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Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione del 18 dicembre 2018 relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/20121, in particolare l'articolo 70,

Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione2 stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti dall'Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio dell'Unione («gli organismi dell'Unione»). Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 si basa sul regolamento (UE, Euratom) n. 966/20123. Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato sostituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

È necessario abrogare il regolamento (UE) n. 1271/2013 e sostituirlo con il presente regolamento al fine di allinearne le disposizioni a quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e consentire la semplificazione e il chiarimento ulteriori delle regole per tenere conto dell'esperienza maturata grazie alla loro applicazione e per migliorare ulteriormente la struttura di governance degli organismi dell'Unione e la loro rendicontabilità.

Il presente regolamento dovrebbe stabilire i principi generali e le regole di base applicabili agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom che ricevono contributi a carico del bilancio dell'Unione, fatto salvo l'atto costitutivo. Sulla base del presente regolamento gli organismi dell'Unione devono adottare le proprie regole finanziarie, che possono discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

Per motivi di coerenza gli organismi dell'Unione interamente autofinanziati, ai quali il presente regolamento non si applica, dovrebbero stabilire regole analoghe, se del caso. Conformemente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, tali organismi presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'esecuzione del proprio bilancio e tengono nel debito conto le loro richieste e raccomandazioni.

Gli organismi dell'Unione dovrebbero stabilire ed eseguire il loro bilancio nel rispetto dei principi dell'unità, della verità, dell'universalità, della specializzazione, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, della sana gestione finanziaria e della performance, nonché della trasparenza.

Va sottolineata la funzione di riequilibrio svolta dal contributo dell'Unione. La parte del risultato di bilancio positivo dell'organismo dell'Unione che supera l'importo del contributo dell'Unione versato nel corso dell'esercizio dovrebbe essere riversata al bilancio dell'Unione.

Se l'atto costitutivo prevede che le entrate sono costituite da tasse e canoni in aggiunta al contributo dell'Unione e che le entrate risultanti da tasse e canoni sono destinate specificamente a finanziare spese determinate, gli organismi dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di riportare il saldo sotto forma di entrate con destinazione specifica. Al fine di consentire una certa flessibilità, il risultato negativo relativo alle entrate con destinazione specifica risultanti da tasse e canoni potrebbe essere compensato con le eccedenze accumulate negli esercizi precedenti.

Le tasse vanno fissate a un livello tale da coprire i costi della fornitura dei servizi ed evitare l'accumulo di eccedenze.

La delega straordinaria di compiti e l'attribuzione di sovvenzioni agli organismi dell'Unione devono essere autorizzate nell'atto costitutivo o in un atto di base e debitamente giustificate dalle caratteristiche dei compiti stessi e dalla competenza specifica dell'organismo dell'Unione, garantendo al tempo stesso la sana gestione finanziaria e l'efficienza in termini di costi. Tali compiti supplementari dovrebbero rientrare nell'ambito degli obiettivi dell'organismo dell'Unione e dovrebbero essere compatibili con il mandato di detto organismo, quale definito nell'atto costitutivo.

Al fine di aumentare la trasparenza la Commissione dovrebbe, in linea di principio, concludere con gli organismi dell'UE accordi di partenariato che riguardino tutti i finanziamenti erogati in aggiunta al contributo annuale dell'Unione, in particolare quando questi finanziamenti incidono in modo significativo sulle operazioni dell'organismo dell'Unione.

Le disposizioni in materia di riporti ed entrate con destinazione specifica dovrebbero essere modificate per tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Per quanto concerne le entrate con destinazione specifica interne, il finanziamento di nuovi progetti immobiliari mediante le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita di fabbricati dovrebbe essere autorizzato a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Con questa finalità, tali entrate dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica interne che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente.

Al fine di permettere una maggiore flessibilità, gli organismi dell'Unione dovrebbero poter effettuare operazioni in valute diverse dall'euro per esigenze di gestione amministrativa.

In linea con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno autorizzare la ripartizione in frazioni annue degli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi solo quando ciò è previsto dall'atto costitutivo o dall'atto di base o se gli impegni si riferiscono a spese amministrative.

In considerazione delle specificità degli organismi dell'Unione, l'accettazione di liberalità dovrebbe essere sottoposta a un esame approfondito. Inoltre gli organismi dell'Unione non dovrebbero poter usufruire di sponsorizzazioni da parte di imprese.

È opportuno chiarire il concetto di performance. La performance dovrebbe essere collegata al principio della sana gestione finanziaria. È opportuno chiarire il principio della sana gestione finanziaria. Bisognerebbe stabilire un nesso tra obiettivi definiti e indicatori di performance, risultati ed economia, efficienza ed efficacia dell'utilizzo degli stanziamenti.

Conformemente all'articolo 53 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 l'organismo dell'Unione deve partecipare a un esercizio di analisi comparativa con altri organismi e istituzioni dell'Unione.

Occorre stabilire le regole relative al piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni periodiche generali, allo scopo di assicurarne l'efficace attuazione.

Al fine di garantire la coerenza della programmazione è opportuno che l'organismo dell'Unione prepari un documento unico di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale, uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, la programmazione delle risorse, informazioni sulla sua politica immobiliare, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali, nonché una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie. L'organismo dell'Unione dovrebbe altresì elaborare una strategia per la gestione operativa e i sistemi di controllo interno, ivi compresa una strategia antifrode. Il documento unico di programmazione dovrebbe prendere in considerazione gli orientamenti della Commissione.

Il documento di programmazione dovrebbe includere la strategia volta a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interesse, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze hanno determinato la formulazione di raccomandazioni essenziali.

È opportuno allineare il calendario del documento unico di programmazione alla procedura di bilancio per garantirne l'efficacia e assicurare la coerenza di tutti i documenti di programmazione.

Allorché gestiscono uffici lontani dalla sede principale, gli organismi dell'Unione dovrebbero adeguare i propri sistemi di controllo interno.

È opportuno prevedere che gli organismi dell'Unione possano concludere, in particolare tra loro e con le istituzioni dell'Unione, accordi a livello di servizi a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, al fine di agevolare l'esecuzione dei loro stanziamenti ove ciò sia in linea con il principio di sana gestione finanziaria. Dovrebbe essere garantita un'adeguata comunicazione in merito a tali accordi a livello di servizi.

È necessario chiarire la struttura delle funzioni di audit e di controllo interni e razionalizzare gli obblighi di rendicontazione. La funzione di audit interno in seno ad un organismo dell'Unione dovrebbe essere svolta dal revisore contabile interno della Commissione, che dovrebbe effettuare controlli ove lo giustifichino i rischi esistenti. Occorre stabilire le norme relative alla creazione e al funzionamento delle capacità di audit interno.

È opportuno razionalizzare gli obblighi di rendicontazione. Gli organismi dell'Unione dovrebbero fornire una relazione annuale di attività consolidata contenente informazioni esaustive sul conseguimento degli obiettivi e dei risultati, sull'attuazione del loro programma di lavoro, sul loro bilancio, sulla politica del personale e sui loro sistemi di gestione operativa e di controllo interno.

Per migliorare l'efficienza in termini di costi degli organismi dell'Unione, è necessario prevedere la possibilità di condividere i servizi o di trasferirli a un altro organismo dell'Unione o alla Commissione. Occorre pertanto consentire che il contabile della Commissione venga incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell'organismo dell'Unione.

Per allineare le regole in materia di entrate con destinazione specifica a quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 occorre stabilire regole per quanto riguarda la differenziazione tra le entrate con destinazione specifica interne ed esterne e il loro riporto.

Per allineare le regole relative al trattamento degli interessi generati dal contributo dell'Unione all'organismo dell'Unione a quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 occorre stabilire che gli interessi non sono dovuti al bilancio.

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 prevede, in determinati casi, la possibilità di contrarre un impegno giuridico prima di procedere a un impegno di bilancio. È opportuno estendere questa possibilità anche agli organismi dell'Unione.

Al fine di garantire la coerenza, non dovrebbero essere consentite disposizioni specifiche in materia di appalti e sovvenzioni. L'applicazione di un insieme unico di regole assicura la semplificazione delle attività dell'organismo dell'Unione e permette di utilizzare gli orientamenti e i modelli preparati dalla Commissione.

L'organismo dell'Unione dovrebbe avere la possibilità di concedere sovvenzioni e premi conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo o per delega della Commissione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

In aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell'Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso), è opportuno consentire agli organismi dell'Unione di erogare finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti. Questa nuova forma di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, agli organismi dell'Unione dovrebbero applicarsi le regole relative al sistema unico di individuazione precoce e di esclusione istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 gli organi dell'UE trasmettono senza indugio all'Ufficio europeo per la lotta antifrode qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione od ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/19395 del Consiglio gli organi dell'Unione comunicano senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in forza di detto regolamento. Al fine di rafforzare la propria governance, gli organismi dell'Unione dovrebbero anche comunicare senza indugio alla Commissione i casi di frode, le irregolarità finanziarie e le indagini. La Commissione e gli organismi dell'Unione dovrebbero predisporre procedure che proteggano adeguatamente i dati personali e garantiscano il rispetto del principio della necessità di conoscere in ogni trasmissione di informazioni concernenti presunte frodi e altre irregolarità, come pure le indagini in corso o completate.

Per individuare e gestire adeguatamente il rischio di conflitto di interessi reale o percepito, gli organismi dell'Unione dovrebbero essere tenuti ad adottare regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi. Tali regole dovrebbero tenere conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione.

Nel presente regolamento dovrebbero essere specificati i diritti di accesso a tutti i livelli per la Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti.

Le disposizioni in materia di politica immobiliare, compresa la possibilità e le condizioni che consentono agli organismi dell'Unione di contrarre prestiti per l'acquisto di immobili, dovrebbero essere allineate al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per garantire un'applicazione coerente delle regole da parte di tutti gli organismi e tutte le istituzioni dell'Unione.

Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1268/20126 è stato abrogato, dovrebbe essere soppresso anche l'obbligo per l'organismo dell'UE di adottare le proprie disposizioni di esecuzione previo accordo della Commissione.

Occorre prevedere disposizioni transitorie per la programmazione e la presentazione delle relazioni annuali di attività consolidate, dal momento che la Commissione necessita di tempo per elaborare gli opportuni orientamenti in collaborazione con gli organismi dell'Unione e che questi ultimi hanno bisogno di tempo per adeguarsi alle nuove regole sulla programmazione e sulla rendicontazione.

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di consentire la tempestiva adozione da parte degli organismi dell'Unione del regolamento finanziario rivisto entro il 1o gennaio 2019 e di far sì che le agenzie beneficino della semplificazione delle regole e del loro allineamento al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le regole finanziarie applicabili agli organismi istituiti dall'Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio dell'Unione («gli organismi dell'Unione»).

A norma del presente regolamento, ciascun organismo dell'Unione è tenuto ad adottare le proprie regole finanziarie. Le regole finanziarie dell'organismo dell'Unione possono discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

— «atto costitutivo»: l'atto di diritto dell'Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell'organismo dell'Unione;

— «consiglio di amministrazione»: l'organo interno principale dell'organismo dell'Unione, responsabile delle decisioni per le materie finanziarie e di bilancio, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo;

— «direttore»: la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione nonché il bilancio dell'organismo dell'Unione in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo;

— «comitato esecutivo»: l'organo interno dell'organismo dell'Unione che assiste il consiglio di amministrazione e le cui responsabilità e il cui regolamento interno sono, in linea di principio, definiti nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo.

Si applica mutatis mutandis l'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Art. 3 Periodi di tempo, date e termini

Salvo altrimenti disposto, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio7.

Art. 4 Protezione dei dati personali

Il presente regolamento lascia impregiudicate le prescrizioni di cui ai regolamenti (UE) 2018/17258 e (UE) 2016/6799 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Titolo II. Bilancio e principi di bilancio

Art. 5 Rispetto dei principi di bilancio

La formazione e l'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza di cui al presente regolamento.

Capo 1. Principi dell'unità e della verità del bilancio

Art. 6 Ambito di applicazione del bilancio dell'organismo dell'Unione

1. Il bilancio dell'organismo dell'Unione prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'organismo dell'Unione. Esso comprende le entrate e le spese dell'organismo dell'Unione, incluse le spese amministrative.

2. Il bilancio dell'organismo dell'Unione comporta:

  1. a) stanziamenti non dissociati;

  2. b) ove le esigenze operative lo giustifichino, stanziamenti dissociati che danno luogo a stanziamenti di impegno e a stanziamenti di pagamento.

3. Gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio consistono in:

  1. a) stanziamenti costituiti dal contributo annuale concesso dall'Unione;

  2. b) stanziamenti provenienti dalle entrate proprie in cui rientrano tutti i canoni e le tasse che l'organismo dell'Unione è autorizzato a percepire in virtù dei compiti ad esso affidati, nonché altre eventuali entrate;

  3. c) stanziamenti costituiti da eventuali contributi finanziari degli Stati membri che accolgono l'organismo;

  4. d) stanziamenti aperti a seguito del percepimento di entrate con destinazione specifica volte, nel corso dell'esercizio, a finanziare spese specifiche in conformità all'articolo 20, paragrafo 1;

  5. e) stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

4. Le entrate costituite dai canoni e dalle tasse hanno destinazione specifica solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, previsti nell'atto costitutivo.

5. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio, fatto salvo l'articolo 75, paragrafo 2.

6. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'adempimento degli impegni giuridici assunti durante l'esercizio o gli esercizi precedenti.

7. I paragrafi 3 e 5 del presente articolo non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue, come stabilito rispettivamente all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2.

Art. 7 Accordi di contributo, convenzioni di sovvenzione e partenariati finanziari quadro

1. In via eccezionale possono essere stipulati accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione tra la Commissione e un organismo dell'Unione purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. a) l'atto costitutivo dell'organismo dell'Unione o un atto di base prevede espressamente tale possibilità;

  2. b) la conclusione di un siffatto accordo è debitamente giustificata dalla natura particolare dell'azione e dalla competenza specifica dell'organismo dell'Unione;

  3. c) i compiti che l'organismo dell'Unione deve eseguire in virtù dell'accordo soddisfano i seguenti criteri:

    1. i) rientrano nell'ambito degli obiettivi dell'organismo dell'Unione e sono compatibili con il mandato di detto organismo, quale stabilito nell'atto costitutivo;

    2. ii) non fanno parte dei compiti assegnati all'organismo dell'Unione nell'atto costitutivo e finanziati dal contributo annuale concessogli dall'Unione.

2. Laddove siano stipulati gli accordi di contributo e le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1 e accordi a livello di servizi riguardanti servizi erogati alla Commissione dall'organismo dell'Unione, la Commissione può stabilire un accordo quadro relativo al partenariato finanziario con l'organismo dell'Unione conformemente all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3. Nello scegliere l'organismo dell'Unione, la Commissione tiene debitamente conto dell'efficienza in termini di costi connessa alla delega di tali compiti.

4. Laddove la Commissione stipuli in via eccezionale un accordo di contributo con l'organismo dell'Unione, a detto organismo si applicano, relativamente ai fondi destinati a tale accordo, le norme applicabili alla gestione indiretta di cui ai titoli V e VI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e non si applicano gli articoli 105 e 106 del presente regolamento.

5. I compiti di cui al paragrafo 1 dovrebbe essere inclusi nel documento unico di programmazione dell'organismo dell'Unione di cui all'articolo 32, unicamente a titolo informativo. Le informazioni sugli accordi di cui al paragrafo 2 sono incluse nella relazione annuale di attività consolidata di cui all'articolo 48.

6. L'ordinatore informa il consiglio di amministrazione prima di firmare qualsiasi accordo di cui al paragrafo 2.

Art. 8 Norme specifiche sui principi dell'unità e della verità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate a una linea del bilancio dell'organismo dell'Unione.

2. Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell'organismo dell'Unione.

3. Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell'organismo dell'Unione solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.

4. Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a titolo del bilancio dell'organismo dell'Unione non sono dovuti a detto organismo, salvo diversamente disposto negli accordi di contributo di cui all'articolo 7.

Capo 2. Principio dell'annualità

Art. 9 Definizione

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'organismo dell'Unione sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 10 Contabilità di bilancio per entrate e stanziamenti

1. Le entrate dell'organismo dell'Unione di cui all'articolo 6 sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso.

2. Le entrate dell'organismo dell'Unione danno luogo a un importo equivalente di stanziamenti di pagamento.

3. Gli impegni sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre di tale esercizio. Ciononostante, gli impegni globali di bilancio di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre di detto esercizio.

4. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

5. Se un atto costitutivo prevede che alcuni compiti ben definiti siano finanziati separatamente o se l'organismo dell'Unione attua accordi stipulati a norma dell'articolo 7, l'organismo dell'Unione prevede linee di bilancio specifiche sulle operazioni di entrata e di spesa. L'organismo dell'Unione identifica chiaramente ciascun gruppo di compiti nella sua programmazione delle risorse contenuta nel documento unico di programmazione preparato in conformità all'articolo 32.

Art. 11 Impegno di stanziamenti

1. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'organismo dell'Unione possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, non appena il bilancio dell'organismo dell'Unione è stato definitivamente adottato.

2. A partire dal 15 ottobre dell'esercizio le spese correnti di natura amministrativa possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo, a condizione che le spese siano state approvate nell'ultimo bilancio dell'organismo dell'Unione regolarmente adottato, e solo entro i limiti di un quarto degli stanziamenti decisi dal consiglio di amministrazione che figurano sulla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.