Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
I principi orizzontali enunciati all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e agli articoli 9 e 10 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 TUE devono essere rispettati nell’attuazione dei fondi dell’Unione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A norma degli articoli 8 e 10 TFUE, l’Unione deve mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero mirare a integrare la prospettiva di genere nell’attuazione dei fondi. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell’ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell’Unione di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, a norma dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga».
Il pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro») è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 in risposta alle sfide sociali che investono l’Europa. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, è necessario che l’Unione si prepari alle sfide presenti e future della globalizzazione e della digitalizzazione rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; e protezione sociale e inclusione. Il pilastro funge da quadro di orientamento generale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) istituito dal presente regolamento, consentendo all’Unione di metterne in pratica i principi pertinenti nel caso di eventi di ristrutturazione significativi.
Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha avallato la risposta dell’Unione all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Il Consiglio ha sottolineato l’importanza di conseguire uno sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni, economica, sociale e ambientale, in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato nel quadro strategico dell’Unione e che l’Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 intitolata «Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe» come un primo passo per l’integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e l’applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell’Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.
Nel febbraio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un’Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020». Tale comunicazione sottolinea che il bilancio dell’Unione sostiene la peculiare economia sociale di mercato europea. È fondamentale migliorare le opportunità occupazionali e far fronte ai cambiamenti in materia di competenze, in special modo quelli relativi alla digitalizzazione, all’automazione e alla transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, nel pieno rispetto dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»). La flessibilità di bilancio sarà un principio fondamentale del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (QFP 2021-2027) istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio4. Saranno mantenuti i meccanismi di flessibilità per consentire all’Unione di reagire in modo più tempestivo e far sì che le risorse di bilancio siano utilizzate dove ve n’è urgente bisogno.
Nel suo Libro bianco sul futuro dell’Europa del 1o marzo 2017 la Commissione ha espresso timori in merito ai movimenti isolazionisti e dei crescenti dubbi riguardo ai benefici del commercio aperto e all’economia sociale di mercato dell’Unione in generale.
Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione del 10 maggio 2017 la Commissione individua nell’effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell’evoluzione tecnologica i principali motori dell’aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Pur riconoscendo i vantaggi derivanti da un commercio più aperto, la Commissione ritiene che siano necessari strumenti adeguati per affrontarne gli effetti collaterali negativi. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che i cambiamenti tecnologici e ambientali accrescano ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo conciliando la crescita economica e lo sviluppo tecnologico con una protezione sociale adeguata e un sostegno attivo all’accesso all’occupazione e alle opportunità di lavoro autonomo.
Nel suo documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE del 28 giugno 2017 la Commissione sottolinea l’esigenza di ridurre le divergenze economiche e sociali tra gli Stati membri e all’interno dei medesimi e ritiene pertanto che investire nello sviluppo sostenibile, nell’uguaglianza, nell’inclusione sociale, nell’istruzione, nella formazione e nella sanità rappresenti una priorità essenziale.
È probabile che la globalizzazione, l’evoluzione tecnologica e i cambiamenti climatici determinino un ulteriore aumento dell’interconnessione e dell’interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. I principali strumenti dell’Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo plus (FSE+), che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ed è concepito per offrire un’assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire nel caso di eventi di ristrutturazione significativi. La comunicazione della Commissione dal titolo «Il quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni» del 13 dicembre 2013 è lo strumento strategico dell’Unione che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d’insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell’Unione in modo da garantire che l’impatto sociale delle ristrutturazioni, e in special modo gli effetti negativi sull’occupazione, possa essere attenuato più efficacemente.
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione («Fondo») istituito dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio5 per la durata del QFP per il periodo 2007 - 2013 è stato creato per permettere all’Unione di testimoniare la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori che avevano perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.
L’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6 nel quadro del piano europeo di ripresa economica, di cui alla comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008, al fine di includere i lavoratori che avevano perso il lavoro come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.
Per la durata del QFP per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7 ha esteso la portata del Fondo ai casi di espulsione dal lavoro dovuti non solo al grave deterioramento della situazione economica derivante dal persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009, ma anche a qualsiasi nuova crisi finanziaria ed economica mondiale. Inoltre, il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio8 («regolamento finanziario») ha modificato il regolamento (UE) n. 1309/2013 per introdurre, tra l’altro, norme che consentano al Fondo di coprire a titolo eccezionale domande collettive che coinvolgono le piccole e medie imprese (PMI) situate in una regione e operanti in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2, qualora lo Stato membro richiedente dimostri che le PMI sono le principali o le uniche tipologie di impresa in tale regione.
In risposta a un eventuale recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo di recesso, il regolamento (UE) 2019/1796 del Parlamento europeo e del Consiglio9 ha modificato il regolamento (UE) n. 1309/2013 al fine di specificare che gli esuberi in conseguenza di un tale recesso rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo. In seguito al recesso del Regno Unito con un accordo di recesso, tale regolamento non è stato applicato.
La Commissione ha svolto una valutazione intermedia del Fondo per stabilire come e in quale misura esso abbia realizzato i suoi obiettivi. Il Fondo si è rivelato efficace, raggiungendo un tasso di reinserimento dei lavoratori più elevato di quello del periodo di programmazione precedente. La valutazione ha inoltre riscontrato che il Fondo ha generato valore aggiunto dell’Unione. Ciò è particolarmente vero in termini di effetti di volume, vale a dire che l’assistenza del Fondo non solo ha aumentato il numero e la varietà dei servizi offerti, ma anche il loro livello di intensità. Inoltre, gli interventi del Fondo hanno avuto un’alta visibilità e hanno dimostrano il valore aggiunto dell’Unione in modo diretto al pubblico. Sono state tuttavia individuate varie sfide. La procedura di mobilitazione è stata considerata troppo lunga. Inoltre, molti Stati membri hanno riferito di avere incontrato problemi nell’elaborare l’analisi approfondita delle circostanze in cui si è svolto l’evento che ha provocato gli esuberi. La ragione principale per cui gli Stati membri sono stati dissuasi dal presentare domanda di sostegno a titolo del Fondo è da addurre a problemi legati alla capacità finanziaria e istituzionale. Ciò potrebbe essere dovuto semplicemente ad una mancanza di personale: al momento gli Stati membri possono richiedere assistenza tecnica solo se attivano il sostegno del Fondo. Poiché gli esuberi possono verificarsi in maniera inattesa, è importante provvedere affinché gli Stati membri siano pronti a reagire immediatamente e in grado di presentare una domanda senza ritardo. Inoltre, in alcuni Stati membri sembrano necessari interventi più approfonditi di rafforzamento delle capacità istituzionali al fine di assicurare un’attuazione efficiente ed efficace dei casi FEG. Inoltre, la soglia dei 500 posti di lavoro persi è stata criticata perché ritenuta troppo elevata, soprattutto nelle regioni scarsamente popolate.
Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l’Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un’attività lavorativa dignitosa e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l’interazione e l’influenza reciproca tra il commercio aperto, gli sviluppi economici e finanziari quali gli shock economici asimmetrici, i mutamenti tecnologici, la digitalizzazione, i cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell’Unione o nella composizione del mercato interno nonché altri fattori, compreso il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, e considerato il fatto che è sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del FEG dovrebbe basarsi esclusivamente sulla rilevanza dell’impatto provocato dall’evento di ristrutturazione considerato. Data la finalità dell’FEG di offrire un sostegno nelle emergenze, a integrazione dell’assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il FEG dovrebbe rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del QFP, come sottolineato nella comunicazione della Commissione dal titolo «Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende — Quadro finanziario pluriennale 2021-2027» del 2 maggio 2018 e nel relativo allegato.
Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del Fondo, una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un evento di ristrutturazione significativo ha un impatto rilevante sull’economia locale o regionale. Tale impatto dovrebbe essere determinato sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia dovrebbe essere fissata a 200 posti di lavoro persi nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi (o di sei mesi in determinati settori). Considerato che ondate di licenziamenti in settori diversi nella stessa regione hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, dovrebbero essere possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, oppure in circostanze eccezionali, dovrebbe essere possibile presentare le domande anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro. In generale, gli Stati membri dovrebbero presentare le loro domande di assistenza a titolo del FEG non oltre 12 settimane dalla fine del periodo di riferimento. Tuttavia, al fine di evitare un deficit di finanziamento a causa del fatto che il presente regolamento entrerà in vigore successivamente al 1o gennaio 2021 e per garantire la certezza del diritto, tale termine dovrebbe essere sospeso tra il 1o gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il FEG, in quanto fondo concepito per gli eventi di ristrutturazione significativi, non dovrebbe essere mobilitato in caso di licenziamenti nel settore pubblico dovuti a tagli di bilancio. Tuttavia, il FEG dovrebbe poter sostenere i lavoratori espulsi da imprese attive su un mercato concorrenziale che forniscono beni o prestano servizi a entità finanziate con fondi pubblici interessate da tagli di bilancio. Il FEG dovrebbe altresì poter fornire sostegno a lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in seguito a tagli di bilancio.
Al fine di esprimere la solidarietà dell’Unione nei riguardi delle persone disoccupate, il tasso di cofinanziamento del FEG, quale fondo di natura reattiva, dovrebbe essere allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto per il FSE+, quale fondo di natura proattiva, nel rispettivo Stato membro interessato, ma non dovrebbe in alcun caso essere inferiore al 60 %.
La parte del bilancio dell’Unione destinata al FEG dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento finanziario. Pertanto, nel dare attuazione al FEG in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rispettare i principi enunciati nel regolamento finanziario, quali quelli di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione.
L’Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze in fatto di globalizzazione, cambiamenti tecnologici e ambientali, ristrutturazioni e utilizzo del FEG. L’osservatorio sulla ristrutturazione in Europa, aggiornato quotidianamente, segue eventi di ristrutturazione su vasta scala in tutta l’Unione, sulla base di una rete di corrispondenti nazionali e potrebbe contribuire a identificare in una fase precoce i potenziali casi in cui intervenire.
I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FEG ai fini del presente regolamento.
I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari in un’attività lavorativa dignitosa e sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso, preparandoli nel contempo a un’economia europea maggiormente digitale e più verde. Il sostegno dovrebbe inoltre mirare a promuovere il lavoro autonomo e la creazione di imprese, anche attraverso la costituzione di cooperative. Le misure dovrebbero rispecchiare le potenziali esigenze del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Si dovrebbe riservare un’attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell’era digitale e, se del caso, al superamento degli stereotipi di genere nell’occupazione. L’inclusione di indennità pecuniarie in pacchetti coordinati di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le misure sostenute dal FEG non dovrebbero sostituire le misure passive di protezione sociale. I datori di lavoro potrebbero essere incoraggiati a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG oltre alle misure che devono fornire a norma di legge o ai sensi di un contratto collettivo.
Nell’attuare e nel definire un pacchetto coordinato di servizi personalizzati, inteso a facilitare il reinserimento dei beneficiari interessati, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi dell’agenda digitale e della strategia per il mercato unico digitale. È opportuno prestare particolare attenzione al divario retributivo di genere nei settori delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e nel settore della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), promuovendo la riconversione e la riqualificazione delle donne in tali settori. Nell’attuare e nel definire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accrescere la rappresentanza del genere meno rappresentato, contribuendo così a ridurre il divario retributivo e pensionistico di genere.
Poiché la trasformazione digitale dell’economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro, la diffusione delle competenze richieste nell’era digitale dovrebbe essere considerata un elemento orizzontale di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto.
Nel definire misure di politica attiva del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all’occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un’attività lavorativa sostenibile per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro sei mesi dal termine del periodo di attuazione. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto, già dalla sua elaborazione, dei motivi degli esuberi, se del caso, e anticipare le prospettive future del mercato del lavoro e le competenze richieste. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere compatibile con la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile.
Nel definire misure di politica attiva del lavoro, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio le persone con disabilità, le persone con familiari a carico, i disoccupati giovani e anziani, le persone scarsamente qualificate, le persone provenienti da un contesto migratorio nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Tuttavia, nell’ambito dell’attuazione del FEG è opportuno rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell’Unione altresì sanciti dal pilastro.
Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete quando presentano domanda per il contributo finanziario del FEG. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti termini per la trasmissione di ulteriori informazioni. Sia gli Stati membri che le istituzioni dell’Unione dovrebbero cercare di trattare le domande nel minor tempo possibile.
Nell’interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell’attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi e, ogniqualvolta possibile, coinvolgerli nell’attuazione delle misure.
Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell’ambito dei fondi dell’Unione o di altre politiche o programmi dell’Unione ma dovrebbero, ove possibile, integrare tali misure.
È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle azioni di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del FEG e ai risultati ottenuti. Gli Stati membri e i portatori di interessi nel FEG dovrebbero diffondere informazioni sui risultati dei finanziamenti dell’Unione informandone il pubblico. Le attività di trasparenza e comunicazione sono essenziali per conferire visibilità all’azione dell’Unione sul terreno e dovrebbero basarsi su informazioni accurate e aggiornate. Al fine di promuovere il FEG e dimostrarne il valore aggiunto nell’ambito del bilancio dell’Unione, i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità elaborati dagli Stati membri dovrebbero essere, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell’Unione. Di conseguenza, all’Unione dovrebbe essere concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano.
Per facilitare l’attuazione del presente regolamento è opportuno che le spese siano ammissibili a un contributo finanziario a titolo del FEG a decorrere dalla data in cui uno Stato membro inizia a fornire i servizi personalizzati o dalla data in cui uno Stato membro sostiene spese amministrative per l’attuazione del FEG.
Per dare copertura alle esigenze che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi di ogni anno, quando le possibilità di storno da altre linee di bilancio sono particolarmente ridotte, è opportuno mettere a disposizione, nell’ambito della procedura di bilancio annuale, un importo adeguato di stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa al FEG.
Il QFP e l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie10 («accordo interistituzionale») determinano il quadro di bilancio del FEG.
Negli interessi dei beneficiari, l’assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione che partecipano ai processi decisionali del FEG dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l’agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG.
Le PMI sono la colonna portante dell’economia dell’Unione. È pertanto fondamentale promuovere l’imprenditorialità e sostenere le PMI per garantire la crescita economica, l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e l’integrazione sociale. L’Unione promuove attivamente l’imprenditorialità incoraggiando le persone ad avviare un’attività in proprio. In caso di eventi di ristrutturazione significativi, dovrebbe essere possibile aiutare i lavoratori espulsi dal lavoro ad avviare la propria attività. In caso di chiusura di un’impresa, dovrebbe altresì essere possibile aiutare i lavoratori espulsi dal lavoro a rilevarne in tutto o in parte le attività.
