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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione del 18 giugno 2021 che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario1, in particolare l’articolo 13 decies, paragrafo 5, e l’articolo 24,

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione2 ha stabilito le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, codificata e abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1132. Ulteriori procedure per il sistema di interconnessione dei registri sono state successivamente introdotte nella direttiva (UE) 2017/1132 dalla direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione5 ha stabilito le specifiche tecniche e le procedure corrispondenti e ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884. Nuove procedure per il sistema di interconnessione dei registri sono state infine introdotte nella direttiva (UE) 2017/1132 dalla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio6, unitamente all’obbligo per la Commissione di adottare un atto di esecuzione che stabilisca le specifiche tecniche e le procedure corrispondenti entro il 2 luglio 2021.

È necessario stabilire specifiche tecniche che definiscano i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale in caso di apertura o chiusura di una succursale o in caso di modifiche dei dati e delle informazioni della società.

Occorre specificare quale dovrebbe essere l’elenco dettagliato dei dati da fornire quando si scambiano informazioni tra il registro della società e il registro della succursale al fine di garantire uno scambio efficace dei dati.

È necessario specificare la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali per la Commissione o altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione alla piattaforma al fine di garantire norme coerenti per l’istituzione di tali punti di accesso.

Ai fini dello scambio di informazioni sugli amministratori interdetti istituito dalla direttiva (UE) 2019/1151 occorre stabilire modalità dettagliate e dettagli tecnici per garantire uno scambio di informazioni efficace, efficiente e rapido.

Occorre specificare quale dovrebbe essere l’elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri e ai fini della pubblicità di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies della direttiva (UE) 2017/1132, al fine di garantire un efficace scambio di dati nelle operazioni transfrontaliere.

Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto, tutte le procedure e le specifiche tecniche per il sistema di interconnessione dei registri richieste dalla direttiva (UE) 2017/1132 dovrebbero essere incluse in un unico regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 e includere nel presente regolamento le specifiche tecniche e le procedure stabilite in tale regolamento di esecuzione.

Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio8, a seconda dei casi.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 10 marzo 2021.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sull’interconnessione dei registri centrali, del commercio e delle imprese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen