diritto.io

Regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia1, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione dovrebbe fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’Unione, che hanno un significativo impatto ambientale e che possiedono notevoli potenzialità di miglioramento in termini di riduzione dell’impatto ambientale per effetto della modifica della loro progettazione senza che ciò comporti costi eccessivi.

La comunicazione COM (2016) 773 final2 della Commissione (piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile), adottata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, stabilisce le priorità di lavoro nell’ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile individua i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preparatori e la successiva adozione di misure di esecuzione, come pure il riesame dei regolamenti vigenti.

Le misure del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile possono potenzialmente consentire nel 2030 risparmi annui di energia finale superiori a 260 TWh, il che equivale a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa 100 milioni di tonnellate all’anno nel 2030.

La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle apparecchiature di saldatura e delle macchine utensili impiegate a scopo industriale3. Tra le apparecchiature di saldatura oggetto dello studio figurano le apparecchiature di saldatura ad arco e al plasma per metalli, progettate e destinate di norma a usi industriali e professionali4. Si è ritenuto che non debbano essere oggetto di regolamentazione le apparecchiature di saldatura alimentate esclusivamente a motore o a pila.

Lo studio preparatorio è stato condotto in stretta collaborazione con i portatori di interessi e le parti interessate all’interno e all’esterno dell’UE. I risultati sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

Gli aspetti ambientali delle apparecchiature di saldatura ritenuti significativi ai fini del presente regolamento sono:

  1. a) consumo di energia nella fase di esercizio, anche quando i prodotti sono in modalità di «inattività»,

  2. b) aspetti relativi all’efficienza delle risorse.

Il consumo finale di energia annuo direttamente connesso ad apparecchiature di saldatura dovrebbe essere superiore a 6 TWh nel 2030, pari a 2,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, esclusa l’energia utilizzata per la fabbricazione dei relativi materiali di consumo (ad esempio gas di protezione, filo per saldatura). Dallo studio preparatorio è emerso che il consumo di energia nella fase di esercizio e in varie modalità di standby o di inattività può essere ridotto in misura significativa.

Si stima che entro il 2030 le specifiche per la progettazione ecocompatibile del presente regolamento si tradurranno in un risparmio energetico annuo di 1,09 TWh, corrispondente a risparmi totali annui di circa 0,27 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d’azione per l’economia circolare [COM(2015) 614 final]5 e il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile mettono in luce l’importanza di utilizzare il quadro della progettazione ecocompatibile per sostenere il passaggio a un’economia circolare e più efficiente sotto il profilo delle risorse. La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6 fa riferimento alla direttiva 2009/125/CE e stabilisce che le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), affrontando i problemi a monte. Di conseguenza il presente regolamento stabilisce le specifiche per gli aspetti non correlati all’energia, tra cui:

  1. a) lo smontaggio,

  2. b) la riparabilità,

  3. c) le materie prime essenziali.

Il presente regolamento stabilisce inoltre che le apparecchiature di saldatura devono essere corredate di informazioni sull’uso dei gas di protezione durante la saldatura e sulle quantità di filo per saldatura o materiale d’apporto utilizzate.

Il consumo di energia e di risorse delle apparecchiature di saldatura potrebbe essere ridotto applicando le tecnologie non proprietarie esistenti senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e di esercizio.

Lo studio preparatorio ha concluso che le specifiche per la progettazione ecocompatibile proposte non incidono sulla funzionalità o sull’accessibilità economica delle apparecchiature di saldatura per gli utenti finali e non producono ripercussioni negative sulla salute, sulla sicurezza o sull’ambiente.

La tempistica per l’introduzione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile consente ai fabbricanti di riprogettare i prodotti oggetto del presente regolamento. Essa tiene conto dell’incidenza sui costi per i fabbricanti, in particolare per l’elevato numero di imprese di piccole e medie dimensioni del settore della fabbricazione di apparecchiature di saldatura nell’UE, garantendo nel contempo il tempestivo conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati applicando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto di tecniche di misurazione e di calcolo all’avanguardia riconosciute, comprese, ove possibile, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione su richiesta della Commissione, conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili.

Per agevolare i controlli della conformità è opportuno che i fabbricanti forniscano le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, allorché tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento.

Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti stabilite nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire l’ampia disponibilità di informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti oggetti del presente regolamento e di agevolarne l’accessibilità, conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE.

Al fine di migliorare l’efficacia e la credibilità del presente regolamento e di proteggere i consumatori, dovrebbero essere vietati i prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova allo scopo di migliorare i parametri dichiarati.

Un riesame del presente regolamento dovrebbe valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle sue disposizioni ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi. La tempistica del riesame dovrebbe consentire che tutte le disposizioni siano attuate e producano effetti sul mercato.

Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e le prestazioni ambientali delle apparecchiature di saldatura in tutta l’Unione, le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero armonizzare le pertinenti specifiche in materia di consumo di energia e di uso efficiente delle risorse. Le specifiche dovrebbero essere riesaminate al più tardi nel 2024 alla luce dell’evoluzione della tecnologia al fine di sfruttare ulteriori possibilità di miglioramento delle prestazioni delle apparecchiature e del funzionamento del mercato interno.

Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo di cui all’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all’immissione sul mercato o alla messa in servizio di apparecchiature di saldatura alimentate dalla rete elettrica.

2. Il presente regolamento si applica alle apparecchiature di saldatura che utilizzano uno o più dei seguenti procedimenti di saldatura e affini:

  1. a) saldatura ad arco manuale;

  2. b) saldatura ad arco con elettrodi rivestiti;

  3. c) saldatura con filo animato autoprotetto;

  4. d) saldatura ad arco con filo animato;

  5. e) saldatura a gas inerte e saldatura a gas attivo;

  6. f) saldatura con elettrodo di tungsteno in gas inerte;

  7. g) taglio al plasma.

3. Il presente regolamento non si applica alle apparecchiature di saldatura che utilizzano i seguenti procedimenti di saldatura e affini:

  1. a) saldatura ad arco sommerso;

  2. b) saldatura ad arco a servizio limitato;

  3. c) saldatura a resistenza;

  4. d) saldatura di perni.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1. «apparecchiature di saldatura»: i prodotti utilizzati per la saldatura, la brasatura o il taglio (o tutte le suddette operazioni) manuali, automatici o semiautomatici, tramite procedimenti di saldatura ad arco e affini, fissi o trasportabili, composti di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro per produrre coalescenza di metalli attraverso il loro riscaldamento sino alla temperatura utile per la saldatura (con o senza l’applicazione di pressione) o mediante l’applicazione della sola pressione, con o senza l’uso di metallo d’apporto, con o senza l’uso di uno o più gas di protezione, utilizzando strumenti e tecnologie adeguati, permettendo di produrre un manufatto con geometrie definite;

  2. 2. «saldatura ad arco manuale»: un procedimento di saldatura ad arco con elettrodi rivestiti in cui la mano dell’operatore controlla la velocità di esecuzione dei procedimenti di saldatura e il ritmo con il quale l’elettrodo è immesso nell’arco elettrico;

  3. 3. «saldatura ad arco con elettrodi rivestiti»: un procedimento di saldatura ad arco mediante il quale la coalescenza è prodotta attraverso il riscaldamento con un arco elettrico tra un elettrodo di metallo rivestito e la superficie del pezzo in lavorazione e l’area di lavoro; la protezione è ottenuta dalla decomposizione del rivestimento dell’elettrodo; non si fa ricorso alla pressione e il metallo d’apporto è ottenuto dall’elettrodo;

  4. 4. «saldatura con filo animato autoprotetto»: un procedimento di saldatura a filo in cui un filo continuo internamente cavo è immesso tramite la pistola saldatrice nel punto di saldatura senza la necessità di utilizzare un gas di protezione esterno per proteggere il bagno di fusione da ogni possibile contaminazione; non un gas di protezione esterno, bensì un flusso agglomerato nel filo cavo reagisce con l’arco di saldatura per formare un gas che protegge il bagno di fusione;

  5. 5. «saldatura ad arco con filo animato»: un procedimento di saldatura che utilizza elettrodi tubolari compositi di metallo d’apporto costituiti da un rivestimento metallico e da un’anima di vari materiali in polvere, che produce un ampio strato di scorie sul cordone di saldatura; può essere o non essere necessario utilizzare uno o più gas di protezione esterni;

  6. 6. «saldatura a gas inerte»: un procedimento di saldatura ad arco con metallo sotto protezione di gas nel quale la coalescenza è prodotta attraverso il riscaldamento con un arco tra un elettrodo continuo (consumabile) del metallo d’apporto e la superficie del pezzo in lavorazione; la protezione è assicurata esclusivamente per mezzo di un gas fornito dall’esterno, o una miscela di gas, che è inerte;

  7. 7. «saldatura a gas attivo»: un procedimento di saldatura ad arco con metallo sotto protezione di gas nel quale la coalescenza è prodotta attraverso il riscaldamento con un arco tra un elettrodo continuo (consumabile) del metallo d’apporto e la superficie del pezzo in lavorazione; la protezione è assicurata esclusivamente per mezzo di un gas fornito dall’esterno, o una miscela di gas, che è attivo;

  8. 8. «saldatura con elettrodo di tungsteno in gas inerte»: un procedimento di saldatura ad arco nel quale la coalescenza è prodotta attraverso il riscaldamento con un arco tra un unico elettrodo (non consumabile) di tungsteno e la superficie del pezzo in lavorazione; la protezione è assicurata per mezzo di un gas o una miscela di gas; può essere o non essere necessaria l’applicazione di pressione e può essere o non essere utilizzato metallo d’apporto;

  9. 9. «taglio al plasma»: un procedimento di taglio ad arco che utilizza un arco limitato ed elimina il metallo fuso mediante un getto ad elevata velocità di gas ionizzato (gas plasma) condotto attraverso uno stretto orifizio; il taglio al plasma è un procedimento a elettrodo negativo a corrente continua;

  10. 10. «gas plasma» (denominato anche «gas orifizio» o «gas da taglio»): un gas condotto in una torcia per circondare l’elettrodo, che è ionizzato dall’arco per formare un plasma ed esce dall’ugello della torcia come getto di plasma;

  11. 11. «gas di protezione» (denominato anche «gas secondario»): un gas che non passa attraverso l’orifizio dell’ugello, bensì attorno all’ugello e forma uno scudo attorno all’arco elettrico;

  12. 12. «saldatura ad arco sommerso»: un procedimento di saldatura ad arco che utilizza uno o più archi superiori a 600 ampere tra uno o più elettrodi di metallo nudo e il bagno di fusione; l’arco e il metallo fuso sono protetti da un flusso granulare che copre i pezzi in lavorazione; non c’è applicazione di pressione e il procedimento utilizza metallo d’apporto dall’elettrodo e talvolta da fonti aggiuntive come bacchette per saldatura, flussi o granuli di metalli;

  13. 13. «saldatura ad arco a servizio limitato»: la saldatura ad arco e i procedimenti affini non destinati ad applicazioni industriali e professionali e che:

    1. a) usano un’alimentazione monofase a basso voltaggio della rete pubblica;

    2. b) se a motore, non superano una potenza di uscita di 7,5 kVA;

    3. c) per funzionare non necessitano di dispositivi per l’accensione e la stabilizzazione dell’arco, di sistemi di raffreddamento con liquidi o di console per gas;

  14. 14. «saldatura a resistenza»: un procedimento termoelettrico in cui il calore è generato all’interfaccia tra le parti da saldare mediante il passaggio di una corrente elettrica attraverso le parti per un tempo regolato con precisione ed esercitando una pressione controllata; non è necessario alcun materiale di consumo come bacchette o gas di protezione;

  15. 15. «saldatura di perni»: un procedimento di saldatura in cui un perno in metallo o una parte simile vengono uniti (manualmente o in modo automatico o semiautomatico) a un oggetto servendosi di un arco elettrico per riscaldare entrambe le parti;

  16. 16. «modello equivalente»: il modello che presenta le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, mandatario o importatore come un altro modello, con identificativo del modello diverso;

  17. 17. «identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, mandatario o importatore.

Art. 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite nell’allegato II si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Art. 4 Valutazione di conformità

1. La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE costituisce il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.

2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico contiene una copia delle informazioni sul prodotto fornite conformemente all’allegato II, punti 2 e 3, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato III del presente regolamento.

3.

Se le informazioni della documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

  1. a) da un modello che presenta le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante;

  2. b) tramite calcoli effettuati in base al progetto, per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi,

la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti differenti.

La documentazione tecnica include un elenco di tutti i modelli equivalenti, con i relativi identificativi del modello.

Art. 6 Elusione e aggiornamenti del software

Il fabbricante, il mandatario o l’importatore non immettono sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo di energia del prodotto e gli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo la stessa norma di prova originariamente utilizzata per la dichiarazione di conformità, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto tale da renderlo non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.

Art. 7 Parametri di riferimento

I parametri di riferimento per i prodotti e le tecniche migliori disponibili sul mercato al momento dell’adozione del presente regolamento sono illustrati nell’allegato V.

Art. 8 Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce dei progressi tecnologici e presenta al forum consultivo i risultati di tale valutazione, compreso, se del caso, un progetto di proposta di revisione entro il 14 novembre 2024.

Il riesame valuta, in particolare, se sia opportuno fissare apposite specifiche per la progettazione ecocompatibile relativamente ai seguenti punti:

  1. a) limiti più rigorosi dell’efficienza della sorgente di energia e di consumo di energia allo stato inattivo;

  2. b) emissioni nell’atmosfera associate all’uso di apparecchiature di saldatura;

  3. c) specifiche supplementari di efficienza delle risorse per i prodotti, conformemente agli obiettivi dell’economia circolare;

  4. d) prodotti che utilizzano procedimenti di saldatura ad arco sommerso, saldatura ad arco a servizio limitato, saldatura a resistenza e saldatura di perni.

Esso valuta altresì se sia opportuno estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento alle macchine utensili professionali, e in particolare stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile appropriate per le macchine utensili per quanto riguarda i valori minimi di efficienza allo stato inattivo, in modalità standby e in altri modi a basso consumo energetico.

Art. 9 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’1 ottobre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker