diritto.io

Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione del 13 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE1, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-20192 stabilito dalla Commissione definisce le priorità di lavoro nell’ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro individua i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione, anche per quanto riguarda le asciugabiancheria per uso domestico. Inoltre le asciugabiancheria per uso domestico rientrano nei tre gruppi principali destinati al riesame prima della fine del 2025 dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-20243.

Si stima che le misure previste dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 possano tradursi in un risparmio totale annuo di energia finale superiore a 170 TWh nel 2030, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa 24 milioni di tonnellate all’anno nel 2030. Per le asciugabiancheria per uso domestico si potrebbe ottenere un risparmio di energia elettrica di 0,6 TWh/anno entro il 2030, e di 1,7 TWh/anno entro il 2040.

La Commissione ha stabilito le disposizioni relative all’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico nel regolamento delegato (UE) n. 392/20124.

Le asciugabiancheria per uso domestico rientrano tra i gruppi di prodotti contemplati dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369, per i quali la Commissione deve adottare un atto delegato al fine d’introdurre etichette riscalate da A a G da esporre nei negozi e online 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato.

L’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 impone alla Commissione di rivedere il regolamento delegato stesso alla luce del progresso tecnologico. La Commissione ha rivisto il regolamento e ha analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle asciugabiancheria, nonché il comportamento degli utenti in condizioni reali. La revisione è stata condotta in stretta collaborazione con i portatori di interessi e gli interlocutori dell’Unione e di paesi terzi. I risultati della revisione sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.

Dalla revisione è emersa la necessità di modificare i requisiti di etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico.

Gli aspetti ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico, ritenuti significativi ai fini del presente regolamento, sono il consumo di energia durante la fase d’uso, la generazione di rifiuti alla fine del ciclo di vita, le emissioni nell’atmosfera nella fase di produzione (a causa dell’estrazione e della lavorazione di materie prime) e nella fase d’uso (a causa del consumo di energia elettrica).

Dalla revisione emerge che il consumo di energia elettrica delle asciugabiancheria per uso domestico può essere ulteriormente ridotto attuando misure di etichettatura energetica che si concentrino su una migliore differenziazione dei prodotti. Questo incentiverà i fornitori a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica e delle risorse delle asciugabiancheria per uso domestico.

L’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico consente ai consumatori di compiere scelte informate a favore degli apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse. Una specifica indagine condotta tra i consumatori in conformità con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 ha confermato la comprensibilità e la pertinenza delle informazioni riportate sull’etichetta.

Il piano d’azione dell’UE per l’economia circolare5 e il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024 sottolineano l’importanza di utilizzare il quadro per la progettazione ecocompatibile e per l’etichettatura energetica al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e più efficiente sotto il profilo delle risorse.

Dal riesame è emerso che la durata di vita delle asciugabiancheria per uso domestico è diminuita da 14 anni a circa 12 anni e che tale tendenza probabilmente continuerà in assenza di incentivi per una corretta manutenzione e riparazione delle asciugabiancheria per uso domestico. Un indice di riparabilità che informi l’utente su quanto facile sia riparare un’asciugabiancheria per uso domestico potrebbe essere un modo per ridurre l’uso di materiali e lo smaltimento dei rifiuti, suscitare l’interesse dei consumatori sulla possibilità di riparare l’asciugabiancheria, anziché rottamarla, ed esercitare un’influenza sulla progettazione del prodotto. Inoltre, un indice di riparabilità applicabile nell’Unione potrebbe evitare la proliferazione di sistemi nazionali, che rischierebbero di compromettere il mercato interno. La Commissione dovrebbe quindi analizzare le possibilità d’introdurre un indice di riparabilità.

Le asciugabiancheria multicestello per uso domestico hanno le stesse caratteristiche di base delle asciugabiancheria per uso domestico standard, ed è quindi opportuno includerle nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Le asciugabiancheria per uso domestico da incasso sono rivestite da pannelli che trattengono il calore prodotto all’interno dell’asciugabiancheria, con conseguente maggiore efficienza energetica. È opportuno perfezionare la definizione di asciugabiancheria per uso domestico da incasso per distinguerle dalle altre asciugabiancheria per uso domestico che sono semplicemente poste al di sotto di un pannello ma non sono rivestite da pannelli e quindi non dispongono di un mezzo aggiuntivo per trattenere il calore.

Le asciugabiancheria per uso domestico esposte alle fiere dovrebbero recare l’etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o è immessa sul mercato alla fiera.

Le asciugabiancheria alimentate a batteria, che possono anche essere collegate alla rete elettrica tramite convertitore AC/CC venduto separatamente, sono normalmente installate in ambienti mobili come i camper e non sono destinate all’uso domestico. È quindi opportuno escludere tali asciugabiancheria dall’ambito di applicazione dei requisiti di etichettatura energetica.

Il mercato dell’Unione è ora elettrico e le asciugabiancheria a gas sono sempre più rare. È quindi possibile semplificare l’etichetta energetica eliminando l’icona che raffigura la fonte di energia che alimenta l’asciugabiancheria per uso domestico.

Il riesame indica che la maggior parte delle asciugabiancheria per uso domestico ha un’efficienza di condensazione superiore all’80 %. Il numero di classi di efficienza di condensazione nell’etichetta può quindi essere ridotto e le relative soglie aumentate per riflettere meglio il miglioramento complessivo del mercato in termini di efficienza di condensazione.

L’etichetta energetica a norma del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 indica l’emissione di rumore aereo delle asciugabiancheria per uso domestico in dB(A) ma non sono state definite classi di emissione di rumore. All’utente viene quindi presentato un valore assoluto senza alcuna indicazione della qualità di tale valore. Le classi di emissioni di rumore sono già state inserite nelle etichette di lavatrici, lavastoviglie e frigoriferi. È quindi opportuno definire tali classi di emissione e inserirle nelle etichette delle asciugabiancheria per uso domestico.

I pertinenti parametri dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

In considerazione dell’aumento delle vendite dei prodotti connessi all’energia attraverso i fornitori di piattaforme online, definiti dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio7, anziché direttamente tramite i siti web dei fornitori, è opportuno chiarire che tali fornitori di piattaforme online dovrebbero consentire agli operatori commerciali di fornire informazioni sull’etichettatura del prodotto in questione, in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065. Nel contesto del presente regolamento le «informazioni relative all’etichettatura e alla marcatura» di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2065 dovrebbero essere intese come relative sia all’etichetta energetica che alla scheda informativa del prodotto. In linea con l’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online non sono responsabili dei prodotti venduti attraverso le loro interfacce, a condizione che non siano effettivamente a conoscenza dell’illegalità di tali prodotti e che, una volta venuti a conoscenza dell’illegalità dei prodotti, agiscano immediatamente per rimuoverli dalle loro interfacce. Il fornitore che vende direttamente agli utenti finali via il proprio sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369.

Il regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione8 stabilisce un fattore di energia primaria per l’energia elettrica di 1,9 (coefficiente di conversione) da applicare quando il risparmio energetico è calcolato in termini di energia primaria sulla base del consumo di energia finale. Tale fattore di energia primaria dovrebbe essere applicato nella comparazione del consumo di energia per le asciugabiancheria elettriche e a gas.

La procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato dovrebbe prevedere casi in cui le prove effettuate sulle asciugabiancheria per uso domestico non raggiungano il contenuto di umidità finale adeguato.

Il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 30 giugno 2025.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura delle asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e a gas e la fornitura di informazioni supplementari su tali asciugabiancheria per uso domestico. Si applica altresì alle asciugabiancheria per uso domestico da incasso, alle asciugabiancheria multicestello e alle asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche a batteria.

2. Il presente regolamento non si applica:

  1. a) alle lavasciuga biancheria per uso domestico né alle centrifughe per uso domestico;

  2. b) alle asciugabiancheria che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9;

  3. c) alle asciugabiancheria per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite un convertitore AC/CC venduto separatamente.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «alimentazione da rete»: la fornitura di energia elettrica dalla rete a 230 (± 10 %) volt in corrente alternata a 50 Hz;

  2. 2) «asciugabiancheria per uso domestico»: l’apparecchio nel quale si asciuga la biancheria mediante rotolamento in un cestello rotante, attraverso il quale è insufflata aria e che, stando alla dichiarazione di conformità del fabbricante, risulta conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10 o alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11;

  3. 3) «asciugabiancheria per uso domestico da incasso»: l’asciugabiancheria per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente per soddisfare tutte le caratteristiche seguenti:

    1. a) essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra e/o sotto e ai lati) da pannelli;

    2. b) essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli;

    3. c) essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;

  4. 4) «lavasciuga biancheria per uso domestico»: l’apparecchio definito all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione12;

  5. 5) «centrifuga per uso domestico»: l’apparecchio nel quale l’acqua è rimossa dalla biancheria mediante azione centrifuga in un cestello rotante e successivamente aspirata da una pompa automatica o per gravità, progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali, anche noto sul mercato come «estrattore centrifugo»;

  6. 6) «programma»: una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fornitore per asciugare determinati tipi di tessuto;

  7. 7) «punto vendita»: il luogo in cui le asciugabiancheria per uso domestico sono esposte oppure offerte alla vendita, al noleggio o alla vendita a rate;

  8. 8) «asciugabiancheria multicestello per uso domestico»: l’asciugabiancheria per uso domestico munita di più cestelli, siano essi come unità distinte o nel medesimo involucro.

Ai fini degli allegati da II a X, si applicano le definizioni supplementari di cui all’allegato I.

Art. 3 Obblighi dei fornitori

1. I fornitori provvedono affinché:

  1. a) dal 1o marzo 2025 al 31 dicembre 2026:

    1. i) ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III e, per l’asciugabiancheria multicestello per uso domestico, all’allegato X;

    2. ii) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

  2. b) dal 1o luglio 2025 al 31 dicembre 2026:

    1. i) il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;

    2. ii) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III;

    3. iii) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all’allegato V;

    4. iv) su richiesta specifica del distributore, la scheda informativa del prodotto conforme all’allegato V sia messa a disposizione in forma cartacea;

  3. c) dal 1o gennaio 2027:

    1. i) ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III bis e, per l’asciugabiancheria multicestello per uso domestico, all’allegato X;

    2. ii) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto di cui all’allegato V bis siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

    3. iii) il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI bis, tranne le informazioni di cui al punto 1, lettere h) e i), del medesimo allegato, sia inserito nella banca dati dei prodotti;

    4. iv) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III bis;

    5. v) per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all’allegato V bis;

    6. vi) su richiesta specifica del distributore, la scheda informativa del prodotto conforme all’allegato V bis sia messa a disposizione in forma cartacea;

  4. d) dal 1o luglio 2025:

    1. i) i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico indichino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta conformemente agli allegati VII e VIII;

    2. ii) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, indichi la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta conformemente all’allegato VII.

1 bis. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), durante il periodo compreso tra il 24 novembre 2025 e il 31 dicembre 2026, i fornitori possono adempiere gli obblighi stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b), secondo le modalità stabilite al paragrafo 1, lettera c).

2. La classe di efficienza energetica, la classe di emissione di rumore aereo e, se del caso, la classe di efficienza di condensazione di cui all’allegato II sono calcolate in conformità dell’allegato IV.

Art. 4 Obblighi dei distributori

I distributori provvedono affinché:

  1. a) nei punti vendita, fiere incluse, ogni asciugabiancheria per uso domestico riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera c), punto i), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, in tutte le altre asciugabiancheria per uso domestico, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore in modo che sia chiaramente visibile;

  2. b) per la vendita a distanza, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto in conformità degli allegati VII e VIII;

  3. c) i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII;

  4. d) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII.

Art. 5 Metodi di misurazione e di calcolo

Le informazioni da comunicare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto, conformemente all’allegato IV.

Art. 6 Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di cui all’allegato IX del presente regolamento.

Art. 7 Riesame

1. La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti, corredati, se del caso, di un progetto di proposta, entro il 1o gennaio 2030. In particolare il riesame valuta gli elementi seguenti:

  1. a) il potenziale di miglioramento per quanto riguarda il consumo di energia e le prestazioni funzionali e ambientali delle asciugabiancheria per uso domestico;

  2. b) l’efficacia delle misure in vigore nell’ottica di indurre gli utenti finali ad acquistare apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse e a utilizzare programmi più efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse;

  3. c) la possibilità di contribuire agli obiettivi dell’economia circolare;

  4. d) l’opportunità di includere la pompa di calore nell’elenco delle parti prioritarie ai fini del calcolo dell’indice di riparabilità.

2.

Art. 9 Misure di transizione

Fino al 30 giugno 2025, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 392/2012, anziché essere fornita in forma cartacea insieme al prodotto può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti. Tuttavia, se il distributore lo richiede, il fornitore provvede affinché la scheda prodotto sia messa a disposizione in forma cartacea.

Art. 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2024.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2025. Tuttavia l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis, si applica a decorrere dalla data ivi stabilita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen