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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l’articolo 430 ter, paragrafo 6,

Nel 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato, che ha affrontato le debolezze nel trattamento prudenziale delle operazioni del portafoglio di negoziazione delle banche e ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo di applicare un metodo standardizzato sensibile al rischio per il rischio di mercato, concepito e calibrato in modo da fungere da fall-back credibile rispetto al metodo dei modelli interni.

Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di introdurre nel quadro prudenziale dell’Unione l’obbligo per gli enti di segnalare informazioni sui requisiti di fondi propri in base a tale metodo standardizzato alternativo sensibile al rischio.

È opportuno stabilire obblighi di segnalazione uniformi per quanto riguarda i fondi propri nell’ambito di tale metodo standardizzato alternativo in relazione alle segnalazioni alle autorità competenti a norma dell’articolo 430 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e conformemente all’atto delegato di cui all’articolo 461 bis del medesimo regolamento.

A norma dell’articolo 430 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato stabiliti in tale articolo dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 461 bis del medesimo regolamento. È pertanto opportuno che la data di applicazione del presente regolamento sia allineata alla data di applicazione dell’atto delegato.

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Date di riferimento e date di segnalazione

1. Gli enti segnalano trimestralmente alle autorità competenti le informazioni di cui all’articolo 430 ter, all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 325 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 così come si presentano al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre.

2. Gli enti segnalano le informazioni di cui al paragrafo 1 entro la chiusura delle attività nei seguenti giorni: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio.

3. Se il giorno di cui al paragrafo 2 non è un giorno lavorativo nello Stato membro dell’autorità competente a cui devono essere segnalate le informazioni o è un sabato o una domenica, le informazioni sono trasmesse entro la chiusura delle attività del giorno lavorativo successivo.

4. Gli enti forniscono immediatamente alle autorità competenti le eventuali rettifiche delle informazioni segnalate.

Art. 2 Segnalazioni sulle soglie di cui all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 325 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti segnalano le informazioni relative all’entità delle loro operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato e all’entità del loro portafoglio di negoziazione, su base individuale o su base consolidata, a seconda dei casi, utilizzando il modello 90 di cui all’allegato I e conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, sezione 1, del presente regolamento.

Art. 3 Segnalazioni sul metodo standardizzato alternativo

Gli enti segnalano i risultati dei calcoli basati sul metodo standardizzato alternativo di cui all’articolo 430 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o su base consolidata, a seconda dei casi, utilizzando il modello 91 di cui all’allegato I del presente regolamento e conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, sezione 2, del presente regolamento.

Art. 4 Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni

1. Gli enti segnalano le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio dei dati specificati dalla loro autorità competente e rispettano la definizione dei punti di dati del modello di punti di dati e le formule di convalida di cui all’allegato III.

2. Nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili.

3. I valori numerici devono essere trasmessi come segue:

  1. a) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;

  2. b) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;

  3. c) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.

4. Gli enti sono identificati esclusivamente dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dagli enti sono identificati dal LEI, se disponibile.

5. Le informazioni segnalate dagli enti sono associate a quanto segue:

  1. a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni;

  2. b) valuta utilizzata per le segnalazioni;

  3. c) principio contabile;

  4. d) identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante;

  5. e) ambito del consolidamento.

Art. 5 Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 5 ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen