Regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione del 21 dicembre 2020 recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all’invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I
L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
1) l’indice è sostituito dal seguente: «Indice 21.1.GeneralitàSEZIONE A — REQUISITI TECNICICAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI21.A.1Finalità21.A.2Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato21.A.3AAvarie, malfunzionamenti e difetti21.A.3BDirettive di aeronavigabilità21.A.4Coordinamento tra progettazione e produzione21.A.5Conservazione della documentazione21.A.6Manuali21.A.7Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilitàCAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI21.A.11Finalità21.A.13Ammissibilità21.A.14Dimostrazione di conformità operativa21.A.15Domanda21.A.19Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo21.A.20Dimostrazione di conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale21.A.21Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto21.A.31Progetto di tipo21.A.33Verifiche e prove21.A.35Prove in volo21.A.41Certificato di omologazione21.A.44Obblighi del titolare21.A.47Trasferibilità21.A.51Durata e validità prolungata21.A.62Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa21.A.65Mantenimento dell’integrità strutturale degli aeromobili(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI21.A.90AFinalità21.A.90BModifiche standard21.A.90CModifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità21.A.91Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione21.A.92Ammissibilità21.A.93Domanda21.A.95Requisiti per l’approvazione di una modifica di minore entità21.A.97Requisiti per l’approvazione di una modifica di maggiore entità21.A.101Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione21.A.108Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa21.A.109Obblighi e contrassegno EPACAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO21.A.111Campo d’applicazione21.A.112AAmmissibilità21.A.112BDimostrazione di idoneità21.A.113Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare21.A.115Requisiti per l’approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare21.A.116Trasferibilità21.A.117Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare21.A.118AObblighi e contrassegno EPA21.A.118BDurata e validità21.A.120BDisponibilità di dati relativi all’idoneità operativaCAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE21.A.121Finalità21.A.122Ammissibilità21.A.124Domanda21.A.125ARilascio di un’autorizzazione a procedere21.A.125BNon conformità21.A.125CDurata e validità21.A.126Sistema di verifica della produzione21.A.127Prove: aeromobile21.A.128Prove: motori ed eliche21.A.129Obblighi del fabbricante21.A.130Dichiarazione di conformitàCAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE21.A.131Finalità21.A.133Ammissibilità21.A.134Domanda21.A.135Rilascio dell’approvazione dell’impresa di produzione21.A.139Sistema qualità21.A.143Manuale d’impresa21.A.145Requisiti per l’approvazione21.A.147Modifiche all’impresa di produzione approvata21.A.148Trasferimenti di sede21.A.149Trasferibilità21.A.151Termini di approvazione21.A.153Modifiche ai termini di approvazione21.A.157Indagini21.A.158Non conformità21.A.159Durata e validità prolungata21.A.163Privilegi21.A.165Obblighi del titolareCAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ21.A.171Finalità21.A.172Ammissibilità21.A.173Classificazione21.A.174Domanda21.A.175Lingua21.A.177Emendamenti o modifiche21.A.179Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri21.A.180Verifiche21.A.181Durata e validità21.A.182Identificazione degli aeromobiliCAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI21.A.201Finalità21.A.203Ammissibilità21.A.204Domanda21.A.207Emendamenti o modifiche21.A.209Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri21.A.210Verifiche21.A.211Durata e validitàCAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE21.A.231Campo d’applicazione21.A.233Ammissibilità21.A.234Domanda21.A.235Rilascio dell’approvazione dell’impresa di progettazione21.A.239Assicurazione qualità del progetto21.A.243Informazioni21.A.245Requisiti per l’approvazione21.A.247Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto21.A.249Trasferibilità21.A.251Termini di approvazione21.A.253Modifiche ai termini di approvazione21.A.257Indagini21.A.258Non conformità21.A.259Durata e validità prolungata21.A.263Privilegi21.A.265Obblighi del titolareCAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE21.A.301Finalità21.A.303Conformità ai requisiti applicabili21.A.305Approvazione di parti e pertinenze21.A.307Idoneità di parti e pertinenze per l’installazione(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)CAPITOLO M — RIPARAZIONI21.A.431AFinalità21.A.431BRiparazioni standard21.A.432AAmmissibilità21.A.432BDimostrazione di conformità operativa21.A.432CDomanda di approvazione di un progetto di riparazione21.A.433Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione21.A.435Classificazione e approvazione di progetti di riparazione21.A.439Produzione di parti per la riparazione21.A.441Esecuzione delle riparazioni21.A.443Limitazioni21.A.445Danni non riparati21.A.451Obblighi e contrassegno EPA(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)21.A.601Finalità21.A.602Ammissibilità21.A.602BDimostrazione di idoneità21.A.603Domanda21.A.604Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)21.A.605Requisiti relativi ai dati21.A.606Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione ETSO21.A.607Privilegi dell’autorizzazione ETSO21.A.608Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)21.A.609Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO21.A.610Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati21.A.611Modifiche di progetto21.A.615Verifiche dell’Agenzia21.A.619Durata e validità21.A.621TrasferibilitàCAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO21.A.701Campo d’applicazione21.A.703Ammissibilità21.A.705Autorità competente21.A.707Domanda di permesso di volo21.A.708Condizioni di volo21.A.709Domanda di approvazione delle condizioni di volo21.A.710Approvazione delle condizioni di volo21.A.711Rilascio del permesso di volo21.A.713Modifiche21.A.715Lingua21.A.719Trasferibilità21.A.721Verifiche21.A.723Durata e validità21.A.725Rinnovo del permesso di volo21.A.727Obblighi del titolare di un permesso di volo21.A.729Conservazione della documentazioneCAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE21.A.801Identificazione di prodotti21.A.803Trattamento dei dati identificativi21.A.804Identificazione di parti e pertinenze21.A.805Identificazione di parti critiche21.A.807Identificazione degli articoli ETSOSEZIONE B —PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTICAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI21.B.5Finalità21.B.20Obblighi dell’autorità competente21.B.25Requisiti d’impresa per l’autorità competente21.B.30Procedure documentate21.B.35Modifiche organizzative e delle procedure21.B.40Composizione delle controversie21.B.45Resoconti/coordinamento21.B.55Conservazione della documentazione21.B.60Direttive di aeronavigabilitàCAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI21.B.70Specifiche di certificazione21.B.75Condizioni speciali21.B.80Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto21.B.82Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile21.B.85Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto21.B.100Livello di partecipazione21.B.103Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI21.B.105Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione21.B.107Rilascio dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazioneCAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO21.B.109Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per certificati di omologazione supplementari21.B.111Rilascio di certificati di omologazione supplementariCAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE21.B.120Indagini21.B.125Non conformità21.B.130Rilascio dell’autorizzazione a procedere21.B.135Mantenimento dell’autorizzazione a procedere21.B.140Emendamento dell’autorizzazione a procedere21.B.145Limitazione, sospensione e revoca dell’autorizzazione a procedere21.B.150Conservazione della documentazioneCAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE21.B.220Indagini21.B.225Non conformità21.B.230Rilascio del certificato21.B.235Monitoraggio continuo21.B.240Emendamento dell’approvazione di un’impresa di produzione21.B.245Sospensione e revoca dell’approvazione di un’impresa di produzione21.B.260Conservazione della documentazioneCAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ21.B.320Indagini21.B.325Rilascio dei certificati di aeronavigabilità21.B.326Certificato di aeronavigabilità21.B.327Certificato ristretto di aeronavigabilità21.B.330Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità21.B.345Conservazione della documentazioneCAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI21.B.420Indagini21.B.425Rilascio dei certificati acustici21.B.430Sospensione e revoca dei certificati acustici21.B.445Conservazione della documentazioneCAPITOLO J — APPROVAZIONE DOACAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)CAPITOLO M — RIPARAZIONI21.B.450Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità21.B.453Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO21.B.480Rilascio dell’autorizzazione ETSOCAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO21.B.520Accertamenti21.B.525Rilascio di permessi di volo21.B.530Revoca del permesso di volo21.B.545Conservazione della documentazioneCAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZEAppendiciAppendice I — Modulo AESA 1 — Certificato di ammissione in servizio/autorizzazioneAppendice II — Moduli AESA 15 — Certificato di revisione dell’aeronavigabilitàAppendice III — Modulo AESA 20a — Permesso di voloAppendice IV — Modulo AESA 20b — Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate)Appendice V — Modulo AESA 24 — Certificato ristretto di aeronavigabilitàAppendice VI — Modulo AESA 25 — Certificato di aeronavigabilitàAppendice VII — Modulo AESA 45 — Certificato acusticoAppendice VIII — Modulo AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell’aeromobileAppendice IX — Modulo AESA 53 — Certificato di riammissione in servizioAppendice X — Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell’impresa di produzioneAppendice XI — Modulo AESA 65 — Autorizzazione a procedere a produzione senza approvazione di impresa di produzioneAppendice XII — Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell’equipaggio di prova di volo 85»;
2) sono inseriti i seguenti punti 21.A.5, 21.A.6 e 21.A.7: «21.A.5 Conservazione della documentazione Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare, di un’approvazione di una modifica di progetto o di un progetto di riparazione, o di un’autorizzazione ETSO deve tenere a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto o dell’articolo sottoposto a prova ai fini della certificazione, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità e della validità dei dati di idoneità operativa, nonché la conformità del prodotto o dell’articolo ai requisiti di protezione ambientale applicabili. 21.A.6 Manuali Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto o di un certificato di omologazione supplementare deve redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali o delle modifiche introdotte nei manuali indicati nelle premesse di omologazione applicabili, nelle premesse di omologazione applicabili dei dati di idoneità operativa e nei requisiti di protezione ambientale per il prodotto o l’articolo, ed a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta. 21.A.7 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità a) Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare, di un’approvazione di una modifica di progetto o di un progetto di riparazione deve, nel dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili stabilite e comunicate dall’Agenzia in conformità al punto 21.B.80, elaborare le istruzioni necessarie a garantire il mantenimento delle norme di aeronavigabilità relative al tipo di aeromobile e a qualsiasi parte a esso associata per tutta la vita operativa dell’aeromobile o a fare riferimento a tali istruzioni. b) Almeno una serie di istruzioni complete per il mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere fornite dal titolare di: 1. un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto a tutti i possessori noti di uno o più prodotti al momento della consegna o al rilascio del primo certificato di aeronavigabilità o del certificato ristretto di aeronavigabilità per l’aeromobile interessato, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore; 2. un certificato di omologazione supplementare o un’approvazione di modifica di progetto a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica al momento della riammissione in servizio del prodotto modificato; 3. un’approvazione di un progetto di riparazione a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla riparazione al momento della riammissione in servizio del prodotto sul quale il progetto di riparazione è stato realizzato. I prodotti, le parti o le pertinenze riparati possono essere riammessi in servizio prima del completamento delle relative istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, ma solo per un periodo di funzionamento limitato e d’accordo con l’Agenzia. Detti titolari di un’approvazione del progetto di riparazione devono successivamente rendere disponibili tali istruzioni, su richiesta, a tutte le persone tenute a rispettarle. c) In deroga a quanto stabilito alla lettera b), il titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto può ritardare fino a dopo l’entrata in servizio del prodotto o prodotto modificato la messa a disposizione di una parte delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, relative alle istruzioni esecutive a lungo termine a carattere programmato, ma deve renderle disponibili prima che l’uso di tali informazioni sia richiesto in relazione al prodotto o prodotto modificato. d) Il titolare dell’approvazione del progetto, che è tenuto a fornire istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità alla lettera b), deve altresì rendere disponibili le modifiche a tali istruzioni a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica e, su richiesta, a tutte le altre persone chiamate al rispetto di tali modifiche. Tale titolare dell’approvazione del progetto deve dimostrare all’Agenzia, su richiesta, l’adeguatezza del processo relativo alla messa a disposizione delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità alla presente lettera.»;
3) il punto 21.A.41 è sostituito dal seguente: «21.A.41 Certificato di omologazione Il certificato di omologazione e il certificato di omologazione ristretto il progetto di tipo devono comprendere le limitazioni operative, le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la scheda tecnica di omologazione per l’aeronavigabilità e le emissioni, le premesse di omologazione ed i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l’Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto dell’aeromobile devono inoltre comprendere le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto dell’aeromobile deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni di CO2 e la scheda tecnica del certificato di omologazione del motore deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni dei motori.»;
4) il punto 21.A.44 è sostituito dal seguente: «21.A.44 Obblighi del titolare Il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto: a) è soggetto agli obblighi di cui ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61, 21.A.62 e 21.A.65; a tal fine, deve continuare a rispettare i requisiti di ammissibilità definiti al punto 21.A.14; e b) è tenuto a specificare la marcatura in conformità al capitolo Q. A decorrere dal 18 maggio 2022, l’obbligo di soddisfare gli obblighi di cui alla lettera a) è da intendersi come riferito ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 e 21.A.65; a tal fine, il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto deve continuare a rispettare i requisiti di ammissibilità definiti al punto 21.A.14;»;
5) i punti 21.A.55, 21.A.57 e 21.A.61 sono soppressi;
6) è inserito il seguente punto 21.A.65: «21.A.65 Mantenimento dell’integrità strutturale degli aeromobili Il titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per un aeromobile di grandi dimensioni deve garantire la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa dell’aeromobile, tenendo in considerazione l’esperienza di servizio e le operazioni in corso.»;
7) al punto 21.A.90B, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e»;
8) è inserito il seguente punto 21.A.90C: «21.A.90C Modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità a) Le modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità sono modifiche che non sono preparate direttamente in conseguenza di una modifica del progetto di tipo o del progetto di riparazione. b) Le modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità possono essere eseguite soltanto dal titolare dell’approvazione del progetto in relazione al quale tali istruzioni sono state elaborate. c) I punti da 21.A.91 a 21.A.109 non si applicano alle modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità che: 1. non interessano la sezione relativa alle limitazioni di aeronavigabilità delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità e 2. non impongono al titolare dell’approvazione del progetto di eseguire una dimostrazione supplementare di conformità alle premesse di omologazione. d) Le modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità di cui alla lettera c) devono essere approvate dal titolare dell’approvazione del progetto secondo le procedure concordate con l’Agenzia.»;
9) il punto 21.A.101 è così modificato:
a) alla lettera b), il primo capoverso è sostituito dal seguente: «b) Salvo quanto previsto alla lettera h), in deroga alla lettera a), un precedente emendamento di una specifica di certificazione di cui alla lettera a) e di qualsiasi altra specifica di certificazione direttamente correlata può essere utilizzato in una qualsiasi delle seguenti situazioni, a meno che il precedente emendamento non sia diventato applicabile prima della data di applicabilità delle specifiche di certificazione corrispondenti cui fa riferimento il certificato di omologazione:»;
b) è aggiunta la lettera h) seguente: «h) Per gli aeromobili di grandi dimensioni soggetti all’allegato I, punto 26.300, del regolamento (UE) 2015/640 della Commissione1, il richiedente deve rispettare le specifiche di certificazione che garantiscano quanto meno un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dall’allegato I, punti 26.300, 26.320 e 26.330, del regolamento (UE) 2015/640, fatta eccezione per i richiedenti certificati di omologazione supplementari che non devono tenere conto del punto 26.303.
10) i punti 21.A.105 e 21.A.107 sono soppressi;
11) al punto 21.A.109, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) adempiere agli obblighi stabiliti ai punti 21.A.4, 21.A.5 e 21.A.7 e 21.A.108; e»;
12) al punto 21.A.118A, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) di cui ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7 e 21.A.120B;»;
13) i punti 21.A.119 e 21.A.120A sono soppressi;
14) il punto 21.A.307 è sostituito dal seguente: «21.A.307 Idoneità di parti e pertinenze per l’installazione a) L’installazione di parti o pertinenze in un prodotto omologato è consentita nei casi in cui sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, contrassegnate in conformità al capitolo Q e accompagnate da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (modulo AESA 1) che ne attesti la conformità della fabbricazione ai dati di progettazione approvati. b) In deroga alla lettera a) e purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), non è richiesto un modulo AESA 1 affinché sia consentita l’installazione in un prodotto omologato delle seguenti parti e pertinenze: 1) una parte standard; 2) nel caso di aeromobili ELA1 o ELA2, una parte o pertinenza che i) non sia limitata temporalmente, né parte della struttura primaria né parte dei controlli di volo, ii) sia identificata per l’installazione in uno specifico aeromobile, iii) sia destinata all’installazione in un aeromobile il cui proprietario abbia verificato la conformità alle condizioni applicabili di cui ai punti i) e ii) e abbia accettato la responsabilità di tale conformità; 3) una parte o pertinenza la cui non conformità ai relativi dati di progettazione approvati comporta conseguenze che hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale dal titolare dell’approvazione del progetto nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità. Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte o pertinenza non conforme, il titolare dell’approvazione del progetto può stabilire che le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità prevedano attività di verifica specifiche che devono essere svolte dall’installatore della parte o pertinenza nel prodotto; 4) in caso di incorporazione di una modifica standard in conformità al punto 21.A.90B o di una riparazione standard in conformità al punto 21.A.431B, una parte o pertinenza la cui non conformità ai relativi dati di progettazione approvati comporta conseguenze che hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale nelle specifiche di certificazione per le modifiche standard e le riparazioni standard pubblicate in conformità al punto 21.A.90B, lettera a), punto 2), e al punto 21.A.431B, lettera a), punto 2). Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte o pertinenza non conforme, nelle specifiche di certificazione di cui sopra possono essere stabilite attività di verifica specifiche che devono essere svolte dall’installatore della parte o pertinenza nel prodotto; 5) una parte o pertinenza esente dall’approvazione di aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione2; e 6) una parte o pertinenza identificata ai punti da 1) a 5) e che è un elemento di un gruppo superiore. c) L’installazione delle parti e pertinenze elencate alla lettera b) in un prodotto omologato è consentita senza che siano accompagnate da un modulo AESA 1 purché l’installatore sia in possesso di un documento rilasciato dalla persona o impresa che ha fabbricato la parte o pertinenza che ne dichiari il nome, il codice prodotto e la conformità ai relativi dati di progettazione e che contenga la data di rilascio.
15) al punto 21.A.433, la lettera a) è così modificata:
a) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3) se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;»;
b) è aggiunto il seguente punto 5): «5) se, per una riparazione di un aeromobile soggetto all’allegato I, punto 26.302, del regolamento (UE) 2015/640, è stato dimostrato che l’integrità strutturale della riparazione e della struttura interessata è quanto meno equivalente al livello di integrità strutturale stabilito per la struttura di base all’allegato I, punto 26.302, del regolamento (UE) 2015/640.»;
16) i punti 21.A.447 e 21.A.449 sono soppressi;
17) il punto 21.A.451 è così modificato:
a) alla lettera a), il punto 1), punto i) è sostituito dal seguente: «i) esposte nei punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.7, 21.A.439, 21.A.441 e 21.A.443;»;
b) alla lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) adempiere agli obblighi stabiliti ai punti 21.A.4, 21.A.5 e 21.A.7; e»;
18) al punto 21.A.609, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) preparare e mantenere, per ciascun modello di articolo per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione ETSO, un archivio aggiornato con tutti i dati e la documentazione tecnica ai sensi del punto 21.A.5;»;
19) il punto 21.A.613 è soppresso;
20) il punto 21.A.804 è sostituito dal seguente: «21.A.804 Identificazione di parti e pertinenze a) Tutte le parti e pertinenze la cui installazione in un prodotto omologato è consentita devono essere contrassegnate in modo indelebile e leggibile con: 1) un nome, marchio o simbolo che identifichi il costruttore con modalità identificate dai dati di progettazione applicabili; 2) il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili; e 3) le lettere EPA per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO e per le parti e pertinenze di cui al punto 21.A.307, lettera b). b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l’Agenzia determina che una parte o pertinenza è troppo piccola o comunque inidonea ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di ammissione in servizio che accompagnerà detta parte o pertinenza, o il relativo contenitore, dovrà includere le informazioni che non è stato possibile applicare alla parte o pertinenza.».