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Regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 3,

Il regolamento (CE) n. 1099/2008 istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell’energia comparabili nell’Unione.

Il settore delle statistiche dell’energia è caratterizzato da una costante necessità di evoluzione dovuta al ritmo elevato del progresso tecnologico, allo sviluppo delle politiche energetiche dell’Unione e all’importanza di basare gli obiettivi dell’Unione e il monitoraggio dei progressi compiuti verso il loro raggiungimento sui dati ufficiali sull’energia. Si rendono pertanto necessari regolari aggiornamenti del quadro di comunicazione delle statistiche europee dell’energia al fine di riflettere le esigenze crescenti o mutevoli.

La Commissione ha individuato vari aspetti delle statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine che devono essere aggiornati. Essi riguardano in particolare una maggiore disaggregazione delle statistiche sul consumo energetico finale nell’industria, modifiche concettuali delle definizioni degli scambi di gas naturale per migliorare la coerenza, l’obbligatorietà di alcuni elementi della registrazione e il miglioramento della tempestività della rilevazione mensile di dati per il carbone e l’energia elettrica. La Commissione ha discusso e convenuto con gli Stati membri vari aspetti tecnici fra cui ambito di applicazione, fattibilità, costi di produzione, riservatezza e oneri di registrazione.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1099/2008.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker