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio6 è trasferito agli anni successivi l'importo di 11216187326 EUR a prezzi correnti dell'assegnazione prevista per i fondi strutturali e il Fondo di coesione. Tale trasferimento dovrebbe trovare riscontro nell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1303/2013 che fissa la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per gli anni dal 2014 al 2020. L'importo di 9446050652 EUR a prezzi correnti dell'assegnazione prevista per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che non ha potuto essere impegnato nel 2014 né riportato al 2015 è stato trasferito agli anni successivi.
Considerata la necessità di assicurare che le assegnazioni aggiuntive rese disponibili per l'esercizio 2017 siano finanziariamente impegnate, anche attraverso le modifiche ai programmi interessati, si è considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
Vista l'urgente necessità di ampliare i programmi a sostegno dell'IOG, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
1) all'articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 sono fissate a 329978401458 EUR ai prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325938694233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4039707225 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % annuo.»;
2) l'articolo 92 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317103114309 EUR) e sono così ripartite: a) il 48,64 % (ossia, in totale, 160498028177 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate; b) il 10,19 % (ossia, in totale, 33621675154 EUR) è destinato alle regioni in transizione; c) il 15,43 % (ossia, in totale, 50914723304 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate; d) il 20,01 % (ossia, in totale, 66029882135 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione; e) lo 0,42 % (vale a dire, in totale, 1378882914 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4039707225 EUR della dotazione specifica per l'IOG e ad almeno 4039707225 EUR degli investimenti mirati dell'FSE.»;
c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Le risorse per l'obiettivo di Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,69 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 8865148841 EUR).»;
3) l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017 Per il Parlamento europeo Il presidente A. Tajani Per il Consiglio Il presidente M. Maasikas