Regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione dell'11 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,
Il regolamento (UE) 2020/741 stabilisce le prescrizioni minime per il riutilizzo sicuro dell’acqua a fini irrigui in agricoltura. L’articolo 6 di detto regolamento subordina la produzione e l’erogazione di acque affinate al rilascio di un permesso, il quale deve basarsi su un piano di gestione dei rischi. L’articolo 5, paragrafo 3, prevede che il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua si basi a sua volta sugli elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II del medesimo regolamento.
Elaborare un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua può essere un esercizio complesso, che richiede un’impostazione multidisciplinare e il coinvolgimento di vari soggetti. Per questo motivo è necessario stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/741, così da garantire che i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua siano solidi, di qualità e redatti secondo un approccio sistematico. L’obiettivo è definire più nel dettaglio le modalità con cui gli autori del piano e i valutatori dei rischi coinvolti nella sua stesura dovrebbero tenere conto di tutti i principali elementi nel quadro di un’analisi strutturata ed esaustiva del sistema di riutilizzo dell’acqua. Per preparare il piano di gestione dei rischi dovrebbe essere possibile avvalersi dei protocolli esistenti di valutazione e gestione dei rischi, a condizione che siano rispettate le specifiche tecniche stabilite nel presente regolamento delegato.
Al fine di offrire solide basi per la definizione di misure preventive e barriere e garantire che l’irrigazione con acque affinate sia sicura per la salute umana e animale e per l’ambiente, i piani di gestione dei rischi dovrebbero muovere dalle più affidabili evidenze scientifiche disponibili e da altre fonti ben documentate nel piano stesso.
I sistemi di riutilizzo dell’acqua esistenti negli Stati membri possono presentare diverse configurazioni e servire un gran numero di utilizzatori finali. Per di più, conformemente al regolamento (UE) 2020/741, un singolo piano di gestione dei rischi può includere più di un sistema di riutilizzo dell’acqua. Le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi dovrebbero essere abbastanza flessibili da poter tener conto di queste differenze e dare al contempo una panoramica completa del sistema, con informazioni sufficienti a rendere possibile l’individuazione di tutti i rischi potenziali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/741 figurano nell’allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen