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Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione del 28 ottobre 2020 che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 8,

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione piani nazionali di contabilizzazione forestale che contengono anche i livelli di riferimento proposti per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025.

A norma dell’articolo articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/841, la Commissione ha effettuato una valutazione tecnica dei piani nazionali di contabilizzazione forestale trasmessi dagli Stati membri al fine di valutare in che misura i livelli di riferimento proposti per le foreste siano conformi ai principi e alle prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.

Come previsto dall’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/841 e in linea con l’impegno assunto durante i negoziati relativi a tale regolamento, come stabilito nella dichiarazione sulla partecipazione di esperti indirizzata al Parlamento europeo, il 30 ottobre 2018 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti della Commissione2 («il gruppo di esperti») incaricato di assisterla nello svolgimento della valutazione tecnica. Il gruppo di esperti comprendeva, tra l’altro, esperti nominati dagli Stati membri e singoli individui nominati a titolo personale, che agiscono in modo indipendente e nell’interesse pubblico, rappresentanti di organizzazioni di ricerca e non governative e portatori di interessi.

Sulla base dei pareri del gruppo di esperti e della valutazione tecnica, la Commissione ha formulato raccomandazioni tecniche destinate agli Stati membri al fine di agevolare la revisione tecnica dei livelli di riferimento proposti per le foreste. La Commissione ha pubblicato le raccomandazioni tecniche il 18 giugno 20193.

Come previsto dall’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/841, sulla base della valutazione tecnica e delle raccomandazioni tecniche, gli Stati membri hanno rivisto i propri piani nazionali di contabilizzazione forestale e, in alcuni casi, i livelli di riferimento proposti per le foreste e hanno comunicato le informazioni alla Commissione. La Commissione ha pubblicato i livelli di riferimento proposti e, se del caso, riveduti per le foreste il 25 febbraio 2020.

Il gruppo di esperti ha convenuto che i livelli di riferimento per le foreste che la Commissione propone di includere nell’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 sono stati determinati conformemente ai principi e alle prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.

La Commissione dovrebbe pertanto stabilire i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo dal 2021 al 2025.

Il presente regolamento è in linea con il parere del gruppo di esperti della Commissione sull’uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen