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Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza1, in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 30, paragrafo 2,

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo») è inteso a fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l’attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo è uno strumento dedicato inteso ad affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi COVID-19 nell’Unione.

A norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/241, l’attuazione del dispositivo deve essere monitorata e valutata mediante indicatori comuni. Tali indicatori comuni devono essere utilizzati per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito agli indicatori comuni.

A norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2021/241, il sistema di comunicazione dei risultati del dispositivo assume la forma di un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza («il quadro di valutazione»). Il quadro di valutazione deve illustrare i progressi dell’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri in ciascuno dei sei pilastri che costituiscono l’ambito di applicazione del dispositivo di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento e in relazione agli indicatori comuni. Il quadro di valutazione deve essere messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet e deve essere aggiornato due volte l’anno.

Gli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2021/241 sono strettamente correlati, in quanto gli indicatori comuni costituiranno una parte significativa del contenuto del quadro di valutazione, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Al fine di garantire la coerenza tra disposizioni che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, facilitare una visione organica degli obblighi di comunicazione per gli Stati membri e facilitare l’applicazione di tale regolamento, è necessario includere le disposizioni che integrano tali articoli in un unico regolamento delegato.

Il quadro di valutazione mira a fornire in modo trasparente informazioni sintetiche sui progressi compiuti nell’attuazione del dispositivo e dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza approvati mediante le corrispondenti decisioni di esecuzione del Consiglio. Esso funge da base per il dialogo con il Parlamento europeo sulla ripresa e la resilienza di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/241.

A norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri riferiscono due volte l’anno nell’ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei loro piani per la ripresa e la resilienza e in merito agli indicatori comuni. Affinché il quadro di valutazione sia aggiornato con gli ultimi dati disponibili e secondo lo stesso calendario per tutti gli Stati membri, garantendo in tal modo parità di trattamento, la comunicazione dovrebbe avvenire contemporaneamente per tutti gli Stati membri, in linea con il calendario del semestre europeo.

L’elenco degli indicatori comuni di cui all’allegato è concepito per coprire tutti i piani per la ripresa e la resilienza, ma la comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro su uno specifico indicatore comune è pertinente solo nella misura in cui il piano contiene misure ad esso corrispondenti. La non pertinenza di un indicatore comune per un determinato piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere discussa tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Dato che ciascun indicatore comune è di norma pertinente per un’ampia maggioranza di Stati membri, ci si attende che i singoli Stati membri riferiscano sulla maggior parte degli indicatori.

Gli indicatori comuni dovrebbero essere definiti con un livello di dettaglio sufficiente a garantire che i dati raccolti dagli Stati membri siano comparabili e possano essere aggregati per illustrare l’attuazione del dispositivo a livello dell’Unione. Se illustrati a livello di singoli Stati membri, gli indicatori comuni dovrebbero essere presentati in termini relativi, basandosi anche sui dati di Eurostat, per evitare confronti fuorvianti tra gli Stati membri a causa della diversa portata o della diversa natura dei piani per la ripresa e la resilienza.

A norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione e gli Stati membri interessati devono promuovere le sinergie e assicurare un efficace coordinamento tra il dispositivo e altri programmi e strumenti dell’Unione. È pertanto opportuno che gli indicatori comuni inclusi nel quadro di valutazione siano, per quanto possibile, coerenti con quelli utilizzati per altri fondi dell’Unione.

A norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/241, il monitoraggio dell’attuazione deve essere mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito del dispositivo. Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione dovrebbe pertanto garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell’attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo, ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione andrebbero imposti obblighi di comunicazione proporzionati.

I restanti elementi del quadro di valutazione dovrebbero essere compilati dalla Commissione sulla base di informazioni raccolte durante il processo di monitoraggio dell’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza e del dispositivo. Ciò dovrebbe garantire la comparabilità dei dati.

Dal momento che il quadro di valutazione dovrebbe essere operativo entro il 31 dicembre 2021 e al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest’ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Contenuto del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza ed elenco degli indicatori comuni

Il quadro di valutazione illustra i progressi dell’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in ciascuno dei sei pilastri di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, da misurare in particolare sulla base dei seguenti elementi:

  1. a) il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, che riflettono l’attuazione delle riforme e degli investimenti stabiliti nelle decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio, elencando i traguardi e gli obiettivi che sono stati conseguiti in modo soddisfacente, conteggiandone il numero e indicandone la percentuale rispetto al numero totale dei traguardi e degli obiettivi stabiliti in tali decisioni di esecuzione del Consiglio. In tale contesto si può anche comunicare in che modo il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi contribuisce all’attuazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

  2. b) la spesa finanziata dal dispositivo, anche nell’ambito di ciascuno dei pilastri di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, che include la spesa sociale secondo la metodologia definita nel regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione1, sulla base della ripartizione della spesa stimata prevista nei piani per la ripresa e la resilienza approvati;

  3. c) lo stato di avanzamento di ciascun piano per la ripresa e la resilienza;

  4. d) i progressi nell’erogazione dei contributi finanziari e dei prestiti;

  5. e) le analisi tematiche delle misure incluse nei piani per la ripresa e la resilienza ed esempi che illustrano i progressi dell’attuazione nell’ambito dei sei pilastri;

  6. f) gli indicatori comuni, che figurano nell’allegato, da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.

Art. 2 Comunicazione

1. Affinché il quadro di valutazione, compresi gli indicatori comuni, sia aggiornato in modo coerente e uniforme due volte l’anno, tutti gli Stati membri riferiscono alla Commissione due volte l’anno nell’ambito del semestre europeo sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità operative, e sugli indicatori comuni.

2. La comunicazione di informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza ha luogo ogni anno, di norma, entro la metà di aprile e l’inizio di ottobre, rispettivamente entro il 30 aprile e il 15 ottobre. Il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1o febbraio 2020 in poi, se del caso.

3. La comunicazione di informazioni per l’aggiornamento degli indicatori comuni ha luogo ogni anno entro il 28 febbraio e il 31 agosto. Il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1o febbraio 2020 in poi, se del caso, fino alle rispettive date limite del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen