Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 5, e l’articolo 16,
Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l’etichettatura o il riscalaggio dell’etichettatura dei gruppi di prodotti con un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse.
Le disposizioni sull’etichettatura energetica dei televisori sono state stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione2.
La comunicazione COM(2016) 773 final3 (il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile) adottata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, stabilisce le priorità di lavoro nel quadro della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro individua sia i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione, sia la necessità di riesaminare il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione5 e il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010.
Si stima che le misure del piano di lavoro potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo totale di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione annua delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate nel 2030. I display elettronici sono uno dei gruppi di prodotti che figurano nel piano di lavoro.
I televisori sono tra i gruppi di prodotti di cui all’articolo 11, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1369 per i quali la Commissione deve adottare un atto delegato che introduca un’etichetta riscalata da A a G.
A norma del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 la Commissione è tenuta a riesaminare il regolamento medesimo alla luce del progresso tecnologico.
La Commissione ha riesaminato il regolamento (UE) n. 1062/2010, in applicazione dell’articolo 7 del medesimo, e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei televisori e di altri display elettronici, tra cui i monitor e i pannelli segnaletici, nonché la comprensione e il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali a fronte dei vari elementi dell’etichetta. Il riesame è stato eseguito in stretta cooperazione con le parti interessate e gli interlocutori dell’Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati pubblicati e presentati al forum consultivo istituito dall’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.
Dal riesame è emerso che ai monitor dovrebbero applicarsi le stesse specifiche dei televisori in considerazione della sempre maggiore intercambiabilità funzionale tra i display e i televisori. I pannelli segnaletici digitali figurano inoltre esplicitamente nel piano di lavoro della Commissione sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 come prodotti da prendere in considerazione nella revisione delle misure vigenti sui televisori. È quindi opportuno che l’ambito di applicazione del presente regolamento includa tra i display elettronici i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali.
Nel 2016 i televisori hanno consumato più del 3 % dell’energia elettrica nell’Unione. Secondo le proiezioni, a politiche invariate il consumo di energia di televisori, monitor e pannelli segnaletici digitali nel 2030 dovrebbe situarsi intorno a 100 TWh/anno. Si stima che il presente regolamento, insieme al concomitante regolamento sulla progettazione ecocompatibile, ridurrà entro il 2030 il consumo totale annuo di energia finale di 39 TWh.
La funzione di codifica a gamma dinamica ampia (HDR) potrebbe comportare un uso diverso dell’energia, suggerendo per questa funzione un’indicazione separata dell’efficienza energetica.
È opportuno che le informazioni riportate sull’etichetta dei display elettronici disciplinati dal presente regolamento siano ottenute mediante procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto e, ove disponibili, delle norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6.
In considerazione dell’aumento delle vendite dei prodotti connessi all’energia tramite piattaforme di hosting su Internet, anziché direttamente via i siti web dei fornitori e distributori, è opportuno chiarire che le piattaforme di vendita su Internet dovrebbero essere tenute a esporre vicino al prezzo l’etichetta messa a disposizione dal fornitore. Esse dovrebbero informare il distributore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere responsabili dell’esattezza o del contenuto dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio elettronico7, le piattaforme di hosting su Internet dovrebbero agire immediatamente per rimuovere o per disabilitare l’accesso alle informazioni su un determinato prodotto se vengono a conoscenza di una non conformità (come un’etichetta o una scheda informativa del prodotto mancante, incompleta o errata), ad esempio se informate dall’autorità di vigilanza del mercato. Il fornitore che vende direttamente agli utilizzatori finali via il suo sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369.
I display elettronici esposti alle fiere dovrebbero recare l’etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o è immessa sul mercato alla fiera.
Al fine di migliorare l’efficacia del presente regolamento, dovrebbero essere vietati i prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova per migliorare i parametri dichiarati.
Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e dagli esperti degli Stati membri in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.
È opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni supplementari di prodotto per i display elettronici, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a) display elettronici con superficie delle schermo inferiore o pari a 100 cm2;
b) proiettori;
c) sistemi integrati di videoconferenza;
d) display per uso medico;
e) caschi di realtà virtuale;
f) display integrati o da integrare nei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1;
g) display elettronici che sono componenti o sottounità ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/125/CE;
h) display per diffusione radiotelevisiva;
i) display di sicurezza;
j) lavagne interattive digitali;
k) cornici digitali;
l) pannelli segnaletici digitali aventi una delle seguenti caratteristiche:
(1) progettati e costruiti come moduli da integrare in quanto superficie d’immagine parziale in uno schermo di superficie maggiore, non come dispositivi di visualizzazione a sé stanti;
(2) distribuiti come dispositivi autonomi chiusi in un involucro per uso permanente in ambiente esterno;
(3) distribuiti come dispositivi autonomi chiusi in un involucro con schermo di superficie inferiore a 30 dm2 o superiore a 130 dm2;
(4) densità in pixel inferiore a 230 pixel/cm2 o superiore a 3025 pixel/cm2;
(5) luminanza bianca di picco nella modalità operativa a gamma dinamica standard (SDR, Standard Dynamic Range) superiore o pari a 1000 cd/m2;
(6) privi di interfaccia di ingresso per segnali video e unità di visualizzazione per visualizzare correttamente una sequenza test standardizzata di immagini video con contenuto dinamico a fini di misurazione della potenza;
m) display dello stato;
n) pannelli di controllo.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) «display elettronico»: lo schermo e i componenti elettronici associati la cui funzione primaria consiste nel presentare informazioni visive da sorgenti con o senza fili;
(2) «televisore»: il display elettronico progettato principalmente per visualizzare e ricevere segnali audiovisivi e che consiste in un display elettronico e uno o più sintonizzatori/ricevitori;
(3) «sintonizzatore/ricevitore»: il circuito elettronico che rileva il segnale di diffusione radiotelevisiva, come il segnale digitale terrestre o il segnale satellitare, ma non la modalità unicast su Internet, e facilita la scelta di un canale televisivo in un gruppo di canali di telediffusione;
(4) «monitor» o «monitor di computer» o «display di computer»: il display elettronico destinato all’uso individuale per una visione ravvicinata, ad esempio in un ambiente d’ufficio;
(5) «cornice digitale»: il display elettronico che visualizza esclusivamente informazioni visive statiche;
(6) «proiettore»: il dispositivo ottico che tratta immagini video digitali o analogiche, in qualsiasi formato, per modulare una sorgente luminosa e proiettare l’immagine risultante su una superficie esterna;
(7) «display dello stato»: il display utilizzato per presentare informazioni semplici ma variabili, quali il canale selezionato, l’ora o il consumo elettrico. Una semplice spia luminosa non è considerata display dello stato;
(8) «pannello di controllo»: il display elettronico la cui funzione principale è la visualizzazione di immagini associate allo stato di funzionamento del prodotto; l’interazione con l’utilizzatore per far funzionare il prodotto può avvenire mediante il tatto o in altri modi. Può essere integrato nel prodotto o appositamente progettato e commercializzato per essere usato esclusivamente con il prodotto;
(9) «sistema integrato di videoconferenza»: il sistema preposto alla videoconferenza e alla collaborazione video, integrato in un unico involucro, la cui specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a) supporto dello specifico protocollo di videoconferenza ITU-T H.323 o IETF SIP fornito dal fabbricante;
b) videocamera/e, display e capacità di trattamento per comunicazioni video bidirezionali in tempo reale, comprendente la resilienza alla perdita di pacchetti;
c) altoparlanti e capacità di trattamento audio per comunicazioni audio bidirezionali in tempo reale in viva voce, comprendente la soppressione dell’eco;
d) funzione di crittografia;
e) HiNA;
(10) «HiNA» (High Network Availability): grande disponibilità della rete, definita all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione2;
(11) «display per diffusione radiotelevisiva»: il display elettronico progettato e commercializzato a uso professionale di emittenti radiotelevisive e case di produzione video per la creazione di contenuti video. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a) funzione di taratura del colore;
b) funzione di analisi per il monitoraggio del segnale d’ingresso e il rilevamento degli errori, ad esempio monitor di forma d’onda/vettorscopio, calibrazione della gamma dei toni scuri RGB, verifica dello stato del segnale video alla risoluzione pixel reale, scansione interlacciata ed evidenziatore schermo;
c) interfaccia seriale digitale (SDI, Serial Digital Interface) o video su IP (VoIP, Video over Internet Protocol) integrati;
d) non per uso in spazi pubblici;
(12) «lavagna interattiva digitale»: il display elettronico che consente l’interazione diretta dell’utilizzatore con l’immagine visualizzata. Dispositivo progettato principalmente per presentazioni, lezioni o collaborazioni a distanza, ivi compresa la trasmissione di segnali audio e video. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a) è progettato principalmente per essere appeso, montato a un sostegno poggiante al suolo, collocato su un ripiano o una scrivania o fissato a una struttura fisica in modo da essere visto da più persone;
b) richiede l’uso di software aventi funzionalità specifiche per gestire i contenuti e l’interazione;
c) è integrato o appositamente progettato per essere usato con un computer che fa funzionare il software di cui alla lettera b);
d) ha uno schermo di superficie superiore a 40 dm2;
e) interagisce con l’utilizzatore mediante il tatto (dita o stilo) o in altri modi quali i gesti della mano o del braccio o la voce;
(13) «display di sicurezza»: il display elettronico la cui specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a) funzione di automonitoraggio in grado di trasmettere almeno una delle seguenti informazioni a un server remoto:
stato di consumo;
temperatura interna rilevata da sensore termico di protezione contro il sovraccarico;
sorgente video;
sorgente audio e stato audio (volume/silenzioso);
modello e versione del firmware;
b) fattore di forma su misura per agevolare l’installazione del display in alloggiamenti o console professionali;
(14) «pannello segnaletico digitale»: il display elettronico progettato principalmente per essere visto da più persone in ambienti non di ufficio e non domestici. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a) un identificativo unico che consente di accedere a un determinato schermo;
b) una funzione che disabilita l’accesso non autorizzato alle impostazioni di visualizzazione e all’immagine visualizzata;
c) connessione di rete (comprendente un’interfaccia con o senza fili) per controllare, monitorare o ricevere le informazioni da visualizzare provenienti da sorgenti remote trasmesse in modalità unicast o multicast ma non via diffusione radiotelevisiva;
d) progettato per essere appeso, montato o fissato a una struttura fisica in modo da essere visto da più persone, e immesso sul mercato senza sostegno poggiante al suolo;
e) privo di un sintonizzatore integrato per visualizzare i segnali di diffusione radiotelevisiva;
(15) «integrato»: (riferito al display che è parte integrante di un altro prodotto in quanto componente funzionale) display elettronico che non può funzionare indipendentemente dal prodotto e le cui funzioni dipendono da esso, anche l’alimentazione elettrica.
(16) «display per uso medico»: il display elettronico che rientra nel campo di applicazione:
a) della direttiva 93/42/CEE del Consiglio3 concernente i dispositivi medici; o
b) del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio4 relativo ai dispositivi medici; o
c) della direttiva 90/385/CEE del Consiglio5 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi; o
d) della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; o
e) del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio7 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
(17)
(18) «superficie dello schermo»: la superficie visibile del display elettronico, calcolata moltiplicando la larghezza massima visibile dell’immagine per l’altezza massima visibile dell’immagine sulla superficie del pannello (piatto o curvo);
(19) «casco di realtà virtuale»: il dispositivo da posizionare sulla testa, che immerge chi l’indossa in una realtà virtuale visualizzando immagini stereoscopiche per ciascun occhio grazie a funzioni che seguono i movimenti della testa.
(20) «punto vendita»: il luogo in cui i display elettronici sono esposti oppure offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate.
Art. 3 Obblighi dei fornitori
1. I fornitori provvedono affinché:
a) ogni display elettronico sia corredato di un’etichetta a stampa il cui formato e contenuto informativo sono definiti nell’allegato III;
b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
c) su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
d) il contenuto della documentazione tecnica, di cui all’allegato VI, sia inserito nella banca dati dei prodotti;
e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche in Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di display elettronico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;
g) un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di display elettronico;
h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di display elettronico;
i) in aggiunta alla lettera a), l’etichetta sia stampata o apposta sull’imballaggio.
2. La classe di efficienza energetica si basa sull’indice di efficienza energetica calcolato conformemente all’allegato II.
Art. 4 Obblighi dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a) nei punti vendita, comprese le fiere, ogni display elettronico rechi l’etichetta, messa a disposizione dai fornitori in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), esposta sulla parte anteriore dell’apparecchio oppure appesa o apposta in modo che sia chiaramente visibile e univocamente associata al modello; se il display elettronico è tenuto in modo acceso quando esposto per la vendita, l’etichetta stampata possa essere sostituita dall’etichetta elettronica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), visualizzata sullo schermo;
b) se un modello di display elettronico è esposto nel punto vendita solo in unità confezionate, senza che un esemplare sia fuori dall’imballaggio, l’etichetta stampata o apposta sulla confezione sia visibile;
c) per la vendita a distanza o la televendita, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto conformemente agli allegati VII e VIII;
d) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;
e) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di display elettronico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.
Art. 5 Obblighi del prestatore di servizi nelle piattaforme di hosting su Internet
Il prestatore di servizi di hosting di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE che autorizza la vendita di display elettronici mediante il proprio sito Internet consente di esporre sul dispositivo di visualizzazione, in conformità dell’allegato VIII, l’etichetta e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore e informa il distributore dell’obbligo di esporle.
Art. 6 Metodi di misurazione
Le informazioni da fornire in applicazione degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto di cui all’allegato IV.
Art. 7 Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di cui all’allegato IX del presente regolamento.
Art. 8 Riesame
Entro il 25 dicembre 2022 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione.
In particolare il riesame valuta:
a) l’opportunità di stabilire o mantenere categorie energetiche separate per la gamma dinamica standard (SDR) e la gamma dinamica ampia (HDR);
b) le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui all’allegato IX;
c) l’eventualità d’includere altri display elettronici nell’ambito d’applicazione;
d) l’equilibrio, in termini di rigorosità, delle disposizioni applicabili ai prodotti di grandi e piccole dimensioni;
e) la possibilità di sviluppare metodi adeguati di notifica del consumo di energia;
f) la possibilità di considerare aspetti dell’economia circolare.
La Commissione riesamina inoltre l’etichetta per riscalarla quando sono soddisfatti i requisiti dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1369.
Art. 9 Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 è abrogato con effetto dal 1o marzo 2021.
Art. 10 Misure di transizione
A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1062/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti anziché essere fornita in formato stampa con il prodotto. In tal caso, il fornitore assicura che, su specifica richiesta del distributore, la scheda prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
Art. 11 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021. Tuttavia l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1o novembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker