Regolamento (UE) 2023/734 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea e che abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha istituito un Sistema europeo dei conti rivisto (SEC 2010) e costituisce il quadro di riferimento di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni per l’elaborazione dei conti degli Stati membri ai fini delle esigenze statistiche dell’Unione, per ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri.
L’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 stabilisce la metodologia per l’elaborazione dei conti degli Stati membri.
Durante l’applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013, nel suo allegato A sono state individuate lievi incongruenze testuali che è necessario correggere.
L’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 («programma di trasmissione») presenta una serie di tavole di dati di contabilità nazionale, comprensive dei relativi metadati, che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione (Eurostat) entro determinate scadenze per soddisfare le esigenze dell’Unione.
Il programma di trasmissione dovrebbe essere aggiornato per tenere conto dei cambiamenti delle esigenze degli utenti, delle nuove priorità strategiche e dello sviluppo di nuove attività economiche nell’Unione.
I metadati relativi alle informazioni strutturali da trasmettere dovrebbero tenere conto dei principi descritti nella raccomandazione (UE) 2023/397 della Commissione4. I requisiti di trasmissione dei nuovi metadati non dovrebbero comportare costi aggiuntivi eccessivi od oneri amministrativi eccessivi per gli Stati membri.
La 49a sessione della Commissione statistica delle Nazioni Unite ha esaminato e approvato la versione rivista della classificazione dei consumi individuali per funzione (Coicop 2018) quale norma accettata a livello internazionale. Il regolamento (UE) n. 549/2013 fa riferimento alla precedente versione (Coicop 1999) negli allegati A e B; tali riferimenti dovrebbero pertanto essere aggiornati.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 549/2013.
Poiché l’attuazione del presente regolamento richiederà notevoli adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, la Commissione dovrebbe concedere deroghe agli Stati membri. Tali deroghe dovrebbero essere temporanee e concesse per una durata massima di tre anni. La Commissione dovrebbe fornire un sostegno agli Stati membri interessati nei loro sforzi volti a effettuare gli adeguamenti richiesti dei loro sistemi statistici, affinché si possa porre termine quanto prima alle deroghe.
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 549/2013 e del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio5, 11 atti giuridici basati sul precedente Sistema europeo dei conti nazionali e regionali, istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio6 (SEC 95), non sono più pertinenti. Le misure stabilite dal presente regolamento sostituiranno quelle dei regolamenti (CE) n. 359/20027, (CE) n. 1221/20028, (CE) n. 1267/20039, (CE) n. 501/200410, (CE) n. 1161/200511, (CE) n. 1392/200712 e (CE) n. 400/200913, del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1222/2004del Consiglio14, del regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione15 e delle decisioni 98/715/CE16 e 2002/990/CE17 della Commissione. Tali atti dovrebbero pertanto essere abrogati.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2024 per coincidere con il calendario concordato per le revisioni armonizzate dei parametri di riferimento dei conti nazionali negli Stati membri. Ciò non impedisce agli Stati membri di compilare le loro statistiche conformemente agli allegati modificati prima di tale data di applicazione generale. Al fine di garantire un tempo sufficiente per l’adeguamento ai nuovi obblighi di trasmissione, qualsiasi nuovo obbligo di trasmettere metadati relativi alle informazioni strutturali dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2025, anche se tali metadati possono già essere volontariamente trasmessi prima di tale data.
Al fine di attenuare l’impatto sociale ed economico della crisi COVID-19 e allo scopo di rafforzare la resilienza delle economie e delle strutture sociali degli Stati membri, l’Unione ha adottato importanti iniziative, in particolare NextGenerationEU e il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio18. In tale contesto le statistiche dell’Unione dovrebbero rispecchiare adeguatamente i conti statistici delle istituzioni e degli organi dell’Unione. Pertanto, occorre svolgere lavori a livello tecnico a tal fine, per elaborare una metodologia solida che consenta alla Commissione (Eurostat) di compilare e trasmettere conti statistici, anche in materia di accreditamento/indebitamento netto del SEC 2010 e passività di debito di Maastricht in essere. Entro il 31 marzo 2024 la Commissione (Eurostat) dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti in proposito.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, cioè l’elaborazione di norme statistiche comuni che consentano la produzione di dati armonizzati di contabilità nazionale al fine di conseguire la comparabilità complessiva a livello dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
I dati sulle apparecchiature per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono essenziali per sostenere l’analisi e l’elaborazione delle politiche nel contesto delle politiche prioritarie relative alla digitalizzazione e al Green Deal europeo, che mirano a rafforzare la competitività e l’ulteriore sviluppo delle nuove tecnologie. Analogamente, i dati sui terreni sottostanti a fabbricati e ad altre opere sono importanti per l’analisi degli investimenti e dei patrimoni a livello dell’Unione. La Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali dovrebbero proseguire il lavoro metodologico intrapreso in questo settore negli ultimi anni al fine di aumentare la disponibilità di dati più dettagliati nel contesto della futura revisione del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali.
Sono necessari aggiornamenti periodici per tenere conto dell’interazione tra la globalizzazione, le transizioni verde e digitale e la contabilità nazionale, in modo da fornire ai responsabili delle decisioni le conoscenze e i dati necessari per garantire la competitività, la stabilità finanziaria, la resilienza del bilancio, finanze pubbliche sane e una politica fiscale equa. Inoltre la 51a sessione della Commissione statistica delle Nazioni Unite ha già chiesto al gruppo di lavoro intersegretariato sulla contabilità nazionale di elaborare una tabella di marcia per la revisione del Sistema dei conti nazionali del 2008 che dovrebbe essere adottata dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 2025.
È necessario un aggiornamento dei manuali internazionali sulla contabilità nazionale, in particolare in materia di benessere e sostenibilità, dal momento che un’ampia parte dell’attività che incide sul benessere economico della popolazione avviene oltre la frontiera di produzione.
La revisione del Sistema dei conti nazionali del 2008 nel 2025 offrirà la possibilità di aggiornare i concetti, le definizioni, le classificazioni e le norme contabili convenuti a livello internazionale, in modo da affrontare le sfide globali legate ai cambiamenti climatici, alla sicurezza, alla disuguaglianza, alla sostenibilità e al benessere, e sarà fondamentale per aiutare i decisori politici ad adottare decisioni informate per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, ridurre le disuguaglianze sociali e di genere e catalizzare le transizioni verde e digitale. La Commissione dovrebbe pertanto fornire periodicamente le informazioni necessarie e discutere con il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla revisione del Sistema dei conti nazionali del 2008 prima della sua conclusione prevista nel 2025.
Il comitato del Sistema statistico europeo è stato consultato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013
Il regolamento (UE) n. 549/2013 è così modificato:
1) L’articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nella misura in cui l’applicazione del regolamento (UE) 2023/734 del Parlamento europeo e del Consiglio19 richieda notevoli adeguamenti di un sistema statistico nazionale, la Commissione concede agli Stati membri deroghe temporanee mediante atti di esecuzione, per una durata massima di tre anni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 26 luglio 2023.» ;
2) l’allegato A è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
3) l’allegato B è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento.
Art. 2 Abrogazione
Gli atti giuridici di cui all’allegato III sono abrogati.
Art. 3 Riesame
Entro il 31 marzo 2024 la Commissione (Eurostat) presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta i progressi compiuti relativamente ai conti statistici delle istituzioni e degli organi dell’Unione, anche in materia di accreditamento/indebitamento netto del SEC 2010 e passività di debito di Maastricht in essere. Sulla base di tale relazione la Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa.
Art. 4 Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° settembre 2024.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’articolo 1, punto 3), del presente regolamento, per quanto riguarda l’obbligo di trasmettere metadati relativi alle informazioni strutturali di cui all’allegato B, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 549/2013, si applica a decorrere dal 1o settembre 2025.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, l’obbligo di trasmettere metadati relativi alle informazioni strutturali di cui all’allegato B, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 549/2013 per la tavola 27 del medesimo allegato si applica a decorrere dal 1o settembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2023 Per il Parlamento europeo La presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente J. Roswall