Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione del 16 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,
A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione2, occorre modificare il capitolo 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 al fine di specificare le caratteristiche dell'inventario delle attività, tra cui il contenuto, il formato dei dati, l'architettura funzionale e tecnica, le modalità operative, le norme per l'introduzione e la consultazione dei dati e le norme per l'autovalutazione e la designazione dei soggetti responsabili della fornitura dei dati.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1300/2014, è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta di raccomandazione relativa alla struttura minima e al contenuto dei dati da raccogliere per gli inventari delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità. Il gruppo di lavoro ha concluso i lavori nel maggio 2017 e, di conseguenza, l'Agenzia ha messo a punto la raccomandazione ERA-REC-128 per modificare il regolamento (UE) n. 1300/2014.
L'inventario delle attività è uno strumento statico che segnala la presenza delle attrezzature e non è quindi destinato a fornire informazioni sullo stato e sul funzionamento delle attrezzature.
Qualora una stazione, o suoi elementi, sia oggetto di ristrutturazione, rinnovo o qualsiasi lavoro previsto da un piano nazionale di attuazione conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1300/2014, si dovrebbero rilevare le informazioni relative alla conformità dei suddetti lavori sulla stazione o su suoi elementi con il regolamento (UE) n. 1300/2014.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione è così modificato:
(1) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Raccolta, manutenzione e scambio di dati sull'accessibilità 1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del 16 giugno 2019, ciascuno Stato membro decide quali siano i soggetti incaricati della raccolta, della manutenzione e dello scambio dei dati sull'accessibilità. 2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una proroga del termine. Tale proroga è eccezionale, debitamente giustificata e limitata nel tempo. In particolare, si considera giustificata se lo strumento di raccolta dei dati e le modalità operative di cui all'allegato del presente regolamento non sono stati messi a disposizione da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e non sono pienamente operativi due mesi dopo la sua entrata in vigore. 3. Per ciascuna stazione esiste un soggetto responsabile per lo scambio dei dati sull'accessibilità. 4. La raccolta e la conversione dei dati sono completate entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5. Finché non è raggiunta la piena operatività dell'architettura per lo scambio di dati di cui all'allegato I, sezioni 7.2, 7.3 e 7.4, del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione4, lo scambio dei dati sull'accessibilità consiste nel trasferimento di tali dati verso la banca dati ERSAD (European Railway Stations Accessibility Database — Banca dati sull'accessibilità delle stazioni ferroviarie europee) presso l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.
(2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker