Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione del 16 dicembre 2019 che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,
In relazione ai dati che gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat, la Commissione dovrebbe specificare le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità, comprese le indicazioni del metodo per valutare la conformità ai requisiti di precisione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento specifica dettagliatamente le modalità e il contenuto prescritto delle relazioni sulla qualità, compresa la descrizione del metodo per valutare la conformità ai requisiti di precisione, in relazione ai dati che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (UE) 2019/1700.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «intervista indiretta»: intervista con una persona diversa da quella da cui si vorrebbero ricevere le informazioni, nel rispetto di regole specifiche disposte da ogni indagine, che specificano in quali casi possono essere accettate le interviste indirette;
2) «non risposta»: il caso in cui un'indagine non rilevi i dati per tutti gli elementi presenti nel questionario di indagine o da tutte le unità di popolazione designate per la rilevazione dei dati, o entrambi i casi, specificamente:
a) «non risposta totale»: tipo di non risposta che si verifica quando non vengono rilevati dati su un'unità di popolazione designata per la rilevazione dei dati;
b) «non risposta parziale»: tipo di non risposta che si verifica quando non vengono rilevati dati su una variabile dell'indagine in relazione a un'unità di popolazione designata;
3) «errore di campionamento»: parte della differenza tra un valore relativo a una popolazione e la stima di tale valore ottenuta da un campione casuale, dovuta al fatto che solo un sottoinsieme della popolazione è stato rilevato;
4) «errore non campionario»: errore nelle stime dell'indagine che non è imputabile a fluttuazioni del campione;
5) «sostituzione»: in relazione ai rispondenti, la sostituzione di una unità originariamente inclusa nel campione con un'altra unità, tra cui i casi di sostituzione con un'altra famiglia o all'interno della stessa famiglia;
6) «unità ammissibili»: l'insieme delle unità di popolazione selezionate dalla base di campionamento che fanno parte della popolazione di riferimento;
7) «unità inammissibili»: le unità del campione che non fanno parte della popolazione di riferimento;
8) «campione netto»: detto anche «campione ottenuto», l'insieme delle unità di popolazione (comprese le unità sostitutive) selezionate dalla base di campionamento, dalle quali sono state ottenute informazioni sufficienti per includere l'unità nelle stime dell'indagine;
9) «campione lordo»: detto anche «campione iniziale», l'insieme delle unità di popolazione selezionate inizialmente dalla base di campionamento. Il campione lordo comprende sia le unità ammissibili (il campione netto e le unità di non risposta) che le unità inammissibili;
10) «imputazione»: procedura che permette di iscrivere un valore per uno specifico elemento di dati per il quale non è disponibile una risposta.
Art. 3 Relazioni sulla qualità
Le relazioni sulla qualità contengono dati e metadati relativi alla qualità in conformità ai criteri di qualità e ai concetti statistici indicati nell'allegato. Tali relazioni segnalano inoltre tutti i casi in cui non sono stati rispettati i criteri di qualità adeguati o non sono stati applicati correttamente i concetti statistici, o entrambe le eventualità.
Art. 4 Descrizione dei metodi di valutazione della conformità ai requisiti di precisione
La Commissione (Eurostat) valuta in quale misura i dati trasmessi dagli Stati membri a norma dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1700 sono conformi ai requisiti di precisione. Se rileva un caso di non conformità ai requisiti di precisione, la Commissione (Eurostat) lo valuta in base agli elementi e alle considerazioni seguenti:
la sua entità e frequenza e l'impatto esercitato sulla qualità degli indicatori chiave, in particolare sulla loro comparabilità;
se sia possibile correggerlo sollecitamente e se gli Stati membri apportino le necessarie correzioni in modo efficace;
se sia possibile attenuare indirettamente il grado di non conformità, in particolare mediante tecniche di stima, e se gli Stati membri adottino le appropriate misure di mitigazione;
in quale misura gli Stati membri sono vigili in relazione a casi di non conformità che possono presentarsi per motivi esulanti dal loro controllo;
in quale misura la non conformità persiste in tornate successive di rilevazione dei dati;
se sia presente un piano di azione correttivo approvato dalla Commissione (Eurostat) e se sia attuato efficacemente; la valutazione di tale piano terrà conto del tempo necessario per correggere i casi di non conformità, in particolare nel caso delle rilevazioni di dati dei panel.
Art. 5 Norme tecniche per la trasmissione delle relazioni sulla qualità
1. Per sostenere la gestione della qualità e la documentazione dei processi, le relazioni sulla qualità sono trasmesse in conformità alle norme tecniche stabilite dalla Commissione (Eurostat).
2. Al fine di consentire il recupero dei dati per via elettronica, le relazioni sulla qualità sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) attraverso il punto unico di accesso.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019 Per la Commissione La presidente Ursula Von Der Leyen