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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione del 16 dicembre 2019 che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 6,

Al fine di garantire l’attuazione accurata dell’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro, è opportuno che la Commissione precisi gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, i formati tecnici per la trasmissione di informazioni nonché le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità.

Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione dovrebbero avvalersi di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell’istruzione, dell’occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS2, ISCED3, ISCO4 e NACE5.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento specifica gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) nonché le modalità di trasmissione e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità nel dominio delle forze di lavoro.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «variabile principale»: variabile con frequenza trimestrale;

  2. 2) «variabile strutturale»: variabile annuale, biennale o con cadenza di otto anni, oppure variabile rilevata su un tema ad hoc;

  3. 3) «set minimo di variabili»: le variabili da rilevare per tutti i componenti della famiglia al fine di consentire analisi sia a livello di famiglia che individuale, disaggregate per caratteristiche specifiche delle famiglie;

  4. 4) «schema di rotazione del campione»: la suddivisione del campione totale in sottocampioni di unità di osservazione simili per dimensioni e struttura, utilizzata per specificare il numero di volte e i trimestri di riferimento esatti dell’anno per il quale un’unità di osservazione fornisce informazioni durante l’indagine;

  5. 5) «tornata»: il sottocampione delle unità di osservazione che devono essere intervistate per la stessa ennesima volta secondo lo schema di rotazione del campione in un trimestre di riferimento;

  6. 6) «distribuzione uniforme del campione annuale»: con riferimento a tutti i trimestri di riferimento dell’anno, indica che ciascun campione trimestrale corrisponde al campione annuale totale diviso per quattro;

  7. 7) «distribuzione uniforme del campione trimestrale»: con riferimento a tutte le settimane di riferimento del trimestre, indica che ciascun campione settimanale corrisponde al campione trimestrale totale diviso per il numero di settimane del trimestre; ad entrambe le distribuzioni si applica la variazione accettabile di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3;

  8. 8) «campione di osservazioni indipendenti»: campione in cui ciascuna unità di osservazione è presente una volta sola in base al disegno di campionamento;

  9. 9) «limiti di affidabilità»: le dimensioni stimate dei gruppi di popolazione al di sotto delle quali le cifre devono essere soppresse o pubblicate con un’avvertenza;

  10. 10) «persone occupate»: le persone di età compresa tra i 15 e gli 89 anni (compiuti al termine della settimana di riferimento) che, durante la settimana di riferimento, appartenevano a una delle seguenti categorie:

    1. a) persone che, durante la settimana di riferimento, hanno effettuato almeno 1 ora di lavoro traendone una retribuzione o un profitto, inclusi i coadiuvanti familiari6;

    2. b) persone aventi un posto di lavoro o un’attività le quali, durante la settimana di riferimento, erano temporaneamente assenti dal lavoro pur mantenendo un legame con esso, segnatamente i seguenti gruppi:

      persone assenti dal lavoro per vacanze, organizzazione dei tempi di lavoro, congedo di malattia, maternità o paternità;

      persone partecipanti ad attività di formazione connesse all’impiego;

      persone in congedo parentale che percepiscono un reddito o prestazioni connessi all’impiego e/o vi hanno diritto, o il cui congedo parentale ha una durata prevista pari o inferiore a tre mesi;

      lavoratori stagionali durante la bassa stagione, qualora continuino a svolgere regolarmente mansioni e compiti per il posto di lavoro o l’attività, escluso l’adempimento di obblighi giuridici o amministrativi;

      persone temporaneamente assenti dal lavoro per altri motivi, qualora la durata prevista dell’assenza sia pari o inferiore a tre mesi;

    3. c) persone che producono prodotti agricoli destinati in gran parte alla vendita o al baratto.

    Le persone che svolgono attività di produzione per uso proprio, i lavoratori volontari, i tirocinanti non retribuiti e gli individui impegnati in altre forme di lavoro (6), non rientrano tra gli occupati sulla base di tali attività;

  11. 11) «persone disoccupate»: le persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni (compiuti al termine della settimana di riferimento) che:

    1. a) durante la settimana di riferimento non erano occupate secondo la definizione di occupazione di cui al punto 10; e

    2. b) erano in quel momento disponibili a lavorare, ossia a svolgere un’attività retribuita come lavoratori subordinati o autonomi, prima del termine delle due settimane successive alla settimana di riferimento; e

    3. c) erano alla ricerca attiva di un lavoro, ossia avevano intrapreso attività finalizzate alla ricerca di un’attività retribuita, subordinata o autonoma, nel corso delle 4 settimane che si sono concluse con la settimana di riferimento oppure avevano trovato un lavoro che sarebbe iniziato entro un massimo di tre mesi dal termine della settimana di riferimento.

    Al fine di individuare la ricerca attiva di un lavoro, le suddette attività consistono nel:

    consultare gli annunci di lavoro;

    collocare annunci di lavoro o rispondere ad annunci pubblicati;

    pubblicare o aggiornare curriculum online;

    contattare direttamente potenziali datori di lavoro;

    rivolgersi ad amici, parenti o conoscenti;

    contattare un servizio pubblico per l’impiego;

    contattare un’agenzia privata per l’impiego;

    sottoporsi a prove, colloqui o esami nell’ambito di una procedura di assunzione; e

    avviare preparativi per la creazione di un’impresa.

    I lavoratori stagionali assenti dal lavoro durante la settimana di riferimento (bassa stagione) ma che prevedono di tornare al loro lavoro stagionale devono essere considerati persone che hanno «trovato un lavoro»;

  12. 12) «persone che non fanno parte delle forze di lavoro»: le persone appartenenti ad una delle seguenti categorie:

    1. a) persone di età inferiore ai 15 anni (compiuti al termine della settimana di riferimento);

    2. b) persone di età superiore agli 89 anni (compiuti al termine della settimana di riferimento); o

    3. c) persone di età compresa tra i 15 e gli 89 anni (compiuti al termine della settimana di riferimento) che non erano né occupate né disoccupate durante la settimana di riferimento, secondo le definizioni di occupazione e disoccupazione di cui ai paragrafi 10 e 11.

Art. 3 Descrizione delle variabili

1. La descrizione e il formato tecnico delle variabili trimestrali, annuali, biennali e delle variabili con cadenza di otto anni per la tematica dettagliata «situazione occupazionale dei migranti e dei loro figli» e la codifica da utilizzare per la trasmissione dei dati e le variabili da includere nel set minimo di variabili sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

2. Il numero delle variabili con cadenza di otto anni da rilevare in un determinato anno non è superiore a 11, tranne nei seguenti casi:

  1. a) per la tematica dettagliata «organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro», il numero delle variabili non è superiore a 10 in un determinato anno; e

  2. b) per le tematiche dettagliate «giovani nel mercato del lavoro» e «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione», il numero totale delle variabili con cadenza di otto anni non è superiore a sette in un determinato anno.

3. Il numero delle variabili strutturali da rilevare su un tema ad hoc ogni quattro anni non è superiore a 11 in un determinato anno.

Art. 4 Popolazioni statistiche, unità di osservazione e regole sui rispondenti

1. La popolazione di riferimento per il dominio delle forze di lavoro si compone di tutte le persone abitualmente dimoranti in famiglia nel territorio dello Stato membro.

2. La rilevazione dei dati per il dominio delle forze di lavoro è effettuata su un campione di famiglie o un campione di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.

3.

Sono fornite informazioni per:

  1. a) ogni persona di qualunque età sulle tematiche «aspetti di carattere tecnico» e «caratteristiche della persona e della famiglia»;

  2. b) ogni persona di età compresa tra i 15 e i 74 anni sulla tematica «partecipazione all’istruzione e alla formazione»;

  3. c) ogni persona di età compresa tra i 15 e gli 89 anni per le variabili trimestrali, annuali e biennali su tutte le altre tematiche;

  4. d) ogni persona di età compresa tra i 15 e i 74 anni per le variabili con cadenza di otto anni sulle tematiche dettagliate «situazione occupazionale dei migranti e dei loro figli» e «infortuni sul lavoro e altri problemi di salute connessi all’attività lavorativa»;

  5. e) ogni persona di età compresa tra i 50 e i 74 anni per le variabili con cadenza di otto anni sulla tematica dettagliata «pensioni e partecipazione al mercato del lavoro»;

  6. f) ogni persona di età compresa tra i 15 e i 34 anni per le variabili con cadenza di otto anni sulle tematiche dettagliate «giovani nel mercato del lavoro» e «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione»;

  7. g) ogni persona di età compresa tra i 18 e i 74 anni per le variabili con cadenza di otto anni sulla tematica dettagliata «conciliazione tra vita familiare e professionale»;

  8. h) ogni persona occupata di età compresa tra i 15 e i 74 anni per le variabili con cadenza di otto anni sulla tematica dettagliata «organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro».

Tutte le classi di età includono i limiti di età ivi specificati.

4. Sono consentite le interviste indirette, ma il loro numero deve essere limitato al minimo indispensabile.

Art. 5 Periodi di riferimento e date di riferimento

1. Le informazioni rilevate per il dominio delle forze di lavoro si riferiscono di norma alla situazione nel corso di una singola settimana, dal lunedì alla domenica, che costituisce la settimana di riferimento.

2. L’età di una persona è l’età in anni compiuti al termine della settimana di riferimento.

3. I trimestri di riferimento sono i seguenti:

  1. a) i trimestri di ciascun anno si riferiscono ai 12 mesi dell’anno divisi per quattro, cosicché gennaio, febbraio e marzo appartengono al primo trimestre, aprile, maggio e giugno appartengono al secondo trimestre, luglio, agosto e settembre appartengono al terzo trimestre e ottobre, novembre e dicembre appartengono al quarto trimestre;

  2. b) le settimane di riferimento sono attribuite ai trimestri di riferimento in maniera tale che una settimana appartiene al trimestre, definito alla lettera a), in cui rientrano almeno quattro dei suoi giorni (la cosiddetta «regola del giovedì»), salvo che non ne risulti un primo trimestre dell’anno costituito di sole 12 settimane. In tal caso i trimestri dell’anno in questione sono formati da blocchi successivi di 13 settimane;

  3. c) se, applicando il criterio di cui alla lettera b), un trimestre è composto da 14 settimane anziché 13 settimane, gli Stati membri dovrebbero tentare di spalmare il campione su tutte le 14 settimane; ciò include la possibilità di suddividere su due settimane il campione generalmente attribuito a una settimana;

  4. d) se non è possibile spalmare il campione in modo da coprire tutte le 14 settimane del trimestre, lo Stato membro in questione può saltare una settimana di tale trimestre decidendo di non coprirla;

  5. e) le settimane con un campione suddiviso e la settimana da saltare dovrebbero essere settimane standard per quanto riguarda la disoccupazione, l’occupazione e la media delle ore effettivamente lavorate e dovrebbero rientrare in un mese comprendente cinque giovedì;

  6. f) il primo trimestre del 2021 inizia lunedì 4 gennaio 2021.

4. Un anno di riferimento è dato dalla combinazione dei quattro trimestri di riferimento di quell’anno.

Art. 6 Caratteristiche dettagliate del campione

1. La rilevazione dei dati riguarda una settimana di riferimento per ogni unità di osservazione. La settimana di riferimento è attribuita all’unità di osservazione prima del lavoro sul campo.

2. In aggiunta ai requisiti trimestrali di cui all’allegato III, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1700, l’intero campione nazionale per l’anno di riferimento è distribuito uniformemente tra tutti i trimestri di riferimento dell’anno. In ogni trimestre di riferimento l’intero campione trimestrale è distribuito uniformemente tra tutte le settimane di riferimento del trimestre tranne nel caso dei trimestri costituiti da 14 settimane, per i quali il campione può essere distribuito uniformemente tra 13 settimane di riferimento e poi ulteriormente elaborati in uno dei due modi seguenti:

  1. a) il campione attribuito a una settimana di riferimento viene ulteriormente suddiviso su due settimane di riferimento standard per coprire tutte le 14 settimane;

  2. b) una settimana standard viene saltata secondo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento.

3. Le distribuzioni dei campioni interi, di cui al paragrafo 2 e all’allegato III, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1700, non si discostano di oltre il 10 % dalle quote esatte a livello nazionale, salvo nel caso degli Stati membri che producono statistiche mensili sulla disoccupazione per le quali, per non più di cinque settimane a trimestre, è ammessa una differenza del 15 % rispetto alla quota settimanale esatta. Tali Stati membri sono tenuti ad applicare una correzione deterministica ai pesi trimestrali garantendo in tal modo che, mediante l’applicazione di tali pesi, tutte le settimane del trimestre siano ugualmente rappresentate. Al livello regionale NUTS 2 è rispettata nella misura più ampia possibile la soglia del 10 %.

4. I sottocampioni di osservazioni indipendenti che si riferiscono a tutte le settimane dell’anno di riferimento soddisfano nella misura più ampia possibile i requisiti di distribuzione di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Tutti i requisiti di distribuzione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono soddisfatti per il campione lordo o per il campione netto.

6. Tutte le variabili principali sono trasmesse ogni trimestre per l’intero campione.

7. Tutte le variabili strutturali sono trasmesse per ciascun trimestre dell’anno di riferimento, per almeno una tornata a trimestre e per non meno di un ottavo del campione trimestrale intero. Nello specifico,

  1. a) sono trasmesse tutte le variabili strutturali annuali e biennali per le quali sono necessarie solo medie annuali, in alternativa:

    1. i) per il campione intero ogni trimestre;

    2. ii) per un sottocampione di osservazioni indipendenti che si riferiscono a tutte le settimane dell’anno di riferimento.

    Il campione delle variabili strutturali biennali rientra nel campione delle variabili strutturali annuali;

  2. b) le variabili con cadenza di otto anni e le variabili riguardanti un tema ad hoc sono trasmesse per un sottocampione di osservazioni indipendenti che si riferiscono a tutte le settimane dell’anno di riferimento. Tale sottocampione rientra nel campione delle variabili strutturali annuali e biennali;

  3. c) il sottocampionamento definito alle lettere a) e b) è sempre applicato utilizzando tornate complete.

8. Gli Stati membri che utilizzano un campione di persone appartenenti a famiglie possono trasmettere le informazioni relative agli altri componenti di tali famiglie (il cosiddetto «set minimo di variabili») per un sottocampione di osservazioni indipendenti (il cosiddetto «sottocampione della famiglia») costruito in modo tale che:

  1. a) il sottocampione della famiglia consista di osservazioni indipendenti che si riferiscono a tutte le settimane dell’anno di riferimento. Il campione annuale che ne risulta soddisfa, per le persone che rientrano sia nel campione di persone appartenenti a famiglie sia nel sottocampione della famiglia, i requisiti di distribuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 nella misura più ampia possibile;

  2. b) il sottocampione della famiglia comprenda almeno una tornata a trimestre o almeno 15000 famiglie.

9. Gli Stati membri che utilizzano:

  1. a) un campione di persone;

  2. b) un sottocampione della famiglia quale definito al paragrafo 8; e

  3. c) un sottocampione per le tematiche dettagliate con cadenza di otto anni diverso dal sottocampione della famiglia

trasmettono, per tutti i componenti delle famiglie a cui appartengono le persone selezionate per rispondere in un determinato anno in merito alla tematica dettagliata con cadenza di otto anni, e per gli stessi periodi di riferimento, tutte le parti delle tematiche «aspetti di carattere tecnico» e «caratteristiche della persona e della famiglia» che rientrano anche nel set minimo di variabili. Questa trasmissione si applica alle tematiche dettagliate con cadenza di otto anni «situazione occupazionale dei migranti e dei loro figli», «pensioni e partecipazione al mercato del lavoro» e «conciliazione tra vita familiare e professionale».

Art. 7 Periodi e metodi di rilevazione dei dati

1. Le interviste per la rilevazione delle informazioni relative al dominio delle forze di lavoro sono condotte durante la settimana immediatamente successiva alla settimana di riferimento e non oltre cinque settimane dopo la medesima.

2. In casi debitamente giustificati e solo nella misura necessaria, il periodo di svolgimento delle interviste può essere ulteriormente prorogato.

3. Le interviste si svolgono mediante metodi di intervista con l’ausilio dell’informatica, come il computer-assisted personal interviewing (intervista individuale assistita da computer — CAPI), il computer-assisted telephone interviewing (intervista telefonica assistita da computer — CATI) e il computer-assisted web interviewing (intervista online assistita da computer — CAWI), salvo in casi debitamente giustificati.

Art. 8 Metodologia relativa ai dati sull’occupazione e sulla disoccupazione

1. I diagrammi di flusso sull’ordine delle domande per le tematiche dettagliate «condizione lavorativa», «ricerca di occupazione», «volontà di lavorare», «disponibilità», «secondo lavoro o più lavori» e «condizione lavorativa principale (autodefinita)» sono specificati nell’allegato II del presente regolamento.

2. Le informazioni sulle variabili WKSTAT, ABSREAS, JATTACH, SEEKWORK, ACTMETNE e AVAILBLE di cui all’allegato I del presente regolamento si ottengono mediante intervista.

3. È possibile ricorrere a dati amministrativi e ad altri metodi e fonti per tutte le altre variabili, purché i dati ottenuti assicurino una copertura equivalente e una qualità almeno equivalente. I criteri di valutazione della qualità pertinenti includono definizioni e concetti comparabili e coerenti, periodi di riferimento corretti e tempestività della disponibilità dei dati.

Art. 9 Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima

1. I dati amministrativi o attinti da registri, i risultati di interviste precedenti e i risultati delle interviste di un’altra persona non possono essere utilizzati per sostituire o imputare informazioni sulle variabili WKSTAT, ABSREAS, JATTACH, SEEKWORK, ACTMETNE e AVAILBLE di cui all’allegato I del presente regolamento. Per determinati gruppi di persone, specificati nell’allegato II del presente regolamento, possono essere applicate norme semplificate.

2. Qualora manchino informazioni su altre variabili o le informazioni disponibili non siano valide o coerenti, possono essere applicati ove opportuno metodi di imputazione statistica, fatta eccezione per la variabile INCGROSS di cui all’allegato I del presente regolamento, alla quale si applica sempre un’imputazione statistica quando il tasso di non risposta supera il 5 %.

3. La popolazione di riferimento per la ponderazione è la popolazione (reale o stimata) abitualmente dimorante in famiglie.

4. I fattori di ponderazione per le stime a livello individuale basate su variabili trimestrali, annuali e biennali soddisfano i seguenti requisiti:

  1. a) i fattori di ponderazione sono calcolati tenendo conto della probabilità di selezione e dei dati esterni sulla distribuzione per sesso, per classe di età e per regione (livello NUTS 2) della popolazione oggetto dell’indagine. La norma è costituita da classi di età di cinque anni. Tuttavia, date le dimensioni del campione e la qualità e disponibilità dei dati esterni, le aggregazioni comprendenti più di una classe di età di cinque anni sono consentite solo nella misura necessaria;

  2. b) è garantita la coerenza tra i totali annuali dei sottocampioni per le variabili strutturali annuali e biennali e le medie annuali del campione intero per gli occupati, i non occupati e coloro che non fanno parte delle forze di lavoro, suddivisi per sesso e per le seguenti classi di età: 25-34 anni, 35-44 anni e 45-54 anni. Nella misura più ampia possibile si assicura la coerenza per i gruppi di persone appartenenti alle classi di età 15-24 anni, 55-64 anni e 65 anni e più.

5. I fattori di ponderazione per le stime a livello di famiglia, mediante il peso medio dei componenti della famiglia, e a livello individuale in base alle caratteristiche specifiche della famiglia soddisfano i seguenti requisiti:

  1. a) i fattori di ponderazione sono calcolati tenendo conto della probabilità di selezione e dei dati sulla distribuzione delle famiglie oggetto dell’indagine, ossia il numero (reale o stimato) delle famiglie e la dimensione (reale o stimata) della famiglia (livello di famiglia), e della distribuzione della popolazione oggetto dell’indagine per sesso e almeno nelle classi di età 0-14 anni e 15 anni o più (livello individuale). Le stime del numero delle famiglie e della dimensione della famiglia si basano sulle fonti e sui concetti migliori disponibili;

  2. b) è garantita la coerenza tra i totali annuali del campione intero o dei sottocampioni mediante i fattori di ponderazione della famiglia e le medie annuali del campione intero mediante i fattori di ponderazione individuale definiti al paragrafo 4 per gli occupati, i non occupati e coloro che non fanno parte delle forze di lavoro, suddivisi per sesso e per le seguenti classi di età: 25-34 anni, 35-44 anni e 45-54 anni. Nella misura più ampia possibile si assicura la coerenza per i gruppi di persone appartenenti alle classi di età 15-24 anni, 55-64 anni e 65 anni e più.

6. I fattori di ponderazione per le stime a livello individuale basate su variabili con cadenza di otto anni/su un tema ad hoc soddisfano i seguenti requisiti:

  1. a) i fattori di ponderazione sono calcolati tenendo conto della probabilità di selezione e dei dati relativi alla distribuzione della popolazione oggetto dell’indagine per sesso e per classi di età della popolazione di riferimento con cadenza di otto anni, definita all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La norma è costituita da classi di età di cinque anni. Tuttavia, date le dimensioni del campione e la qualità e disponibilità di dati, le aggregazioni comprendenti più di una classe di età di cinque anni sono consentite solo nella misura necessaria;

  2. b) è garantita la coerenza tra i totali annuali del sottocampione mediante i coefficienti di ponderazione con cadenza di otto anni e i totali annuali del sottocampione o, se ciò non fosse applicabile, le medie annuali del campione intero mediante i fattori di ponderazione individuale di cui al paragrafo 4 per la popolazione di riferimento osservata con cadenza di otto anni definita all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento e per gli occupati, i non occupati e coloro che non fanno parte delle forze di lavoro, suddivisi per sesso;

  3. c) i requisiti si applicano analogamente ai temi ad hoc e alle rispettive popolazioni di riferimento.

7. Le informazioni sulle variabili WKSTAT, ABSREAS, JATTACH, SEEKWORK, ACTMETNE e AVAILBLE di cui all’allegato I del presente regolamento non possono essere utilizzate nel processo di ponderazione.

Art. 10 Diffusione dei dati

1. Nell’ambito della relazione trimestrale sull’accuratezza descritta nell’allegato III, punto 2, del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) due limiti di affidabilità. La Commissione (Eurostat) si avvale di tali limiti di affidabilità per la diffusione dei dati.

2. Al fine di produrre serie storiche ininterrotte retrospettive degli indicatori principali a partire dal primo trimestre del 2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), entro il 31 dicembre 2021, in alternativa:

  1. a) i fattori di correzione da applicare ai dati retrospettivi per ciascun indicatore di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

  2. b) le serie storiche complete che coprono il periodo compreso tra il primo trimestre del 2009 e il quarto trimestre del 2020 per ciascun indicatore di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Gli indicatori per i quali sono richieste serie storiche ininterrotte retrospettive sono i livelli di occupazione e di disoccupazione in migliaia, disaggregati per sesso e per le classi di età 15-24 anni, 25-64 anni, 65 anni e più e, solo per l’occupazione, per la classe di età 20-64 anni.

4. I fattori di correzione per il calcolo retrospettivo, le serie storiche retrospettive complete e i relativi metadati per le serie storiche ininterrotte retrospettive, richiesti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, sono inviati utilizzando il formato fornito dalla Commissione (Eurostat).

Art. 11 Norme sulla trasmissione e sullo scambio di informazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) set di dati trimestrali e annuali con microdati pre-controllati che soddisfano le regole di convalida conformemente alle specifiche delle variabili per la loro codifica e le condizioni relative al filtro stabilite nell’allegato I del presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione concordano regole di convalida supplementari al cui rispetto è subordinata l’accettazione dei dati trasmessi.

2. I set di dati trimestrali contengono tutte le variabili principali per i campioni trimestrali. È facoltativa l’inclusione, in tali set di dati, delle variabili aventi un periodo di riferimento annuale per i rispettivi campioni o sottocampioni.

3. I set di dati annuali comprendono tutte le variabili strutturali e le variabili principali per i rispettivi campioni o sottocampioni.

4. Le variabili principali e strutturali dei set di dati trimestrali e annuali soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

5. I dati riveduti sono trasmessi sotto forma di set di dati completi riguardanti tutte le variabili, indipendentemente dal numero di osservazioni e variabili rivedute.

6. Il contenuto delle variabili trimestrali trasmesse nei set di dati trimestrali è coerente con il contenuto delle variabili trasmesse nei set di dati annuali.

7. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti a norma del presente regolamento utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici specificato dalla Commissione (Eurostat) e il punto unico di accesso.