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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione del 10 luglio 2023 recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno1, in particolare l’articolo 47, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo sulle sovvenzioni estere,

A norma del suo articolo 1, il regolamento (UE) 2022/2560 consente di indagare sulle sovvenzioni estere che creano distorsioni del mercato interno e di porvi rimedio. È necessario stabilire norme e procedure specifiche riguardanti, tra l’altro, la presentazione delle notifiche a norma degli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2022/2560, lo svolgimento delle audizioni e la fornitura di dichiarazioni orali a norma degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2022/2560, la proposta di impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560, nonché i dettagli relativi alla divulgazione delle informazioni e ai diritti di difesa dell’impresa oggetto di indagine a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2560.

A norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2560, le persone e le imprese sono tenute a notificare determinate concentrazioni di grande portata che comportano ingenti contributi finanziari esteri prima della realizzazione della concentrazione. L’articolo 29 del regolamento (UE) 2022/2560 impone di notificare, prima dell’aggiudicazione del contratto, i contributi finanziari esteri al di sopra di determinate soglie ricevuti nell’ambito di procedure di appalto pubblico. Il mancato rispetto dell’obbligo di notifica rende, tra l’altro, dette persone e imprese passibili di ammende e penalità di mora. È pertanto necessario definire con precisione le parti che sono tenute a presentare le notifiche e il contenuto delle informazioni da fornire nelle notifiche.

Spetta alle persone o alle imprese di cui all’articolo 21, paragrafo 3 e all’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560 comunicare alla Commissione in modo completo e accurato i fatti e le circostanze pertinenti ai fini dell’adozione di una decisione sulle concentrazioni o sui contributi finanziari esteri notificati nell’ambito di procedure di appalto pubblico.

Al fine di semplificare le notifiche e la valutazione della Commissione, è opportuno utilizzare i moduli standardizzati che figurano in allegato al presente regolamento. Essi possono essere sostituiti da moduli elettronici contenenti le stesse richieste di informazione.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, nei casi in cui, a seguito dell’esame preliminare, la Commissione disponga di indicazioni sufficienti del fatto che a un’impresa è stata concessa una sovvenzione estera che provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione dovrebbe avviare una procedura di indagine approfondita che le permetta di raccogliere ulteriori informazioni per valutare l’esistenza della sovvenzione estera e i suoi effetti distorsivi effettivi o potenziali. È necessario stabilire le norme sui termini entro i quali l’impresa oggetto di indagine e le altre persone, compresi gli Stati membri e il paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera, possono presentare le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione di avviare un’indagine approfondita ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560.

A norma dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, per condurre le proprie indagini, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta per raccogliere informazioni relative all’oggetto dell’indagine. Per garantire l’equità e la trasparenza giuridiche, prima di procedere alle audizioni con le persone fisiche o giuridiche che acconsentono ad essere sentite, la Commissione dovrebbe informare tali persone in merito alla base giuridica dell’audizione. Le persone sentite dovrebbero inoltre essere informate dello scopo dell’audizione e dovrebbero avere la possibilità di presentare osservazioni sulle tracce documentarie relative all’audizione. La Commissione dovrebbe fissare un termine entro il quale le persone sentite possono comunicarle le eventuali osservazioni in merito.

A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, quando procede ad ispezioni all’interno o all’esterno dell’Unione, può chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’impresa o dell’associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti e documenti inerenti all’oggetto e allo scopo dell’ispezione e può conservare una traccia documentaria delle risposte. La documentazione che riguarda le dichiarazioni orali dovrebbero essere messe a disposizione dei rappresentanti autorizzati dell’impresa o dell’associazione di imprese. In caso di spiegazioni fornite da un membro del personale non autorizzato, l’impresa o l’associazione di imprese dovrebbero avere la possibilità di presentare osservazioni sulle relative tracce documentarie.

A norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere le indagini previste dal medesimo regolamento. Per garantire che tutte queste informazioni siano a disposizione della Commissione nell’ambito di procedure di appalto pubblico, tale obbligo dovrebbe valere anche per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico.

Per permettere alla Commissione di effettuare una valutazione adeguata in vista dell’adozione di una decisione con impegni offerti dall’impresa oggetto di indagine, al fine di porre rimedio a una distorsione nel mercato interno, è opportuno stabilire la procedura per proporre tali impegni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 nonché i termini per proporre tali impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560.

Al fine di garantire la trasparenza, la Commissione può, se opportuno, imporre, nel quadro delle decisioni di chiusura delle indagini approfondite a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2560, obblighi di comunicazione e trasparenza, a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, e dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2560. Detti obblighi dovrebbero consentire alla Commissione di individuare potenziali distorsioni del mercato interno o di monitorare l’attuazione delle sue decisioni adottate a norma del regolamento (UE) 2022/2560. È pertanto necessario chiarire la forma, il contenuto e le modalità procedurali di tali obblighi.

A norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, in ottemperanza al principio del rispetto dei diritti di difesa, alle imprese oggetto di indagine dovrebbe essere data la possibilità di presentare, prima che la Commissione adotti una decisione ai sensi degli articoli 11, 12, 17 e 18, dell’articolo 25, paragrafo 3, e degli articoli 26, 31 o 33 dello stesso regolamento, le proprie osservazioni su tutti i motivi in base ai quali la Commissione intende adottare la sua decisione. A norma dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, è necessario stabilire norme sulla misura in cui un’impresa oggetto di indagine dovrebbe ottenere l’accesso al fascicolo della Commissione. Mentre l’impresa oggetto dell’indagine dovrebbe sempre avere il diritto di ottenere dalla Commissione le versioni non riservate di tutti i documenti menzionati nei motivi, l’accesso a tutti i documenti del fascicolo della Commissione, senza espunzioni, dovrebbe essere fornito a un numero limitato di consulenti giuridici o economici esterni o di esperti tecnici esterni designati, che agiscono per conto dell’impresa oggetto dell’indagine, alle condizioni da definire in una decisione della Commissione. In determinate situazioni, tale accesso dovrebbe essere limitato, ad esempio se la divulgazione di determinati documenti danneggerebbe il loro fornitore o se prevalgono altri interessi.

A norma dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, nel concedere l’accesso al fascicolo, la Commissione dovrebbe garantire la protezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. È pertanto necessario stabilire norme dettagliate che consentano alla Commissione di chiedere alle persone e alle imprese che presentano o hanno presentato informazioni, compresi documenti, di segnalare i segreti aziendali o le informazioni riservate nelle loro comunicazioni o per quanto riguarda le informazioni contenute nelle sintesi o nelle decisioni, e di decidere in merito al trattamento di determinate informazioni in caso di disaccordo in materia di riservatezza.

Poiché i termini legali di cui al regolamento (UE) 2022/2560 decorrono dalla data delle notifiche, è inoltre necessario stabilire le condizioni relative alla fissazione di tali termini e delle date in cui le notifiche prendono effetto. In particolare, è opportuno definire la data di decorrenza e di conclusione dei termini, così come le circostanze che ne determinano la sospensione.

La trasmissione di documenti alla e dalla Commissione dovrebbe avvenire, in linea di principio, per via digitale, tenendo conto dell’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dei benefici ambientali di tale modalità di trasmissione. In particolare, a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e h), del regolamento (UE) 2022/2560, ciò dovrebbe applicarsi alle notifiche, alle risposte alle richieste di informazioni, alle osservazioni sui motivi per i quali la Commissione intende adottare le decisioni indirizzate alle imprese oggetto di indagine, nonché agli impegni offerti dalle parti notificanti.

Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, il presente regolamento stabilisce modalità dettagliate per quanto riguarda:

  1. (1) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di concentrazioni;

  2. (2) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di contributi finanziari esteri e della dichiarazione relativa all’assenza di contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico;

  3. (3) i dettagli procedurali delle dichiarazioni orali a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2560;

  4. (4) norme dettagliate in materia di divulgazione, accesso al fascicolo e informazioni riservate, a norma dell’articolo 42 e dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2560;

  5. (5) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali dei requisiti di trasparenza;

  6. (6) norme dettagliate per il calcolo dei termini;

  7. (7) i dettagli procedurali e i termini per proporre impegni a norma degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) 2022/2560.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. (1) «parti notificanti» ai fini della notifica delle concentrazioni: le persone o le imprese tenute a presentare una notifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560;

  2. (2) «altre persone coinvolte» ai fini della notifica delle concentrazioni: persone coinvolte nella concentrazione proposta diverse dalle parti notificanti, quali il venditore e l’impresa o parte dell’impresa oggetto della concentrazione;

  3. (3) «parti notificanti» ai fini delle notifiche e delle dichiarazioni relative ai contributi finanziari esteri negli appalti pubblici: tutti gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali soggetti all’obbligo di notifica a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560;

  4. (4) «giorni lavorativi»: qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Capo II. Notifiche

Art. 3 Persone autorizzate a presentare notifiche e dichiarazioni

1. Le notifiche delle concentrazioni a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentate dalle parti notificanti di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Ciascuna parte notificante è responsabile della correttezza delle informazioni che fornisce.

2. Le notifiche e le dichiarazioni relative a procedure di appalto pubblico sono presentate all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore dall’operatore economico o, nel caso di raggruppamenti di operatori economici, di subappaltatori principali e di fornitori principali, dall’appaltatore principale o dal concessionario principale di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2560, per proprio conto e per conto di tutte le parti notificanti di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Ciascuna parte notificante è responsabile unicamente della correttezza delle informazioni relative ai contributi finanziari esteri che le sono stati concessi.

3. Se le notifiche o le dichiarazioni sono firmate dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, questi forniscono per iscritto la prova di disporre dei poteri di rappresentanza.

Art. 4 Notifica preventiva delle concentrazioni

1. Le notifiche delle concentrazioni a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentate utilizzando il modulo di notifica delle concentrazioni di cui all’allegato I. Le notifiche presentate congiuntamente a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 sono trasmesse utilizzando un unico modulo.

2. Il modulo di notifica delle concentrazioni e tutti i documenti giustificativi sono presentati alla Commissione conformemente all’articolo 25.

3. Le notifiche sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Salvo diversamente concordato tra la Commissione e le parti notificanti, la lingua della notifica è la lingua del procedimento e degli eventuali procedimenti amministrativi successivi dinanzi alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 relativi alla stessa concentrazione. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell’Unione, la traduzione nella lingua del procedimento è fornita in allegato.

4. La Commissione può, se riceve una richiesta scritta in proposito, dispensare una parte notificante dall’obbligo di fornire alcune informazioni o documenti nel modulo di notifica di cui all’allegato I, o da altri requisiti specificati nel modulo di notifica relativamente a tali informazioni.

5. La Commissione conferma senza indugio per iscritto alle parti l’avvenuto ricevimento delle notifiche e delle eventuali risposte alle lettere inviate dalla Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Art. 5 Notifiche e dichiarazione di contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

1. Le notifiche dei contributi finanziari esteri nell’ambito di procedure di appalto pubblico sono presentate all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico tramite il modulo di cui all’allegato II, inserendo in un unico modulo le informazioni relative ad un’offerta o ad una domanda di partecipazione riguardanti tutte le parti notificanti, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560.

2. Se, nelle procedure di appalto pubblico che raggiungono le soglie di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, le parti notificanti non hanno ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica da parte di un paese terzo negli ultimi tre anni, esse devono presentare, al posto di una notifica, una dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore responsabile della procedura di appalto pubblico secondo le modalità indicate al punto 7 dell’introduzione e alla sezione 7 dell’allegato II, su un solo modulo. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, non devono essere riportati nella dichiarazione i contributi finanziari esteri il cui importo totale per paese terzo è inferiore all’importo degli aiuti «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1407/2013 nel corso dei tre anni consecutivi precedenti la dichiarazione.

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore trasmettono alla Commissione la notifica, e i relativi documenti giustificativi, o la dichiarazione conformemente all’articolo 26.

4. Le notifiche e le dichiarazioni sono presentate all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Salvo diversamente concordato tra la Commissione e le parti notificanti, la lingua della notifica e della dichiarazione è la lingua del procedimento e degli eventuali procedimenti amministrativi successivi dinanzi alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 relativi alla stessa procedura di appalto pubblico. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell’Unione, la traduzione nella lingua del procedimento è fornita in allegato.

5. La Commissione può, su richiesta scritta delle parti notificanti, e informando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico, dispensare una parte notificante dall’obbligo di fornire alcune informazioni o documenti nel modulo di notifica di cui all’allegato II, o da altri requisiti specificati nel modulo di notifica relativamente a tali informazioni.

6. La Commissione conferma per iscritto e senza indugio il ricevimento della notifica o della dichiarazione e dell’eventuale risposta alla lettera da essa inviata a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico, inviando copia dell’avviso di ricevimento alle parti notificanti o ai loro rappresentanti esterni autorizzati.

Art. 6 Data di efficacia delle notifiche relative alle concentrazioni

1. A norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la data alla quale prende effetto una notifica è la data in cui la Commissione riceve la notifica completa.

2. Se constata che le informazioni e i documenti contenuti nella notifica sono incompleti, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti esterni autorizzati. In tal caso, la notifica prende effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete.

3. Dopo la notifica, le parti notificanti comunicano alla Commissione senza indugio tutte le informazioni pertinenti, compresi i cambiamenti sostanziali dei fatti, che le parti notificanti avrebbero dovuto notificare se ne fossero state a conoscenza o di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza al momento della notifica. Se tali informazioni possono avere un’incidenza significativa sulla valutazione, da parte della Commissione, della concentrazione notificata, la Commissione può ritenere che la notifica prenda effetto soltanto a partire dalla data in cui riceve le informazioni in questione. In tal caso, essa ne informa per iscritto e senza indugio le parti notificanti o i loro rappresentanti.

4. Ai fini del presente articolo, si ritiene che la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti renda la notifica incompleta.

Art. 7 Data di efficacia delle notifiche e delle dichiarazioni relative ai contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

1. Nelle procedure di appalto pubblico aperte a norma dell’articolo 27 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, le notifiche e le dichiarazioni prendono effetto alla data in cui pervengono alla Commissione. Nelle procedure di appalto pubblico in più fasi, le notifiche o le dichiarazioni presentata nella fase di presentazione della domanda di partecipazione, così come le notifiche aggiornate o le dichiarazioni aggiornate presentate nella fase di presentazione dell’offerta definitiva a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (UE) 2022/2560, prendono effetto alla data in cui pervengono alla Commissione. Tuttavia, se constata che le informazioni e i documenti contenuti nella notifica o nella dichiarazione pervenute sono incompleti, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti esterni autorizzati. In tal caso, la notifica o la dichiarazione prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete, conformemente all’articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2022/2560.

2. Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati esercitano i loro diritti a norma dell’articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE o dell’articolo 76, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE3, per chiedere chiarimenti in merito alle notifiche, alle dichiarazioni, alle notifiche aggiornate o alle dichiarazioni aggiornate a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, ultima frase, e dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, e decidono di respingere l’offerta o la domanda di partecipazione per mancanza di chiarimenti, se questi non sono stati debitamente forniti, le notifiche o le dichiarazioni si considerano come non redatte e non trasmesse alla Commissione.

3. Dopo la trasmissione di notifiche, dichiarazioni, notifiche aggiornate o dichiarazioni aggiornate, le parti notificanti comunicano senza indugio alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti, compresi cambiamenti relativi ai fatti, che le parti notificanti avrebbero dovuto notificare se ne fossero state a conoscenza o di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza al momento della comunicazione di notifiche o dichiarazioni complete o di notifiche o dichiarazioni aggiornate. Qualora tali informazioni potessero avere un’incidenza significativa sulla valutazione da parte della Commissione, quest’ultima può ritenere che le notifiche, dichiarazioni, notifiche aggiornate o dichiarazioni aggiornate prendano effetto soltanto a partire dalla data in cui essa riceve le informazioni pertinenti. La Commissione informa per iscritto e senza indugio le parti notificanti delle notifiche nell’ambito di procedure di appalto pubblico o i loro rappresentanti esterni, così come l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati della data di efficacia.

4. Ai fini del presente articolo e fatti salvi gli articoli 17, 29 e 33 del regolamento (UE) 2022/2560, si ritiene che la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti renda la notifica incompleta.

Capo III. Indagini condotte dalla commissione

Art. 8 Termine per la presentazione delle osservazioni a seguito dell’avvio di un’indagine approfondita

1. Se la Commissione avvia un’indagine approfondita a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, il termine entro il quale l’impresa oggetto di indagine, eventuali altre persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri e il paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera possono presentare le loro osservazioni per iscritto è stabilito dalla Commissione e non supera di norma il periodo di un mese dalla data in cui l’impresa oggetto di indagine è stata informata in merito alla decisione o dalla data di pubblicazione della sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutti gli altri casi. Le osservazioni sono presentate conformemente agli articoli 25 e 26.

2. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare il termine di cui al paragrafo 1.

3. Se le informazioni trasmesse contengono informazioni riservate, la persona che le trasmette fornisce, contemporaneamente alla versione riservata, una versione non riservata.

Art. 9 Audizioni

1. Quando sente una persona a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, all’inizio dell’audizione, indica la base giuridica e lo scopo dell’audizione ed informa la persona sentita che verrà elaborata una traccia documentaria dell’audizione.

2. Le audizioni realizzate a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, possono essere registrate in qualsiasi forma.

3. Una copia di tale documentazione è messa a disposizione della persona sentita affinché possa formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

Art. 10 Dichiarazioni orali durante le ispezioni

1. Se i funzionari o le altre persone autorizzate dalla Commissione che li accompagnano chiedono ai rappresentanti esterni o ai membri del personale autorizzati di un’impresa o associazione di imprese spiegazioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), o dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2560, tali spiegazioni possono essere redatte in qualsiasi forma.

2. Successivamente all’ispezione, una copia dei documenti redatti ai sensi del paragrafo 1 viene messa a disposizione dell’impresa o dell’associazione di imprese interessata.

3. Se la Commissione riceve chiarimenti da parte di un membro del personale di un’impresa o di un’associazione di imprese che non sia o non sia stato autorizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese a fornire chiarimenti a nome delle stesse, la Commissione stabilisce il termine entro il quale l’impresa o l’associazione di imprese può comunicare alla Commissione le eventuali rettifiche, modifiche o integrazioni da apportare ai chiarimenti forniti dal suddetto membro del personale. Le modifiche vengono integrate nei chiarimenti redatti a norma del paragrafo 1.

Art. 11 Informazioni fornite dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico

1. L’obbligo per gli Stati membri, previsto dall’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560, di fornire alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie per svolgere le indagini a norma del regolamento (UE) 2022/2560 riguarda, in particolare, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico che detengono informazioni pertinenti per l’indagine.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori trasferiscono alla Commissione, unitamente alla notifica, le copie dei documenti utilizzati per la preparazione dei documenti di gara, comprese, se disponibili, eventuali ricerche e il bilancio interno relativo all’appalto, nonché le copie tutti gli altri documenti che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ritengono essenziali per l’indagine. Se le parti notificanti forniscono informazioni ai sensi della sezione 4 dell’allegato II, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori trasmettono inoltre le copie di tutte le offerte presentate relative alla procedura di appalto pubblico in questione. Se le offerte non sono ancora state presentate o non sono ancora disponibili al momento della notifica, le copie delle offerte vengono trasferite alla Commissione non appena disponibili. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non trasferiscono o non sono in grado di trasferire alla Commissione le copie di tutti i documenti pertinenti per l’indagine, la Commissione chiede loro di trasferire le copie degli specifici documenti pertinenti per l’indagine della Commissione.