A fini di trasparenza e informazione, gli Stati membri dovrebbero indicare nelle relazioni finali i dettagli relativi a eventuali aiuti di Stato o finanziamenti dell’Unione che l’impresa che ha licenziato i lavoratori ha ricevuto nei cinque anni precedenti la relazione. Tuttavia, tale requisito non dovrebbe applicarsi alle microimprese o alle PMI, in particolare alle start-up e alle scale-up, al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli Stati membri, in particolare nel caso di domande settoriali per il FEG che coinvolgono più microimprese o PMI.
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201611, è opportuno valutare il FEG sulla base delle informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del FEG sul campo.
Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua sui risultati ottenuti grazie all’assistenza del FEG, gli Stati membri interessati dovrebbero presentare una relazione finale sull’attuazione del FEG.
Gli Stati membri dovrebbero sostenere la Commissione nello svolgimento delle valutazioni fornendo i dati pertinenti a loro disposizione.
Al fine di agevolare le valutazioni future, dovrebbe essere condotta un’indagine presso i beneficiari dopo l’attuazione di ciascun contributo finanziario a titolo del FEG. L’indagine presso i beneficiari dovrebbe essere aperta ai partecipanti per almeno quattro settimane ed essere avviata durante il sesto mese successivo alla fine dell’attuazione del periodo di attuazione. Gli Stati membri dovrebbero assistere la Commissione nello svolgimento dell’indagine presso i beneficiari, incoraggiando la partecipazione dei beneficiari mediante l’invio di un invito a partecipare e di almeno un sollecito. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito agli sforzi compiuti per contattare i beneficiari. La Commissione dovrebbe utilizzare i dati raccolti a fini di valutazione. Per garantire la comparabilità dei casi, la Commissione dovrebbe elaborare il modello di indagine presso i beneficiari in stretta collaborazione con gli Stati membri e fornirne la traduzione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
Conformemente all’obiettivo di eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, le analisi e le relazioni relative al FEG dovrebbero includere informazioni disaggregate per genere.
Un elenco di indicatori dovrebbe essere riportato in un allegato del presente regolamento al fine di monitorare l’utilizzo del FEG e, in particolare, i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Se necessario, la Commissione può presentare una proposta legislativa per modificare tali indicatori.
Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell’attuazione del contributo finanziario nonché della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell’Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario o a quelle del regolamento che gli subentrerà. È opportuno che gli Stati membri rendano conto dell’uso fatto del contributo finanziario ricevuto dal FEG. Vista la brevità del periodo di attuazione degli interventi del FEG, è opportuno che gli obblighi in materia di rendicontazione tengano conto della particolare natura di tali interventi.
Gli Stati membri dovrebbero prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dai beneficiari, comprese le frodi. Inoltre, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9513 e (Euratom, CE) n. 2185/9614 del Consiglio, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio15, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio16. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto agli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito datovi, nonché il seguito dato alle indagini dell’OLAF. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, ove applicabile, l’EPPO, in conformità dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, su tutte le questioni relative a frodi presunte o accertate.
Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, e dovrebbe incoraggiarne l’utilizzo ai fini di un’applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.
Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull’esecuzione del bilancio dell’Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE includono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.
Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo di destinare il 30 % di tutte le spese del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi climatici, nonché all’ambizione di destinare il 7,5 % del bilancio dell’Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.
Al fine di consentire una migliore sorveglianza dell’utilizzo del FEG, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo i criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare e i dati che gli Stati membri sono tenuti a fornire al fine di prevenire, individuare e correggere le irregolarità, comprese le frodi, e recuperare le somme indebitamente versate, aumentate degli interessi di mora. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda lo svolgimento di indagini presso i beneficiari e il formato per la segnalazione delle irregolarità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Al fine di garantire la continuità del sostegno nel settore interessato e di consentirne l’attuazione a partire dall’inizio del QFP per il periodo 2021-2027, è necessario prevedere l’applicazione del presente regolamento a decorrere dall’inizio dell’esercizio finanziario 2021. Tuttavia, la Commissione dovrebbe avviare la procedura di bilancio solo dopo l’entrata in vigore del presente regolamento,
È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1309/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per la durata del QFP per il periodo 2021-2027.
Esso stabilisce gli obiettivi del FEG, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del FEG presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6.
2. Ai sensi dell’articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro, ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell’ambito di eventi di ristrutturazione significativi e ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente.
Art. 2 Missione e obiettivi
1. Il FEG accompagna le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione e dai cambiamenti tecnologici e ambientali, aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Il FEG sostiene inoltre i lavoratori a rischio di espulsione imminente dal lavoro. Il FEG costituisce un fondo di emergenza che opera in modo reattivo. In quanto tale, il FEG contribuisce ad attuare i principi di cui al pilastro europeo dei diritti sociali, promuove un’occupazione sostenibile e accresce la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.
2. Gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell’Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un’economia a basse emissioni di CO2nell’ambito della duplice transizione verde e giusta, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all’automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati. Il FEG sostiene inoltre i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente affinché acquisiscano le competenze necessarie a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse presso la stessa impresa o passare a un’altra impresa.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «lavoratore espulso dal lavoro»: un lavoratore, indipendentemente dal tipo e dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;
1 bis) «lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente»: un lavoratore in un’impresa in fase di ristrutturazione il cui contratto o rapporto di lavoro, indipendentemente dal tipo o dalla durata, dovrebbe concludersi per collocamento in esubero, in seguito a comunicazione scritta del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori con cui li informa, nel corso delle consultazioni, tra l’altro, del numero e delle categorie di lavoratori da licenziare in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 98/59/CE;
2) «lavoratore autonomo»: una persona fisica che impiega meno di 10 lavoratori;
3) «beneficiario»: una persona fisica che partecipa a misure cofinanziate dal FEG;
4) «irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione del FEG, che ha o potrebbe avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a quest’ultimo una spesa indebita.
5) «periodo di attuazione»: il periodo che decorre dalle date di cui all’articolo 8, paragrafo 7, lettera j), e termina 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario conformemente all’articolo 15, paragrafo 2.
6) «impresa in fase di ristrutturazione»: un’impresa in cui è in atto un processo che comporta «licenziamenti collettivi» quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE.
Art. 4 Criteri di intervento
1. Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FEG per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nel caso in cui ricevano, da parte di imprese in fase di ristrutturazione, richieste relative a misure a favore dei lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, gli Stati membri presentano domanda di contributi finanziari del FEG.
2. In caso di eventi di ristrutturazione significativi, è fornito un contributo finanziario del FEG qualora si verifichi una delle circostanze seguenti:
a) la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un’impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione dell’attività riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell’impresa in questione;
b) la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia pari ad almeno 200 in due delle regioni combinate;
c) la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI, qualora operino tutti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.
d) l’esistenza di licenziamenti collettivi previsti per quanto riguarda almeno 200 lavoratori in un’unica impresa in fase di ristrutturazione in un unico Stato membro la cui espulsione dal lavoro è imminente.
3.
Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte, in casi debitamente giustificati, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo è considerata ricevibile anche se alcuni dei criteri stabiliti nelle circostanze elencate al paragrafo 2 non sono interamente soddisfatti, purché i collocamenti in esubero o i licenziamenti collettivi previsti abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale.
Per le domande di cui all’articolo 8, lo Stato membro giustifica debitamente la domanda e indica quali dei criteri stabiliti nelle circostanze elencate al paragrafo 2 del presente articolo non sono interamente soddisfatti.
Per le domande di cui all’articolo 8 bis, a seguito di una richiesta debitamente giustificata dell’impresa, che comprenda l’indicazione dei criteri stabiliti nelle circostanze elencate al paragrafo 2 del presente articolo che non sono interamente soddisfatti, lo Stato membro presenta la domanda.
4. In circostanze eccezionali, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, il paragrafo 3 si applica altresì ai mercati del lavoro diversi da quelli di dimensioni ridotte. In tali casi, l’importo cumulato dei contributi finanziari non supera il 15 % del massimale annuo del FEG.
5. Il FEG non è mobilitato se i dipendenti del settore pubblico sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro.
Art. 5 Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell’attività
Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell’articolo 4, il numero di lavoratori espulsi dal lavoro e di lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a una o più delle date seguenti:
a) la data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all’autorità pubblica competente il progetto di licenziamento collettivo, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio1;
b) la data in cui il datore di lavoro notifica al singolo lavoratore il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro;
c) la data della risoluzione di fatto o della scadenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro;
d) la data della fine dell’incarico del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice;
e) per i lavoratori autonomi, la data di cessazione delle attività, determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.
Nei casi di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, lo Stato membro richiedente fornisce alla Commissione ulteriori informazioni sul numero effettivo di lavoratori collocati in esubero conformemente all’articolo 4 prima del completamento della valutazione da parte della Commissione.
Art. 5 bis Comunicazione del numero di lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente
Ai fini dell’articolo 4 del presente regolamento, lo Stato membro richiedente comunica alla Commissione il numero di lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente identificati in una o più comunicazioni scritte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE.
Art. 6 Beneficiari ammissibili
Lo Stato membro richiedente può offrire ai beneficiari ammissibili un pacchetto coordinato di servizi personalizzati («pacchetto coordinato») conformemente all’articolo 7, cofinanziato dal FEG. Tali beneficiari ammissibili possono comprendere:
a) i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, individuati conformemente all’articolo 5, la cui attività sia cessata durante i periodi di riferimento previsti all’articolo 4, paragrafi da 1 a 4;
b) i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, individuati conformemente all’articolo 5, la cui attività sia cessata al di fuori del periodo di riferimento previsto all’articolo 4, vale a dire sei mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento o tra la fine del periodo di riferimento e l’ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione da parte della Commissione.
c) i lavoratori di un’impresa in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente, anche, se del caso, presso i fornitori diretti o i produttori a valle di tale impresa.
I lavoratori e i lavoratori autonomi di cui al primo comma, lettera b), sono considerati beneficiari ammissibili purché possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l’evento che ha provocato gli esuberi durante il periodo di riferimento.
I lavoratori di cui al primo comma, lettera c), rimangono ammissibili in quanto rientranti tra i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente anche qualora il loro contratto o rapporto di lavoro si sia concluso. Sono ammissibili solo gli eventi di ristrutturazione, compresi, se del caso, gli eventi di ristrutturazione presso i fornitori diretti e i produttori a valle di un’impresa in fase di ristrutturazione, qualificabili come licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.
I lavoratori di cui al primo comma, lettera c), sono ammissibili indipendentemente dalle misure di sostegno fornite dallo Stato membro interessato e finanziate esclusivamente dalle sue risorse, a condizione che tali misure non facciano parte del pacchetto coordinato.
I lavoratori di cui al primo comma, lettera c), sono considerati beneficiari ammissibili se sono identificati nelle comunicazioni scritte di cui all’articolo 5 bis concernenti imminenti espulsioni dal lavoro o in successive comunicazioni scritte di ulteriori licenziamenti collettivi previsti, presso l’impresa richiedente o i suoi fornitori diretti o i produttori a valle, se del caso, a condizione che le informazioni pertinenti siano comunicate entro l’ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione da parte della Commissione.
I lavoratori dei fornitori diretti e dei produttori a valle di cui al primo comma, lettera c), sono considerati beneficiari ammissibili a condizione che:
a) rientrino nei licenziamenti collettivi previsti che avverranno nello stesso Stato membro dei licenziamenti collettivi previsti dall’impresa richiedente; e
b) sia stabilito un chiaro nesso causale tra i licenziamenti collettivi previsti dall’impresa richiedente e i licenziamenti collettivi previsti presso i suoi fornitori diretti o i produttori a valle.
Art. 7 Misure ammissibili
1. Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato progettato per agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all’articolo 6, primo comma, lettera c), ad aggiornare o acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso la stessa impresa o passare a un’altra impresa.
2.
Data l’importanza delle competenze richieste nell’era industriale digitale e in un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, la diffusione di tali competenze è considerata un elemento orizzontale per la progettazione di pacchetti coordinati. La necessità e il livello di formazione sono adattati alle qualifiche e alle competenze di ciascun beneficiario.
Il pacchetto coordinato può comprendere:
a) formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell’era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l’orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese, al loro rilevamento da parte dei dipendenti, nonché le attività di cooperazione;
b) misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le prestazioni per figli a carico, le indennità di formazione, le indennità di soggiorno e le indennità di assistenza.
c) per i beneficiari di cui all’articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione, a integrazione delle forme di sostegno disponibili nel quadro di misure nazionali o degli obblighi previsti dai contratti collettivi, adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore, anche per quanto riguarda le competenze necessarie per un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell’era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività mirate per gruppi, l’orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità e le attività di cooperazione.
I costi delle misure di cui alla lettera b) del secondo comma non superano il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato.
Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese e per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non superano i 22000 EUR per beneficiario.
Il pacchetto coordinato tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale.
Il pacchetto coordinato non include regimi di riduzione dell’orario di lavoro né indennità o sovvenzioni di avviamento.
3.
Le misure seguenti non sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG:
a) le misure speciali di durata limitata di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), se tali misure non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di formazione;
b) le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.
Le misure sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.
4. Il pacchetto coordinato è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali, a seconda dei casi.
5. Su iniziativa dello Stato membro richiedente può essere concesso un contributo finanziario del FEG per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, e controllo e rendicontazione.
Art. 8 Domande di assistenza del FEG per i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata
1. Lo Stato membro richiedente presenta una domanda di contributo finanziario a titolo del FEG alla Commissione entro 12 settimane dalla data in cui sono soddisfatti i criteri stabiliti all’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso tra il 1o gennaio 2021 e il 3 maggio 2021.
3. Su richiesta dello Stato membro richiedente, la Commissione fornisce orientamenti durante l’intera procedura di domanda.
4. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e richiede allo Stato membro richiedente eventuali ulteriori informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
5. Qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni, lo Stato membro risponde entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta dello Stato membro richiedente. Qualunque richiesta di proroga deve essere debitamente motivata.
6.
Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa.
Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro richiedente entro la scadenza di tale termine, spiegando i motivi del ritardo e fissando una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.
7. La domanda contiene le informazioni seguenti:
a) una valutazione del numero di lavoratori collocati in esubero ai sensi dell’articolo 5, nonché il metodo di calcolo;
b) qualora l’impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente al collocamento in esubero, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi e che ha provveduto ai suoi lavoratori in conformità a tali obblighi;
c) una spiegazione della considerazione data alle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni e in merito alla complementarità del pacchetto coordinato rispetto alle azioni finanziate da altri fondi dell’Unione o nazionali, comprese informazioni sulle misure che, per le imprese interessate che hanno proceduto ai licenziamenti, rivestono un carattere obbligatorio in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, nonché informazioni sulle iniziative già adottate dagli Stati membri per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro;
d) una breve descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro;
e) se del caso, l’identificazione delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori in cui si sono verificati i licenziamenti;
f) una ripartizione stimata della composizione dei beneficiari interessati per genere, fascia di età e livello di istruzione, usata nel concepimento del pacchetto coordinato;
g) gli effetti previsti degli esuberi sull’economia e sull’occupazione a livello locale, regionale o nazionale;
h) una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l’occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani;
i) una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato a sostegno dei beneficiari interessati e per qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione;
j) le date di avvio, passate o previste, del pacchetto coordinato rivolto ai beneficiari interessati e delle attività per l’attuazione del FEG di cui all’articolo 7;
k) le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altri portatori di interessi;
l) una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;
m) le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento e, se del caso, altri tipi di cofinanziamento.
Art. 8 bis Domande di assistenza del FEG per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente
1. Le imprese in fase di ristrutturazione possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e se l’impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, in conformità dell’articolo 6, primo comma, lettera c), per tutto il periodo di attuazione. L’impresa può presentare tale richiesta entro 14 settimane a decorrere dalla data in cui, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE, ha trasmesso all’autorità pubblica competente la prima comunicazione scritta ai rappresentanti dei lavoratori, contenente, tra l’altro, il numero e le categorie di lavoratori da licenziare.
2.
Un’impresa richiedente può accettare di includere nella richiesta i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente presso i suoi fornitori diretti e i produttori a valle, purché siano ammissibili in conformità dell’articolo 6, primo comma, lettera c), a condizione che tutti i licenziamenti collettivi oggetto della richiesta, indipendentemente dal fatto che siano presso l’impresa richiedente o presso i suoi fornitori diretti o i produttori a valle, avvengano all’interno dello stesso Stato membro.
L’impresa richiedente che accetti di includere nella richiesta lavoratori la cui espulsione è imminente presso i suoi fornitori diretti o i produttori a valle in conformità del primo comma rimane pienamente responsabile della richiesta, ai sensi del presente regolamento. In particolare, continua ad essere pienamente responsabile per:
a) la presentazione della richiesta;
b) la comunicazione di tutte le informazioni necessarie agli Stati membri;
c) la fornitura del cofinanziamento nazionale; e
d) l’attuazione del pacchetto coordinato.
L’impresa richiedente può provvedere a ricevere, dai suoi fornitori diretti e dai produttori a valle, contributi finanziari proporzionali al sostegno ricevuto dai loro lavoratori.
3.
Ai fini del presente articolo, la Commissione fornisce orientamenti, liste di controllo e modelli di formulari di richiesta non vincolanti in coordinamento con gli Stati membri. Gli Stati membri possono decidere di rendere obbligatori tali modelli per la presentazione delle richieste.
Gli Stati membri pubblicano online modelli e orientamenti in materia per aiutare le imprese a preparare le richieste.
Le informazioni che l’impresa deve fornire mediante i modelli di cui al primo comma del presente paragrafo comprendono tutte le informazioni necessarie per una domanda di contributo finanziario del FEG, in conformità del paragrafo 12.
4.
Gli Stati membri presentano le domande sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1. Fatta salva la valutazione indipendente, da parte della Commissione, della domanda di contributo finanziario del FEG in conformità del paragrafo 11, lo Stato membro richiedente può effettuare controlli ex ante per verificare:
a) la capacità finanziaria e amministrativa dell’impresa richiedente di dare attuazione al contributo finanziario del FEG a beneficio dei lavoratori la cui espulsione è imminente interessati;
b) le informazioni fornite conformemente al paragrafo 12, lettere g), k) e o);
c) se si prevede che il pacchetto coordinato sia attuato conformemente al diritto nazionale; e
d) se sussistono rischi finanziari per lo Stato membro richiedente, compresi le attività potenzialmente fraudolente e il rischio di doppio finanziamento.
Qualora effettuino tali controlli ex ante, gli Stati membri ne comunicano i risultati, unitamente alla loro valutazione della richiesta presentata dall’impresa, al momento della presentazione della domanda alla Commissione. La Commissione tiene conto di tali informazioni nella valutazione della domanda. Se la valutazione della Commissione differisce dai risultati dei controlli ex ante, la Commissione ne fornisce le relative spiegazioni nella sintesi delle informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera a).
5. Gli Stati membri trattano tutte le richieste allo stesso modo e se ne occupano nell’ordine in cui le hanno ricevute, senza esercitare alcuna discrezionalità quanto alla loro ricevibilità o ammissibilità, e presentano le domande riguardo a tali richieste alla Commissione. Gli Stati membri non introducono obblighi supplementari né modificano quelli stabiliti dal presente regolamento.
6. Lo Stato membro richiedente presenta alla Commissione la domanda di contributo finanziario del FEG entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta completa.
7. Su richiesta dell’impresa, lo Stato membro interessato fornisce orientamenti durante l’intera procedura di richiesta di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle dimensioni e della capacità amministrativa dell’impresa.
8. Su richiesta dello Stato membro richiedente, la Commissione fornisce orientamenti durante l’intera procedura di domanda.
9. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e chiede allo Stato membro richiedente eventuali ulteriori informazioni necessarie per la valutazione della domanda. Se le ulteriori informazioni richieste includono informazioni che possono essere fornite dall’impresa, è quest’ultima a fornirle allo Stato membro.
10. Qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni a norma del paragrafo 9, lo Stato membro risponde entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta dello Stato membro richiedente. Qualunque richiesta di proroga deve essere debitamente motivata.
11.
Sulla base delle informazioni fornite nella domanda, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. La Commissione valuta le informazioni fornite in conformità del paragrafo 12. Nella valutazione la Commissione esamina altresì l’adeguatezza del processo di consultazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e del pacchetto coordinato.
Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro richiedente prima di tale termine, spiegando i motivi del ritardo e fissando una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.
12.
La domanda contiene le informazioni seguenti:
a) l’identificazione dell’impresa richiedente, compresi, se del caso, i suoi fornitori diretti e i produttori a valle interessati;
b) il numero di lavoratori dell’impresa richiedente in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente, in conformità dell’articolo 5 bis;
c) il numero di beneficiari ammissibili di cui all’articolo 6, primo comma, lettera c), e tra questi il numero di beneficiari interessati a beneficiare delle misure secondo quanto previsto dal pacchetto coordinato, conformemente alle intenzioni dell’impresa richiedente;
d) se del caso, e non appena disponibile, qualsiasi accordo scritto tra l’impresa richiedente e i suoi fornitori diretti o i produttori a valle;
e) una breve descrizione delle circostanze che hanno portato alla ristrutturazione;
f) se la domanda riguarda lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente presso i fornitori diretti o i produttori a valle dell’impresa richiedente, un’analisi motivata, fornita dall’impresa richiedente, che stabilisca il chiaro nesso causale tra i licenziamenti collettivi previsti presso i fornitori diretti o i produttori a valle e quelli presso l’impresa richiedente;
g) la conferma, sulla base delle informazioni fornite dall’impresa, che l’impresa ha rispettato e continua a rispettare gli obblighi giuridici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 2 della direttiva 98/59/CE, e gli eventuali contratti collettivi che disciplinano tali licenziamenti collettivi previsti, e che offre sostegno ai suoi lavoratori di conseguenza;
h) una descrizione delle procedure seguite dall’impresa per la consultazione dei beneficiari interessati o dei loro rappresentanti, a seconda dei casi, in merito alla progettazione del pacchetto coordinato, nonché la descrizione delle procedure seguite per la consultazione in merito alle misure incluse nel pacchetto coordinato delle autorità locali e regionali o di altri pertinenti portatori di interessi, a seconda dei casi;
i) una spiegazione della considerazione data alle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni e, se del caso, in merito alla complementarità del pacchetto coordinato rispetto alle azioni finanziate da altri fondi dell’Unione o nazionali;
j) una ripartizione stimata della composizione dei beneficiari interessati per genere, fascia di età e livello di istruzione, usata nella progettazione del pacchetto coordinato;
k) una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato e delle relative spese, comprese le eventuali misure a sostegno di iniziative per l’occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani;
l) una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato a sostegno dei beneficiari interessati;
m) le date di avvio, passate o previste, del pacchetto coordinato rivolto ai beneficiari interessati e delle attività per l’attuazione del FEG di cui all’articolo 7;
n) una stima dei costi per qualunque attività di preparazione, compresi i controlli ex ante, nonché qualunque attività di gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione svolta dallo Stato membro richiedente in relazione alla domanda;
o) una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;
p) la conferma, da parte dell’impresa interessata, che cofinanzierà le misure del pacchetto coordinato e che il suo cofinanziamento rappresenta l’unica fonte di cofinanziamento nazionale, a eccezione di eventuali contributi dei fornitori diretti o dei produttori a valle di tale impresa;
q) la conferma, da parte dello Stato membro richiedente, che non ha fornito alcun finanziamento per il pacchetto coordinato.
Qualora i numeri di cui al primo comma, lettere c) ed l), varino prima del completamento della valutazione da parte della Commissione, tali variazioni sono comunicate alla Commissione.
Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a f), lettere da j) a m), e lettere o) e p), sono fornite allo Stato membro richiedente dall’impresa richiedente.
Art. 9 Complementarità, conformità e coordinamento
1. Il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.
2. Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle che ricevono anche altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.
3. Il contributo finanziario del FEG è limitato al minimo necessario per garantire un sostegno temporaneo una tantum ai beneficiari interessati. Le misure sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato.
4. Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell’assistenza fornita da altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione.
5. Lo Stato membro richiedente garantisce che le misure specifiche che ricevono un contributo finanziario del FEG non ricevano altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione.