Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Le attività di sviluppo, produzione e diffusione di informazioni statistiche sulle attività economiche delle imprese degli Stati membri sono state finora condotte sulla base di una serie di atti giuridici distinti. Tali atti giuridici riguardano le statistiche congiunturali e le statistiche strutturali sulle imprese, le statistiche sulla produzione, gli scambi internazionali intra-UE ed extra-UE di beni e servizi (scambi internazionali), le consociate estere, la ricerca e lo sviluppo (R&S), l’innovazione e l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e il commercio elettronico. Il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha istituito inoltre un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici nell’Unione.
Questa struttura basata su atti giuridici distinti non assicura la necessaria coerenza tra i singoli settori statistici, né promuove un approccio integrato in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche sulle imprese. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese dovrebbero comprendere anche le statistiche in materia di R&S nei settori dell’istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro. È opportuno istituire un quadro giuridico comune per garantire la coerenza tra le statistiche europee sulle imprese e agevolare l’integrazione dei rispettivi processi statistici.
Una migliore integrazione dei processi statistici sulla base di principi metodologici, definizioni e criteri di qualità comuni dovrebbe consentire di disporre di statistiche armonizzate sulla struttura, sulle attività economiche, sulle operazioni e sulla performance del settore delle imprese nell’Unione in grado di assicurare il livello di pertinenza e di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze degli utenti.
Il registro degli eurogruppi è inteso garantire che gli orientamenti dell’Unione, come la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione4, rilevanti per le statistiche europee sulle imprese possano essere seguiti più efficacemente, in particolare per quanto riguarda l’identificazione delle imprese autonome come definite all’articolo 3 di tale raccomandazione. Tali orientamenti dell’Unione sono necessari per favorire la certezza del diritto e la prevedibilità del contesto imprenditoriale e per creare condizioni eque per le piccole e medie imprese (PMI) nell’Unione.
Per le statistiche europee sulle imprese assumono rilevanza gli orientamenti internazionali, come il manuale di Frascati, relativo alle statistiche in materia di R&S, e il manuale di Oslo, relativo ai dati sull’innovazione, nonché gli accordi internazionali adottati dalle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, dal Fondo monetario internazionale e da altre organizzazioni internazionali e sovranazionali. Tali orientamenti dovrebbero essere seguiti, per quanto possibile, in sede di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche dell’Unione e nell’ambito del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici, in modo da garantire la comparabilità delle statistiche dell’Unione con quelle compilate dai principali partner internazionali dell’Unione. Nel corso della produzione dei dati per le statistiche europee sulle imprese per le tematiche input di R&S e innovazione, gli orientamenti, gli accordi e le norme dell’Unione dovrebbero tuttavia essere applicati in modo coerente.
L’onere amministrativo gravante sulle imprese, in particolare sulle PMI, dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile, tenendo conto nella misura del possibile di fonti di dati diverse dalle indagini. Allo scopo di ridurre l’onere per le imprese dovrebbe essere possibile prevedere obblighi informativi differenti in funzione delle dimensioni e dell’importanza, all’interno di ciascuno degli Stati membri, dei settori economici delle imprese.
Nella Visione 2020 del Sistema statistico europeo (SSE) si afferma che i dati dovrebbero essere utilizzati tra i diversi settori statistici per poter analizzare più approfonditamente i fenomeni emergenti (ad esempio la globalizzazione) e soddisfare meglio le esigenze delle politiche dell’Unione ad alto impatto. La produzione dei dati dovrebbe essere basata su processi statistici dell’SSE solidi ed efficienti. L’ampliamento dell’ambito di applicazione del quadro giuridico comune per le statistiche sulle imprese dovrebbe permettere l’integrazione di processi di produzione interdipendenti che attingono a molteplici fonti.
Il programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi adottato a norma della decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, che ha riguardato il periodo dal 2009 al 2013, mirava a sostenere l’adeguamento delle statistiche inerenti alle imprese e agli scambi commerciali alle nuove esigenze in materia di dati e a promuovere la modernizzazione del sistema di produzione delle statistiche sulle imprese. Le conclusioni e le raccomandazioni di tale programma per quanto riguarda le priorità e le nuove serie di indicatori, la semplificazione del quadro delle statistiche inerenti alle imprese, la produzione più efficiente di statistiche sulle imprese e sugli scambi e la modernizzazione delle statistiche sugli scambi di beni intra-UE dovrebbero essere tradotte in disposizioni giuridicamente vincolanti.
Nel quadro delle statistiche europee sulle imprese è necessario adottare un approccio più flessibile per consentire adeguamenti agli sviluppi metodologici e una risposta tempestiva a nuove e debitamente giustificate esigenze degli utenti dei dati in conseguenza dell’evoluzione del contesto economico, di una sempre maggiore globalizzazione e della crescente complessità del panorama imprenditoriale. Tali adeguamenti futuri dovrebbero essere sostenuti da un’adeguata analisi dei costi e dei benefici e i conseguenti nuovi obblighi informativi non dovrebbero comportare un considerevole costo o onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti.
Dovrebbe essere promosso il ruolo dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi come infrastruttura di base per la rilevazione e la compilazione di dati per le statistiche europee sulle imprese. I registri di imprese a fini statistici nazionali dovrebbero essere utilizzati come principale fonte di informazioni per l’analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per la determinazione della popolazione oggetto di indagine e per la definizione del collegamento con le fonti di dati amministrativi.
Per garantire il ruolo dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi dovrebbe essere definito e utilizzato un numero identificativo unico per tutte le pertinenti unità.
La corretta descrizione dei gruppi di imprese nel registro degli eurogruppi con dati attendibili e tempestivi dovrebbe essere assicurata grazie all’uso di criteri armonizzati e al regolare aggiornamento delle informazioni sui legami di controllo tra le unità giuridiche che fanno parte dei gruppi di imprese.
Al fine di migliorare l’efficienza dei processi di produzione statistica dell’SSE e di ridurre l’onere statistico per i rispondenti, le autorità statistiche nazionali (ASN) dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi nazionali per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sulle imprese, conformemente all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6.
Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee. In particolare, esso richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.
Ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche sulle imprese nazionali o europee o del miglioramento della qualità delle statistiche europee sulle imprese, dovrebbero essere previsti lo scambio di microdati e l’accesso a tali microdati da parte delle ASN che producono statistiche sulle imprese e che aderiscono al quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Lo scambio di microdati dovrebbe essere limitato a casi debitamente giustificati.
La creazione di un’ulteriore fonte di dati basata sullo scambio di microdati in materia di esportazioni intra-UE di beni, unitamente alla possibilità di utilizzare metodologie innovative, aumenta la flessibilità degli Stati membri in sede di compilazione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, consentendo in tal modo agli Stati membri di ridurre l’onere di risposta per le imprese. Lo scambio è finalizzato a garantire l’efficienza in sede di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni e il miglioramento della qualità di tali statistiche.
Ai fini della negoziazione, dell’applicazione e della revisione degli accordi commerciali e di investimento tra l’Unione e i paesi terzi, o multilaterali, occorre che siano messe a disposizione della Commissione le necessarie informazioni statistiche sui flussi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi.
È opportuno mantenere uno stretto legame tra il sistema di rilevazione delle informazioni statistiche e le formalità fiscali inerenti all’imposta sul valore aggiunto in essere nel contesto degli scambi di beni tra Stati membri. Tale legame consente in particolare, ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, di identificare gli esportatori e gli importatori e di verificare la qualità delle informazioni rilevate.
Il movimento transfrontaliero di merci, in particolare provenienti da o destinati a paesi terzi, è soggetto a vigilanza doganale ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Le autorità doganali dispongono di informazioni o scritture relative a tale movimento o vi hanno accesso. Le informazioni o le scritture inerenti alle dichiarazioni doganali o basate su di esse dovrebbero essere utilizzate per la produzione delle statistiche sugli scambi di beni dell’Unione.
Allo scopo di produrre statistiche sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le ASN degli Stati membri dovrebbero scambiare dati sulle importazioni e sulle esportazioni di beni in cui intervengono le autorità doganali di più di uno Stato membro. Per garantire una compilazione armonizzata delle statistiche, lo scambio di questi microdati tra le ASN dovrebbe essere obbligatorio.
Per salvaguardare la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sulle imprese o dei conti nazionali in linea con i concetti e la metodologia del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8, è opportuno consentire lo scambio di dati riservati tra le ASN degli Stati membri interessati, le loro rispettive banche centrali nazionali, la Banca centrale europea (BCE) e la Commissione (Eurostat) a fini esclusivamente statistici.
Al fine di adempiere ai loro compiti ai sensi dei trattati, in particolare i compiti inerenti al funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe disporre di informazioni complete, aggiornate e attendibili sulla produzione di beni e servizi all’interno dell’Unione e sui flussi commerciali internazionali. Anche le imprese necessitano di tali informazioni per monitorare i rispettivi mercati e la dimensione internazionale degli stessi.
Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per semplificare nella misura possibile la rilevazione dei dati provenienti dalle imprese europee. Le ASN dovrebbero tenere conto dei più recenti sviluppi digitali al momento di determinare gli strumenti e i metodi di rilevazione dei dati statistici e dovrebbero essere incoraggiate ad attuare approcci innovativi.
È necessario fornire statistiche sulle imprese per settore di attività, al fine di misurare la produttività delle imprese nell’Unione. In particolare, è in aumento la domanda di statistiche sul settore dei servizi, il quale rappresenta il settore più dinamico delle moderne economie, specialmente in termini di potenzialità di crescita e di creazione di occupazione, tenendo conto delle relazioni con il settore manifatturiero. Questa tendenza si è ulteriormente rafforzata con lo sviluppo di nuovi servizi digitali. La crescente domanda di statistiche riguarda anche le industrie culturali e creative, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 su una politica dell’UE coerente per le industrie culturali e creative9. Le statistiche sugli scambi di servizi sono indispensabili per monitorare il funzionamento del mercato interno dei servizi e del mercato unico digitale, nonché per valutare l’incidenza delle barriere su tali scambi.
Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, anche per quanto riguarda la protezione dei dati riservati. Il livello molto dettagliato delle informazioni nell’ambito delle statistiche sugli scambi internazionali di beni richiede, tuttavia, norme specifiche in tema di riservatezza. Un importatore o un esportatore di beni deve presentare all’ASN una richiesta affinché i risultati statistici che consentono l’identificazione indiretta di detto importatore o esportatore non siano divulgati. L’ASN dovrebbe considerare giustificata la richiesta quando i risultati statistici consentono l’identificazione indiretta dell’importatore o esportatore. In caso contrario, l’ASN dovrebbe poter diffondere i risultati statistici in una forma tale per cui l’importatore o esportatore possa essere identificato indirettamente.
Ai fini del monitoraggio dei progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 a livello degli Stati membri e dell’Unione è necessario disporre di statistiche armonizzate per l’economia dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e efficienza delle risorse, R&S, innovazione, società dell’informazione, comprese sia le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita sia le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, nonché sul panorama imprenditoriale nel suo complesso, in particolare sulla demografia delle imprese e sull’occupazione correlata alle attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita. Tali informazioni consentono ai responsabili politici di adottare decisioni consapevoli al fine di sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, di migliorare l’accesso al mercato interno per le PMI, di promuovere l’imprenditorialità e di migliorare la sostenibilità e la competitività.
Statistiche sulle attività di R&S e sull’innovazione sono indispensabili per sviluppare e monitorare politiche intese a rafforzare la competitività degli Stati membri e ad accrescere le loro potenzialità a medio e lungo termine di occupazione e di crescita intelligente. Anche l’espansione dell’economia digitale e un maggiore utilizzo delle TIC rientrano tra i fattori importanti di competitività e crescita nell’Unione, e per la promozione delle correlate strategie e politiche, compreso il completamento del mercato unico digitale sono necessarie le statistiche.
Statistiche sulle imprese sono necessarie anche ai fini della compilazione dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
Statistiche attendibili e tempestive sono necessarie per riferire sullo sviluppo economico in ciascuno Stato membro nel quadro della politica economica dell’Unione. La BCE necessita di statistiche congiunturali rapidamente disponibili per valutare lo sviluppo economico negli Stati membri nel contesto della politica monetaria unica.
Pur ribadendo il principio della compilazione di statistiche sulle imprese con riferimento all’intera economia, nel definire i requisiti dei dati richiesti si dovrebbe tener conto, nella misura del possibile, di misure di semplificazione allo scopo di ridurre l’onere per i settori delle imprese di Stati membri relativamente piccoli, conformemente al principio di proporzionalità. I requisiti supplementari non dovrebbero imporre un onere amministrativo sproporzionato ai rispondenti.
Gli standard internazionali, quali l’iniziativa Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX) relativa allo scambio di dati e di metadati statistici, e gli standard tecnici o statistici elaborati nell’ambito dell’SSE, come le norme di convalida e per i metadati, dovrebbero essere utilizzati nella misura in cui sono pertinenti anche per le statistiche europee sulle imprese. Il comitato dell’SSE ha approvato le disposizioni dell’SSE in merito alle relazioni sulla qualità, conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali norme dovrebbero contribuire all’armonizzazione della garanzia della qualità e delle relazioni sulla qualità ai sensi di tale regolamento.
Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine di modificare i tipi di informazioni statistiche e specificare ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali a norma, rispettivamente, degli allegati V e VI e di modificare le tematiche dettagliate di cui all’allegato I e il presente regolamento riducendo il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, mantenendo nel contempo statistiche conformi alle norme sulla qualità in vigore intra-UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201610. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento riguardo ai dettagli delle variabili così come il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per lo scambio di dati riservati per il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici, le modalità, il contenuto e i termini della trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati, le norme per la trasmissione di dati e di metadati e le deroghe alle prescrizioni del presente regolamento o agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso. Allo stesso fine è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla specifica delle modalità per la fornitura e lo scambio di alcuni dati amministrativi e relativamente al formato, alle misure di sicurezza e di riservatezza, alla procedura per lo scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, alle specifiche dei pertinenti metadati, al calendario, alle modalità di rilevazione e di compilazione delle informazioni statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni fornite allo Stato membro di importazione, alle modalità di applicazione del tasso di copertura del totale delle esportazioni intra-UE di beni per quanto riguarda il periodo di riferimento, definendo le specifiche tecniche relative alle modalità rispettivamente di rilevazione e di compilazione delle informazioni statistiche sugli scambi intra-UE di beni da fornire allo Stato membro di importazione e alle relative semplificazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11.
Se del caso, la Commissione dovrebbe effettuare un’analisi dei costi e dei benefici e assicurarsi che le azioni che propone non comportino un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti, in particolare per le PMI, tenendo altresì in considerazione i previsti benefici per gli utenti, e che conducano a un aumento della qualità delle statistiche.
La Commissione dovrebbe poter concedere deroghe all’applicazione del presente regolamento o degli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso, se tale applicazione comporta notevoli adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per organizzare indagini supplementari o apportare modifiche di rilievo al suo sistema di produzione di statistiche al fine di tener conto di nuove fonti di dati o di consentire una combinazione di fonti differenti.
Qualora siano necessari nuovi obblighi informativi o miglioramenti dei set di dati di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter avviare studi pilota condotti dagli Stati membri su base volontaria. In via prioritaria, la Commissione dovrebbe poter avviare studi pilota relativamente a scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari e ambiente e clima.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro comune per le statistiche europee sulle imprese, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di armonizzazione e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle dei regolamenti (CE) n. 48/200412 (CE) n. 638/200413, (CE) n. 808/200414, (CE) n. 716/200715, (CE) n. 177/2008, (CE) n. 295/200816 e (CE) n. 471/200917 del Parlamento europeo e del Consiglio, della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18 e dei regolamenti (CEE) n. 3924/9119 e (CE) n. 1165/9820 del Consiglio. Tali atti dovrebbero pertanto essere abrogati.
È stato consultato il garante europeo della protezione dei dati a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio21.
È stato consultato il comitato dell’SSE,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in materia di:
a) sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee sulle imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 1;
b) quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono:
a) alla struttura, alle attività economiche e alla performance delle unità statistiche, alle loro attività di R&S e di innovazione, al loro uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e al commercio elettronico, nonché alle catene globali del valore. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese comprendono anche le statistiche in materia di ricerca e sviluppo nei settori dell’istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro;
b) alla produzione di manufatti e di servizi e al commercio internazionale di beni e servizi.
2. Il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici comprende i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi, nonché gli scambi di dati tra tali registri a norma dell’articolo 10.
3. I registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al paragrafo 2 comprendono:
a) tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali;
b) le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;
c) per le imprese che, a motivo delle loro dimensioni, hanno un’incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) hanno un’incidenza significativa sui dati aggregati (nazionali):
i) l’UAE e le dimensioni di ciascuna UAE che costituisce tali imprese; o
ii) il codice NACE delle attività secondarie di dette imprese di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio22 e le dimensioni di ognuna di tali attività secondarie;
d) i gruppi di imprese cui tali imprese appartengono.
4. Il registro degli eurogruppi comprende le seguenti unità, come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio23:
a) tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al PIL e che fanno parte di un gruppo di imprese multinazionale;
b) le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;
c) i gruppi di imprese multinazionali cui tali imprese appartengono.
5. Le famiglie non rientrano nel campo di osservazione del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all’autoconsumo o implicano la locazione di beni propri.
6. Le unità locali di imprese straniere che non costituiscono persone giuridiche distinte (filiali) e che sono classificate come quasi-società conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 sono considerate imprese ai fini dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
7. I gruppi di imprese sono identificati analizzando le relazioni di controllo tra le loro unità giuridiche a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
8. Quando fa riferimento ai registri di imprese a fini statistici nazionali e al registro degli eurogruppi, il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità che esercitano, in tutto o in parte, un’attività economica e alle unità giuridiche economicamente inattive che fanno parte di un’impresa in combinazione con unità giuridiche economicamente attive.
9. Per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici è considerata attività economica:
a) qualsiasi attività che comprenda l’offerta di beni e servizi su un determinato mercato;
b) i servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL;
c) la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive.
Anche la detenzione di attività e/o passività può essere considerata un’attività economica.
10. All’interno del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici le unità statistiche sono definite a norma del regolamento (CEE) n. 696/93, fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo.
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «unità statistica»: l’unità statistica ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93;
b) «unità rispondente»: l’unità che fornisce i dati;
c) «dominio»: uno o più set di dati organizzati in modo da comprendere tematiche specifiche;
d) «tematica»: il contenuto delle informazioni che devono essere compilate, ciascuna comprendente una o più tematiche dettagliate;
e) «tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni che devono essere compilate in relazione a una tematica, ciascuna comprendente una o più variabili;
f) «variabile»: una caratteristica di un’unità che può assumere valori diversi all’interno di un insieme di valori;
g) «attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita ai sensi dell’allegato A, capo 1, punto 1.37, del regolamento (UE) n. 549/2013;
h) «attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ai sensi dell’allegato A, capo 1, punto 1.34, del regolamento (UE) n. 549/2013;
i) «produttori di beni e servizi destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quali definiti all’allegato A, capo 3, punto 3.24, del regolamento (UE) n. 549/2013;
j) «produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita quali definiti all’allegato A, capo 3, punto 3.26, del regolamento (UE) n. 549/2013;
k) «autorità statistiche nazionali» o «ASN»: gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee designati da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;
l) «fonte autorevole»: il fornitore unico di record di dati contenenti i dati dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi conformemente alle norme sulla qualità di cui all’articolo 17;
m) «microdati»: singole osservazioni o misurazioni di caratteristiche delle unità statistiche o delle unità rispondenti identificabili;
n) «uso a fini statistici»: l’uso a fini statistici quale definito all’articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 223/2009;
o) «dati riservati»: i dati riservati quali definiti all’articolo 3, punto 7), del regolamento (CE) n. 223/2009;
p) «autorità fiscali»: le autorità nazionali responsabili dell’applicazione nello Stato membro della direttiva 2006/112/CE del Consiglio24;
q) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
r) «gruppo di imprese multinazionale»: un gruppo di imprese, ai sensi della sezione III, parte C, dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93, con almeno due imprese o unità giuridiche, ciascuna delle quali localizzata in un paese diverso.
2. Ai fini degli articoli da 11 a 15, si intende per:
a) «Stato membro di esportazione»: lo Stato membro dal cui territorio statistico i beni sono esportati verso la loro destinazione in uno Stato membro di importazione;
b) «Stato membro di importazione»: lo Stato membro nel cui territorio statistico i beni sono importati in provenienza da uno Stato membro di esportazione;
c) «beni»: i beni mobili, compresa l’energia elettrica e il gas naturale.
Capo II. Fonti di dati
Art. 4 Fonti di dati e metodi
Gli Stati membri producono le statistiche di cui agli articoli 6 e 7 e istituiscono i loro registri di imprese a fini statistici nazionali in conformità dell’articolo 9 utilizzando tutte le fonti di dati pertinenti, evitando oneri eccessivi per i rispondenti e tenendo debitamente conto di un favorevole rapporto costi-benefici per le ASN.
Per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento, e a condizione che i risultati siano conformi ai criteri di qualità stabiliti all’articolo 17, le ASN possono utilizzare le seguenti fonti di dati, ivi comprese le loro combinazioni:
a) indagini;
b) dati amministrativi, comprese le informazioni fornite dalle autorità fiscali e doganali, quali i bilanci d’esercizio;
c) microdati scambiati;
d) ogni altra pertinente fonte, metodo o approccio innovativo nella misura in cui consenta la produzione di dati comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.
Per le indagini di cui al secondo comma, lettera a), le unità rispondenti cui si rivolgono gli Stati membri forniscono informazioni tempestive, accurate e complete necessarie per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento.
I metodi e gli approcci di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere scientificamente validi e ben documentati.
Art. 5 Accesso a dati amministrativi e fornitura delle informazioni
1. Conformemente all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, le ASN e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati di altre fonti statistiche al fine di soddisfare le esigenze statistiche di cui al presente regolamento e di aggiornare i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi. L’accesso a tali dati da parte delle ASN e della Commissione (Eurostat) è limitato ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.
2.
Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità fiscali di ciascuno Stato membro forniscono alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell’allegato V.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di:
a) modificare l’allegato V definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità fiscali; e
b) integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali ai sensi dell’allegato V.
3.
Fatto salvo il paragrafo 1, l’autorità doganale di ciascuno Stato membro fornisce alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell’allegato VI.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di:
a) modificare l’allegato VI definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità doganali; e
b) integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità doganali ai sensi dell’allegato VI.
4.
Al fine di produrre statistiche armonizzate sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le ASN dello Stato membro interessato scambiano i microdati a fini statistici che hanno ricevuto dalle loro autorità doganali circa le esportazioni e le importazioni di beni, per la stima delle esportazioni e importazioni di quasi transito del loro Stato membro.
Per gli altri flussi commerciali che coinvolgono le autorità doganali di più di uno Stato membro, le ASN si scambiano i microdati corrispondenti circa le esportazioni o importazioni di beni al fine di migliorare la qualità delle statistiche in questione.
5.
La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di precisare le modalità degli scambi di dati ai sensi del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Capo III. Statistiche sulle imprese
Art. 6 Requisiti dei dati
1. Le statistiche europee sulle imprese comprendono i seguenti domini:
a) statistiche congiunturali delle imprese;
b) statistiche sulle imprese a livello nazionale;
c) statistiche sulle imprese a livello regionale;
d) statistiche sulle attività internazionali.
2. I domini comprendono una o più delle seguenti tematiche come ulteriormente precisato in dettaglio nell’allegato I:
a) popolazione di imprese;
b) catene globali del valore;
c) uso delle TIC e commercio elettronico;
d) innovazione;
e) scambi internazionali di beni;
f) scambi internazionali di servizi;
g) investimenti;
h) input di lavoro;
i) produzione e performance;
j) prezzi;
k) acquisti;
l) proprietà immobiliare;
m) input di R&S.
3. La periodicità, il periodo di riferimento e l’unità statistica di ciascuna tematica sono specificati nell’allegato II.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di modificare le tematiche dettagliate di cui all’allegato I.
5. Nell’esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 4, la Commissione si assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli atti delegati mirano a conseguire la neutralizzazione o la riduzione dei costi e degli oneri e, in ogni caso, non comportano un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti;
b) al massimo una tematica dettagliata per il dominio statistiche congiunturali delle imprese, tre tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale, due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale e due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle attività internazionali di cui all’allegato I sono sostituite da un’altra tematica dettagliata e al massimo una tematica dettagliata in totale per tutti i domini è aggiunta in un periodo di cinque anni consecutivi;
c) gli atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati, fatta eccezione per le tematiche innovazione e uso delle TIC e commercio elettronico per le quali gli atti delegati sono adottati rispettivamente almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati;
d) qualsiasi nuova tematica dettagliata è valutata per quanto riguarda la fattibilità mediante studi pilota realizzati dagli Stati membri a norma dell’articolo 20.
6. La lettera b) del paragrafo 5 non si applica:
a) alle tematiche dettagliate all’interno delle tematiche innovazione, uso delle TIC e commercio elettronico e catene globali del valore;
b) alle modifiche che derivino da variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio25.
Art. 7 Specifiche tecniche per i requisiti dei dati
1. Per le tematiche dettagliate elencate nell’allegato I, gli Stati membri compilano i dati pertinenti a ciascuna tematica dettagliata. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino ulteriormente i seguenti elementi dei dati da trasmettere a norma del presente regolamento, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:
a) variabili;
b) unità di misura;
c) popolazione statistica (comprese le esigenze in termini di attività di produzione di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita o di produttori di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita);
d) classificazioni (compresi gli elenchi di prodotti, paesi e territori, nonché della natura della transazione) e disaggregazioni;
e) trasmissione di singoli record di dati su base volontaria;
f) uso di approssimazioni e obblighi in materia di qualità;
g) termine per la trasmissione dei dati;
h) primo periodo di riferimento;
i) ponderazione e modifica dell’anno base per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;
j) ulteriori specifiche, tra cui il periodo di riferimento, relative alla tematica scambi internazionali di beni.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
2. Nell’esercitare il potere di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le semplificazioni, la Commissione tiene conto delle dimensioni e dell’importanza dei settori delle imprese, conformemente al principio di proporzionalità, al fine di attenuare l’onere per le imprese. La Commissione si assicura inoltre che siano mantenuti gli input necessari per la compilazione dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005. Gli atti di esecuzione, ad eccezione dei primi atti di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento, sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati per le tematiche di cui all’allegato I. Per le tematiche innovazione e utilizzo delle TIC e commercio elettronico gli atti di esecuzione sono adottati, rispettivamente, almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati.
3. Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ad eccezione delle tematiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili per ciascun dominio elencato all’articolo 6, paragrafo 1, non superi:
a) 22 variabili per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;
b) 93 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale;
c) 31 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale; e
d) 26 variabili per il dominio statistiche sulle attività internazionali.
4. Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) del paragrafo 1, per le tematiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili in ogni tematica non superi:
a) 20 variabili per la tematica catene globali del valore;
b) 73 variabili per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico; e
c) 57 variabili per la tematica innovazione.
5. Qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità, la Commissione può modificare un massimo di 5 variabili per ciascuno dei domini statistiche congiunturali delle imprese, statistiche sulle imprese a livello regionale e statistiche sulle attività internazionali e un massimo di 20 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale per qualsiasi periodo di cinque anni civili consecutivi, in conformità del paragrafo 3. Tali massimali non si applicano alle tematiche catene globali del valore, innovazione o uso delle TIC e commercio elettronico.
6. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità a seguito degli studi pilota di cui all’articolo 20, il numero complessivo di variabili per i domini di cui al paragrafo 3 del presente articolo è aumentato di non oltre 10 variabili.
7.
Nel preparare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 si tiene conto di qualsiasi potenziale costo aggiuntivo o onere amministrativo per gli Stati membri o per i rispondenti, unitamente a una stima del previsto miglioramento della qualità delle statistiche e qualsiasi altro vantaggio diretto o indiretto derivante dall’azione supplementare proposta.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle variazioni derivanti dalle modifiche delle classificazioni e delle nomenclature né alle variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005.
Capo IV. Registri di imprese
Art. 8 Quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici
1. La Commissione (Eurostat) istituisce il registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali a fini statistici a livello dell’Unione.
2. Gli Stati membri istituiscono a livello nazionale uno o più registri di imprese a fini statistici nazionali, la cui base comune è armonizzata ai sensi del presente regolamento, quale base per la preparazione e il coordinamento di indagini e quale fonte di informazioni per l’analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per l’utilizzo dei dati amministrativi e per l’individuazione e la costruzione di unità statistiche.
3. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) si scambiano dati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici come disposto all’articolo 10.
4.
I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono la fonte autorevole da cui ricavare popolazioni dei registri di imprese a fini statistici di elevata qualità e armonizzate a norma dell’articolo 17, per la produzione di statistiche europee.
I registri di imprese a fini statistici nazionali sono la fonte autorevole per le popolazioni dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Il registro degli eurogruppi è la fonte autorevole per l’SSE per quanto riguarda la popolazione del registro per le statistiche sulle imprese che richiedono il coordinamento delle informazioni transfrontaliere relative ai gruppi di imprese multinazionali.
Art. 9 Requisiti del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici
1. Le unità statistiche e giuridiche considerate dal quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici conformemente all’articolo 8 sono caratterizzate dagli elementi fissati in entrambi i punti seguenti, ulteriormente specificati nell’allegato III:
a) le tematiche dettagliate per i registri e il numero identificativo unico;
b) il riferimento temporale e la periodicità.
2.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le variabili relative alle tematiche dettagliate per i registri elencate all’allegato III.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
3. Quando adotta gli atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione garantisce che non sia imposto agli Stati membri o ai rispondenti alcun considerevole costo od onere aggiuntivo.
Art. 10 Scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici e relativo accesso
1.
Gli Stati membri si scambiano dati riservati.
A tal fine, lo scambio di dati riservati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all’allegato IV, avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN di Stati membri differenti, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione. Tali scambi possono essere effettuati anche con l’obiettivo di ridurre l’onere di risposta.
Quando tale scambio di dati riservati è effettuato per assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione e lo scambio è esplicitamente autorizzato dalla competente ASN che fornisce i dati, le banche centrali nazionali possono partecipare allo scambio di dati riservati, esclusivamente a fini statistici.
2.
La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati.
A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all’allegato IV, al fine di fornire, esclusivamente a fini statistici, informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione.
Allo scopo di assicurare un record di dati coerente e utilizzare i dati esclusivamente a fini statistici, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN competenti di ciascuno Stato membro i dati, comprese le variabili elencate all’allegato IV, sui gruppi di imprese multinazionali, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi, nel caso in cui almeno un’unità giuridica del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro.
Al fine di garantire l’efficienza e l’elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle ASN i dati, comprese le variabili elencate nell’allegato IV, su tutti i gruppi di imprese multinazionali iscritti nel registro degli eurogruppi, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi.
3.
La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati per l’identificazione di unità giuridiche.
A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulle unità giuridiche registrate, limitatamente all’identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione elencati all’allegato IV, esclusivamente ai fini dell’identificazione univoca di unità giuridiche nell’Unione.
Al fine di garantire l’efficienza e l’elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN di ciascuno Stato membro dati sulle unità giuridiche, limitatamente all’identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione, di cui all’allegato IV, esclusivamente ai fini dell’identificazione di unità giuridiche nell’Unione.
4. Lo scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali può avvenire, esclusivamente a fini statistici, tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione (Eurostat) e la BCE, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione ed è esplicitamente autorizzato dalle ASN competenti.
5.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino i dettagli tecnici delle variabili di cui all’allegato IV.
Tali atti di esecuzione sono adottati a norma della procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
6.
Allo scopo di garantire che i dati scambiati a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire il formato e le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, nonché la procedura per lo scambio dei dati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
7.
Quando ricevono dati riservati sulle unità ubicate all’interno o al di fuori del territorio nazionale ai sensi del presente articolo, la Commissione (Eurostat), le ASN, le banche centrali nazionali e la BCE trattano tali informazioni in maniera riservata a norma del regolamento (CE) n. 223/2009.
La trasmissione di dati riservati tra le ASN e la Commissione (Eurostat) è effettuata nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria esclusivamente a fini statistici per la produzione di statistiche europee. Qualsiasi trasmissione ulteriore deve essere esplicitamente autorizzata dall’autorità nazionale che ha rilevato i dati.
8. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Capo V. Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni
Art. 11 Scambio di dati riservati
1.
Lo scambio tra gli Stati membri di dati riservati sulle esportazioni intra-UE di beni avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni.
Le specifiche tecniche in merito agli obblighi informativi di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, si applicano altresì allo scambio di dati riservati a norma del presente capo.
2. Le ASN dello Stato membro di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione le informazioni statistiche sulle sue esportazioni intra-UE di beni verso tale Stato membro come stabilito all’articolo 12.
3. Le ASN degli Stati membri di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione i metadati pertinenti per l’uso dei dati scambiati nella compilazione delle statistiche.
4.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le informazioni da considerare come metadati pertinenti di cui al paragrafo 3, nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni e le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che fornisce i dati riservati scambiati ne autorizza l’utilizzo per la produzione di altre statistiche da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, a condizione che tali dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.
6. Su richiesta delle ASN dello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di importazione può fornire alle ASN dello Stato membro di esportazione i microdati rilevati sulle sue importazioni intra-UE di beni da tale Stato membro di esportazione.