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Regolamento (UE) 2020/1783del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio3 ha subito precedenti modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove sostanziali modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

L’Unione si è prefissa l’obiettivo di conservare e di sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, l’Unione adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno.

Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell’Unione, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri riguardo all’assunzione delle prove. Il presente regolamento mira a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l’assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Fornendo una maggiore certezza del diritto e procedure più semplici, razionali e digitalizzate, si incoraggeranno i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all’interno dell’Unione e, di conseguenza, il funzionamento del mercato interno.

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla cooperazione fra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri riguardo all’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

Ai fini del presente regolamento, per «autorità giudiziaria» si dovrebbero intendere autorità che esercitano funzioni giudiziarie, che agiscono per delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale. Ciò comprende, in particolare, le autorità qualificate come autorità giudiziarie da altri atti giuridici dell’Unione, come il regolamento (UE) 2019/11114 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1215/20125 e (UE) n. 650/20126 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, la richiesta di assunzione delle prove dovrebbe essere trasmessa mediante un modulo compilato nella lingua dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta o in un’altra lingua ammessa da questo Stato membro. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile moduli anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate.

Ai fini della rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni fra gli Stati membri per l’assunzione delle prove, dovrebbe essere usato ogni appropriata moderna tecnologia di comunicazione. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di documenti dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili, per esempio, e fatti salvi ulteriori progressi tecnologici, basato su e-CODEX. Di conseguenza, tale sistema informatico decentrato dovrebbe essere istituito per gli scambi di dati a norma del presente regolamento. Il carattere decentrato di tale sistema informatico consentirebbe lo scambio di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l’altro, senza che alcuna istituzione dell’Unione sia coinvolta in tali scambi.

Fatti salvi eventuali progressi tecnologici futuri, il sistema informatico decentrato sicuro e i suoi componenti non dovrebbero essere intesi come costituenti necessariamente un servizio elettronico di recapito qualificato certificato, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare in luogo di un sistema informatico nazionale, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (UE) 2018/17258 e (UE) 2016/6799 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre comprendere le misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto dell’assunzione delle prove.

Per quanto concerne i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell’Unione, l’ente gestore dovrebbe disporre di risorse sufficienti a garantire il corretto funzionamento di tale sistema.

L’autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale dovrebbero essere responsabili in qualità di titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni tra Stati membri.

La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe diventare impossibile a causa di un guasto del sistema o della natura delle prove, per esempio laddove si trasmettano campioni di DNA o di sangue. Altri mezzi di comunicazione potrebbero essere più appropriati anche in circostanze eccezionali, che potrebbero includere situazioni in cui la conversione di atti voluminosi in formato elettronico comporti un onere amministrativo sproporzionato per le autorità competenti o in cui l’atto originale sia necessario in formato cartaceo per valutarne l’autenticità. Qualora non sia usato il sistema informatico decentrato, la trasmissione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l’altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro o tramite il servizio postale.

Ai fini del potenziamento della trasmissione elettronica transfrontaliera di documenti attraverso il sistema informatico decentrato, è opportuno che tali documenti non siano privati degli effetti giuridici e non siano considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia, tale principio dovrebbe lasciare impregiudicata la determinazione degli effetti giuridici o l’ammissibilità di detti documenti come prova conformemente al diritto nazionale. Dovrebbe inoltre fare salvo il diritto nazionale in materia di conversione degli atti.

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la capacità delle autorità di scambiarsi informazioni nell’ambito dei sistemi istituiti conformemente ad altri strumenti dell’Unione, come il regolamento (UE) 2019/1111 o il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio10, anche quando le informazioni hanno valore probatorio, lasciando pertanto all’autorità richiedente la scelta del metodo più appropriato.

Le richieste di assunzione delle prove dovrebbe essere eseguita rapidamente. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile soddisfare una richiesta entro 90 giorni dalla sua ricezione da parte dell’autorità giudiziaria richiesta, quest’ultima dovrebbe informarne l’autorità giudiziaria richiedente indicando i motivi che le impediscono di eseguire rapidamente la richiesta.

Per garantire l’efficacia del presente regolamento, le circostanze nelle quali è possibile rifiutare l’esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove dovrebbe essere limitata a ben definite situazioni eccezionali.

L’autorità giudiziaria richiesta dovrebbe eseguire una richiesta di assunzione delle prove conformemente al proprio diritto nazionale.

Le parti del procedimento e, se del caso, i loro rappresentanti, dovrebbero poter assistere all’assunzione delle prove, qualora ciò sia previsto dalle leggi dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente, in modo da poter seguire i procedimenti come se le prove fossero state assunte nello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente. Essi dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare all’«assunzione delle prove al fine di svolgervi un ruolo più attivo. Tuttavia, le condizioni della loro partecipazione dovrebbero essere stabilite dall’autorità giudiziaria richiesta conformemente al proprio diritto nazionale.

I delegati dell’autorità giudiziaria richiedente dovrebbero poter assistere all’assunzione delle prove, qualora ciò sia compatibile con le leggi dello Stato membro della summenzionata autorità, in modo da essere in una posizione migliore per valutare le prove. Dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare all’assunzione delle prove, alle condizioni stabilite dall’autorità richiesta conformemente al proprio diritto nazionale, in modo da svolgervi un ruolo più attivo.

Per facilitare l’assunzione delle prove, un’autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, conformemente alle proprie leggi nazionali, di procedere direttamente all’assunzione delle prove in un altro Stato membro, se la richiesta di assunzione delle prove è accettata da quest’ultimo e alle condizioni stabilite dall’organo centrale o dall’autorità competente dello Stato membro richiesto.

Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, per esempio la videoconferenza, che è uno strumento importante per semplificare e accelerare l’assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l’esame di una persona in qualità di testimone, parte in un procedimento o perito presente in un altro Stato membro, l’autorità giudiziaria richiedente che disponga della tecnologia della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza e ritenga appropriato usarla considerate le circostanze specifiche della fattispecie e il corretto svolgimento del procedimento dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza o tale altra tecnologia. La videoconferenza potrebbe inoltre essere usata per ascoltare un minore come previsto dal regolamento (UE) 2019/1111. Tuttavia, se l’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto ritiene che siano necessarie talune condizioni, l’assunzione diretta delle prove dovrebbe essere effettuata a tali condizioni a norma del diritto di tale Stato membro. L’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto dovrebbe poter rifiutare in tutto o in parte l’assunzione diretta di prove se contraria ai principi fondamentali del diritto di tale Stato membro.

Qualora le prove debbano essere assunte tramite l’audizione di una persona mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, l’autorità giudiziaria richiedente dovrebbe, su sua richiesta, ricevere assistenza nel trovare un interprete e anche un interprete certificato se richiesto in modo specifico.

L’autorità giudiziaria investita del procedimento dovrebbe fornire alle parti e ai rispettivi rappresentanti legali le istruzioni relative alla procedura per la presentazione di atti o di altro materiale quando le audizioni sono effettuate mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza.

Al fine di facilitare l’assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari, tali persone dovrebbero poter, nel territorio di un altro Stato membro e nell’ambito in cui sono accreditate, assumere le prove senza necessità di richiesta preventiva, procedendo, senza ricorrere a misure coercitive, all’audizione dei cittadini dello Stato membro che rappresentano, nel contesto del procedimento pendente dinanzi ad un’autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano. Tuttavia, spetta allo Stato membro decidere se i propri agenti diplomatici o consolari abbiano il potere di assumere prove nell’ambito delle loro funzioni.

L’assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari dovrebbe avvenire presso i locali della missione diplomatica o consolare, salvo in circostanze eccezionali. Tali circostanze potrebbero includere il fatto che la persona che deve essere ascoltata non sia in grado di recarvisi a causa di una malattia grave.

L’esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove conformemente al presente regolamento non dovrebbe comportare l’insorgere di un diritto al rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l’autorità giudiziaria richiesta chiede il rimborso, i compensi versati ai periti e agli interpreti e le spese risultanti dall’esecuzione secondo una procedura speciale prevista dalle leggi nazionali o dall’uso di una tecnologia di comunicazione a distanza, non dovrebbero essere a carico di detta autorità. In tal caso l’autorità giudiziaria richiedente dovrebbe adottare le misure necessarie per vigilare a che si proceda senza indugio al rimborso. Se è richiesto il parere di un perito, l’autorità giudiziaria richiesta dovrebbe, prima di dare esecuzione alla richiesta, poter chiedere all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste.

Al fine di aggiornare i moduli di cui all’allegato I del presente regolamento o introdurvi modifiche tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche di tale allegato I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201611. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

Il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri che hanno lo stesso ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o concludere accordi o intese volti a facilitare ulteriormente la cooperazione in materia di assunzione delle prove, purché tali accordi o intese siano compatibili con il presente regolamento.

È fondamentale che siano disponibili mezzi efficaci per ottenere, proteggere e presentare le prove, e che i diritti della difesa siano rispettati e le informazioni riservate siano tutelate. In tale contesto è importante incoraggiare l’utilizzo delle moderne tecnologie.

Le procedure per l’assunzione, la protezione e la presentazione delle prove dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali delle parti, nonché la tutela della vita privata e l’integrità e la riservatezza dei dati personali, conformemente al diritto nazionale e dell’Unione.

È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati e che l’applicazione del presente regolamento assicuri la protezione della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13, nonché del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere trattati ai sensi del presente regolamento solamente per le sue finalità specifiche di cui al presente regolamento.

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l’effettiva incidenza del presente regolamento e l’esigenza di ulteriori interventi. Qualora gli Stati membri raccolgano dati riguardo al numero di richieste trasmesse ed eseguite nonché al numero di casi in cui la trasmissione è stata effettuata con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato, è opportuno che forniscano detti dati alla Commissione a fini di monitoraggio. Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento elaborato dalla Commissione, tale sistema può essere programmato per raccogliere tali dati e in tal caso tali dati dovrebbero essere trasmessi alla Commissione.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico semplificato che assicuri la trasmissione diretta, efficace e rapida delle richieste e delle comunicazioni relative all’esecuzione dell’assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 13 settembre 201914.

Affinché le sue disposizioni siano di più facile accesso e lettura, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1206/2001 e sostituirlo con il presente regolamento.

A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale nei casi in cui, conformemente alla propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede:

  1. a) che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove; o

  2. b) l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro.

2. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate a essere utilizzate in procedimenti giudiziari già pendenti o previsti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «autorità giudiziaria»: autorità giudiziarie e altre autorità negli Stati membri trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, che esercitano funzioni giudiziarie, che agiscono per delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale;

  2. 2) «sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che operano sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

Art. 3 Trasmissione diretta fra autorità giudiziarie

1. Ai fini dell’assunzione delle prove, le richieste di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono trasmesse direttamente dall’autorità giudiziaria dinanzi alla quale il procedimento è pendente o previsto («autorità giudiziaria richiedente»), all’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro («autorità giudiziaria richiesta»).

2. Ciascuno Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad assumere le prove in conformità del presente regolamento. L’elenco deve precisare anche la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie.

Art. 4 Organo centrale

1. Ciascuno Stato membro designa un organo centrale incaricato di:

  1. a) fornire informazioni alle autorità giudiziarie;

  2. b) ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;

  3. c) trasmettere, in casi eccezionali, una richiesta all’autorità giudiziaria competente su domanda di un’autorità giudiziaria richiedente.

2. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi centrali.

3. Ciascuno Stato membro designa inoltre l’organo centrale di cui al paragrafo 1 del presente articolo o uno o più autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste formulate ai sensi dell’articolo 19.

Capo II. Trasmissione ed esecuzione delle richieste

Sezione 1. Trasmissione delle richieste

Art. 5 Forma e contenuto delle richieste

1. Le richieste sono presentate utilizzando il modulo A o, laddove opportuno, il modulo L di cui all’allegato I. Ciascuna contiene le seguenti indicazioni:

  1. a) l’autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l’autorità giudiziaria richiesta;

  2. b) l’identità e l’indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti;

  3. c) la natura e l’oggetto dell’istanza e un breve resoconto dei fatti;

  4. d) la descrizione dell’assunzione delle prove richiesta;

  5. e) in caso di richiesta di audizione di una persona:

    il nome e l’indirizzo delle persone da esaminare;

    le domande da rivolgere alla persona da esaminare o i fatti sui quali tale persona deve essere esaminata;

    laddove opportuno, un riferimento all’esistenza, ai sensi del diritto dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente, della facoltà di astenersi dal deporre;

    la richiesta di effettuare la deposizione sotto giuramento o con una dichiarazione al posto del giuramento e, ove occorra, l’indicazione di eventuali formule particolari da usare per tale giuramento o dichiarazione;

    laddove opportuno, ogni altra informazione di cui l’autorità giudiziaria richiedente ravvisi la necessità;

  6. f) in caso di richiesta di assunzione di prove diverse da quelle di cui alla lettera e), all’occorrenza, gli atti o altri oggetti da ispezionare;

  7. g) laddove opportuno, la richiesta di cui all’articolo 12, paragrafo 3 o 4, o agli articoli 13 o 14 così come le informazioni necessarie all’esecuzione di tali disposizioni.

2. Le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione, né ad altra formalità corrispondente.

3. Gli atti che l’autorità giudiziaria richiedente considera necessari per l’esecuzione della richiesta sono corredati di una traduzione dei documenti nella lingua in cui è stata formulata la richiesta.

Art. 6 Lingue

Le richieste e le comunicazioni emesse in forza del presente regolamento sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve aver luogo l’assunzione delle prove richiesta, ovvero in un’altra lingua che tale Stato membro abbia dichiarato di accettare.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione le lingue ufficiali dell’Unione diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali i moduli di cui all’allegato I possono essere compilati.

Art. 7 Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

1. Le richieste e le comunicazioni formulate ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.

2. Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato si applica il quadro giuridico generale per l’uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

3. Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

4. Qualora a causa dei guasti del sistema informatico decentrato o della natura delle prove interessate non sia possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, o a causa di circostanze eccezionali, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire l’affidabilità e la sicurezza.

Art. 8 Effetti giuridici dei documenti elettronici

Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.

Sezione 2. Ricezione delle richieste

Art. 9 Ricezione delle richieste

1. La competente autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione di una richiesta una dichiarazione di ricezione all’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo B di cui all’allegato I. Qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, l’autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di ricezione.

2. Se l’autorità giudiziaria richiesta non ha competenza per eseguire una richiesta presentata utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, che soddisfa le condizioni indicate all’articolo 6, tale autorità giudiziaria inoltra la richiesta all’autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne informa l’autorità giudiziaria richiedente tramite il modulo C di cui all’allegato I.

Art. 10 Richieste incomplete

1. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari di cui all’articolo 5, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all’allegato I e chiede all’autorità giudiziaria richiedente di fargli pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile.

2. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché è necessario un deposito o un anticipo a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all’allegato I, e informa la stessa autorità giudiziaria richiedente su come dev’essere costituito il deposito o l’anticipo. L’autorità giudiziaria richiesta accusa ricevuta del deposito o dell’anticipo senza indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di detto deposito o anticipo, utilizzando il modulo E di cui all’allegato I.

Art. 11 Completamento della richiesta

1. Se l’autorità giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di ricezione, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, oppure ha informato l’autorità giudiziaria richiedente, a norma dell’articolo 10, che non può essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari di cui all’articolo 5, il termine fissato all’articolo 12, decorre dalla ricezione, da parte dell’autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente completata.

2. Qualora l’autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un anticipo a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, il termine fissato all’articolo 12 comincia a decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l’anticipo.