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Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 5, e l’articolo 16,

Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l’etichettatura o il riscalaggio dell’etichetta di gruppi di prodotti che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e, se pertinente, di altre risorse.

Con il regolamento delegato (UE) n. 1061/20102 la Commissione aveva stabilito disposizioni sull’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico.

Con la direttiva 96/60/CE3 la Commissione aveva stabilito disposizioni sull’etichettatura energetica delle lavasciuga biancheria per uso domestico.

La comunicazione della Commissione sul piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile (COM(2016) 773 final)4, adottata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, stabilisce le priorità di lavoro nel quadro della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro individua sia i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione, sia la necessità di riesaminare il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione6, il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 e la direttiva 96/60/CE.

Si stima che le misure del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all’anno nel 2030. Le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico sono uno dei gruppi di prodotti elencati nel piano di lavoro, per il quale si stimano nel 2030 un risparmio annuo del consumo di energia elettrica pari a 2,5 TWh, una conseguente riduzione delle emissioni di gas serra pari a 0,8 Mt di CO2 eq/anno e un risparmio di acqua di 711 milioni di m3.

Le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico rientrano tra i gruppi di prodotti di cui all’articolo 11, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1369, per i quali la Commissione deve adottare un atto delegato per introdurre un’etichetta riscalata da A a G.

La Commissione ha riesaminato il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010, come previsto dall’articolo 7 del regolamento stesso, e la direttiva 96/60/CE e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. Il riesame è stato realizzato in stretta cooperazione con le parti interessate e gli interlocutori dell’Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.

Dal riesame è emersa la necessità d’introdurre requisiti di etichettatura energetica rivisti per le lavatrici per uso domestico e per le lavasciuga biancheria per uso domestico, che potrebbero essere inclusi nello stesso regolamento relativo all’etichettatura energetica. L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico.

Le lavatrici e le lavasciuga biancheria per usi diversi da quello domestico hanno caratteristiche e modalità di impiego differenti. Esse sono l’oggetto di altra attività di regolamentazione, in particolare relativamente alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7, e non dovrebbero essere incluse nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento relativo alle lavatrici per uso domestico e alle lavasciuga biancheria per uso domestico dovrebbe essere applicato alle lavatrici e alle lavasciuga che presentano le stesse caratteristiche tecniche, indipendentemente dal contesto in cui sono usate.

Gli aspetti ambientali delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico, ritenuti significativi ai fini del presente regolamento, sono il consumo di energia e acqua nella fase d’uso, la generazione di rifiuti alla fine del ciclo di vita, le emissioni nell’atmosfera e nell’acqua nella fase di produzione (a causa dell’estrazione e della lavorazione di materie prime) e nella fase d’uso (a causa del consumo di energia elettrica).

Dal riesame risulta che i consumi di energia elettrica e di acqua dei prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ulteriormente ridotti mediante sia l’attuazione di misure di etichettatura energetica incentrate su una migliore differenziazione tra prodotti, in modo da stimolare i fornitori a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica e delle risorse delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico, che una migliore risposta alle aspettative dei consumatori nell’uso dei programmi di lavaggio o dei programmi completi di lavaggio e asciugatura, in particolare per quanto riguarda la durata.

L’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico consente ai consumatori di scegliere con cognizione di causa apparecchi più efficienti sotto il profilo dell’energia e delle risorse. La comprensione e la pertinenza delle informazioni fornite sull’etichetta sono state confermate da un sondaggio specifico effettuato presso i consumatori in linea con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369.

Le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico esposte alle fiere dovrebbero recare l’etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o è immessa sul mercato alla fiera.

I parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tenere conto dello stato dell’arte riconosciuto e, ove disponibili, delle norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

In considerazione dell’aumento delle vendite dei prodotti connessi all’energia tramite negozi e piattaforme di vendita online, anziché direttamente presso i fornitori, è opportuno chiarire che i prestatori di servizi di hosting di negozi online e le piattaforme di vendita su Internet dovrebbero essere tenuti a esporre, in prossimità del prezzo, l’etichetta messa a disposizione dal fornitore. Dovrebbero informare il fornitore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere responsabili dell’esattezza o del contenuto dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 sul commercio elettronico, le piattaforme di hosting su Internet dovrebbero agire immediatamente per rimuovere o per disabilitare l’accesso alle informazioni su un determinato prodotto se vengono a conoscenza di una non conformità (come un’etichetta o una scheda informativa del prodotto mancante, incompleta o errata), ad esempio se informate dall’autorità di vigilanza del mercato. Il fornitore che vende direttamente agli utilizzatori finali via il suo sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369.

Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e dagli esperti degli Stati membri a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1369.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le lavatrici per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e lavasciuga biancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese quelle che possono essere alimentate anche a batteria e comprese le lavatrici per uso domestico da incasso e le lavasciuga biancheria per uso domestico da incasso.

2. Il presente regolamento non si applica:

  1. a) alle lavatrici e alle lavasciuga biancheria che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE;

  2. b) alle lavatrici per uso domestico a batteria e alle lavasciuga biancheria per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite convertitore AC/CC venduto separatamente;

  3. c) alle lavatrici per uso domestico aventi una capacità nominale inferiore a 2 kg e alle lavasciuga biancheria per uso domestico aventi una capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 2 kg.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. (1) «alimentazione da rete» o «alimentazione da rete elettrica»: la fornitura di energia elettrica dalla rete a 230 (± 10 %) volt in corrente alternata a 50 Hz;

  2. (2) «lavatrice automatica»: la lavatrice in cui il carico è trattato interamente dalla macchina senza interventi da parte dell’utilizzatore durante lo svolgimento del programma;

  3. (3) «lavatrice per uso domestico»: la lavatrice automatica che lava e risciacqua bucato domestico utilizzando acqua e mezzi chimici, meccanici e termici, dotata anche di una funzione di centrifuga e che, stando alla dichiarazione di conformità del fabbricante, risulta conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 o alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2;

  4. (4) «lavasciuga biancheria per uso domestico»: la lavatrice per uso domestico che, oltre alle funzioni di una lavatrice automatica, comprende nello stesso cestello un dispositivo per asciugare i tessuti mediante aria calda e rotolamento nel cestello, e che, stando alla dichiarazione di conformità del fabbricante, risulta conforme alla direttiva 2014/35/UE o alla direttiva 2014/53/UE;

  5. (5) «lavatrice per uso domestico da incasso»: la lavatrice per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente:

    1. a) per essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra e/o sotto e ai lati) da pannelli;

    2. b) per essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e

    3. c) per essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;

  6. (6) «lavasciuga biancheria per uso domestico da incasso»: la lavasciuga biancheria per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente:

    1. a) per essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra e/o sotto e ai lati) da pannelli;

    2. b) per essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e

    3. c) per essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;

  7. (7) «lavatrice multicestello per uso domestico»: la lavatrice per uso domestico munita di più cestelli, siano essi come unità distinte o nel medesimo involucro;

  8. (8) «lavasciuga biancheria multicestello per uso domestico»: la lavasciuga biancheria per uso domestico munita di più cestelli, siano essi come unità distinte o nel medesimo involucro;

  9. (9) «punto vendita»: il luogo in cui le lavatrici per uso domestico o le lavasciuga biancheria per uso domestico, o entrambe, sono esposte o offerte per vendita, noleggio oppure locazione vendita.

Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell’allegato I.

Art. 3 Obblighi dei fornitori

1. I fornitori si assicurano che:

  1. a) ogni lavatrice per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III e, per la lavatrice per uso domestico multicestello o la lavasciuga biancheria per uso domestico multicestello, all’allegato X;

  2. b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

  3. c) su richiesta specifica del distributore di lavatrici per uso domestico e di lavasciuga biancheria per uso domestico, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;

  4. d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;

  5. e) i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di lavatrice per uso domestico o lavasciuga biancheria per uso domestico includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente agli allegati VII e VIII;

  6. f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di lavatrice per uso domestico o di lavasciuga biancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII;

  7. g) per ciascun modello di lavatrice per uso domestico e di lavasciuga biancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III;

  8. h) per ciascun modello di lavatrice per uso domestico e di lavasciuga biancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all’allegato V.

2. La classe di efficienza energetica e la classe di emissione di rumore aereo sono definite nell’allegato II e sono calcolate in conformità all’allegato IV.

Art. 4 Obblighi dei distributori

I distributori si assicurano che:

  1. a) nei punti vendita, fiere incluse, ogni lavatrice per uso domestico o lavasciuga biancheria per uso domestico riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, in tutte le altre lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore in modo che sia chiaramente visibile;

  2. b) nelle vendite a distanza e su Internet, l’etichetta e la scheda informativa del prodotto siano fornite conformemente agli allegati VII e VIII;

  3. c) i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di lavatrice per uso domestico o lavasciuga biancheria per uso domestico includano la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII;

  4. d) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di lavatrice per uso domestico o di lavasciuga biancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII.

Art. 5 Obblighi delle piattaforme Internet di hosting

Il fornitore di servizi di hosting di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE che consente la vendita di lavatrici per uso domestico o di lavasciuga biancheria per uso domestico tramite il proprio sito Internet consente di esporre l’etichetta elettronica e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore sul dispositivo di visualizzazione in conformità alle disposizioni dell’allegato VIII e informa il distributore dell’obbligo di esporle.

Art. 6 Metodi di misurazione

Le informazioni da comunicare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto conformemente all’allegato IV.

Art. 8 Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, tra cui, se del caso, di un progetto di proposta di revisione, entro il 25 dicembre 2025.

In particolare il riesame valuta i seguenti aspetti:

  1. a) il potenziale di miglioramento per quanto concerne il consumo energetico e le prestazioni funzionali e ambientali delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico;

  2. b) l’opportunità di mantenere due scale per la prestazione energetica delle lavasciuga biancheria per uso domestico;

  3. c) l’efficacia delle misure esistenti nell’indurre gli utilizzatori finali a modificare il proprio comportamento, acquistando apparecchi più efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse e utilizzando programmi più efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;

  4. d) la possibilità di contribuire agli obiettivi dell’economia circolare.

Art. 10 Misure di transizione

A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda del prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1061/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti istituita nell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 anziché essere presentata in formato stampa. In questo caso il fornitore provvede affinché, se richiesto espressamente dal distributore, la scheda del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.

A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda prescritta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 96/60/CE può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti istituita nell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 anziché essere presentata in formato stampa. In questo caso il fornitore provvede affinché, se richiesto espressamente dal distributore, la scheda sia messa a disposizione in formato stampa.

Art. 11 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1o novembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker