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Regolamento delegato (UE) 2020/1304 della Commissione del 14 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi minimi di cui l’ESMA tiene conto ai fini della valutazione della richiesta della conformità comparabile presentata dalle controparti centrali di paesi terzi e le modalità e le condizioni di tale valutazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1, in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 3,

A norma dell’articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, la controparte centrale di paese terzo a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri («CCP di classe 2») può chiedere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di valutare se, con il rispetto da parte della CCP di classe 2 del quadro applicabile del paese terzo si può ritenere soddisfatta la sua conformità ai requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 (conformità comparabile) e di adottare conformemente una decisione.

La conformità comparabile preserva la stabilità finanziaria dell’Unione e garantisce condizioni di parità tra le CCP di classe 2 e le CCP autorizzate nell’Unione, riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi e normativi a carico delle CCP di classe 2. La valutazione della conformità comparabile dovrebbe pertanto verificare se il rispetto del quadro applicabile del paese terzo da parte della CCP di classe 2 soddisfa effettivamente la conformità a uno o a tutti i requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire gli elementi che devono essere valutati dall’ESMA in sede di valutazione della richiesta di conformità comparabile da parte di una CCP di classe 2. Ai fini della valutazione l’ESMA dovrebbe anche prendere in considerazione il rispetto da parte della CCP dei requisiti enunciati in atti delegati o in atti di esecuzione che specificano ulteriormente i predetti elementi, ivi compresi requisiti in materia di margini, di controllo del rischio di liquidità e di garanzie.

Nel valutare se il rispetto del quadro applicabile del paese terzo soddisfa la conformità ai requisiti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA potrebbe anche prendere in considerazione le raccomandazioni formulate dal Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO).

L’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata per stabilire se concedere alla CCP di classe 2 la conformità comparabile al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Il potenziale rifiuto della conformità comparabile al titolo IV potrebbe avere un impatto sulla valutazione dell’equivalenza effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, dello stesso regolamento. L’ESMA dovrebbe pertanto informare la Commissione qualora non intenda concedere la conformità comparabile a tale titolo.

Se la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’accordo costituisce un legame diretto con una CCP nell’Unione e, pertanto, un canale diretto di contagio. Di tali accordi l’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata per stabilire se concedere la conformità comparabile al titolo V dello stesso regolamento. L’accordo di interoperabilità tra la CCP di classe 2 e un’altra CCP di paese terzo non costituisce un legame diretto con una CCP nell’Unione, ma potrebbe, in determinate circostanze, fungere da canale indiretto di contagio. Di tali accordi l’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata solo se il loro impatto sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri lo giustifica.

Poiché uno degli obiettivi della conformità comparabile è ridurre gli oneri amministrativi e regolamentari a carico delle CCP di classe 2, la conformità comparabile non dovrebbe essere rifiutata per il solo fatto che la CCP di classe 2 applica, a norma del quadro applicabile del paese terzo, esclusioni analoghe a quelle di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012. La valutazione della conformità comparabile dovrebbe anche tener conto della misura in cui la mancata concessione della conformità comparabile possa comportare l’impossibilità per la CCP di classe 2 di rispettare contestualmente sia i requisiti dell’Unione che quelli del paese terzo.

La decisione dell’ESMA di concedere la conformità comparabile dovrebbe basarsi sulla valutazione effettuata al momento dell’adozione della decisione stessa. Affinché l’ESMA possa procedere alla revisione della propria decisione ogniqualvolta si verifichino sviluppi rilevanti, comprese modifiche delle norme e procedure interne della CCP, la CCP di classe 2 dovrebbe informare l’ESMA di tali sviluppi.

Il regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio2, che ha inserito l’articolo 25 bis nel regolamento (UE) n. 648/2012, ha iniziato ad applicarsi il 1o gennaio 2020. Per garantire che il predetto articolo sia pienamente operativo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Procedura per la presentazione della richiesta di conformità comparabile

1.

La richiesta motivata di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 è presentata entro il termine stabilito dall’ESMA nella comunicazione alla CCP di paese terzo che non è considerata una CCP di classe 1 o in qualsiasi momento dopo che la CCP di paese terzo è stata riconosciuta dall’ESMA come CCP di classe 2 a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 ter.

La CCP di classe 2 informa la propria autorità competente in merito alla presentazione di cui al primo comma.

2.

La richiesta motivata di cui al paragrafo 1 specifica:

  1. a) i requisiti per i quali la CCP di classe 2 richiede la conformità comparabile;

  2. b) le ragioni in base alle quali il rispetto del quadro applicabile del paese terzo da parte della CCP di classe 2 soddisfa la conformità ai requisiti pertinenti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012;

  3. c) il modo in cui la CCP di classe 2 soddisfa le condizioni di applicazione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Ai fini della lettera b), la CCP di classe 2 fornisce, se del caso, gli elementi di prova di cui all’articolo 5.

3. La CCP di classe 2, su richiesta dell’ESMA, include nella richiesta motivata di cui al paragrafo 1:

  1. a) una dichiarazione dell’autorità competente che conferma che la CCP di classe 2 soddisfa i requisiti di onorabilità e reputazione;

  2. b) se necessario, per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 16 e al titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, la traduzione del pertinente quadro applicabile del paese terzo in una lingua comunemente utilizzata nel settore finanziario.

4. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata presentata a norma del paragrafo 1, l’ESMA verifica che la richiesta motivata sia completa. Se la richiesta risulta incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale le CCP di classe 2 deve fornire informazioni aggiuntive.

5.

L’ESMA decide se concedere la conformità comparabile per i requisiti indicati nella richiesta motivata entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata completa presentata a norma del paragrafo 4.

L’ESMA può posticipare la decisione qualora la richiesta motivata o le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 4 non siano presentate in tempo e la valutazione della richiesta possa di conseguenza ritardare la decisione dell’ESMA sul riconoscimento della CCP di paese terzo o sul riesame del suo riconoscimento.

6. La CCP di classe 2 alla quale l’ESMA non ha concesso la conformità comparabile per uno o più requisiti non può presentare una nuova richiesta motivata a norma del paragrafo 1 per gli stessi requisiti, a meno che vi sia stata una modifica rilevante del quadro applicabile del paese terzo o della conformità della CCP a detto quadro.

Art. 2 Conformità comparabile all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012

1. L’ESMA concede la conformità comparabile all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 quando il capitale della CCP di classe 2, comprensivo degli utili non distribuiti e delle riserve, include un capitale iniziale permanente e disponibile corrispondente ad almeno 7,5 milioni di EUR.

2.

L’ESMA concede la conformità comparabile all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 quando il capitale della CCP di classe 2, comprensivo degli utili non distribuiti e delle riserve, è in ogni momento pari o superiore alla somma:

  1. a) dei requisiti patrimoniali della CCP per la liquidazione o la ristrutturazione delle sue attività;

  2. b) dei requisiti patrimoniali della CCP relativi ai rischi operativi e giuridici;

  3. c) dei requisiti patrimoniali della CCP per i rischi di credito, di controparte e di mercato che non sono già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 o da risorse finanziarie specifiche comparabili richieste dalla normativa della giurisdizione d’origine della CCP;

  4. d) dei requisiti patrimoniali della CCP per il rischio commerciale.

Ai fini del primo comma, l’ESMA calcola i requisiti patrimoniali conformemente ai requisiti patrimoniali specifici stabiliti dal quadro applicabile del paese terzo o, qualora tale quadro non contempli detti requisiti patrimoniali, conformemente ai pertinenti requisiti di cui agli articoli da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione3.

Art. 3 Conformità comparabile al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012

1. L’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 quando:

  1. a) la CCP di classe 2 soddisfa, se del caso, i requisiti stabiliti dall’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del predetto regolamento;

  2. b) la CCP di classe 2 soddisfa tutti gli elementi pertinenti di cui all’allegato I del presente regolamento.

2. Prima di adottare la decisione di non concedere la conformità comparabile l’ESMA:

  1. a) verifica presso l’autorità competente della CCP di classe 2 la sua analisi del quadro applicabile del paese terzo e del modo in cui detta CCP si conforma a detto quadro;

  2. b) ne informa la Commissione.

Art. 4 Conformità comparabile al titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012

1. Quando la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo V dello stesso regolamento se la CCP di classe 2 soddisfa tutti gli elementi pertinenti di cui all’allegato II del presente regolamento.

2. Quando la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP di paese terzo, l’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che l’impatto di tale accordo sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri giustifichi che sia effettuata la valutazione se concedere la conformità comparabile a norma del paragrafo 1.

Art. 5 Esclusioni e requisiti incompatibili

1. L’ESMA non rifiuta la conformità comparabile ai requisiti dell’articolo 16 e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 per il mero fatto che la CCP di classe 2 applica a norma del quadro applicabile del paese terzo un’esclusione comparabile a una di quelle di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento. La CCP di classe 2 fornisce la prova che l’esclusione dell’Unione e quella del paese terzo sono comparabili.

2. Quando la conformità ad uno specifico requisito dell’articolo 16 o dei titoli IV o V del regolamento (UE) n. 648/2012 comporta una violazione del quadro applicabile del paese terzo, l’ESMA concede la conformità comparabile a detto requisito solo se la CCP di classe 2 dimostra che:

  1. a) è impossibile conformarsi a detto requisito senza violare una disposizione cogente del quadro applicabile del paese terzo;

  2. b) il quadro applicabile del paese terzo realizza effettivamente gli stessi obiettivi dell’articolo 16 e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012;

  3. c) soddisfa il quadro applicabile del paese terzo.

Art. 6 Modifiche del quadro applicabile del paese terzo

La CCP di classe 2 alla quale è stata concessa la conformità comparabile informa l’ESMA di ogni modifica del quadro applicabile del paese terzo cui è soggetta e delle norme e procedure interne. L’ESMA informa la Commissione delle comunicazioni in tal senso ricevute.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen