Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 11 Riunioni del comitato dei regolatori
1. Il presidente convoca le riunioni del comitato dei regolatori e stabilisce l’ordine del giorno di tali riunioni, che è reso pubblico.
2. Il comitato dei regolatori tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Riunioni straordinarie sono indette su iniziativa del presidente, su richiesta di almeno tre dei suoi membri o su richiesta della Commissione.
3. Il direttore dell’Ufficio BEREC partecipa a tutte le deliberazioni, senza diritto di voto.
4. Il comitato dei regolatori può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.
5. I membri e i supplenti del comitato dei regolatori possono farsi assistere alle riunioni dai loro consulenti o da altri esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
6. L’Ufficio BEREC provvede alle funzioni di segreteria del comitato dei regolatori.
Art. 12 Modalità di voto del comitato dei regolatori
1. Il comitato dei regolatori decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo diversa disposizione del presente regolamento o di altri atti giuridici dell’Unione. È necessaria la maggioranza di due terzi dei membri del comitato dei regolatori per i pareri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e v), e gli orientamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punti da i) a iv), vi), vii) e x). In deroga al secondo comma del presente paragrafo, il comitato dei regolatori può decidere, a maggioranza semplice e caso per caso, di adottare a maggioranza semplice i pareri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del presente regolamento, relativamente ai progetti di misure di cui all’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, che portano all’avvio della procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 5, di tale direttiva. Le decisioni del comitato dei regolatori sono rese pubbliche e menzionano le eventuali riserve di qualsiasi membro su richiesta di quest’ultimo.
2. Ciascun membro dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto di tale membro. In assenza di un membro e del suo supplente, i diritti di voto possono essere delegati a un altro membro. Il presidente può delegare il diritto di voto in qualsiasi circostanza. Il presidente partecipa al voto, tranne nel caso in abbia delegato il diritto di voto.
3. Il regolamento interno del comitato dei regolatori fissa in modo dettagliato le modalità di voto, comprese le condizioni alle quali un membro può agire per conto di un altro, il quorum e i termini di notifica per le riunioni. Il regolamento interno garantisce inoltre che i membri del comitato dei regolatori ricevano gli ordini del giorno e i progetti di proposte completi in anticipo rispetto a ciascuna riunione, in modo che abbiano la possibilità di presentare emendamenti prima del voto. Il regolamento interno può, tra l’altro, stabilire una procedura di voto su questioni urgenti e altre disposizioni pratiche per il funzionamento del comitato dei regolatori.
Art. 13 Gruppi di lavoro
1. Qualora sia giustificato, in particolare, per attuare il programma di lavoro annuale del BEREC, il comitato dei regolatori può istituire dei gruppi di lavoro.
2. Il comitato dei regolatori nomina i presidenti dei gruppi di lavoro, che rappresentano, ove possibile, diverse ANR.
3. I gruppi di lavoro sono aperti alla partecipazione di esperti di tutte le ANR che partecipano ai lavori del BEREC e alla Commissione. I gruppi di lavoro sono inoltre aperti alla partecipazione del personale dell’Ufficio BEREC, che contribuisce alla loro attività regolamentare e fornisce loro supporto amministrativo. Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per svolgere i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli esperti della Commissione non partecipano. Nei gruppi di lavoro istituiti per svolgere i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti iv), vi), vii) e viii), lettera d), punti i), ii), ix), x) e xi), lettera j), punto ii), e lettera l) del presente regolamento e, se del caso, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e lettera j), punto i), del presente regolamento, sono presi in considerazione i pareri degli esperti di altre autorità competenti notificate a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972. Ove necessario, il comitato dei regolatori o i presidenti dei gruppi di lavoro possono invitare singoli esperti di riconosciuta competenza nel settore interessato a partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro caso per caso.
4. Il comitato dei regolatori adotta il regolamento interno in cui stabilisce le disposizioni pratiche per il funzionamento dei gruppi di lavoro.
Capo V. Organizzazione dell’ufficio berec
Art. 14 Struttura organizzativa dell’Ufficio BEREC
L’Ufficio BEREC comprende:
a) un consiglio di amministrazione;
b) un direttore.
Art. 15 Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto dalle persone nominate membri del comitato dei regolatori e da un rappresentante di alto livello della Commissione. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha diritto di voto. Ciascuna ANR che effettua una nomina ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, può nominare membro del consiglio di amministrazione una persona diversa dal membro del comitato dei regolatori. Tale persona è il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o il sostituto di uno di essi.
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che rappresenta il membro in sua assenza. I supplenti di ciascun membro sono le persone nominate supplenti dei membri del comitato dei regolatori. Anche il rappresentante della Commissione ha un supplente. Ciascuna ANR che effettua una nomina ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, può nominare supplente del membro del consiglio di amministrazione una persona diversa dal supplente del membro del comitato dei regolatori. Tale persona è il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, il loro sostituto o il personale dell’ANR.
3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.
4. È reso pubblico un elenco aggiornato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti, unitamente alle loro dichiarazioni di interessi.
Art. 16 Funzioni amministrative del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni amministrative:
a) definisce l’orientamento generale delle attività dell’Ufficio BEREC e adotta ogni anno, a maggioranza di due terzi dei suoi membri e in conformità dell’articolo 23, il documento unico di programmazione dell’Ufficio BEREC, tenendo conto del parere della Commissione;
b) adotta, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale dell’Ufficio BEREC ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio dell’Ufficio BEREC a norma del capo VII;
c) adotta, rende pubblica e valuta la relazione annuale consolidata sulle attività dell’Ufficio BEREC di cui all’articolo 27 e trasmette sia la relazione che la valutazione, entro il 1o luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;
d) adotta le regole finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC conformemente all’articolo 29;
e) adotta una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
f) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
g) adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse di cui all’articolo 42, paragrafo 3;
h) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’articolo 37, paragrafo 2, in base a un’analisi delle esigenze;
i) adotta il proprio regolamento interno;
j) adotta modalità per garantire l’attuazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea18 a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari;
k) fatta salva la decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, esercita, in relazione al personale dell’Ufficio BEREC, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità con potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità con potere di nomina»);
l) nomina il direttore e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico, a norma dell’articolo 32;
m) nomina un contabile, conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, il quale è pienamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni;
n) prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell’Ufficio BEREC, tenendo conto delle esigenze dell’attività dell’Ufficio BEREC e di una sana gestione del bilancio. Riguardo alla lettera m) del primo comma, l’Ufficio BEREC può nominare lo stesso contabile di un altro organismo o di un’altra istituzione dell’Unione. In particolare, l’Ufficio BEREC e la Commissione possono convenire che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell’Ufficio BEREC.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina al direttore e di quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.
Art. 17 Presidente e vicepresidenti del consiglio di amministrazione
1. Il presidente e i vicepresidenti del consiglio di amministrazione sono le persone nominate presidente e vicepresidenti del comitato dei regolatori. Il mandato è di pari durata. In deroga al primo comma, il consiglio di amministrazione può, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, eleggere a presidente o a vicepresidenti altri membri del consiglio di amministrazione, tra i suoi membri rappresentanti gli Stati membri. Il loro mandato ha durata pari a quella del mandato del presidente e dei vicepresidenti del comitato dei regolatori.
2. Uno dei vicepresidenti assume ex officio le funzioni di presidente quando quest’ultimo non è in grado di esercitare tali funzioni.
3. Su richiesta, il presidente del consiglio di amministrazione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esercizio delle funzioni dell’Ufficio BEREC.
Art. 18 Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore dell’Ufficio BEREC partecipa alle deliberazioni, tranne a quelle relative all’articolo 32, senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Il presidente indice inoltre riunioni straordinarie su propria iniziativa, su richiesta della Commissione o di almeno tre dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.
5. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
6. L’Ufficio BEREC provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.
Art. 19 Modalità di voto del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
2. Ciascun membro dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto. In assenza di un membro e del suo supplente, il diritto di voto può essere delegato a un altro membro.
3. Il presidente può delegare il diritto di voto in qualsiasi circostanza. Il presidente partecipa al voto, tranne nel caso in abbia delegato il diritto di voto.
4. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare la procedura di voto su questioni urgenti e le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.
Art. 20 Compiti del direttore
1. Il direttore è incaricato della gestione amministrativa dell’Ufficio BEREC. Il direttore risponde al consiglio di amministrazione.
2. Il direttore assiste il presidente del comitato dei regolatori e il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dei rispettivi organismi.
3. Fatte salve le competenze del comitato dei regolatori, del consiglio di amministrazione e della Commissione, il direttore esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.
4. Su richiesta, il direttore riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esercizio delle sue funzioni.
5. Il direttore è il rappresentante legale dell’Ufficio BEREC.
6. Il direttore è responsabile dell’esecuzione dei compiti assegnati all’Ufficio BEREC secondo gli orientamenti forniti dal comitato dei regolatori e dal consiglio di amministrazione. In particolare il direttore è responsabile di:
a) assicurare la gestione corrente dell’Ufficio BEREC;
b) attuare le decisioni amministrative adottate dal comitato dei regolatori e dal consiglio di amministrazione;
c) preparare il documento di programmazione unico di cui all’articolo 23 e presentarlo al consiglio di amministrazione;
d) assistere il comitato dei regolatori nella preparazione della relazione annuale di attività del BEREC di cui all’articolo 22;
e) assistere il comitato dei regolatori nella preparazione del programma di lavoro annuale del BEREC di cui all’articolo 21;
f) attuare il documento di programmazione unico e riferire al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;
g) elaborare il progetto di relazione annuale consolidata sulle attività dell’Ufficio BEREC di cui all’articolo 27 e presentarlo al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
h) elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell’OLAF, e informare il consiglio di amministrazione almeno una volta l’anno sui progressi compiuti;
i) tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attuando controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, imponendo il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, applicando misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni finanziarie;
j) elaborare una strategia antifrode dell’Ufficio BEREC e presentarla al consiglio di amministrazione per l’approvazione;
k) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC;
l) preparare il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Ufficio BEREC ed eseguire il bilancio;
m) autorizzare congiuntamente al comitato dei regolatori la conclusione di accordi di lavoro con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione e con autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo 35.
7. Il direttore, sotto la supervisione del consiglio di amministrazione, adotta le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Ufficio BEREC in conformità del presente regolamento.
8. Il direttore, previo accordo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro o degli Stati membri interessati, decide in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell’Ufficio BEREC, di inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri. La decisione precisa l’ambito delle attività da espletarsi in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell’Ufficio BEREC. Prima di adottare una tale decisione, si definisce nel documento di programmazione pluriennale di cui all’articolo 23, paragrafo 4, il suo impatto in termini di risorse di bilancio e personale.
Capo VI. Programmazione del berec
Art. 21 Programma di lavoro annuale del BEREC
1. Il comitato dei regolatori adotta il progetto di programma di lavoro annuale entro il 31 gennaio dell’anno precedente quello a cui si riferisce il programma di lavoro annuale. Dopo aver consultato il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle loro priorità nonché le altre parti interessate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, il comitato dei regolatori adotta il programma di lavoro annuale definitivo entro il 31 dicembre di tale anno.
2. Il comitato dei regolatori trasmette il programma di lavoro annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione subito dopo la sua adozione.
Art. 22 Relazione annuale sulle attività del BEREC
1. Il comitato dei regolatori adotta la relazione annuale sulle attività del BEREC.
2. Il comitato dei regolatori trasmette la relazione annuale sulle attività al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato economico e sociale europeo entro il 15 giugno di ogni anno.
Capo VII. Bilancio e programmazione dell’ufficio berec
Art. 23 Programmazione annuale e pluriennale
1. Ogni anno il direttore redige un progetto di documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale («documento unico di programmazione») conformemente all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione. Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il progetto di documento unico di programmazione e lo trasmette alla Commissione per consentirle di esprimere un parere. Il progetto di documento unico di programmazione è presentato anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Il consiglio di amministrazione adotta quindi il documento unico di programmazione, tenendo conto del parere della Commissione, e lo trasmette, insieme ad eventuali versioni aggiornate, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l’adozione del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adattato di conseguenza.
2. Il documento di programmazione annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività, come indicato all’articolo 31. Il documento di programmazione annuale è coerente con il progetto di programma di lavoro annuale e il programma di lavoro annuale definitivo del BEREC di cui all’articolo 21 e con il documento di programmazione pluriennale dell’Ufficio BEREC di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Esso indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente.
3. In seguito all’adozione del documento di programmazione annuale definitivo del BEREC di cui all’articolo 21 e ogniqualvolta al BEREC o all’Ufficio BEREC venga affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica, se necessario, il programma di lavoro annuale. Le modifiche sostanziali del documento di programmazione annuale sono adottate con la stessa procedura utilizzata per l’adozione del documento di programmazione annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore il potere di presentare modifiche non sostanziali del documento di programmazione annuale.
4. Il documento di programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata se del caso, in particolare per adattarla all’esito della valutazione di cui all’articolo 48.
5. Il singolo documento di programmazione dell’Ufficio BEREC include l’attuazione della strategia del BEREC per le relazioni con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione, con le autorità competenti di paesi terzi e con le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 35, paragrafo 3, nonché le azioni connesse a tale strategia e la specificazione delle risorse correlate.
Art. 24 Stesura del bilancio
1. Ogni anno il direttore predispone un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell’Ufficio BEREC («progetto di stato di previsione»), comprendente la tabella dell’organico, per l’esercizio finanziario successivo e lo presenta al consiglio di amministrazione. Le informazioni contenute nel progetto di stato di previsione devono essere coerenti con il progetto di documento unico di programmazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1.
2. Il direttore presenta il progetto di stato di previsione alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. La Commissione presenta il progetto di stato di previsione all’autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell’Unione europea.
4. Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
5. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all’Ufficio BEREC.
6. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Ufficio BEREC.
7. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Ufficio BEREC. Il bilancio diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
8. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio dell’Ufficio BEREC si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
Art. 25 Struttura del bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell’Ufficio BEREC sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Ufficio BEREC.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Ufficio BEREC devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Ufficio BEREC comprendono:
a) un contributo dell’Unione;
b) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri o delle ANR;
c) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio svolto dall’Ufficio BEREC;
d) eventuali contributi dei paesi terzi o delle autorità di regolamentazione competenti in materia di comunicazioni elettroniche dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell’Ufficio BEREC, secondo quanto previsto all’articolo 35.
4. Le spese dell’Ufficio BEREC comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.
Art. 26 Esecuzione del bilancio
1. Il direttore è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Ufficio BEREC.
2. Il direttore presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.
Art. 27 Relazione annuale di attività consolidata
1. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale di attività consolidata conformemente all’articolo 47 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.
Art. 28 Rendicontazione e discarico
1. Il contabile dell’Ufficio BEREC presenta i conti provvisori relativi all’esercizio finanziario al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell’esercizio finanziario successivo.
2. L’Ufficio BEREC presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario successivo.
3. Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Ufficio BEREC, il contabile dell’Ufficio BEREC redige i conti definitivi dell’Ufficio BEREC sotto la propria responsabilità. Il direttore presenta i conti definitivi al consiglio di amministrazione per parere.
4. Il consiglio d’amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Ufficio BEREC.
5. Il direttore presenta il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d’amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o luglio successivo a ciascun esercizio finanziario.
6. L’Ufficio BEREC pubblica i conti definitivi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno successivo.
7. Entro il 30 settembre dell’esercizio finanziario successivo, il direttore presenta alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Presenta inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.
8. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, e a norma dell’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio19, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, prima del 15 maggio dell’anno n + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.
Art. 29 Regole finanziarie
Le disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’Ufficio BEREC e previo accordo della Commissione.
Capo VIII. Personale dell’ufficio berec
Art. 30 Disposizione generale
Al personale dell’Ufficio BEREC si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e di detto regime.
Art. 31 Numero di membri del personale dell’Ufficio BEREC
1. Conformemente al principio della gestione delle risorse umane per attività, l’Ufficio BEREC dispone del personale necessario per l’assolvimento dei suoi compiti.
2. Il numero di membri del personale e le risorse finanziarie corrispondenti sono proposti in conformità dell’articolo 23, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 24, paragrafo 1, tenendo conto dell’articolo 5, lettera a), e di tutti gli altri compiti assegnati all’Ufficio BEREC dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione, oltre che dell’esigenza di rispettare i regolamenti applicabili a tutte le agenzie decentrate dell’Unione.