Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020 che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafi 5 e 6, l’articolo 17, paragrafo 6, e l’articolo 18, paragrafo 1,
Il regolamento (UE) 2019/2152 ha definito un quadro giuridico comune in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee sulle imprese.
Il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei costituisce un elemento fondamentale di tale quadro comune poiché fornisce una base di campionamento armonizzata, rendendo così possibile l’organizzazione e il coordinamento di indagini statistiche.
Al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e di conseguire un’armonizzazione in tutti i settori delle statistiche sulle imprese è necessario specificare i requisiti dei dati da fornire per l’elaborazione di statistiche sulle imprese.
Per le statistiche europee sulle imprese dovrebbe essere applicato il principio della proprietà economica quale descritto nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2. L’applicazione di tale principio dovrebbe essere realizzata nei limiti del possibile, tenendo conto delle giustificate esigenze degli utenti, della disponibilità dei dati e delle implicazioni in termini di costi e oneri, nella misura in cui non entri in contraddizione con i principi e le finalità di talune statistiche sulle imprese di cui al presente regolamento.
Per specificare i requisiti dei dati è necessario definire i raggruppamenti principali di industrie (RPI) e altri aggregati speciali di codici della NACE.
È necessario definire le principali variabili e i principali concetti per le statistiche sulle imprese al fine di assicurare la comparabilità tra gli Stati membri dei dati prodotti e un’armonizzazione in tutti i settori delle statistiche sulle imprese.
Allo scopo di attenuare l’onere per le imprese e in base al principio di proporzionalità, è necessario semplificare i requisiti dei dati tenendo conto delle dimensioni e dell’importanza dei settori delle imprese degli Stati membri.
È necessario stabilire disposizioni specifiche da applicare ai dati relativi alla tematica «Scambi internazionali di beni» e agli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, nonché al dominio «Statistiche congiunturali delle imprese».
La crescente globalizzazione dell’economia mette in discussione l’attuale organizzazione della produzione delle statistiche europee sulle imprese. Grazie alla registrazione dei dati provenienti dai gruppi di imprese multinazionali, il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei costituisce la base per migliorare molte statistiche connesse alla globalizzazione. Poiché la copertura di alcune di queste statistiche comprende l’intera economia, è necessario che il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei copra tutti i settori dell’economia.
Ai fini della definizione dei gruppi di imprese, della corretta delineazione delle imprese, della profilazione di unità grandi e complesse e dello studio delle concentrazioni di mercato è necessario disporre di informazioni sulle relazioni di controllo tra unità giuridiche. Le informazioni sui gruppi di imprese migliorano la qualità dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Tali informazioni possono essere utilizzate per ridurre il rischio di divulgazione di dati riservati. I dati sui gruppi di imprese possono essere utilizzati per le indagini sui gruppi e possono ridurre l’onere di risposta.
È necessario stabilire il formato dei dati, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché la procedura per la trasmissione di dati sulle singole unità alla Commissione (Eurostat) e per la ritrasmissione di dati sui gruppi di imprese multinazionali alle autorità statistiche nazionali.
Uno scambio a fini statistici di dati riservati tra la Commissione e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione e la Banca centrale europea, dovrebbe contribuire a garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione. È pertanto necessario stabilire il formato di tali dati riservati, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché la procedura per la loro trasmissione alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea.
Il regolamento (UE) 2019/2152 contempla lo scambio di dati riservati sulle esportazioni intra-UE di beni tra Stati membri. È necessario precisare ulteriormente gli elementi dei dati statistici da scambiare, nonché l’elenco degli elementi dei dati statistici da scambiare in relazione a merci o movimenti specifici. Gli Stati membri possono semplificare le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non si ripercuota negativamente sulla qualità delle statistiche. Occorre stabilire le condizioni per tale semplificazione.
Al fine di garantire un’attuazione armonizzata dello scambio di dati è necessario specificare le modalità della loro rilevazione ed elaborazione e le modalità di applicazione del tasso di copertura minimo del 95 %. Affinché l’autorità statistica nazionale del paese d’importazione possa utilizzare le informazioni statistiche scambiate per elaborare le statistiche sulle importazioni intra-UE di beni, è necessario procedere anche allo scambio di metadati. Al fine di garantire un’attuazione armonizzata in tutti gli Stati membri è necessario specificare i metadati pertinenti per l’uso dei dati scambiati sulle esportazioni intra-UE di beni nell’elaborazione delle statistiche, nonché un calendario per la trasmissione delle informazioni statistiche e dei relativi metadati. È necessario stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché la procedura per lo scambio dei dati riservati.
L’applicazione di standard uniformi per lo scambio e la trasmissione di dati e metadati per le statistiche di cui al regolamento (UE) 2019/2152 contribuisce notevolmente all’integrazione dei processi a livello di impresa nelle statistiche europee sulle imprese.
L’iniziativa internazionale SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) sugli standard statistici e tecnici per lo scambio e la condivisione di dati e metadati stabilisce standard per lo scambio e la diffusione di statistiche ufficiali. Dovrebbero pertanto essere utilizzate, ove opportuno, le necessarie definizioni della struttura dei dati stabilite conformemente allo standard SDMX.
La Commissione (Eurostat) dovrebbe mettere a disposizione sul suo sito la documentazione relativa alle strutture dei dati, comprese le definizioni della struttura dei dati nello standard SDMX, e fornire orientamenti in merito alla loro applicazione, in particolare per quanto riguarda il formato tecnico da utilizzare.
Gli Stati membri dovrebbero trasmettere relazioni standard sulla qualità e sui metadati per i registri di imprese a fini statistici nazionali e tutte le statistiche sulle imprese conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2152. È pertanto necessario definire le modalità e la periodicità di tali relazioni.
Le misure stabilite nel presente regolamento dovrebbero sostituire quelle del regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione3, del regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione4, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione5, del regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione6, del regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione7, del regolamento (CE) n. 364/2008 della Commissione8, del regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione9, del regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione10, del regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione11, del regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione12, del regolamento (CE) n. 834/2009 della Commissione13, del regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione14, del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione15, del regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione16, del regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione17, del regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione18 e del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione19. Tali regolamenti dovrebbero essere abrogati.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Requisiti dei dati
Gli elementi dei dati per le tematiche dettagliate elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Art. 2 Raggruppamenti principali di industrie (RPI) e aggregati speciali
I raggruppamenti principali di industrie (RPI) e gli altri aggregati speciali delle attività della nomenclatura delle attività economiche (NACE) e dei prodotti della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) utilizzati per le disaggregazioni richieste a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Art. 3 Semplificazioni
Le semplificazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell’allegato III del presente regolamento.
Art. 4 Definizioni tecniche
1. Le definizioni tecniche delle variabili e di altri elementi dei set di dati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell’allegato IV del presente regolamento.
2. Le definizioni tecniche relative alle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni figurano nell’allegato V del presente regolamento.
3. Le definizioni tecniche relative alle statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi figurano nell’allegato VI del presente regolamento.
Art. 5 Specifiche tecniche per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, compresi gli scambi di beni secondo le caratteristiche delle imprese
Le specifiche tecniche per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, compresi gli scambi di beni secondo le caratteristiche delle imprese, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2019/2152 e le relative definizioni conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento figurano nell’allegato V del presente regolamento. I requisiti dei dati in relazione alle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni figurano nell’allegato I, parte B, tabella 16 e tabelle da 34 a 37, del presente regolamento.
Art. 6 Definizioni e disaggregazioni per le statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi
Le definizioni delle variabili e le disaggregazioni per le statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi figurano nell’allegato VI del presente regolamento. I requisiti dei dati in relazione alle statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi figurano nell’allegato I, parte B, tabelle 17 e 38, del presente regolamento.
Art. 7 Ponderazione e modifica dell’anno base per il dominio «Statistiche congiunturali delle imprese»
La ponderazione e la modifica dell’anno base per il dominio «Statistiche congiunturali delle imprese» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell’allegato VII del presente regolamento. In tale allegato figurano inoltre le disposizioni transitorie riguardanti i requisiti dei dati in relazione al dominio specificato nell’allegato I, parte B, tabelle da 1 a 9, del presente regolamento.
Art. 8 Variabili connesse alle tematiche dettagliate del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici
L’allegato VIII del presente regolamento precisa, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152, le variabili relative alle tematiche dettagliate per il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici.
Art. 9 Specifiche tecniche in merito allo scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici
L’allegato VIII del presente regolamento precisa, conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2152, i dettagli tecnici delle variabili elencate nell’allegato IV di tale regolamento. Inoltre, conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2152, l’allegato IX del presente regolamento stabilisce il formato e le misure di sicurezza e di riservatezza per lo scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici.
Art. 10 Procedura e specifiche per la trasmissione di dati e metadati
1. I dati e i metadati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma del presente regolamento sono scambiati in formato elettronico e trasmessi o caricati tramite il suo sportello unico per la trasmissione di dati e, ove opportuno, di metadati.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati necessari in base al presente regolamento servendosi degli standard di scambio di dati e metadati statistici specificati dalla Commissione (Eurostat).
3. I dati e i metadati riservati sono trasmessi tramite reti sicure utilizzate dalla Commissione (Eurostat) o mediante accesso remoto protetto utilizzando gli standard di scambio specificati dalla Commissione (Eurostat).
4. Gli Stati membri dovrebbero applicare gli standard in materia di scambio dei dati conformemente agli orientamenti forniti in materia dalla Commissione (Eurostat).
5.
Gli Stati membri forniscono dati riservati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto.
I dati riservati sono trasmessi con il valore esatto e corredati di un flag per indicare che sono protetti dal segreto.
Gli Stati membri forniscono tutti i livelli di aggregazione delle disaggregazioni di cui alle tabelle dell’allegato I, parte B, e i dati trasmessi contengono, ove opportuno, tutti i flag di riservatezza primari e secondari conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza vigenti a livello nazionale.
6. Se non diversamente specificato, i dati monetari sono espressi in unità monetarie nazionali (euro per gli Stati membri della zona euro). Gli Stati membri che aderiscono alla zona euro trasmettono i dati monetari annuali in euro nell’anno della loro adesione. Per la trasmissione dei dati monetari infrannuali, i paesi che aderiscono alla zona euro utilizzano la valuta nazionale in uso per il periodo di riferimento.
7. Se i dati già trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono oggetto di revisione, gli Stati membri trasmettono i dati riveduti al più tardi entro la data della loro diffusione a livello nazionale o, se non sono diffusi a livello nazionale, al più tardi un mese dopo la loro messa a disposizione di un’autorità statistica nazionale.
Art. 11 Relazioni sulla qualità e sui metadati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni annuali sulla qualità e sui metadati per i registri delle imprese a fini statistici, utilizzando gli standard dell’SSE per le relazioni sulla qualità e sui metadati.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sui metadati per le statistiche sulle imprese fornite con la periodicità specificata all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152 al più tardi due mesi dopo l’ultimo termine per la trasmissione dei dati delle statistiche oggetto della relazione.
3. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat), entro un termine concordato tra gli Stati membri e la Commissione (Eurostat), relazioni sulla qualità supplementari contenenti le informazioni sulla qualità più dettagliate necessarie per valutare la qualità delle statistiche sulle imprese trasmesse a norma del regolamento (UE) 2019/2152.
4. Per la tematica «Uso delle TIC e commercio elettronico», i termini per le relazioni sulla qualità e sui metadati sono specificati in un atto di esecuzione separato.
5. Per la struttura e il contenuto delle relazioni sulla qualità e sui metadati dovrebbero essere utilizzati gli standard più recenti del sistema statistico europeo (SSE).
6. Oltre alle relazioni sulla qualità e sui metadati standard, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, le informazioni supplementari sulla qualità e sui metadati necessarie per valutare la qualità delle statistiche sulle imprese, comprese, ove opportuno, le revisioni delle informazioni precedentemente fornite.