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Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Le direttive 82/891/CEE3 e 89/666/CEE del Consiglio4, e le direttive 2005/56/CE5, 2009/101/CE6, 2011/35/UE7 e 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8 hanno subito varie e sostanziali modifiche9. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla loro codificazione.

Il coordinamento previsto dall'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato e dal programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, che ha avuto inizio con la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio10, riveste particolare importanza segnatamente per le società per azioni, in quanto l'attività di queste società è predominante nell'economia degli Stati membri e supera spesso i confini nazionali.

Per assicurare l'equivalenza minima della protezione degli azionisti e dei creditori delle società per azioni è in particolare importante coordinare le disposizioni nazionali riguardanti la costituzione di tali società nonché la salvaguardia, l'aumento e la riduzione del capitale delle società per azioni.

Nell'Unione lo statuto o l'atto costitutivo della società per azioni deve permettere agli interessati di conoscere gli elementi essenziali di tale società, in particolare l'esatto ammontare del suo capitale.

La tutela dei terzi dovrebbe essere assicurata mediante disposizioni che limitino, nella maggior misura possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

È necessario, per garantire la certezza del diritto nei rapporti tra le società e i terzi, nonché nei rapporti fra i soci, limitare i casi di nullità e gli effetti retroattivi della dichiarazione di nullità e fissare un termine breve per l'opposizione di terzo a tale dichiarazione.

Il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e la nullità di queste ultime riveste un'importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi.

La pubblicità dovrebbe consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società, certe indicazioni che la concernono, in particolare le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla.

Fatti salvi i requisiti e le formalità essenziali stabiliti dal diritto interno degli Stati membri, le società dovrebbero poter scegliere di registrare gli atti e le indicazioni richiesti su supporto cartaceo o per via elettronica.

Le parti interessate dovrebbero poter ottenere dal registro una copia di tali atti e indicazioni su supporto cartaceo o per via elettronica.

Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di tenere il bollettino nazionale riservato alla pubblicazione di tali atti e indicazioni in formato cartaceo o elettronico o di organizzare la loro pubblicità attraverso misure d'effetto equivalente.

Si dovrebbe facilitare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società autorizzando, oltre alla pubblicità obbligatoria in una delle lingue consentite negli Stati membri delle società in questione, la registrazione su base volontaria, in altre lingue, degli atti e delle indicazioni richiesti. Le relative traduzioni dovrebbero far fede nei confronti dei terzi che agiscono in buona fede.

È opportuno precisare che le indicazioni obbligatorie di cui alla presente direttiva dovrebbero essere menzionate in tutta la corrispondenza e in tutti gli ordinativi utilizzati dalle società, sia in forma cartacea sia in altro formato. Alla luce dell'evoluzione tecnologica è altresì opportuno prevedere che tali indicazioni obbligatorie compaiano anche nei siti web delle società.

La creazione di una succursale, come la costituzione di una filiale, è una delle possibilità che attualmente sono accordate ad una società per esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda le succursali, la mancanza di coordinamento, in particolare nel campo della pubblicità, comporta l'esistenza di una certa disparità, sul piano della tutela dei soci e dei terzi, tra le società che operano in altri Stati membri aprendo delle succursali e quelle che vi operano costituendovi delle filiali.

Per assicurare la protezione delle persone che per il tramite di una succursale instaurano un rapporto con la società, sono necessarie misure riguardo alla pubblicità nello Stato membro in cui la succursale è situata. Per taluni riguardi, l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale, di modo che esiste un interesse pubblico per una pubblicità della società presso la succursale. Per disciplinare tale pubblicità è necessario far ricorso alla procedura già adottata per le società di capitali all'interno dell'Unione.

Detta pubblicità riguarda una serie di atti e di indicazioni rilevanti e le relative modifiche.

Detta pubblicità può essere limitata, a eccezione del potere di rappresentanza, della denominazione, della forma e dello scioglimento, nonché delle procedure concorsuali della società, alle informazioni concernenti le succursali stesse e a un riferimento al registro della società di cui la succursale è parte integrante, dato che, in virtù delle regole dell'Unione esistenti, ogni informazione riguardante la società in quanto tale è disponibile in tale registro.

Le disposizioni nazionali riguardanti la pubblicità dei documenti contabili relativi a una succursale hanno perso la loro ragion d'essere, dopo che il diritto nazionale in materia di redazione, di controllo e di pubblicità dei documenti contabili è stato oggetto di coordinazione. È sufficiente pubblicare, presso il registro della succursale, i documenti contabili controllati e pubblicati dalla società.

Sulle lettere e sugli ordinativi utilizzati dalle succursali dovrebbero figurare almeno le stesse indicazioni che figurano sulle lettere e sugli ordinativi della società e l'indicazione del registro sul quale è iscritta la succursale.

Per assicurare la realizzazione dei suoi obiettivi e per evitare qualsiasi discriminazione basata sul paese d'origine della società, la presente direttiva dovrebbe comprendere altresì le succursali di società soggette al diritto dei paesi terzi e organizzate secondo un tipo comparabile a quello delle società a cui si applica la presente direttiva. Per tali succursali si impongono disposizioni specifiche diverse da quelle che si applicano alle succursali di società soggette al diritto degli altri Stati membri, per il solo fatto che le società dei paesi terzi non sono soggette alla presente direttiva.

La presente direttiva non pregiudica affatto gli obblighi di informazione cui sono tenute le succursali per effetto di altre disposizioni che concernono, ad esempio, la legislazione sociale, per quanto riguarda il diritto di informazione dei lavoratori subordinati, il diritto tributario, nonché fini statistici.

L'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese è presentata come una delle soluzioni necessarie per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rinforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così l'uscita dalla crisi globale economica e finanziaria, che è una delle priorità dell'agenda «Europa 2020». Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese.

Il piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea11 prevedeva lo sviluppo di un portale europeo della giustizia elettronica («portale») quale unico punto di accesso elettronico europeo alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giudiziarie e amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi esistenti e reputa l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese un elemento importante a tal riguardo.

L'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri può essere migliorato solo se tutti gli Stati membri si impegnano a rendere possibile la comunicazione elettronica tra registri e a trasmettere le informazioni agli utenti individuali di tali informazioni in maniera standardizzata, mediante un contenuto simile e tecnologie interoperabili, in tutta l'Unione. Questa interoperabilità dei registri dovrebbe essere garantita dai registri degli Stati membri («registri nazionali») che forniscono servizi, che dovrebbero costituire le interfacce della piattaforma centrale europea («piattaforma»). La piattaforma dovrebbe consistere di una serie centralizzata di strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione comprendenti servizi e dovrebbe formare un'interfaccia comune. Tale interfaccia dovrebbe essere utilizzata da tutti i registri nazionali. La piattaforma dovrebbe inoltre fornire servizi che costituiscano un'interfaccia del portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo, e dei punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri. La piattaforma dovrebbe essere concepita solo come uno strumento per l'interconnessione dei registri e non come un'entità distinta avente personalità giuridica. Sulla base dell'identificativo unico, la piattaforma dovrebbe essere in grado di trasmettere le informazioni provenienti da ciascuno dei registri dei singoli Stati membri ai registri competenti di altri Stati membri, in un formato standard di messaggio (formato elettronico dei messaggi scambiati tra sistemi informatici come, ad esempio, xml) e nella versione linguistica pertinente.

La presente direttiva non è finalizzata all'istituzione di una banca dati centralizzata dei registri in cui siano memorizzate informazioni sostanziali sulle imprese. In fase di attuazione del sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese («sistema di interconnessione dei registri»), dovrebbero essere definiti solo i dati necessari al corretto funzionamento della piattaforma. Questi dovrebbero includere, in particolare, dati operativi, dizionari e glossari e dovrebbero essere determinati tenendo conto anche della necessità di garantire l'efficiente funzionamento del sistema di interconnessione dei registri. Tali dati dovrebbero essere utilizzati per consentire alla piattaforma di espletare le sue funzioni e non dovrebbero mai essere resi pubblici in forma diretta. Inoltre, la piattaforma non dovrebbe modificare né il contenuto dei dati sulle imprese memorizzati nei registri nazionali né le informazioni sulle imprese trasmesse attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Dal momento che la direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12 non era intesa ad armonizzare i sistemi nazionali dei registri centrali, commerciali e delle imprese, essa non imponeva agli Stati membri di modificare il proprio sistema interno dei registri, in particolare con riferimento alla gestione, alla memorizzazione dei dati, ai tributi e all'utilizzo e alla divulgazione delle informazioni a fini nazionali.

Il portale dovrebbe trattare, attraverso l'utilizzo della piattaforma, la consultazione, da parte di utenti individuali, delle informazioni sulle società e sulle loro succursali create in altri Stati membri contenute nei registri nazionali. Ciò dovrebbe consentire di presentare i risultati della ricerca sul portale, con le note esplicative in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che elencano le informazioni fornite. Inoltre, al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, dovrebbero essere rese disponibili sul portale informazioni essenziali sul valore legale di documenti e indicazioni e atti pubblicati ai sensi del diritto degli Stati membri adottato conformemente alla presente direttiva.

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire uno o più punti di accesso opzionali, che possono avere un impatto sull'uso e sul funzionamento della piattaforma. Pertanto, dovrebbero essere notificata alla Commissione la loro creazione e le modifiche di rilievo apportate al loro funzionamento, in particolare la loro chiusura. Tale notifica non dovrebbe in alcun modo limitare i poteri degli Stati membri con riguardo alla creazione e alla gestione dei punti di accesso opzionali.

Le società e le loro succursali create in altri Stati membri dovrebbero disporre di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente in seno all'Unione. L'identificativo mira a essere utilizzato per la comunicazione tra i registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Pertanto, società e succursali non dovrebbero essere tenute a inserire l'identificativo unico nella corrispondenza e negli ordinativi della società menzionati nella presente direttiva. Per i propri fini di comunicazione esse dovrebbero continuare a utilizzare il numero di iscrizione al registro nazionale.

Dovrebbe essere reso possibile individuare facilmente il registro di una società e i registri delle sue succursali create in altri Stati membri, operazione consistente nello scambio di informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò comporta effetti giuridici nello Stato membro del registro della società. È opportuno che gli Stati membri possano decidere in merito alle procedure da seguire riguardo alle succursali registrate nel loro territorio, pur garantendo, almeno, che le succursali di una società sciolta siano cancellate dal registro immediatamente e, se del caso, dopo il procedimento di liquidazione della succursale interessata. Quest'obbligo non dovrebbe applicarsi alle succursali di società che sono state cancellate dal registro ma hanno un successore legalmente riconosciuto, come in caso di modificazioni della ragione sociale della società, di fusioni o scissioni, o di trasferimento transfrontaliero della sua sede sociale.

Le disposizioni della presente direttiva in merito al finanziamento del sistema di interconnessione dei registri non dovrebbero applicarsi a una succursale creata in uno Stato membro da una società non soggetta al diritto di detto Stato membro.

È opportuno che gli Stati membri assicurino immediatamente, nel caso di modifiche delle informazioni riguardanti le società iscritte nel registro, l'aggiornamento delle informazioni. L'aggiornamento dovrebbe essere reso pubblico, di norma, entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche, incluso il controllo di legalità conformemente al diritto nazionale. Detto termine dovrebbe essere inteso nel senso che gli Stati membri sono tenuti a compiere sforzi ragionevoli per rispettare il termine ultimo stabilito dalla presente direttiva. Non si dovrebbe applicare con riguardo ai documenti contabili che le società sono tenute a presentare per ciascun esercizio. Tale esclusione è motivata dal sovraccarico di lavoro dei registri nazionali nei periodi di resoconto. Conformemente ai principi generali del diritto comuni a tutti gli Stati membri, il termine di ventuno giorni dovrebbe essere sospeso in caso di forza maggiore.

Qualora la Commissione decida di sviluppare e/o gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, ciò dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio13. È opportuno assicurare un'adeguata partecipazione degli Stati membri a tale processo stabilendo le specifiche tecniche ai fini delle procedure di appalto pubblico mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio14.

Qualora la Commissione decida di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, è opportuno garantire la continuità della prestazione dei servizi da parte del sistema di interconnessione dei registri e un'adeguata supervisione pubblica del funzionamento della piattaforma. Si dovrebbero adottare norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. In ogni caso, la partecipazione degli Stati membri al funzionamento dell'intero sistema dovrebbe essere assicurata mediante un dialogo periodico tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri sulle questioni relative al funzionamento del sistema di interconnessione dei registri e al suo futuro sviluppo.

L'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese presuppone il coordinamento di sistemi nazionali che presentano caratteristiche tecniche diverse. Ciò comporta l'adozione di misure e specifiche tecniche che devono tener conto delle differenze tra i registri. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di affrontare tali questioni tecniche e operative. Tali competenze dovrebbero essere esercitate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

La presente direttiva non dovrebbe limitare il diritto degli Stati membri di prevedere tributi per l'ottenimento di informazioni relative alle società attraverso il sistema di interconnessione dei registri, qualora tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale. Le misure e le specifiche tecniche del sistema di interconnessione dei registri dovrebbero pertanto consentire di stabilire modalità di pagamento. Al riguardo, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata ogni soluzione tecnica specifica, in quanto le modalità di pagamento dovrebbero essere determinate nella fase di adozione degli atti di esecuzione, tenendo conto delle possibilità di pagamento online disponibili su larga scala.

Sarebbe auspicabile che in futuro i paesi terzi possano partecipare al sistema di interconnessione dei registri.

Una soluzione equa in merito al finanziamento del sistema di interconnessione dei registri implica la partecipazione tanto da parte dell'Unione quanto dei suoi Stati membri al finanziamento del sistema. Gli Stati membri si dovrebbero assumere gli oneri finanziari relativi all'adeguamento dei propri registri nazionali al sistema, mentre gli elementi centrali, vale a dire la piattaforma e il portale che fungono da punto di accesso unico europeo, dovrebbero essere finanziati da un'apposita linea di bilancio all'interno del bilancio generale dell'Unione. Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla imposizione di tributi per ottenere le informazioni sulle società. Ciò non incide sulla possibilità per i registri nazionali di prevedere tributi, ma potrebbe comportare un tributo supplementare inteso a finanziare la manutenzione e il funzionamento della piattaforma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Sono necessarie norme dell'Unione per salvaguardare il capitale, che costituisce una garanzia per i creditori, vietando in particolare indebite distribuzioni di utili agli azionisti e limitando il diritto di una società per azioni di acquistare azioni proprie.

Le limitazioni in materia di acquisizione di azioni proprie da parte della società per azioni dovrebbero applicarsi non solo alle acquisizioni effettuate dalla società stessa, ma anche alle operazioni effettuate tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società.

Per evitare che una società per azioni si serva di un'altra società, in cui dispone della maggioranza dei voti o sulla quale può esercitare un'influenza dominante, per procedere a tali acquisizioni senza rispettare i limiti imposti al riguardo, è opportuno che il regime applicabile agli acquisti di azioni proprie da parte di una società comprenda le acquisizioni più importanti e più frequenti di azioni effettuate dall'altra società suddetta. È opportuno che lo stesso regime comprenda la sottoscrizione di azioni della società per azioni.

Per evitare elusioni della presente direttiva è opportuno applicare alle società per azioni o a responsabilità limitata soggette alla presente direttiva, nonché a quelle che sono soggette al diritto di un paese terzo, e hanno una forma giuridica paragonabile, il regime di cui al considerando 42.

Quando fra la società per azioni e l'altra società, di cui al considerando 42, vi è soltanto una relazione indiretta, sembrerebbe giustificato rendere meno rigorose le disposizioni che si applicano allorché tale relazione è diretta, prevedendo la sospensione dal voto come misura minima per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

È inoltre giustificato prevedere deroghe per i casi in cui il carattere specifico di un'attività professionale esclude qualsiasi pericolo per l'applicazione degli obiettivi della presente direttiva.

In conformità degli obiettivi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato, è necessario che, in materia di aumento e di riduzione del capitale, gli Stati membri, nelle loro legislazioni garantiscano l'osservanza e armonizzino l'applicazione dei principi atti a salvaguardare la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche e la protezione dei creditori esistenti prima della decisione di riduzione.

Al fine di potenziare la tutela standardizzata dei creditori in tutti gli Stati membri, a determinate condizioni, i creditori dovrebbero potere ricorrere al giudice o all'autorità amministrativa quando vi sia pericolo di pregiudizio dei loro diritti a seguito della riduzione del capitale di una società per azioni.

Per evitare abusi di mercato, gli Stati membri dovrebbero tener conto, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

La tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le fusioni di società per azioni, nonché l'introduzione dell'istituto della fusione nel diritto di tutti gli Stati membri.

Nel contesto di tale coordinamento è particolarmente importante assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla fusione un'informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile, nonché garantire un'appropriata tutela dei loro diritti. Tuttavia, non vi è motivo di esigere un esame del progetto di fusione da parte di un esperto indipendente per gli azionisti se tutti gli azionisti concordano che non è necessario.

I creditori, inclusi gli obbligazionisti, e i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla fusione dovrebbero essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione pregiudichi i loro interessi.

La pubblicità a tutela degli interessi dei soci e dei terzi dovrebbe includere le fusioni affinché i terzi ne siano sufficientemente informati.

È opportuno che le garanzie previste in favore dei soci e dei terzi in relazione alla procedura di fusione di società per azioni comprendano talune operazioni giuridiche che, per aspetti importanti, hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della fusione, in modo tale che tale tutela non possa essere elusa.

Al fine di garantire la certezza del diritto nelle relazioni fra le società, fra queste e i terzi nonché fra gli azionisti, è necessario limitare i casi di nullità e stabilire, da una parte, il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e, dall'altra, un termine breve per l'esercizio dell'azione di nullità.

La presente direttiva facilita inoltre la fusione transfrontaliera delle società di capitali. È opportuno che le legislazioni degli Stati membri consentano la fusione transfrontaliera di una società di capitali nazionale con una società di capitali di un altro Stato membro se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione consente le fusioni fra tali tipi di società.

Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, è opportuno specificare che, se la presente direttiva non dispone altrimenti, ogni società partecipante ad una fusione transfrontaliera ed ogni terzo interessato restino soggetti alle disposizioni e alle formalità del diritto nazionale che sarebbe applicabile in caso di fusione nazionale. Nessuna delle disposizioni e delle formalità del diritto nazionale cui si fa riferimento nella presente direttiva dovrebbe introdurre restrizioni alla libertà di stabilimento o di circolazione di capitali, a meno che tali restrizioni non possano essere giustificate in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, da esigenze di interesse generale e non siano necessarie e proporzionate al raggiungimento di tali esigenze imperative.

È opportuno che il progetto comune di fusione transfrontaliera sia redatto negli stessi termini per ciascuna delle società interessate nei diversi Stati membri. Si dovrebbe di conseguenza precisare il contenuto minimo di tale progetto comune, fermo restando che le società in questione restano libere di mettersi d'accordo su altre condizioni del progetto.

Per proteggere gli interessi sia dei soci che dei terzi, per ogni società partecipante alla fusione, sia il progetto comune di fusione transfrontaliera sia la realizzazione della fusione transfrontaliera dovrebbero essere oggetto di pubblicità nell'apposito registro pubblico.

I diritti di tutti gli Stati membri dovrebbero prevedere l'elaborazione a livello nazionale di una relazione sul progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di uno o più esperti per ogni società che partecipi ad una fusione. Per limitare le spese di esperti connesse alle fusioni transfrontaliere, si dovrebbe prevedere la possibilità di redigere una relazione unica destinata a tutti i soci delle società che partecipano ad un'operazione di fusione transfrontaliera. Il progetto comune di fusione transfrontaliera dovrebbe essere approvato dall'assemblea generale di ciascuna di tali società.

Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, il controllo del perfezionamento e della legittimità del processo decisionale di ogni società che partecipa ad una fusione transfrontaliera dovrebbe essere effettuato dall'autorità nazionale competente per ciascuna di tali società, mentre il controllo del perfezionamento e della legittimità della realizzazione della fusione transfrontaliera dovrebbe spettare all'autorità nazionale competente per la società derivante da detta fusione. Tale autorità nazionale potrebbe essere un giudice, un notaio o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. È inoltre opportuno stabilire in virtù di quale legislazione nazionale è determinata la data alla quale la fusione transfrontaliera acquista efficacia; tale legislazione è quella cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera.

Per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, è opportuno indicare gli effetti giuridici della fusione transfrontaliera distinguendo a seconda che la società derivante dalla fusione transfrontaliera sia una società incorporante o una nuova società. Ai fini della certezza del diritto, non dovrebbe essere più possibile dichiarare nulla la fusione transfrontaliera dopo la data alla quale essa ha acquisito efficacia.

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della normativa sul controllo delle concentrazioni fra imprese, sia a livello dell'Unione da parte del regolamento (CE) n. 139/2004del Consiglio16 sia a livello degli Stati membri.

La presente direttiva lascia impregiudicate la normativa dell'Unione che disciplina gli intermediari del credito e le altre società finanziarie e le disposizioni nazionali emanate in conformità di detta normativa dell'Unione.

La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione di qualsiasi Stato membro che prescriva informazioni sulla sede dell'amministrazione centrale o il centro di attività principale proposto per la società derivante dalla fusione transfrontaliera.

I diritti dei lavoratori diversi dai diritti di partecipazione dovrebbero continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni nazionali di cui alle direttive 98/59/CE17 e 2001/23/CE del Consiglio18, e alle direttive 2002/14/CE19 e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20.

Se i lavoratori hanno diritti di partecipazione in una delle società oggetto della fusione, nelle circostanze previste dalla presente direttiva, e se la legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha sede la società derivante dalla fusione transfrontaliera non prevede un livello di partecipazione identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione, anche in comitati dell'organo di vigilanza che abbiano poteri decisionali, oppure non contempla un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico per i lavoratori di società derivanti dalla fusione transfrontaliera,dovrebbero essere disciplinati la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione di tali diritti. A tal fine, dovrebbero essere utilizzati come base i principi e le procedure previsti nel regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio21 e nella direttiva 2001/86/CE del Consiglio22, fatte salve tuttavia le modifiche ritenute necessarie in quanto la società derivante dalla fusione transfrontaliera sarà soggetta alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha la sede sociale. Gli Stati membri possono provvedere, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/86/CE, a un rapido avvio dei negoziati a norma dell'articolo 133 della presente direttiva, al fine di non ritardare inutilmente le fusioni.

Al fine di stabilire il livello di partecipazione dei lavoratori nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, si dovrebbe tener conto anche della quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell'organo di direzione che è competente per i centri di profitto delle società, qualora sia prevista la partecipazione dei lavoratori.

La tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le scissioni di società per azioni, nella misura in cui gli Stati membri autorizzano tali operazioni.

Nel quadro di tale coordinamento è particolarmente importante assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla scissione un'informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile, nonché garantire un'appropriata tutela dei loro diritti.

I creditori, obbligazionisti o no, e i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla scissione di società per azioni dovrebbero essere tutelati onde evitare che la scissione leda i loro interessi.

La pubblicità di cui alla sezione 1 del capo III del titolo I della presente direttiva dovrebbe includere le scissioni affinché i terzi ne siano tenuti aeguatamente informati.

È opportuno che le garanzie previste in favore dei soci e dei terzi, nel quadro della procedura di scissione, comprendano talune operazioni giuridiche che, per aspetti importanti, hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della scissione affinché questa tutela non possa essere elusa.

Al fine di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società per azioni partecipanti alla scissione sia fra queste ed i terzi nonché fra gli azionisti, è opportuno limitare i casi di nullità e stabilire da una parte il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e, dall'altra, un termine breve per l'esercizio dell'azione di nullità.

I siti web delle società o altri siti web offrono, in taluni casi, un'alternativa alla pubblicazione tramite i registri delle società. Gli Stati membri dovrebbero poter designare i siti web di altro genere che le società possono usare gratuitamente per detta pubblicazione, quali i siti web delle associazioni commerciali o delle camere di commercio o la piattaforma elettronica centrale di cui alla presente direttiva. Qualora sussista la possibilità di usare i siti web della società o altri siti web per la pubblicazione dei progetti di fusione e/o di scissione e di altri documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti e dei creditori nel procedimento, dovrebbero essere soddisfatte le garanzie relative alla sicurezza del sito web e all'autenticità dei documenti.

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di provvedere affinché non sussista la necessità di soddisfare gli obblighi estensivi in materia di relazioni e di informazione connessi con la fusione o la scissione delle società, di cui ai capi I e III del titolo II, qualora tutti gli azionisti delle società interessate dalla fusione o dalla scissione convengano in merito all'esenzione da tali obblighi.

Le modifiche ai capi I e III del titolo II che consentono detto accordo tra gli azionisti dovrebbero lasciare impregiudicati i sistemi di protezione degli interessi dei creditori delle società coivolte e le norme volte a garantire la fornitura delle informazioni necessarie agli impiegati di tali società e alle autorità pubbliche, quali le autorità fiscali, che controllano la fusione o la scissione conformemente al diritto dell'Unione esistente.

Non è necessario imporre l'obbligo di redigere una situazione contabile nei casi in cui un emittente, i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, pubblica relazioni semestrali a norma della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23.

Una relazione di esperti indipendenti sui conferimenti non in contanti è spesso superflua, qualora debba essere redatta una relazione di esperti indipendenti a tutela degli interessi degli azionisti o dei creditori anche nel contesto della fusione e della scissione. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà in tali casi di esentare le società dall'obbligo di presentare la relazione di esperti sui conferimenti non in contanti o di consentire che entrambe le relazioni possano essere redatte dallo stesso esperto.

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio25, disciplinano il trattamento dei dati personali, compresa la loro trasmissione elettronica all'interno degli Stati membri. Ogni trattamento di dati personali da parte dei registri degli Stati membri, da parte della Commissione e, se del caso, da parte di terzi partecipanti alla gestione della piattaforma dovrebbe aver luogo nel rispetto di detti atti. Gli atti di esecuzione da adottare in relazione al sistema di interconnessione dei registri dovrebbero, ove opportuno, assicurare tale rispetto, in particolare definendo i compiti e le responsabilità pertinenti di tutti i partecipanti interessati e le norme organizzative e tecniche a essi applicabili.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e ai termini di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I. Norme generali sullo stabilimento e sul funzionamento delle società di capitali

Capo I. Oggetto

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure concernenti:

il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del trattato, per quanto riguarda la costituzione di società per azioni, nonché la salvaguardia e le modifiche del capitale sociale delle stesse per rendere siffatte garanzie equivalenti,

il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del trattato, per quanto riguarda la pubblicità, la validità degli obblighi di tali società, nonché la nullità delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, per rendere siffatte garanzie equivalenti,

le norme in materia di costituzione online delle società, di registrazione online delle succursali e di presentazione online di documenti e informazioni online da parte delle società e delle loro succursali,

la pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato,

le fusioni delle società per azioni,

trasformazioni transfrontaliere, fusioni transfrontaliere e scissioni transfrontaliere delle società di capitali,

le scissioni delle società per azioni.

Capo II. Costituzione e nullità della società e validità dei suoi obblighi

Sezione 1. Costituzione della società per azioni

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società di cui all'allegato I. La denominazione sociale di ciascuna società che sia di uno dei tipi di cui all'allegato I deve comportare un'indicazione diversa da quelle prescritte agli altri tipi di società o deve essere accompagnata da tale indicazione.

2.

Gli Stati membri possono non applicare la presente sezione alle società di investimento a capitale variabile e alle cooperative, costituite in uno dei tipi di società di cui all'allegato I. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale facoltà, esse impongono a tali società di far comparire rispettivamente i termini «società di investimento a capitale variabile» o «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'articolo 26.

Per «società d'investimento a capitale variabile», ai sensi della presente direttiva, s'intendono esclusivamente le società:

il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, in valori immobiliari diversi o in altri valori, all'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi,

che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni,

il cui statuto prevede che, entro i limiti di un capitale minimo e di un capitale massimo, esse possano in qualsiasi momento emettere azioni, riscattarle o rivenderle.

Art. 3 Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo

Lo statuto o l'atto costitutivo delle società contengono almeno le seguenti indicazioni:

  1. a) il tipo e la denominazione della società;

  2. b) l'oggetto sociale;

  3. c) se la società non ha un capitale autorizzato, l'importo del capitale sottoscritto,

  4. d) se la società ha un capitale autorizzato, il suo importo e l'importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare le attività, nonché in occasione di ogni modifica del capitale autorizzato, fatto salvo l'articolo 14, lettera e);

  5. e) nella misura in cui non siano disciplinate dalla legge, le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi, dell'amministrazione, della direzione, della vigilanza o del controllo della società, nonché le norme relative alla ripartizione delle competenze tra tali organi;

  6. f) la durata della società, se quest'ultima non è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo o in un documento separato

Lo statuto o l'atto costitutivo o un documento separato che formi oggetto di una pubblicità eseguita secondo le modalità previste nella legislazione di ogni Stato membro in conformità dell'articolo 16 indica:

  1. a) la sede sociale;

  2. b) il valore nominale delle azioni sottoscritte e almeno annualmente, il numero di tali azioni;

  3. c) il numero di azioni sottoscritte prive di un valore nominale, quando la legislazione nazionale ne autorizzi l'emissione;

  4. d) le eventuali condizioni particolari che limitano il trasferimento delle azioni;

  5. e) le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), per ciascuna categoria di azioni eventualmente esistenti e i diritti inerenti alle azioni di ciascuna categoria;

  6. f) la forma delle azioni, cioè se nominative o al portatore, allorché il diritto nazionale preveda tali due forme, nonché tutte le disposizioni relative alla loro conversione, salvo che quest'ultima sia disciplinata dalla legge;

  7. g) l'importo del capitale sottoscritto versato al momento della costituzione della società o al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare l'attività;

  8. h) il valore nominale delle azioni o, in mancanza di un valore nominale, il numero delle azioni emesse come corrispettivo di ogni conferimento non in contanti, nonché l'oggetto di tale conferimento e il nome della persona che effettua il conferimento;

  9. i) le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto lo statuto o l'atto costitutivo ovvero, quando la costituzione della società non è simultanea, le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto il progetto di statuto o di atto costitutivo;

  10. j) l'importo totale, almeno approssimativo, di tutte le spese che, in occasione della costituzione della società e, se del caso, prima che la società ottenga l'autorizzazione a iniziare la propria attività, incombono alla società stessa o sono poste a suo carico;

  11. k) qualsiasi particolare utile attribuito, in occasione della costituzione della società o sino a che quest'ultima non abbia ottenuto l'autorizzazione a dare inizio alla propria attività, a chiunque abbia partecipato alla costituzione della società o alle operazioni dirette a ottenere la suddetta autorizzazione.

Art. 5 Autorizzazione per l'inizio dell'attività

1. La legislazione di uno Stato membro, qualora prescriva che una società non può dare inizio alle sue attività senza avere ricevuto per ciò l'autorizzazione, deve altresì prevedere disposizioni circa la responsabilità per gli impegni assunti dalla società o per conto della stessa nel periodo precedente il momento in cui detta autorizzazione è concessa o negata.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli impegni derivanti da contratti conclusi dalla società a condizione che l'autorizzazione a iniziare le attività sia concessa.

Art. 6 Società a più soci

1. In ogni Stato membro la cui legislazione prescriva ai fini della costituzione di una società il concorso di più soci, l'appartenenza delle azioni a una sola persona o la riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale dopo la costituzione della società non comporta lo scioglimento di diritto della società.

2. Se, nei casi di cui al paragrafo 1 la legislazione di uno Stato membro prevede che può essere pronunciato lo scioglimento giudiziale della società, l'autorità giudiziaria competente deve poter accordare a quest'ultima un termine sufficiente per regolarizzare la propria situazione.

3. Con la pronuncia di scioglimento di cui al paragrafo 2 la società deve essere liquidata.

Sezione 2. Nullità della società di capitali e validità dei suoi obblighi

Art. 7 Disposizioni generali e responsabilità solidale

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato II.

2. Qualora siano stati compiuti atti in nome di una società in formazione prima che acquistasse la personalità giuridica e la società non assuma gli obblighi che derivano da tali atti, le persone che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente, salvo convenzione contraria.

Art. 8 Effetti della pubblicità nei confronti di terzi

L'adempimento delle formalità di pubblicità relative alle persone che, nella loro qualità di organo, hanno il potere di obbligare la società rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Atti degli organi sociali e rappresentanza della società

1.

Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale, a meno che eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la società non sia obbligata quando tali atti superano i limiti dell'oggetto sociale, se essa prova che il terzo sapeva che l'atto superava detti limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.

2. Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi.

3. Se la legislazione nazionale prevede che il potere di rappresentare la società possa, in deroga alle norme di legge in materia, essere attribuito dallo statuto a una sola persona o a più persone che agiscono congiuntamente, la stessa legislazione può stabilire che tale disposizione statutaria sia opponibile ai terzi, sempreché essa concerna il potere generale di rappresentare la società; l'opponibilità ai terzi di una siffatta disposizione statutaria è disciplinata dall'articolo 16.

Art. 10 Forma dell'atto costitutivo e dello statuto della società

In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.

Art. 11 Condizioni per la nullità di una società

La legislazione degli Stati membri può disciplinare la nullità delle società unicamente alle seguenti condizioni:

  1. a) la nullità deve essere dichiarata in giudizio;

  2. b) la nullità può essere dichiarata soltanto nei casi seguenti:

    1. i) mancanza dell'atto costitutivo oppure inosservanza delle formalità relative al controllo preventivo o della forma di atto pubblico;

    2. ii) carattere illecito o contrario all'ordine pubblico dell'oggetto della società;

    3. iii) mancanza, nell'atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;

    4. iv) inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative al versamento minimo del capitale sociale;

    5. v) incapacità di tutti i soci fondatori;

    6. vi) il fatto che, contrariamente alla legislazione nazionale che disciplina la società, il numero dei soci fondatori sia inferiore a due.

Al di fuori dei casi di nullità di cui al primo comma, le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annullabilità.