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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/422 della Commissione del 14 marzo 2022 che stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove)1, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Allo scopo di istituire il sistema informatico decentrato per la comunicazione e lo scambio di documenti ai fini dell'assunzione delle prove, è necessario definire e adottare specifiche tecniche, misure tecniche e altri requisiti tecnici per l'attuazione di tale sistema.

Sono stati sviluppati strumenti per lo scambio digitale di dati relativi alle cause, senza sostituire o richiedere modifiche costose ai sistemi informatici esistenti già istituiti negli Stati membri. Lo strumento principale di questo tipo ad oggi sviluppato è la comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea (sistema e-CODEX) (e-Justice Communication via Online Data Exchange).

Il sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi back-end degli Stati membri e i punti di accesso interoperabili attraverso i quali sono interconnessi. I punti di accesso al sistema informatico decentrato dovrebbero essere basati su e-CODEX.

Una volta sviluppato il sistema informatico decentrato, il comitato direttivo ne garantirà il funzionamento e la manutenzione. Il comitato direttivo dovrebbe essere istituito dalla Commissione con un atto separato.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e ha espresso un parere il 24 gennaio 2022.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Specifiche tecniche del sistema informatico decentrato

Le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio figurano in allegato.

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen