diritto.io

Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

  1. A) Principali elementi della gestione dei rischi La gestione dei rischi comprende l’individuazione e la gestione proattiva dei rischi al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l’ambiente o per la salute umana o animale. A tal fine è istituito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua sulla base degli elementi seguenti:

    1. 1. Descrizione dell’intero sistema di riutilizzo dell’acqua, dall’ingresso delle acque reflue nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane al punto di utilizzo, compresi le fonti di acque reflue, le fasi di trattamento e le relative tecnologie utilizzate presso l’impianto di affinamento, l’infrastruttura di erogazione, distribuzione e stoccaggio, l’utilizzo previsto, il luogo e il periodo di utilizzo (ad esempio utilizzo temporaneo o ad hoc), le tecniche di irrigazione, il tipo di coltura, le altre fonti idriche se sono previste miscelazioni e i volumi di acque affinate da erogare.

    2. 2. Individuazione di tutte le parti coinvolte nel sistema di riutilizzo dell’acqua e una chiara descrizione dei rispettivi ruoli e responsabilità.

    3. 3. Individuazione di potenziali pericoli, in particolare la presenza di agenti inquinanti e patogeni, e di possibili eventi pericolosi quali un malfunzionamento del trattamento o fuoriuscite o contaminazioni accidentali nel sistema di riutilizzo dell’acqua.

    4. 4. Individuazione degli ambienti e delle popolazioni a rischio nonché delle vie di esposizione ai pericoli potenziali individuati, tenendo conto di fattori ambientali specifici, quali l’idrogeologia, la topologia, il tipo di suolo e l’ecologia locali, e di fattori relativi al tipo di colture e di pratiche agricole e di irrigazione impiegate. Occorre tenere conto anche dei possibili effetti negativi, irreversibili o a lungo termine, sul piano ambientale e sanitario, delle attività di depurazione delle acque, sulla base di prove scientifiche.

    5. 5. Valutazione dei rischi per l’ambiente e per la salute umana e animale, tenendo conto della natura dei pericoli potenziali individuati, della durata degli utilizzi previsti, degli ambienti e delle popolazioni individuati a rischio di esposizione a tali pericoli e della gravità dei possibili effetti degli eventi pericolosi, tenendo in considerazione il principio di precauzione, nonché di tutte le pertinenti normative dell’Unione e nazionali, dei documenti di orientamento e delle prescrizioni minime applicabili agli alimenti e ai mangimi e alla sicurezza dei lavoratori. La valutazione del rischio potrebbe basarsi su un esame degli studi e dei dati scientifici disponibili. La valutazione del rischio consiste negli elementi seguenti:

      1. a) una valutazione dei rischi per l’ambiente, comprendente tutti gli aspetti seguenti:

        1. i) la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la previsione del livello senza effetto;

        2. ii) la valutazione del grado potenziale di esposizione;

        3. iii) la caratterizzazione dei rischi;

      2. b) una valutazione dei rischi per la salute umana e animale, comprendente tutti gli aspetti seguenti:

        1. i) la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta;

        2. ii) la valutazione del grado potenziale di esposizione;

        3. iii) la caratterizzazione del rischio.

      La valutazione del rischio può essere condotta per mezzo di una valutazione del rischio qualitativa o semiquantitativa. Si procederà invece a una valutazione del rischio quantitativa quando vi sono dati di supporto sufficienti o in progetti con un potenziale rischio elevato per l’ambiente o la salute pubblica.

      Nella valutazione del rischio sono tenuti in considerazione, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni:

      a) la prescrizione di ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE;

      b) l’obbligo che le aree protette di acqua destinate al consumo umano rispettino le prescrizioni della direttiva 98/83/CE;

      1. c) la prescrizione di soddisfare gli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE;

      2. d) la prescrizione di prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/CE;

      3. e) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/CE;

      4. f) la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale, vale a dire inquinanti specifici dei bacini idrografici, di cui alla direttiva 2000/60/CE;

      5. g) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/CE;

      6. h) le prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/CEE;

      7. i) le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene;

      8. j) le prescrizioni per l’igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. 183/2005;

      9. k) la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005;

      10. l) la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006;

      11. m) le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (CE) n. 396/2005;

      12. n) le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011.

  2. B) Condizioni relative alle prescrizioni supplementari

    1. 6. Presa in considerazione di prescrizioni per la qualità e il monitoraggio dell’acqua che si aggiungono a quelle indicate nell’allegato I, sezione 2, o entrambe, o sono più rigorose rispetto ad esse, ove necessario e opportuno per garantire un livello adeguato di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, in particolare quando vi sono chiare prove scientifiche del fatto che i rischi derivino dalle acque affinate e non da altre fonti. In base all’esito della valutazione del rischio di cui al punto 5, tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:

      1. a) i metalli pesanti;

      2. b) gli antiparassitari;

      3. c) i sottoprodotti di disinfezione;

      4. d) i medicinali;

      5. e) altre sostanze che destano crescente preoccupazione, tra cui i microinquinanti e le microplastiche;

      6. f) la resistenza agli agenti antimicrobici.

  3. C) Misure preventive

    1. 7. Individuazione delle misure di prevenzione che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. Si deve prestare particolare attenzione ai corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano e alle relative zone di salvaguardia. Tali misure di prevenzione possono comprendere:

      1. a) il controllo dell’accesso;

      2. b) misure supplementari di disinfezione o di eliminazione degli inquinanti;

      3. c) tecnologie specifiche di irrigazione che attenuano il rischio di formazione di aerosol (ad esempio irrigazione a goccia);

      4. d) prescrizioni specifiche per l’irrigazione a pioggia (ad esempio velocità massima del vento, distanza tra l’impianto di irrigazione a pioggia e le aree sensibili);

      5. e) prescrizioni specifiche per i campi agricoli (ad esempio inclinazione del terreno, saturazione idrica del suolo e zone carsiche);

      6. f) il sostegno alla soppressione degli agenti patogeni prima della raccolta;

      7. g) la definizione di distanze minime di sicurezza (ad esempio rispetto alle acque superficiali, comprese le sorgenti destinate alla zootecnia, o ad attività quali l’acquacoltura, la piscicoltura, la molluschicoltura, il nuoto e altre attività acquatiche);

      8. h) pannelli segnaletici presso i siti di irrigazione indicanti l’utilizzo di acqua affinata e non potabile.

      Misure specifiche di prevenzione che potrebbero risultare pertinenti sono elencate nella tabella 1.

      Tabella 1 — Misure specifiche di prevenzione

      Classe di qualità delle acque affinateMisure specifiche di prevenzione
      AI suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque affinate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.
      BDivieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra. Esclusione delle vacche da latte in lattazione dal pascolo finché quest’ultimo non è asciutto. Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell’imballaggio. I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque affinate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.
      CDivieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra. Esclusione degli animali dal pascolo per cinque giorni dopo l’ultima irrigazione. Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell’imballaggio. I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque affinate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.
      DDivieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.
    2. 8. Sistemi e procedure adeguati di controllo della qualità, compreso il monitoraggio delle acque affinate sulla base di parametri pertinenti, e programmi adeguati di manutenzione delle apparecchiature. Si raccomanda al gestore dell’impianto di affinamento di istituire e mantenere un sistema di gestione della qualità certificato conformemente alla norma ISO 9001 o equivalente.

    3. 9. Sistemi di monitoraggio ambientale per garantire che sia fornito un riscontro del monitoraggio e che tutti i processi e le procedure siano opportunamente convalidati e documentati.

    4. 10. Un sistema adeguato di gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza, comprese le procedure per informare adeguatamente tutte le parti interessate in merito a eventi di questo tipo, e aggiornamenti periodici del piano di risposta alle emergenze. Gli Stati membri potrebbero utilizzare gli orientamenti o le norme internazionali esistenti, quali gli orientamenti in materia di valutazione e gestione del rischio per la salute del riutilizzo dell’acqua non potabile (ISO 20426:2018), gli orientamenti in materia di utilizzo di acque reflue trattate per progetti di irrigazione (ISO 16075:2015) o altre norme equivalenti accettate a livello internazionale, oppure orientamenti dell’OMS quali strumenti per l’individuazione sistematica dei pericoli, la valutazione e la gestione dei rischi, sulla base di un approccio basato su priorità applicato all’intera catena (dal trattamento delle acque reflue urbane per il riutilizzo, alla distribuzione e all’utilizzo a fini irrigui in agricoltura nonché al controllo degli effetti) e per specifiche valutazioni dei rischi in loco.

    5. 11. Istituzione di meccanismi di coordinamento tra i diversi attori per assicurare la produzione e l’utilizzo dell’acqua affinata in condizioni di sicurezza.