Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione del 7 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull’uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II Criteri per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti ai fini dei piani nazionali di controllo della produzione basati sul rischio negli Stati membri (di cui all’articolo 2, paragrafo 2)
A. Sostanze del gruppo A
1. Combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti:
Gruppo di prodotti Gruppo di sostanze di cui all’allegato I Bovini, ovini e caprini Suini Equini Pollame Acquacoltura (pesci, crostacei e altri prodotti dell’acquacoltura) Latte crudo bovino, ovino e caprino Uova di gallina e altre uova Conigli, selvaggina d’allevamento, rettili e insetti Miele Budelli Gruppo A, paragrafo 1, lettera a) X X X Gruppo A, paragrafo 1, lettera b) X X X X Gruppo A, paragrafo 1, lettera c) X X X X X Gruppo A, paragrafo 1, lettera d) X X X Gruppo A, paragrafo 1, lettera e) X X X X X Gruppo A, paragrafo 2 X X X X X X X X X X Gruppo A, paragrafo 3, lettera a) X Gruppo A, paragrafo 3, lettera b) X X X X X X X Gruppo A, paragrafo 3, lettera c) X X X X X X X X X Gruppo A, paragrafo 3, lettera d) X X X X X Gruppo A, paragrafo 3, lettera e) Gruppo A, paragrafo 3, lettera f) X X X X X X X Gruppo A, paragrafo 3, lettera g) I gruppi di residui o di sostanze devono essere analizzati sotto forma di campioni prelevati da animali destinati alla produzione di alimenti compresi, se del caso, i loro escrementi, fluidi corporei e prodotti non trasformati di origine animale, mangimi, acqua e sottoprodotti di origine animale.
Qualora vi siano risultanze o sospetti relativi a trattamenti illeciti di gruppi di residui o sostanze in specie o prodotti che non rientrano nella tabella del presente allegato, tali controlli devono essere inclusi anche nei piani di controllo della produzione basati sul rischio negli Stati membri.
2. Criteri per la selezione di sostanze specifiche ai fini del controllo nell’ambito di ciascun gruppo di sostanze:
frequenza di rilevamento dei casi di non conformità nello Stato membro, o dei casi segnalati nei risultati di altri Stati membri, o nei campioni di paesi terzi, in particolare quando questi sono segnalati nell’ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) o del sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (Administrative Assistance and Cooperation System, AAC) oppure qualora sia comprovato l’utilizzo in paesi terzi di sostanze non autorizzate per l’uso negli animali destinati alla produzione di alimenti nell’Unione;
disponibilità di metodi di laboratorio e standard analitici adeguati;
sostanze farmacologicamente attive che possono essere usate in modo improprio al fine di incrementare la produzione o l’efficienza della conversione alimentare;
sostanze vietate o non autorizzate di cui risulti un uso improprio;
possibile rischio per i consumatori o determinati gruppi di popolazione derivante dal consumo di residui presenti negli alimenti, tenendo conto delle informazioni pertinenti rese disponibili, tra gli altri, dall’Agenzia europea per i medicinali, dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dal comitato congiunto di esperti del Codex Alimentarius sugli additivi alimentari o, in assenza di tali informazioni, di altre fonti di informazione, quali pubblicazioni scientifiche o valutazioni del rischio nazionali.
3. Criteri per la selezione degli animali e dei prodotti di origine animale:
risultanze relative all’uso di sostanze farmacologicamente attive specifiche, comprese le mutilazioni alle orecchie o alla coda oppure la presenza di siti di iniezione;
caratteristiche secondarie legate al sesso, cambiamenti comportamentali, segni di malattia o di patologia cronica, diversi stati sanitari riscontrati in animali specifici all’interno di un gruppo;
sesso, età e stato di gravidanza degli animali;
storia veterinaria degli animali e certificato sanitario;
animali dotati di una buona conformazione fisica, muscoli ben sviluppati e poco grasso.
B. Sostanze del gruppo B
1. Criteri per la selezione di sostanze specifiche ai fini del controllo nell’ambito di ciascun gruppo di sostanze:
frequenza di rilevamento dei casi di non conformità nei campioni dello Stato membro, nei campioni di altri Stati membri o nei campioni di paesi terzi, in particolare quando questi sono segnalati nell’ambito del sistema RASFF o AAC;
disponibilità di metodi di laboratorio e standard analitici adeguati;
informazioni circa le quantità di medicinali veterinari prodotti, importati, esportati, commercializzati e venduti per una determinata specie di animali destinati alla produzione di alimenti;
informazioni circa la catena di distribuzione del medicinale veterinario, il registro nazionale delle sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o additivi per mangimi, nonché informazioni sui modelli di prescrizione maggiormente diffusi;
probabilità di uso improprio di sostanze farmacologicamente attive;
limiti massimi di residui e tenori massimi di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per mangimi, comprese le limitazioni (ad esempio l’inidoneità all’uso per animali in lattazione);
formulazioni dei medicinali veterinari per cui sono stati stabiliti tempi di attesa lunghi, successivi alla somministrazione, al fine di garantire la conformità dei prodotti di origine animale commestibili non trasformati ai limiti massimi di residui stabiliti dalla normativa dell’UE;
possibile trattamento degli animali destinati alla produzione di alimenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
2. Criteri per la selezione dei gruppi di sostanze e degli animali e prodotti di origine animale:
informazioni sulle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti sostanze farmacologicamente attive destinati a specie animali e classi di produzione specifiche;
informazioni sulle autorizzazioni all’immissione in commercio degli additivi per mangimi destinati a specie animali e classi di produzione specifiche;
informazioni sulla frequenza di uso delle sostanze appartenenti a categorie di sostanze specifiche in determinate specie animali;
frequenza di rilevamento dei casi di non conformità relativi a residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per mangimi per categoria di produzione;
informazioni sui tassi di resistenza antimicrobica in determinati settori della produzione animale.