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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada1, in particolare l’articolo 11,

Il regolamento (UE) n. 165/2014 ha introdotto tachigrafi intelligenti, che includono un dispositivo di connessione al sistema globale di navigazione satellitare (global navigation satellite system, GNSS), un dispositivo di comunicazione remota a fini di diagnosi precoce e un’interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti.

Le prescrizioni tecniche per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione2.

Il regolamento (UE) n. 165/2014 e il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 sono stati modificati dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Il regolamento (UE) 2020/1054 impone l’implementazione di funzioni supplementari nel tachigrafo intelligente. È di conseguenza necessario definire una nuova versione del tachigrafo intelligente modificando il regolamento (UE) 2016/799.

In conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, la posizione del veicolo dovrebbe essere registrata automaticamente ogni volta che il veicolo attraversa la frontiera di uno Stato membro e ogni volta che il veicolo svolge attività di carico o scarico.

L’interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti, facoltativa nella versione del tachigrafo intelligente implementata a partire dal 15 giugno 2019, dovrebbe essere obbligatoria per la nuova versione del tachigrafo intelligente.

La nuova versione del tachigrafo intelligente dovrebbe essere predisposta per autenticare il segnale satellitare Galileo non appena il sistema Galileo diventerà operativo.

Al fine di evitare la sostituzione fisica dell’apparecchio di controllo ogniqualvolta sia adottata una modifica delle specifiche tecniche del tachigrafo, è necessario garantire che le future funzionalità del tachigrafo possano essere implementate e migliorate mediante aggiornamenti del software.

Il regolamento (UE) 2016/799 autorizza il montaggio di un adattatore tra il sensore di movimento e il tachigrafo per i veicoli che, pur avendo un peso inferiore a 3,5 tonnellate, possono occasionalmente superare tale soglia, ad esempio quando trainano un rimorchio. A seguito della modifica del regolamento (CE) n. 561/2006, l’obbligo di installare un tachigrafo è stato esteso ai veicoli di peso superiore a 2,5 tonnellate. L’installazione obbligatoria del tachigrafo intelligente nei veicoli commerciali leggeri rende necessario un miglioramento del livello di sicurezza garantito dall’adattatore mediante il montaggio di un sensore interno nel tachigrafo, indipendente dal segnale del sensore di movimento.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 agosto 2023.

Tuttavia, a decorrere dal 25 maggio 2023 e su richiesta del fabbricante, le autorità nazionali non rifiutano di rilasciare l’omologazione UE per un nuovo tipo di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né di concedere una proroga per un tipo esistente di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né vietano la registrazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in servizio di un nuovo tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica se l’apparecchio in questione è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 quale modificato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen