diritto.io

Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Grazie a un mercato interno forte, aperto e competitivo, sia le imprese europee che le imprese estere possono competere in base ai propri meriti. L’Unione dispone di un sistema sofisticato ed efficace di controllo degli aiuti di Stato volto a garantire condizioni eque a tutte le imprese che esercitano un’attività economica nel mercato interno. Questo sistema di controllo degli aiuti di Stato impedisce agli Stati membri di concedere aiuti di Stato che causano indebitamente distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Allo stesso tempo, può accadere che sia le imprese private sia le imprese pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato o di proprietà di uno Stato ricevano sovvenzioni da paesi terzi che vengono utilizzate, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell’economia, quali la partecipazione a procedure di appalto pubblico o l’acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative. Attualmente queste sovvenzioni estere non sono soggette alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

Il presente regolamento riguarda tutti i settori economici, compresi quelli di interesse strategico per l’Unione e le infrastrutture critiche, come quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno e compromettere la parità di condizioni per diverse attività economiche nell’Unione. Ciò potrebbe avvenire in particolare nel contesto delle concentrazioni che comportano un cambiamento nel controllo delle imprese dell’Unione, qualora tali concentrazioni siano finanziate in tutto o in parte mediante sovvenzioni estere oppure qualora gli operatori economici che beneficiano di sovvenzioni estere riescano ad aggiudicarsi appalti nell’Unione.

Attualmente l’Unione non dispone di strumenti che consentano di far fronte alle distorsioni provocate dalle sovvenzioni estere. Gli strumenti di difesa commerciale consentono alla Commissione di intervenire quando merci sovvenzionate sono importate nell’Unione, ma non quando le sovvenzioni estere si presentano sotto forma di investimenti sovvenzionati o quando si tratta di servizi e flussi finanziari. In virtù dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC, l’Unione ha la possibilità di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie tra Stati rispetto a determinate sovvenzioni estere concesse dai membri dell’OMC e limitate alle merci.

È pertanto necessario integrare gli strumenti esistenti nell’Unione con un nuovo strumento che permetta di affrontare efficacemente le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere al fine di garantire condizioni di parità. In particolare, il nuovo strumento integra le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato che affrontano le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni concesse dagli Stati membri.

È importante stabilire norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che provocano o possono provocare distorsioni sul mercato interno e, se del caso, porre rimedio a tali distorsioni. Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno se un’impresa che ne beneficia svolge un’attività economica nell’Unione. La corretta applicazione e il rispetto del presente regolamento devono contribuire alla resilienza del mercato interno nei confronti delle distorsioni causate da sovvenzioni estere, contribuendo in tal modo all’autonomia strategica aperta dell’Unione. Il presente regolamento stabilisce pertanto norme per tutte le imprese, comprese le imprese pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato, che esercitano un’attività economica nell’Unione. Si deve prestare particolare attenzione all’impatto che il presente regolamento avrà sulle piccole e medie imprese (PMI), data l’importanza delle attività economiche da loro svolte e del loro contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici dell’Unione.

Al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno e un’applicazione coerente del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia l’unica autorità competente ad applicarlo. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di esaminare qualsiasi sovvenzione estera, nella misura in cui rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in qualsiasi settore dell’economia di propria iniziativa, avvalendosi di informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili. Per garantire un controllo efficace, nel caso specifico delle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) di grande portata e delle procedure di appalto pubblico al di sopra di determinate soglie, la Commissione dovrebbe poter esaminare le sovvenzioni estere sulla base di una notifica preventiva da parte dell’impresa alla Commissione.

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato e interpretato alla luce della pertinente normativa dell’Unione, compresa quella relativa agli aiuti di Stato, alle fusioni e agli appalti pubblici.

L’attuazione del presente regolamento non pregiudica il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza conformemente all’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Nel contesto del presente regolamento, è opportuno definire una sovvenzione estera come un contributo finanziario che è erogato direttamente o indirettamente da un paese terzo, conferisce un vantaggio ed è limitato a una o più imprese o uno o più settori. Queste condizioni sono cumulative.

Un contributo finanziario può essere concesso per il tramite di soggetti pubblici o privati. L’eventuale concessione di un contributo finanziario da parte di un soggetto pubblico dovrebbe essere determinata caso per caso, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese terzo in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell’economia di tale paese. I contributi finanziari possono essere concessi anche per il tramite di soggetti privati le cui azioni siano attribuibili al paese terzo. Il concetto di contributo finanziario comprende un’ampia gamma di misure di sostegno che non si limitano a trasferimenti monetari, ad esempio la concessione di diritti speciali o esclusivi a un’impresa senza ricevere una remunerazione adeguata in linea con le normali condizioni di mercato.

Un contributo finanziario dovrebbe conferire un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno. Si dovrebbe considerare che un contributo finanziario conferisca un vantaggio a un’impresa se tale vantaggio non avrebbe potuto essere ottenuto in normali condizioni di mercato. L’esistenza di un vantaggio dovrebbe essere determinata sulla base di valori di riferimento comparativi, quali le pratiche degli investitori privati in materia di investimento, i tassi di finanziamento ottenibili sul mercato, un trattamento fiscale comparabile o una remunerazione adeguata per un dato bene o servizio. Se non sono disponibili valori di riferimento direttamente comparabili, potrebbero essere adeguati i valori di riferimento esistenti o potrebbero essere stabiliti valori alternativi sulla base di metodi di valutazione generalmente accettati. I vantaggi possono essere conferiti, per esempio, nel contesto del rapporto instaurato tra le autorità pubbliche e le imprese pubbliche, se tale rapporto e, in particolare, qualsiasi finanziamento da parte delle autorità pubbliche a favore di imprese pubbliche non rispettano le normali condizioni di mercato. Si presume che la fornitura o l’acquisto di beni o servizi a seguito di una procedura di gara competitiva, trasparente e non discriminatoria sia in linea con le normali condizioni di mercato. Si ritiene che un contributo finanziario non conferisca un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno quando la valutazione a fronte del valore di riferimento dimostra che l’impresa avrebbe ottenuto tale vantaggio in normali condizioni di mercato. I prezzi di trasferimento nel contesto di beni e servizi scambiati all’interno di un’impresa possono conferire un vantaggio se tali prezzi di trasferimento non sono in linea con le normali condizioni di mercato. Il vantaggio conferito da un contributo finanziario può essere trasferito a un’impresa che esercita un’attività economica nell’Unione.

Il vantaggio dovrebbe essere conferito una o più imprese o uno o più settori. La specificità della sovvenzione estera può essere stabilita di diritto o di fatto.

Una sovvenzione estera si dovrebbe considerare concessa a partire dal momento in cui il beneficiario ottiene il diritto a ricevere la sovvenzione estera. L’erogazione effettiva della sovvenzione estera non è una condizione necessaria per far rientrare una sovvenzione estera nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Un contributo finanziario erogato esclusivamente a favore delle attività non economiche di un’impresa non costituisce una sovvenzione estera. Tuttavia, se un contributo finanziario a favore di un’attività non economica è utilizzato per il sovvenzionamento incrociato delle attività economiche dell’impresa, può equivalere a una sovvenzione estera che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Se un’impresa utilizza contributi finanziari, ad esempio sotto forma di diritti speciali o esclusivi, o contributi finanziari ricevuti per compensare un onere imposto dalle autorità pubbliche, per il sovvenzionamento incrociato di altre attività, tale sovvenzionamento incrociato potrebbe indicare che i diritti speciali o esclusivi sono concessi senza una remunerazione adeguata, o che l’onere è sovracompensato e corrisponde quindi a una sovvenzione estera.

Una volta stabilita l’esistenza di una sovvenzione estera, la Commissione dovrebbe valutare caso per caso se questa provochi una distorsione sul mercato interno. Diversamente dagli aiuti di Stato concessi da uno Stato membro, le sovvenzioni estere non sono generalmente vietate.

È possibile che la mancanza di trasparenza riguardo a molte sovvenzioni estere e la complessità della realtà commerciale rendano difficile individuare o quantificare in modo inequivocabile l’incidenza di una data sovvenzione estera sul mercato interno. Al fine di determinare la distorsione, si ritiene quindi necessario utilizzare una serie non esaustiva di indicatori. Nel valutare in che misura una sovvenzione estera possa migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa e ove, così facendo, la sovvenzione estera abbia un’incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno, la Commissione potrebbe tener conto di alcuni indicatori tra cui l’importo e la natura della sovvenzione estera, la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno.

Nell’usare gli indicatori per determinare l’esistenza di una distorsione sul mercato interno, la Commissione potrebbe tener conto di vari elementi, quali l’entità della sovvenzione estera in termini assoluti o in relazione alle dimensioni del mercato o al valore dell’investimento. Ad esempio, se nel quadro di una concentrazione la sovvenzione estera copre una parte sostanziale del prezzo di acquisto dell’impresa oggetto dell’operazione, è probabile che tale concentrazione sia distorsiva. Analogamente, le sovvenzioni estere che coprono una parte sostanziale del valore stimato di un appalto da aggiudicare nell’ambito di una procedura di appalto pubblico possono verosimilmente provocare distorsioni. Una sovvenzione estera concessa per i costi di esercizio ha più probabilità di provocare distorsioni rispetto a una sovvenzione concessa per i costi di investimento. Le sovvenzioni estere alle PMI potrebbero essere considerate meno a rischio di generare distorsioni di quelle a favore delle grandi imprese. Inoltre, si dovrebbe tener conto delle caratteristiche del mercato, e in particolare delle condizioni di concorrenza dello stesso, quali le barriere all’ingresso. Èprobabile che provochino distorsioni le sovvenzioni estere in mercati caratterizzati da un eccesso di capacità o che determinano un eccesso di capacità perché sostengono attività antieconomiche o incentivano gli investimenti in espansioni di capacità che altrimenti non sarebbero realizzate. Una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che registra un basso livello di attività nel mercato interno, misurata ad esempio in termini di fatturato realizzato nell’Unione, presenta meno probabilità di causare distorsioni rispetto a una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che ha un livello di attività più significativo nel mercato interno. In linea generale, dovrebbe ritenersi improbabile che le sovvenzioni estere non superiori a 4 milioni di EUR nell’arco di tre anni consecutivi generino distorsioni sul mercato interno ai sensi del presente regolamento. Le sovvenzioni estere a una singola impresa non superiori all’importo di un aiuto «de minimis» quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione4 per paese terzo nell’arco di tre anni consecutivi dovrebbero essere considerate non distorsive del mercato interno ai sensi del presente regolamento.

Come alcuni tipi di aiuti di Stato, determinate categorie di sovvenzioni estere, quali le garanzie illimitate, vale a dire garanzie senza alcuna limitazione dell’importo o della durata di tale garanzia, possono verosimilmente, per loro natura, anche creare distorsioni sul mercato interno. Lo stesso vale per un’offerta indebitamente vantaggiosa, la cui natura vantaggiosa, come il suo prezzo, non può essere giustificata da altri fattori. Inoltre, le sovvenzioni sotto forma di finanziamenti all’esportazione potrebbero suscitare particolare preoccupazione per via degli effetti distorsivi che comportano, a meno che non siano concesse conformemente all’accordo dell’OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Poiché tali categorie di sovvenzioni estere hanno maggiori probabilità di creare distorsioni sul mercato interno, non è necessario che la Commissione effettui una valutazione dettagliata basata su indicatori. In ogni caso, l’impresa interessata può dimostrare che la sovvenzione estera in questione non rischia di provocare distorsioni sul mercato interno nelle circostanze specifiche del caso.

Gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica sono in grado di presentare informazioni sugli effetti positivi di una sovvenzione estera, di cui la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto nell’effettuare la valutazione comparata. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione gli effetti positivi della sovvenzione estera sulla base degli elementi di prova relativi a tali effetti positivi presentati nel corso dell’indagine. Gli effetti positivi dovrebbero riguardare lo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata in questione sul mercato interno. Dovrebbero essere presi in considerazione altri effetti positivi, ove opportuno, al fine di evitare che la valutazione comparata dia luogo a discriminazioni ingiustificate. La Commissione dovrebbe inoltre esaminare gli effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi politici, in particolare quelli dell’Unione. Tali obiettivi strategici possono comprendere, in particolare, un elevato livello di protezione dell’ambiente e norme sociali, nonché la promozione della ricerca e dello sviluppo. La Commissione dovrebbe comparare tali effetti positivi rispetto agli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno. Nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, la Commissione dovrebbe tenere conto della disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento per i beni e i servizi in questione. Questa valutazione comparata può condurre alla conclusione di non imporre misure di riparazione qualora gli effetti positivi della sovvenzione estera superino i suoi effetti negativi. Nel caso di categorie di sovvenzioni estere considerate maggiormente a rischio di creare distorsioni sul mercato interno, è meno probabile che gli effetti positivi superino gli effetti negativi. Se prevalgono gli effetti negativi, la valutazione comparata può contribuire a stabilire la natura e il livello appropriati degli impegni o delle misure di riparazione. In ogni caso, poiché la valutazione comparata tiene conto degli effetti positivi di una sovvenzione estera, l’applicazione di tale valutazione non dovrebbe portare a un risultato per l’impresa peggiore del risultato che si otterrebbe se la valutazione comparata non venisse applicata. Quando effettua una valutazione comparata, la Commissione dovrebbe esporre le proprie considerazioni nella decisione che conclude un’indagine approfondita.

Quando esamina una sovvenzione estera di propria iniziativa, la Commissione dovrebbe poter imporre a un’impresa misure di riparazione affinché questa ponga rimedio a eventuali distorsioni causate da una sovvenzione estera sul mercato interno. Tali misure di riparazione dovrebbero comprendere rimedi strutturali e non strutturali e il rimborso della sovvenzione estera, e dovrebbero essere idonee a porre rimedio alla distorsione in questione ed essere proporzionate. Quando prende in considerazione misure di riparazione alternative, che consentirebbero ciascuna di porre rimedio alla distorsione pienamente ed efficacemente, la Commissione dovrebbe scegliere la misura meno onerosa per l’impresa oggetto di indagine.

L’impresa oggetto di indagine dovrebbe avere la possibilità di proporre impegni per porre rimedio alla distorsione causata dalla sovvenzione estera. Se la Commissione ritiene che gli impegni proposti pongano pienamente ed efficacemente rimedio alla distorsione, potrebbe accettarli e renderli vincolanti mediante decisione. In tal caso, la Commissione non dovrebbe imporre misure di riparazione.

L’impresa oggetto di indagine potrebbe proporre di rimborsare la sovvenzione, maggiorata degli interessi dovuti. La Commissione dovrebbe accettare un rimborso offerto come impegno se può accertare che esso pone pienamente rimedio alla distorsione, è eseguito in modo trasparente e verificabile ed è efficace nella pratica, tenendo conto del rischio di elusione degli obiettivi del presente regolamento.

A meno che l’impresa oggetto di indagine non proponga impegni tali da porre rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione individuata, la Commissione dovrebbe poter vietare una concentrazione o l’aggiudicazione di un appalto prima che abbiano luogo. Se la concentrazione è già stata realizzata, in particolare nei casi in cui non era richiesta una notifica preventiva perché non erano raggiunte le soglie per la notifica, la distorsione può tuttavia essere così ingente da non poter essere ovviata da misure comportamentali o strutturali o dal rimborso della sovvenzione. In tali casi la Commissione dovrebbe poter decidere di porre rimedio alla distorsione ordinando alle imprese di sciogliere la concentrazione.

L’impresa oggetto di indagine potrebbe proporre o la Commissione potrebbe imporre alle imprese oggetto di indagine, ove proporzionato e necessario, di informare la Commissione in merito alla loro partecipazione a future concentrazioni o a procedure di appalto pubblico nell’Unione per un periodo di tempo adeguato. La presentazione di tali informazioni o la risposta o l’assenza di risposta da parte della Commissione non possono far sorgere nell’impresa il legittimo affidamento che la Commissione non avvii successivamente un’indagine su eventuali sovvenzioni estere a favore dell’impresa che partecipa alla concentrazione o alla procedura di appalto pubblico.

È opportuno conferire alla Commissione il potere di esaminare, di propria iniziativa, le informazioni sulle sovvenzioni estere. Gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione dovrebbe poter fornire alla Commissione informazioni su presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. La Commissione potrebbe istituire un punto di contatto per agevolare la comunicazione di tali informazioni in modo confidenziale. Ove gli Stati membri comunichino alla Commissione informazioni pertinenti su presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, la Commissione dovrebbe garantire che tali Stati membri ricevano una risposta. Per indagare su eventuali sovvenzioni estere e determinare se queste ultime creino distorsioni sul mercato interno e per porre rimedio a tali distorsioni, il presente regolamento istituisce una procedura articolata in due fasi, ossia un esame preliminare e un’indagine approfondita. Un’impresa soggetta a una di queste due fasi dovrebbe essere considerata un’impresa oggetto di indagine.

È opportuno che la Commissione disponga di idonei poteri di indagine per raccogliere tutte le informazioni necessarie, tra cui la facoltà di chiedere informazioni a qualsiasi impresa o associazione di imprese nel corso dell’intero procedimento. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende o penalità di mora in caso di mancata presentazione tempestiva delle informazioni richieste o in caso di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. La Commissione dovrebbe inoltre poter rivolgere domande agli Stati membri o ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione sia autorizzata a effettuare visite conoscitive presso i locali situati nel territorio dell’Unione di un’impresa o di un’associazione di imprese o, se il paese terzo interessato è ufficialmente informato e non solleva obiezioni, presso i locali dell’impresa nel paese terzo. Al fine di garantire un’ispezione efficace, la Commissione dovrebbe essere avere la facoltà di chiedere all’impresa o all’associazione di imprese di acconsentire all’ispezione. La Commissione dovrebbe inoltre essere competente a prendere decisioni sulla base dei dati disponibili qualora l’impresa oggetto di indagine o il paese terzo che ha concesso la sovvenzione non collabori.

Inoltre, se necessario per evitare un danno irreparabile alla concorrenza sul mercato interno, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare misure provvisorie.

Quando, a seguito dell’esame preliminare, dispone di indizi sufficienti dell’esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di avviare un’indagine approfondita per raccogliere ulteriori informazioni pertinenti per valutare la sovvenzione estera. All’impresa oggetto di indagine dovrebbe essere consentito di esercitare i diritti di difesa.

La Commissione dovrebbe chiudere l’indagine approfondita con l’adozione di una decisione. Per quanto possibile, dovrebbe adoperarsi per concludere l’indagine approfondita entro 18 mesi, tenendo conto, in particolare, della complessità del caso nonché del livello di cooperazione delle imprese e dei paesi terzi interessati.

È opportuno che la Commissione disponga di strumenti adeguati per garantire l’efficacia degli impegni e delle misure di riparazione. Se un’impresa non rispetta una decisione relativa a impegni, una decisione relativa a misure di riparazione o una decisione che dispone misure provvisorie, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende o penalità di mora di natura sufficientemente dissuasiva. All’atto dell’imposizione di tali ammende o penalità di mora, la Commissione dovrebbe tener conto dei casi di reiterata inadempienza. Al fine di rafforzare l’efficacia del presente regolamento, la Commissione può applicare impegni o misure di riparazione contemporaneamente ad ammende o penalità di mora.

Al fine di garantire l’applicazione corretta ed efficace del presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di revocare una decisione e adottarne una nuova qualora la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, qualora un’impresa agisca in contrasto con i suoi impegni o con le misure di riparazione imposte o qualora gli impegni o le misure di riparazione non siano stati efficaci.

Tenuto conto dell’impatto potenzialmente significativo delle concentrazioni sul mercato interno, la Commissione, a seguito della notifica, dovrebbe avere la facoltà di esaminare le informazioni relative ai contributi finanziari esteri nel contesto di una concentrazione proposta. Le imprese non dovrebbero essere autorizzate a realizzare la concentrazione prima che si concluda l’esame della Commissione. L’esame della Commissione dovrebbe seguire la stessa procedura applicata all’esame di una sovvenzione estera svolto su iniziativa della stessa, fatti salvi i dovuti adeguamenti per tener conto delle specificità delle concentrazioni.

È necessario trovare un equilibrio tra la tutela efficace del mercato interno e la necessità di limitare gli oneri amministrativi a carico delle imprese soggette al presente regolamento. Pertanto, dovrebbero essere soggette all’obbligo di notifica preventiva solo le concentrazioni che raggiungono le soglie combinate quali definite nel presente regolamento in funzione dell’entità del fatturato nell’Unione e dell’entità dei contributi finanziari esteri.

Al di sotto delle soglie di notifica, la Commissione dovrebbe poter richiedere la notifica di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate che non sono ancora state realizzate o la notifica di offerte potenzialmente sovvenzionate prima dell’aggiudicazione di un appalto, se ritiene che la concentrazione o l’offerta richieda un esame ex ante per via della sua incidenza nell’Unione. È opportuno inoltre dare alla Commissione la possibilità di effettuare, di propria iniziativa, un esame delle concentrazioni già realizzate o degli appalti già aggiudicati.

In sede di esame di una concentrazione, la valutazione dell’esistenza di una distorsione sul mercato interno dovrebbe essere limitata alla concentrazione interessata e nella valutazione dovrebbero essere prese in considerazione solo le sovvenzioni estere concesse nei tre anni precedenti la concentrazione.

Nel contesto del meccanismo di esame ex ante delle concentrazioni, le imprese dovrebbero poter chiedere consultazioni di notifica preventiva con la Commissione all’insegna della buona fede, il cui obiettivo sia di ricevere indicazioni sul rispetto delle soglie per la notifica.

Quando una concentrazione è notificata alla Commissione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio5 e del presente regolamento, la Commissione dovrebbe adoperarsi per limitare gli oneri amministrativi per le parti che presentano la notifica a norma del presente regolamento. In particolare, le imprese dovrebbero avere la possibilità di indicare le informazioni specifiche presentate nell’ambito di un procedimento a norma del presente regolamento che la Commissione ha il diritto di utilizzare anche nei procedimenti a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

La necessità di porre rimedio alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno è particolarmente cruciale nel settore degli appalti pubblici, a motivo della loro importanza economica nel mercato interno e del fatto che sono finanziati con fondi dei contribuenti. A seguito della notifica e prima dell’aggiudicazione di un appalto la Commissione dovrebbe poter esaminare le informazioni sui contributi finanziari esteri all’operatore economico partecipante nell’ambito di una procedura di appalto pubblico. Le notifiche preventive dovrebbero essere obbligatorie al di sopra di una soglia stabilita nel presente regolamento per tener conto dei casi economicamente significativi e allo stesso tempo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi e per non intralciare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. L’obbligo di notifica preventiva al di sopra di una determinata soglia dovrebbe applicarsi anche ai raggruppamenti di operatori economici di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6, all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7 e all’articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8. La Commissione ha il diritto di richiedere la notifica preventiva di un contributo finanziario estero nel corso di una procedura di appalto pubblico anche se il suo valore stimato è inferiore alle soglie di notifica. La Commissione dovrebbe adoperarsi per limitare le interferenze con le procedure di appalto pubblico, tenendo conto di quanto sia vicina la data di aggiudicazione dell’appalto al momento di decidere se richiedere tale notifica preventiva.

L’equilibrio tra lo sviluppo di un mercato europeo del materiale di difesa e sicurezza, essenziale per il mantenimento di una base industriale e tecnologica di difesa europea, e la protezione della sicurezza nazionale degli Stati membri richiede un regime specifico per gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9. Le procedure di appalto pubbliche per l’aggiudicazione di tali appalti non dovrebbero pertanto essere soggette agli obblighi di notifica a norma del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbe essere possibile esaminare nell’ambito di un esame d’ufficio le sovvenzioni estere nel contesto di tali appalti. Inoltre, non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento gli appalti pubblici disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE ed esentati mediante tale direttiva o per i quali sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 346 TFUE, tenendo conto, ad esempio, che conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea la possibilità di ricorrere a tali eccezioni dovrebbe essere interpretata in modo da non ampliarne l’effetto al di là di quanto è strettamente necessario per tutelare gli interessi legittimi che tali disposizioni permettono di salvaguardare e tenendo conto della comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione dell’articolo 296 TFEU per quanto riguarda gli appalti per la difesa.

Gli accordi quadro sono una tecnica di appalto efficiente ampiamente utilizzata dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori. Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulla flessibilità offerta agli acquirenti dopo la conclusione dell’accordo quadro. Pertanto, l’obbligo di notificare i contributi finanziari esteri nelle procedure di appalto pubblico di cui al presente regolamento dovrebbe essere limitato alla procedura che precede la conclusione degli accordi quadro stessi e non dovrebbe applicarsi agli appalti basati su un accordo quadro.

Tenuto conto della natura urgente delle procedure di appalto condotte a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, o dell’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE o dell’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dovrebbe adoperarsi al massimo per dare priorità a tali procedure nel corso di un esame preliminare e di un’indagine approfondita per giungere a una ragionevole conclusione non appena ciò sia fattibile. Tale principio dovrebbe applicarsi di conseguenza a procedure analoghe condotte in conformità della direttiva 2014/23/UE.

Date le specificità delle procedure in più fasi negli appalti pubblici, la Commissione dovrebbe avviare un esame preliminare con le informazioni pertinenti disponibili in una notifica al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Per garantire la completezza delle informazioni e la rapidità delle indagini, è opportuno presentare una notifica aggiornata unitamente all’offerta definitiva. La Commissione dovrebbe inoltre avere il diritto di chiedere informazioni supplementari prima della presentazione dell’offerta definitiva.

Il presente regolamento non riguarda l’accesso degli operatori economici di paesi terzi al mercato degli appalti dell’Unione. Tale questione è disciplinata dal diritto dell’Unione e dagli accordi internazionali pertinenti.

Quando un contributo finanziario estero è notificato nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, la valutazione dovrebbe limitarsi a tale procedura.

Ove opportuno, la Commissione dovrebbe cercare modi per garantire l’uso di mezzi di comunicazione elettronici al fine di facilitare l’adempimento degli obblighi in materia di appalti pubblici a norma del presente regolamento.

È opportuno garantire che i principi che regolano gli appalti pubblici, in particolare la proporzionalità, la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza e la concorrenza, siano rispettati nei confronti di tutti gli operatori economici coinvolti nella procedura di appalto pubblico, indipendentemente dalle indagini avviate e pendenti a norma del presente regolamento. Il presente regolamento non pregiudica le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per quanto riguarda gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati, in particolare a norma dell’articolo 46 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 65 della direttiva 2014/25/UE e nel rispetto del divieto di frazionamento artificiale. I contributi finanziari esteri dovrebbero essere notificati nel caso di offerenti che presentano domanda per lotti di valore superiore a una soglia applicabile.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli operatori economici di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore di imporre agli operatori economici di integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione, come previsto dalla direttiva 2014/23/UE, dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/25/UE o dal diritto nazionale che attua dette direttive, a condizione che tali richieste siano presentate nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

Vi è una forte tendenza degli acquirenti pubblici a centralizzare i loro acquisti per realizzare economie di scala e incrementi di efficienza. Tali centrali di committenza sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi delle direttive 2009/81/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. È pertanto opportuno che la Commissione possa esaminare le sovvenzioni estere nel contesto degli appalti aggiudicati da tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori.

Le sovvenzioni estere che consentono a un operatore economico di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione dovrebbero essere ritenute tali da creare effettivamente o potenzialmente una distorsione in una procedura di appalto pubblico. È pertanto opportuno valutare tali distorsioni sulla base di una serie non esaustiva di indicatori. Gli indicatori dovrebbero consentire di determinare in che modo la sovvenzione estera causi distorsioni della concorrenza migliorando la posizione concorrenziale di un’impresa e consentendole di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di dimostrare che l’offerta non è indebitamente vantaggiosa, ad esempio fornendo gli elementi di cui all’articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 84, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, che disciplina le offerte anormalmente basse. Il divieto di aggiudicazione dovrebbe applicarsi solo ove la natura vantaggiosa dell’offerta che beneficia di sovvenzioni estere non possa essere giustificata da altri fattori, l’offerente risulterebbe aggiudicatario e l’impresa che ha presentato l’offerta non abbia proposto impegni ritenuti adeguati e sufficienti per porre rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione. Pertanto, il divieto di aggiudicazione riguarda la specifica procedura in cui è stata presentata l’offerta indebitamente vantaggiosa. La constatazione della Commissione secondo cui un operatore economico ha beneficiato di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno che gli consente di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa non dovrebbe pertanto essere considerata un elemento che dà luogo a un’esclusione a norma dei motivi facoltativi di esclusione di cui all’articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 80 della direttiva 2014/25/UE nella stessa procedura di appalto pubblico o in un’altra procedura di appalto pubblico condotte conformemente a tali direttive.

Un’offerta indebitamente vantaggiosa potrebbe anche derivare da sovvenzioni estere concesse a un subappaltatore o fornitore a causa del suo impatto concorrenziale sull’offerta presentata a un’amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore. Tuttavia, per limitare gli oneri amministrativi, solo i subappaltatori principali o i fornitori principali, ossia quelli i cui prodotti o servizi si riferiscono a elementi chiave dell’appalto o superano una determinata percentuale del valore dell’appalto, dovrebbero notificare i contributi finanziari esteri. Gli elementi dell’appalto possono essere considerati elementi chiave, in particolare, in base alla pertinenza specifica dell’elemento per la qualità dell’offerta, compresi know-how specifico, tecnologia, personale specializzato, brevetti o vantaggi analoghi di cui dispone il subappaltatore o il fornitore, soprattutto se tali elementi sono utilizzati per soddisfare la maggior parte di almeno uno dei criteri di selezione in una procedura di appalto pubblico. Al fine di garantire una base fattuale stabile per l’esame, l’esame preliminare dovrebbe tenere conto dei subappaltatori e fornitori principali già noti nella fase di presentazione della notifica o dichiarazione completa o della notifica o dichiarazione aggiornata in caso di procedure in più fasi. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli operatori economici di ricorrere a nuovi subappaltatori nell’esecuzione dei loro appalti. Di conseguenza, i cambiamenti di subappaltatori e fornitori dopo la presentazione della notifica o dichiarazione completa o della notifica o dichiarazione aggiornata oppure durante l’esecuzione di un appalto non dovrebbero creare obblighi di notifica supplementari, ma la Commissione dovrebbe avere la possibilità di avviare un esame d’ufficio se dispone di informazioni, anche da parte di qualsiasi Stato membro, persona fisica o giuridica o associazione, secondo cui tali subappaltatori e fornitori potrebbero aver beneficiato di sovvenzioni estere.

In linea con le direttive sugli appalti pubblici, l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore dovrebbe essere individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita, e può includere il miglior rapporto prezzo/qualità, che dovrebbe essere valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto in questione.

Nell’ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi all’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda in particolare le procedure di appalto pubblico, un organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, ha il diritto o, nel caso previsto dall’articolo 267 TFUE, l’obbligo di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza costante della Corte di giustizia, tale organo giurisdizionale nazionale non ha il diritto di deferire una questione relativa alla validità di una decisione della Commissione su richiesta di un operatore economico interessato che avesse la possibilità di proporre un ricorso per l’annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e individualmente interessato da siffatta decisione, ma non abbia agito in tal senso entro il termine stabilito dall’articolo 263 TFUE.

Tenuto conto della natura del meccanismo di esame ex ante delle concentrazioni e procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, così come della necessità di certezza del diritto per quanto riguarda tali specifiche operazioni, la Commissione non dovrebbe nuovamente esaminare di propria iniziativa una concentrazione o un’offerta di appalto pubblico notificate e valutate nell’ambito delle rispettive procedure. Tuttavia, è possibile che i contributi finanziari di cui la Commissione è stata informata mediante la procedura di notifica siano significativi anche al di fuori di tale concentrazione o procedura di appalto.

Gli Stati membri dovrebbero cooperare efficacemente con la Commissione nell’applicazione del presente regolamento. Per facilitare tale cooperazione, la Commissione dovrebbe poter istituire un meccanismo di cooperazione.

Al fine di raccogliere informazioni sulle sovvenzioni estere, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di avviare indagini su settori specifici dell’economia, su particolari tipi di attività economica o sull’uso di particolari strumenti di sovvenzioni estere. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di avvalersi delle informazioni ottenute tramite tali indagini di mercato per esaminare talune operazioni nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento.

Qualora la Commissione sospetti l’esistenza di ripetute sovvenzioni estere distorsive del mercato interno o qualora varie azioni di esecuzione a norma del presente regolamento individuino sovvenzioni estere distorsive del mercato interno concesse dallo stesso paese terzo, la Commissione dovrebbe potere avviare un dialogo con il paese terzo interessato per esaminare opzioni volte a ottenere la cessazione o la modifica delle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno al fine di eliminarne gli effetti distorsivi sul mercato interno. Qualora un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo preveda un meccanismo di consultazione riguardante le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tale meccanismo di consultazione potrebbe essere utilizzato per facilitare il dialogo con il paese terzo. Il dialogo con il paese terzo non dovrebbe impedire alla Commissione di avviare o proseguire esami a norma del presente regolamento. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio dei pertinenti sviluppi.

Per motivi di certezza del diritto, è opportuno limitare il periodo entro il quale la Commissione può esaminare una sovvenzione estera a dieci anni dalla data di concessione.

Per gli stessi motivi, è opportuno prevedere termini di prescrizione per infliggere e applicare ammende o penalità di mora.

Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno che la Commissione pubblichi o renda pubbliche, se del caso, integralmente o in forma sintetica tutte le decisioni che adotta a norma del presente regolamento.

Nel dare pubblicità alle proprie decisioni, la Commissione dovrebbe rispettare le norme riguardanti il segreto professionale, compresa la protezione di tutte le informazioni riservate e dei segreti aziendali, conformemente all’articolo 339 TFUE. Il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio11, a seconda dei casi.

Qualora le informazioni contrassegnate dalle imprese come riservate o come segreto aziendale non sembrano protette da segreto professionale, è opportuno istituire un meccanismo che consenta alla Commissione di decidere in quale misura tali informazioni sono divulgabili. Qualsiasi decisione che respinge la richiesta di considerare tali informazioni riservate dovrebbe precisare un termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate, di modo che il destinatario possa avvalersi di ogni tutela giudiziaria disponibile, anche di eventuali misure provvisorie.

È opportuno che le imprese oggetto di indagine a norma del presente regolamento abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni sui motivi in base ai quali la Commissione intende adottare una decisione e abbiano pertanto il diritto di accedere al fascicolo. Pur garantendo la tutela dei diritti di difesa delle imprese oggetto di indagine, è essenziale che i segreti commerciali siano protetti.

Previo consenso del fornitore delle informazioni, la Commissione dovrebbe poter utilizzare le informazioni acquisite a norma del presente regolamento in applicazione di altri atti dell’Unione.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate, in conformità, in particolare, dell’accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione europea12 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione13 e della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione14.

L’attuazione del presente regolamento da parte dell’Unione dovrebbe essere conforme al diritto dell’Unione e all’accordo OMC ed essere coerente con gli impegni assunti nel quadro di altri accordi commerciali e di investimento ai quali l’Unione o gli Stati membri hanno aderito. Il presente regolamento dovrebbe integrare gli sforzi dell’Unione volti a migliorare le norme multilaterali per contrastare le sovvenzioni distorsive.

Le restrizioni alle libertà di cui agli articoli 34, 49, 56 e 63 TFUE possono essere giustificate dalla necessità di evitare una concorrenza sleale, a condizione che tali restrizioni, come altre restrizioni delle libertà fondamentali, rispettino i principi generali del diritto dell’Unione, quali la proporzionalità, la certezza del diritto e i diritti fondamentali.

È possibile che l’attuazione del presente regolamento si sovrapponga a norme settoriali, in particolare nel settore del trasporto marittimo e aereo. È pertanto necessario chiarire la relazione tra il presente regolamento e gli strumenti settoriali relativi alle sovvenzioni estere, vale a dire il regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio15, il regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e il regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

Gli atti adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggetti al controllo della Corte di giustizia conformemente all’articolo 263 TFUE. È opportuno attribuire alla Corte di giustizia, conformemente all’articolo 261 TFUE, competenza giurisdizionale anche di merito relativamente alle decisioni mediante le quali la Commissione impone ammende o penalità di mora.

Al fine di promuovere la prevedibilità del presente regolamento, la Commissione dovrebbe pubblicare e aggiornare regolarmente orientamenti riguardanti i criteri per determinare l’esistenza di una distorsione causata da una sovvenzione estera sul mercato interno, l’applicazione della valutazione comparata, l’applicazione del suo potere di richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione o di contributi finanziari esteri ricevuti da un operatore economico nell’ambito di una procedura di appalto pubblico e la valutazione di una distorsione in una procedura di appalto pubblico. Nel formulare tali orientamenti, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni con le parti interessate e gli Stati membri. Al fine di agevolare l’attuazione del presente regolamento nelle prime fasi della sua applicazione, la Commissione dovrebbe adoperarsi per rendere pubblici i chiarimenti sull’applicazione di tali disposizioni prima della pubblicazione degli orientamenti.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione conformemente all’articolo 291 TFUE. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio18 e riguardare: le decisioni che concludono le indagini approfondite, l’imposizione di misure provvisorie, le decisioni sulle concentrazioni attuate in violazione dell’obbligo di notifica o in violazione di una decisione con impegni o di una decisione che vieta una concentrazione o l’aggiudicazione dell’appalto nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, la revoca di talune decisioni e le competenze di esecuzione relative alla forma, al contenuto, ai dettagli procedurali e agli elementi correlati relativi all’esame preliminare e all’indagine approfondita.

La Commissione dovrebbe avere la possibilità di istituire una procedura semplificata in base alla quale tratta determinate concentrazioni o procedure di appalto pubblico partendo dal presupposto che paiono meno suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza sul mercato interno a causa di sovvenzioni estere.

Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno anche a lungo termine, con l’obiettivo di assicurare un’idonea copertura dei casi oggetto di indagine sia mediante notifiche che con procedura d’ufficio, limitando nel contempo indebiti oneri amministrativi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda la modifica delle soglie di notifica per le concentrazioni e per le procedure di appalto pubblico, nonché la riduzione dei termini per l’esame preliminare e le indagini approfondite sulle concentrazioni notificate o sui contributi finanziari notificati nel contesto di una procedura di appalto pubblico. Fatta salva la possibilità di modificare le soglie di notifica per le concentrazioni e gli appalti pubblici mediante una proposta legislativa, anche nel contesto del riesame previsto dal presente regolamento, tali soglie possono essere modificate mediante un atto delegato una volta durante il periodo di delega a norma del presente regolamento. Per quanto riguarda i contributi finanziari nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il potere di adottare tale atto dovrebbe essere esercitato in modo da tenere conto degli interessi delle PMI. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201619. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Se una concentrazione è soggetta all’obbligo di notifica a norma del presente regolamento, i contributi finanziari concessi a uno qualsiasi dei partecipanti alla concentrazione nei tre anni precedenti la data di applicazione del presente regolamento dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Nel contesto di una procedura di appalto pubblico, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche a un contributo finanziario concesso a un operatore economico nei tre anni precedenti la data di applicazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Scopo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un quadro armonizzato per affrontare le distorsioni causate, direttamente o indirettamente, da sovvenzioni estere, al fine di garantire condizioni di parità. Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che creano distorsioni sul mercato interno e per porre rimedio a tali distorsioni. Tali distorsioni possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

2. Il presente regolamento disciplina le sovvenzioni estere concesse a un’impresa, compresa un’impresa pubblica controllata direttamente o indirettamente dallo Stato, che eserciti un’attività economica nel mercato interno. Si ritiene che eserciti un’attività economica nel mercato interno, tra l’altro, qualsiasi impresa che acquisisca il controllo di un’impresa stabilita nell’Unione o che si fonda con essa e qualsiasi impresa che partecipi a una procedura di appalto pubblico nell’Unione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) per «impresa» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico, si intende l’operatore economico come definito all’articolo 1, punto 14), della direttiva 2009/81/CE, dell’articolo 5, punto 2), della direttiva 2014/23/UE, dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 2, punto 6), della direttiva 2014/25/UE;

  2. 2) per «appalto» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico, salvo diversa indicazione, si intendono l’appalto pubblico come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE, gli appalti come definiti all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2009/81/CE, gli appalti di lavori, forniture e servizi come definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/25/UE, e la concessione come definita all’articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE;

  3. 3) per «procedura di appalto pubblico» si intende:

    1. a) qualsiasi tipo di procedura di aggiudicazione disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE per la conclusione di un appalto pubblico o dalla direttiva 2014/25/UE per la conclusione di un appalto di lavori, forniture e servizi;

    2. b) una procedura per l’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi disciplinata dalla direttiva 2014/23/UE;

    3. c) le procedure di aggiudicazione degli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, a meno che non siano esentate dagli Stati membri sulla base dell’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

    4. d) le procedure di aggiudicazione di appalti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE;

  4. 4) per «amministrazione aggiudicatrice» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico si intende l’amministrazione aggiudicatrice come definita all’articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all’articolo 6 della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 3 della direttiva 2014/25/UE;

  5. 5) per «ente aggiudicatore» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico si intende l’ente aggiudicatore come definito all’articolo 1, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all’articolo 7 della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 4 della direttiva 2014/25/UE;

  6. 6) per «procedura in più fasi» si intende una procedura di appalto pubblico ai sensi degli articoli da 28 a 32 della direttiva 2014/24/UE e degli articoli da 46 a 52 della direttiva 2014/25/UE, ossia la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, il dialogo competitivo o i partenariati per l’innovazione, oppure una procedura analoga ai sensi della direttiva 2014/23/UE.

Art. 3 Esistenza di una sovvenzione estera

1. Ai fini del presente regolamento, si ritiene che esista una sovvenzione estera quando un paese terzo fornisce direttamente o indirettamente un contributo finanziario che conferisce un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno e che è limitato, in linea di diritto e di fatto, a una o più imprese o a uno o più settori.

2.

Ai fini del presente regolamento, un contributo finanziario comprende, tra l’altro:

  1. a) trasferimenti di fondi o passività, quali conferimenti di capitale, sovvenzioni, prestiti, garanzie sui prestiti, incentivi fiscali, compensazione delle perdite di esercizio, compensazione di oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche, remissione del debito, capitalizzazione del debito o ristrutturazione del debito;

  2. b) la rinuncia a entrate altrimenti dovute, quali esenzioni fiscali o la concessione di diritti speciali o esclusivi senza una remunerazione adeguata; oppure

  3. c) la fornitura o l’acquisto di beni o servizi.

Un contributo finanziario concesso da un paese terzo comprende un contributo finanziario erogato:

  1. a) dall’amministrazione centrale e dalle autorità pubbliche a tutti gli altri livelli;

  2. b) da un soggetto pubblico straniero le cui azioni possono essere attribuite al paese terzo, tenendo conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese in cui il soggetto opera, compreso il ruolo dell’amministrazione nell’economia; oppure

  3. c) da un soggetto privato le cui azioni possono essere attribuite al paese terzo, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Art. 4 Distorsioni sul mercato interno

1. Si ritiene che esista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da poter migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa nel mercato interno e, così facendo, la sovvenzione estera ha un’incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno. Una distorsione sul mercato interno è determinata sulla base di indicatori, che possono includere, in particolare:

  1. a) l’importo della sovvenzione estera;

  2. b) la natura della sovvenzione estera;

  3. c) la situazione dell’impresa, comprese le sue dimensioni, e dei mercati o settori interessati;

  4. d) il livello e l’evoluzione dell’attività economica dell’impresa nel mercato interno;

  5. e) la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno.

2. Se l’importo totale di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore a 4 milioni di EUR nell’arco di tre anni consecutivi, si considera improbabile che provochi distorsioni sul mercato interno.

3. Se l’importo totale di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore all’importo di un aiuto «de minimis» quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1407/2013 per paese terzo nell’arco di tre anni consecutivi, tale sovvenzione estera deve essere considerata non distorsiva del mercato interno.

4. Si può ritenere che una sovvenzione estera non provochi distorsioni sul mercato interno nella misura in cui è intesa a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali.

Art. 5 Categorie di sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di provocare distorsioni sul mercato interno

1. È molto probabile che una sovvenzione estera provochi distorsioni sul mercato interno se rientra in una delle categorie seguenti:

  1. a) sovvenzione estera concessa a un’impresa in difficoltà, vale a dire un’impresa che è probabile che cessi la propria attività a breve o medio termine in assenza di una sovvenzione, a meno che non esista un piano di ristrutturazione in grado di portare alla redditività a lungo termine di tale impresa e che preveda un significativo contributo proprio da parte dell’impresa;

  2. b) sovvenzione estera sotto forma di garanzia illimitata per debiti o passività dell’impresa, vale a dire senza alcuna limitazione dell’importo o della durata di tale garanzia;

  3. c) misura di finanziamento delle esportazioni non conforme all’accordo dell’OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

  4. d) sovvenzione estera che facilita direttamente una concentrazione;

  5. e) sovvenzione estera che consente a un’impresa di presentare un’offerta indebitamente vantaggiosa, in base alla quale l’impresa potrebbe aggiudicarsi l’appalto.

2. All’impresa oggetto di indagine è concessa la possibilità di fornire informazioni pertinenti per stabilire se una sovvenzione estera che rientra in una delle categorie di cui al paragrafo 1 non provochi distorsioni sul mercato interno nelle circostanze specifiche del caso.

Art. 6 Valutazione comparata

1. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può effettuare una valutazione comparata tra gli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno, a norma degli articoli 4 e 5, e gli effetti positivi sullo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata in questione sul mercato interno, considerando nel contempo altri effetti positivi della sovvenzione estera, quali effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi politici, in particolare quelli dell’Unione.

2. Al momento di decidere se imporre misure di riparazione o accettare impegni e di definire la natura e il livello di tali misure o impegni, la Commissione tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 1.

Art. 7 Impegni e misure di riparazione

1. La Commissione può imporre misure di riparazione allo scopo di porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, a meno che abbia accettato impegni offerti dall’impresa oggetto di indagine in conformità del paragrafo 2.

2. La Commissione può accettare impegni offerti dall’impresa oggetto di indagine se tali impegni pongono rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione sul mercato interno. Quando accetta tali impegni, la Commissione li rende vincolanti per l’impresa oggetto di indagine mediante una decisione con impegni in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3. Se del caso, l’ottemperanza da parte dell’impresa agli impegni concordati è monitorata.

3. Gli impegni o le misure di riparazione devono essere proporzionati e porre rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione effettiva o potenziale causata dalla sovvenzione estera sul mercato interno.

4. Gli impegni o le misure di riparazione possono consistere, tra l’altro:

  1. a) nell’offerta di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a infrastrutture, tra cui impianti di ricerca, capacità di produzione o infrastrutture essenziali, acquisite o sostenute da sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, a meno che tale accesso non sia già previsto dalla legislazione dell’Unione;

  2. b) nella riduzione della capacità o della presenza sul mercato, anche attraverso una restrizione provvisoria dell’attività commerciale;

  3. c) nell’astensione da determinati investimenti;

  4. d) nella concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per le attività acquisite o sviluppate con l’aiuto di sovvenzioni estere;

  5. e) nella pubblicazione dei risultati della ricerca e sviluppo;

  6. f) nella cessione di determinate attività;

  7. g) nell’imposizione alle imprese dello scioglimento della concentrazione interessata;

  8. h) nel rimborso della sovvenzione estera, compreso un tasso d’interesse adeguato, calcolato secondo il metodo stabilito nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione1;

  9. i) nell’imposizione alle imprese interessate dell’adattamento della loro struttura di governance.

5. La Commissione impone, se del caso, obblighi di comunicazione e di trasparenza, comprese relazioni periodiche sull’attuazione degli impegni e delle misure di riparazione di cui al paragrafo 4.

6. Se l’impresa oggetto di indagine propone di rimborsare la sovvenzione estera, compreso un tasso di interesse adeguato, la Commissione accetta tale rimborso come impegno solo ove sia in grado di accertarne la trasparenza, la verificabilità e l’efficacia, tenendo conto del rischio di elusione.

Art. 8 Informazioni su future concentrazioni e procedure di appalto pubblico

Nelle decisioni adottate ai sensi degli articoli 11, 25 e 31, e ove proporzionato e necessario, l’impresa oggetto di indagine può essere tenuta a informare la Commissione, per un periodo di tempo limitato, della sua partecipazione a concentrazioni o procedure di appalto pubblico. Tale condizione lascia impregiudicati gli obblighi di notifica di cui agli articoli 21 e 29.

Capo 2. Esame d’ufficio delle sovvenzioni estere e relative disposizioni generali

Art. 9 Esame d’ufficio delle sovvenzioni estere

1. La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte, inclusi gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione, relative a presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

2.

Gli esami d’ufficio degli appalti pubblici si limitano agli appalti aggiudicati.

Tali esami non comportano l’annullamento della decisione di aggiudicazione di un appalto o la risoluzione di un appalto.

Art. 10 Esame preliminare

1. Quando ritiene che le informazioni di cui all’articolo 9 indichino la possibile esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare, in via preliminare, se il contributo finanziario oggetto dell’esame costituisca una sovvenzione estera e se provochi distorsioni sul mercato interno. A tal fine la Commissione può, in particolare:

  1. a) richiedere informazioni conformemente all’articolo 13; e

  2. b) procedere a ispezioni all’interno e all’esterno dell’Unione conformemente all’articolo 14 o all’articolo 15.

2. Se uno Stato membro ha informato la Commissione che è prevista o è stata avviata una procedura nazionale pertinente, la Commissione comunica a tale Stato membro l’avvio dell’esame preliminare. In particolare, la Commissione comunica l’avvio dell’esame preliminare agli Stati membri che le hanno notificato una procedura nazionale a norma del regolamento (UE) 2019/452. Se l’esame preliminare è avviato in relazione a una procedura di appalto pubblico, la Commissione ne informa anche l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati.

3. Se sulla base dell’esame preliminare dispone di elementi sufficienti per ritenere che un’impresa abbia beneficiato di una sovvenzione estera che provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione:

  1. a) adotta una decisione di avvio di un’indagine approfondita («decisione di avvio dell’indagine approfondita») che contiene una sintesi dei pertinenti elementi di fatto e di diritto e la valutazione preliminare in merito all’esistenza di una sovvenzione estera e di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno;

  2. b) informa l’impresa oggetto di indagine;

  3. c) informa gli Stati membri e, se l’indagine approfondita è avviata in relazione a una procedura di appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati; e

  4. d) pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che invita a presentare osservazioni per iscritto entro un termine stabilito dalla Commissione.

4. Se nel corso di un esame preliminare conclude che gli elementi per avviare l’indagine approfondita sono insufficienti, perché la sovvenzione estera non sussiste o perché vi sono indicazioni insufficienti di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno, la Commissione chiude l’esame preliminare, ne informa l’impresa oggetto di indagine e gli Stati membri che erano stati informati a norma del paragrafo 2, nonché l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati se l’esame preliminare era stato avviato in relazione a una procedura di appalto pubblico.

Art. 11 Indagine approfondita

1. Nel corso dell’indagine approfondita, la Commissione procede a una valutazione ulteriore della sovvenzione estera individuata nella decisione di avvio dell’indagine approfondita e raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie conformemente agli articoli 13, 14 e 15.

2. Se constata che, conformemente agli articoli da 4 a 6, una sovvenzione estera provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione che impone misure di riparazione («decisione con misure di riparazione»). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

3. Se constata che, conformemente agli articoli da 4 a 6, una sovvenzione estera provoca distorsioni sul mercato interno e l’impresa oggetto di indagine propone impegni che la Commissione ritiene adeguati e sufficienti a porre pienamente ed efficacemente rimedio alla distorsione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione per rendere tali impegni vincolanti per l’impresa («decisione con impegni»). Una decisione con cui viene accettato il rimborso di una sovvenzione estera conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, è considerata una decisione con impegni. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

4.

La Commissione adotta un atto di esecuzione nella forma di una decisione di non sollevare obiezioni («decisione di non sollevare obiezioni») se constata che:

  1. a) la valutazione preliminare contenuta nella decisione di avvio dell’indagine approfondita non è confermata; oppure

  2. b) la distorsione sul mercato interno è più che compensata dai corrispondenti effetti positivi ai sensi dell’articolo 6.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

5. Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall’avvio dell’indagine approfondita.