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Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione (regolamento su un’Europa interoperabile)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

È necessario rafforzare lo sviluppo dell’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi informativi e di rete utilizzati per la fornitura o la gestione di servizi pubblici nell’Unione, onde consentire alle amministrazioni pubbliche dell’Unione di cooperare e far sì che i servizi pubblici funzionino a livello transfrontaliero. L’attuale collaborazione informale dovrebbe essere sostituita da un quadro giuridico chiaro per consentire l’interoperabilità tra i diversi livelli e settori amministrativi e facilitare flussi di dati transfrontalieri senza interruzioni per servizi digitali realmente europei che rafforzino il mercato interno nel rispetto del principio di sussidiarietà. L’interoperabilità del settore pubblico ha un impatto importante sul diritto di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali sancito nei trattati, poiché procedure amministrative onerose possono creare ostacoli significativi, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI).

La cooperazione in materia di interoperabilità transfrontaliera tra enti pubblici può rispondere a sfide comuni, in particolare nelle regioni frontaliere, e può garantire flussi di dati transfrontalieri senza interruzioni.

L’Unione e gli Stati membri lavorano da oltre vent’anni per sostenere la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche attraverso la trasformazione digitale e promuovere le profonde interconnessioni necessarie per un autentico spazio digitale europeo. Nella comunicazione del 9 marzo 2021, dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», la Commissione sottolineava la necessità di accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici entro il 2030, anche garantendo l’interoperabilità a tutti i livelli dell’amministrazione e tra i servizi pubblici. Inoltre, la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio4 fissa il chiaro obiettivo dell’accessibilità online del 100 % dei servizi pubblici fondamentali entro il 2030. La pandemia di COVID-19 ha inoltre aumentato la velocità della digitalizzazione, spingendo le amministrazioni pubbliche ad adattarsi al paradigma dell’online, anche per i servizi pubblici digitali transfrontalieri, nonché per un uso più intelligente e più verde delle tecnologie conformemente agli obiettivi in materia di clima ed energia stabiliti nel Green Deal europeo e nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Il presente regolamento mira a contribuire in modo significativo a tali obiettivi dell’Unione creando un quadro di cooperazione strutturata in materia di interoperabilità transfrontaliera tra gli Stati membri e tra la Commissione gli Stati membri per sostenere la creazione di servizi pubblici digitali, contribuendo a ridurre costi e a risparmiare tempo per i cittadini, le imprese e il settore pubblico5.

Nel perseguire il rafforzamento dell’interoperabilità transfrontaliera nell’Unione, è fondamentale sottolineare che l’interoperabilità, pur essendo della massima importanza, non garantisce, da sola, l’accessibilità e la continuità dei servizi pubblici digitali transeuropei. Un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali, dotato di un adeguato sostegno finanziario, è altrettanto importante per il conseguimento degli obiettivi di cui alla decisione (UE) 2022/2481. In linea con la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021, dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040», è opportuno rivolgere un’attenzione particolare all’estensione della connettività alle zone rurali e remote dell’Unione, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le isole, le regioni transfrontaliere e di montagna, garantendo che i benefici della trasformazione digitale siano allineati e di supporto alle iniziative consolidate dell’Unione per una inclusività e una connettività maggiori a livello regionale.

Nello sviluppo dell’interoperabilità transfrontaliera per i servizi pubblici digitali transeuropei di cui al presente regolamento è opportuno prendere in considerazione l’interoperabilità giuridica. In quanto catalizzatore dello sviluppo dell’interoperabilità organizzativa, semantica e tecnica, l’interoperabilità giuridica facilita l’ottenimento dei vantaggi derivanti dall’interoperabilità transfrontaliera in generale, tra cui il rapido accesso dei cittadini e delle imprese alle informazioni, procedure e servizi più veloci e la riduzione degli ostacoli amministrativi. Inoltre, poiché la barriera linguistica costituisce uno degli ostacoli all’interoperabilità, al riutilizzo delle soluzioni e all’istituzione di servizi transfrontalieri, l’interoperabilità semantica è un aspetto fondamentale per agevolare una comunicazione efficace in contesti multilinguistici diversificati, anche a livello regionale e locale.

I servizi pubblici digitali transeuropei sono servizi digitali che i soggetti dell’Unione o gli enti pubblici si prestano tra loro o prestano a persone fisiche o giuridiche nell’Unione e che richiedono un’interazione al di fuori delle frontiere dei singoli Stati membri, tra soggetti dell’Unione, o tra soggetti dell’Unione ed enti pubblici, mediante i loro sistemi informativi e di rete. I servizi pubblici digitali transeuropei dovrebbero comprendere, tra l’altro, i servizi pubblici fondamentali quali definiti nella decisione (UE) 2022/2481, tra i quali rientrano i servizi essenziali che sono rilevanti per i grandi eventi della vita delle persone fisiche, ad esempio la ricerca di un lavoro o lo studio, nonché per il ciclo di vita professionale delle persone giuridiche. I servizi pubblici fondamentali di rilevanza transeuropea sono destinati a generare grandi benefici ai cittadini una volta divenuti interoperabili a livello transfrontaliero. Esempi di servizi pubblici digitali transeuropei sono i servizi che, attraverso scambi transfrontalieri di dati, consentono il riconoscimento reciproco dei titoli accademici o delle qualifiche professionali, gli scambi di dati dei veicoli a fini di sicurezza stradale, l’accesso ai dati sanitari e della sicurezza sociale, compresi i certificati in caso di pandemia e vaccinazione, l’accesso ai sistemi di sportelli unici, lo scambio di informazioni in materia di fiscalità, dogane, accreditamento delle gare d’appalto pubbliche, registri digitali delle patenti di guida o delle imprese e, in generale, tutti i servizi che applicano il principio «una tantum» per l’accesso a dati transfrontalieri e lo scambio di tali dati.

Fatta salva la competenza degli Stati membri quanto alla definizione di ciò che costituisce un servizio pubblico, i soggetti dell’Unione e gli enti pubblici sono incoraggiati a riflettere sulle esigenze degli utenti e sull’accessibilità in fase di progettazione e sviluppo di tali servizi, in linea con la dichiarazione europea del 15 dicembre 2022 sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale6. Inoltre, i soggetti dell’Unione e gli enti pubblici sono incoraggiati a garantire che le persone con disabilità, gli anziani e altri gruppi vulnerabili siano in grado di utilizzare servizi pubblici a livelli di servizio comparabili a quelli forniti ad altri cittadini.

La nuova struttura di governance, imperniata sul comitato per un’Europa interoperabile («comitato»), dovrebbe essere istituita e dovrebbe avere un mandato giuridico per guidare, insieme alla Commissione, l’ulteriore sviluppo dell’interoperabilità transfrontaliera nell’Unione, compreso il quadro europeo di interoperabilità (QEI) e altre soluzioni comuni di interoperabilità giuridica, organizzativa, semantica e tecnica, quali specifiche e applicazioni. Il presente regolamento dovrebbe inoltre istituire un’etichetta chiara e facilmente riconoscibile per alcune soluzioni di interoperabilità (soluzioni per un’Europa interoperabile). Dovrebbe essere promossa la creazione di una comunità dinamica intorno a soluzioni tecnologiche aperte delle amministrazioni pubbliche.

Gli enti regionali e locali svolgeranno un ruolo attivo nello sviluppo delle soluzioni di interoperabilità. Dovrebbero inoltre cercare di coinvolgere le PMI, gli istituti di ricerca e di istruzione e la società civile, e condividere i risultati di tali scambi.

Ai fini di un approccio coerente all’interoperabilità del settore pubblico nell’Unione e del sostegno al principio di buona amministrazione e alla libera circolazione dei dati personali e non personali all’interno dell’Unione, è opportuno allineare per quanto possibile le norme per tutti i soggetti dell’Unione e gli enti pubblici che stabiliscono requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei e che incidono pertanto sulla capacità di tali soggetti ed enti di condividere dati attraverso i loro sistemi informativi e di rete. Tale obiettivo comprende la Commissione e altri soggetti dell’Unione, nonché gli enti pubblici degli Stati membri a tutti i livelli dell’amministrazione: nazionale, regionale e locale. I soggetti dell’Unione svolgono un ruolo importante nella raccolta dei dati delle comunicazioni obbligatorie dagli Stati membri. Pertanto, anche l’interoperabilità di tali dati dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali è garantito in particolare dai regolamenti (UE) 2016/6797 e (UE) 2018/17258 del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 tutela inoltre la vita privata e la riservatezza delle comunicazioni, definendo anche condizioni per l’archiviazione dei dati personali e non personali nelle apparecchiature terminali e per l’accesso agli stessi da tali apparecchiature. Tali atti legislativi dell’Unione costituiscono la base per un trattamento sostenibile e responsabile dei dati, anche nei casi in cui gli insiemi di dati comprendono una combinazione di dati personali e non personali. Il presente regolamento integra e non pregiudica il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e vita privata, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 nonché la direttiva 2002/58/CE. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni.

L’interoperabilità transfrontaliera non viene realizzata solo attraverso infrastrutture digitali centralizzate negli Stati membri, ma anche mediante un approccio decentrato. Questo comporta la necessità di un rapporto di fiducia tra le amministrazioni pubbliche, che consenta lo scambio di dati tra amministrazioni locali di diversi Stati membri senza passare necessariamente attraverso i nodi nazionali. È pertanto necessario sviluppare soluzioni comuni di interoperabilità, riutilizzabili a tutti i livelli amministrativi. Le soluzioni di interoperabilità possono assumere forme diverse che vanno da strumenti di livello superiore, quali quadri concettuali e orientamenti, a soluzioni più tecniche, quali architetture di riferimento, specifiche tecniche o norme. Inoltre, servizi e applicazioni concreti, nonché componenti tecniche documentate come il codice sorgente, compresi artefatti e modelli di intelligenza artificiale, possono costituire soluzioni di interoperabilità se tengono conto degli aspetti giuridici, organizzativi, semantici o tecnici dell’interoperabilità transfrontaliera. Le necessità di interazioni digitali transfrontaliere sono in aumento, il che richiede soluzioni in grado di soddisfare tali esigenze. Il presente regolamento intende facilitare e incoraggiare gli scambi a tutti i livelli dell’amministrazione, superando gli ostacoli transfrontalieri e gli oneri amministrativi, aumentando in tal modo l’efficienza dei servizi pubblici in tutta l’Unione.

L’interoperabilità facilita l’efficace attuazione delle politiche, in particolare di quelle con un forte collegamento con il settore pubblico, come la giustizia e gli affari interni, la fiscalità e le dogane, i trasporti, l’energia, la sanità, l’agricoltura e l’occupazione, così come le regolamentazioni imprenditoriali e industriali. Realizzare l’interoperabilità a livello di singolo settore comporta tuttavia il rischio che, tramite l’adozione di soluzioni differenti o incompatibili a livello nazionale o settoriale, emergano nuove barriere elettroniche tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione. Ciò rischia inoltre di pregiudicare l’apertura e la competitività dei mercati nonché l’erogazione di servizi di interesse generale a cittadini e imprese. Pertanto il presente regolamento dovrebbe anche agevolare e incoraggiare l’interoperabilità intersettoriale e applicarsi a essa, sostenendo in tal modo l’eliminazione degli ostacoli, delle incompatibilità e della frammentazione dei servizi pubblici digitali.

Onde eliminare la frammentazione del panorama dell’interoperabilità nell’Unione, dovrebbero essere promossi una concezione comune di interoperabilità nell’Unione e un approccio olistico alle soluzioni di interoperabilità. Una cooperazione strutturata dovrebbe sostenere le misure volte a promuovere un’impostazione delle politiche pronta per il digitale e basata sulla «interoperabilità fin dalla progettazione». Dovrebbe inoltre promuovere la gestione e l’uso efficienti delle infrastrutture di servizi digitali e delle loro rispettive componenti da parte dei soggetti dell’Unione e degli enti pubblici onde consentire l’istituzione e il funzionamento di servizi pubblici sostenibili ed efficienti, con l’obiettivo di garantire l’accessibilità fino al livello amministrativo più basso.

I soggetti dell’Unione e gli enti pubblici possono introdurre requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei. Al fine di garantire che tali servizi possano scambiare dati a livello transfrontaliero, è opportuno istituire un meccanismo che consenta di rilevare gli ostacoli giuridici, organizzativi, semantici e tecnici all’interoperabilità transfrontaliera (valutazione dell’interoperabilità). Tale meccanismo dovrebbe garantire che si tenga adeguatamente conto degli aspetti connessi all’interoperabilità transfrontaliera in tutte le decisioni che possono incidere sulla progettazione di tali servizi.

Ai fini della definizione di requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei, è importante concentrarsi sull’aspetto dell’interoperabilità quanto più precocemente possibile nel processo di elaborazione delle politiche, seguendo il principio del «digitale per default» e l’approccio basato sulla «interoperabilità fin dalla progettazione». Pertanto, il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico che intenda stabilire requisiti vincolanti per uno o più servizi pubblici digitali transeuropei che incidono sull’interoperabilità transfrontaliera, per esempio nel corso della digitalizzazione dei servizi pubblici fondamentali di cui alla decisione (UE) 2022/2481, dovrebbe effettuare una valutazione dell’interoperabilità. Per garantire che tale compito sia svolto con efficacia ed efficienza, uno Stato membro può definire le risorse interne e la collaborazione tra i suoi enti pubblici necessari per sostenere lo svolgimento di tali valutazioni dell’interoperabilità.

Una valutazione dell’interoperabilità è necessaria per comprendere l’entità dell’impatto dei requisiti previsti e per proporre misure che consentano di cogliere i vantaggi e affrontare i costi potenziali. In situazioni in cui una valutazione dell’interoperabilità non è obbligatoria, il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico dovrebbe poter decidere di effettuarla su base volontaria. Il presente regolamento promuove pertanto l’interoperabilità in generale.

I requisiti vincolanti comprendono qualsiasi obbligo, divieto, condizione, criterio o limite di natura giuridica, organizzativa, semantica o tecnica ai sensi di una legge, un regolamento, una disposizione amministrativa, un contratto, una gara d’appalto o un altro documento ufficiale. I requisiti vincolanti incidono sulle modalità di progettazione, acquisizione, sviluppo e attuazione dei servizi pubblici digitali transeuropei e dei relativi sistemi informativi e di rete utilizzati per prestare tali servizi, influenzandone in tal modo i flussi di dati in entrata e in uscita. Tuttavia, compiti quali la manutenzione evolutiva che non introduce modifiche sostanziali, aggiornamenti tecnici o di sicurezza o il semplice acquisto di apparecchiature di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) standard non incidono di norma sull’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei e non comportano pertanto una valutazione obbligatoria dell’interoperabilità ai sensi del presente regolamento.

L’approccio allo svolgimento delle valutazioni dell’interoperabilità dovrebbe essere proporzionato e diversificato in funzione del livello a cui sono effettuate e della loro portata. In alcune circostanze può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione dell’interoperabilità che verta su un oggetto più ampio di un singolo progetto, incluso qualora enti pubblici intendano istituire un’applicazione o una piattaforma di trattamento comuni. In tali casi, dovrebbe essere fortemente incoraggiata una valutazione dell’interoperabilità che vada al di là del raggiungimento degli obiettivi dell’Europa interoperabile per conseguire una piena attuazione dell’interoperabilità. Analogamente, i requisiti relativi alle valutazioni dell’interoperabilità condotte a livello di attuazione di un singolo progetto, ad esempio nel caso di un ente locale, dovrebbero essere pragmatici e consentire un focus ristretto che tenga conto del fatto che i maggiori benefici delle valutazioni dell’interoperabilità sono generalmente colti nelle prime fasi dell’elaborazione delle politiche e dello sviluppo dell’architettura, delle specifiche e delle norme di riferimento. Qualora il comitato adotti gli orientamenti sul contenuto della valutazione dell’interoperabilità, dovrebbe tenere conto, tra l’altro, della capacità degli enti pubblici regionali e locali ed evitare un onere amministrativo eccessivo.

Nel processo di consultazione di chi è direttamente interessato o dei relativi rappresentanti, il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico dovrebbe poter ricorrere a pratiche di consultazione consolidate e a dati attuali.

La valutazione dell’interoperabilità dovrebbe esaminare gli effetti dei requisiti vincolanti previsti per i servizi pubblici digitali transeuropei sull’interoperabilità transfrontaliera, ad esempio tenendo conto dell’origine, della natura, della particolarità e della portata di tali effetti. Il risultato di tale valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nel determinare le misure appropriate da adottare per istituire o modificare i requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei.

Il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico dovrebbe pubblicare una relazione relativa al risultato della valutazione dell’interoperabilità in un luogo pubblico designato dalle autorità nazionali competenti o dai coordinatori per l’interoperabilità per i soggetti dell’Unione, almeno su un sito web ufficiale in un formato leggibile meccanicamente. La pubblicazione della relazione non dovrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali e dovrebbe essere limitata ove giustificato da motivi di ordine pubblico o di sicurezza. Dovrebbe essere rispettato il diritto dell’Unione che disciplina la protezione dei dati personali. Il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico dovrebbero condividere i risultati della valutazione dell’interoperabilità elettronicamente con il comitato. Su tale base il comitato dovrebbe analizzare e fornire proposte di miglioramento dell’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei. Le proposte del comitato dovrebbero essere pubblicati sul portale «Europa interoperabile».

È necessaria una lista di controllo comune per le relazioni sulle valutazioni dell’interoperabilità al fine di agevolare ai soggetti dell’Unione e agli enti pubblici lo svolgimento di tali valutazioni e consentire al comitato di formulare raccomandazioni sulla base dei risultati di tali relazioni per migliorare l’interoperabilità transfrontaliera. Di conseguenza la relazione contenente i risultati del processo di valutazione dell’interoperabilità dovrebbe sintetizzare gli effetti del requisito valutato sulle dimensioni giuridica, organizzativa, semantica, tecnica e relativa alla governance dell’interoperabilità transfrontaliera, insieme al tipo di soluzione di Europa interoperabile utilizzata per affrontare tali effetti e i rimanenti ostacoli non ancora affrontati. L’utilizzo di tale lista di controllo comune dovrebbe essere ulteriormente chiarito mediante orientamenti adottati dal comitato.

La Commissione dovrebbe fornire mezzi intuitivi con cui trattare e trasmettere i risultati delle valutazioni, incluso in un formato leggibile meccanicamente. Uno strumento online per le relazioni sulle valutazioni dell’interoperabilità dovrebbe servire a fornire un’interfaccia semplice e intuitiva per la produzione e pubblicazione di tali relazioni. I risultati standardizzati delle relazioni in un formato leggibile meccanicamente potrebbero essere utilizzati a fini di monitoraggio. Tale strumento dovrebbe altresì facilitare la traduzione automatica e dovrebbe essere integrato nel portale «Europa interoperabile». Al fine di promuovere l’interoperabilità e l’integrazione senza interruzioni, lo strumento online dovrebbe inoltre adottare un modello di dati aperti derivato dalla lista di controllo per le relazioni sulle valutazioni dell’interoperabilità e conformarsi a tale modello. Inoltre è fondamentale mettere a disposizione un’interfaccia di programmazione delle applicazioni che consenta l’integrazione dello strumento nelle piattaforme di comunicazione esistenti, massimizzando in tal modo i vantaggi e l’efficienza per tutti i portatori di interessi. Mentre l’utilizzo dello strumento online dovrebbe essere volontario, l’obbligo di un soggetto dell’Unione o di un ente pubblico di pubblicare una relazione che illustri i risultati della valutazione dell’interoperabilità in un luogo pubblico dovrebbe essere considerato soddisfatto se sono presentati i dati necessari e ne è autorizzata la pubblicazione sul portale «Europa interoperabile».

I soggetti dell’Unione o gli enti pubblici che cercano soluzioni di interoperabilità dovrebbero poter chiedere ad altri soggetti dell’Unione o enti pubblici le soluzioni di interoperabilità utilizzate da tali soggetti o enti, quali buone pratiche, specifiche e codice di software, unitamente alla relativa documentazione. La condivisione dovrebbe diventare un approccio automatico. I soggetti dell’Unione o gli enti pubblici dovrebbero inoltre cercare di elaborare nuove soluzioni di interoperabilità o di sviluppare ulteriormente quelle esistenti. A tale riguardo, dovrebbero dare priorità a soluzioni che non prevedono condizioni di licenza restrittive, se tali soluzioni sono equivalenti. Tuttavia, la condivisione di soluzioni di interoperabilità non dovrebbe essere intesa quale obbligo per i soggetti dell’Unione e gli enti pubblici di rinunciare ai loro diritti di proprietà intellettuale.

Qualora le amministrazioni pubbliche condividano le loro soluzioni con altre amministrazioni pubbliche o con il pubblico, esse agiscono nell’interesse pubblico. Questo è tanto più pertinente per le tecnologie innovative. Ad esempio, il codice aperto rende trasparenti gli algoritmi e consente audit indipendenti e blocchi riproducibili. La condivisione di soluzioni di interoperabilità nell’amministrazione pubblica dovrebbe stabilire le condizioni per il conseguimento di un ecosistema aperto di tecnologie digitali per il settore pubblico in grado di produrre molteplici benefici.

Nel monitorare la coerenza delle soluzioni di interoperabilità raccomandate e nel proporre misure per garantirne la compatibilità con soluzioni esistenti che condividono uno scopo comune, il comitato dovrebbe tenere conto dell’obsolescenza delle soluzioni.

Il QEI dovrebbe garantire la coerenza ed essere riconosciuto come il punto di riferimento unico per l’approccio dell’Unione all’interoperabilità nel settore dei servizi pubblici. Inoltre, quadri di interoperabilità specialistici possono rispondere alle esigenze di settori, ambiti o livelli amministrativi specifici. Tali quadri, di natura non vincolante, dovrebbero promuovere ulteriormente l’attuazione delle soluzioni di interoperabilità e l’approccio basato sulla «interoperabilità fin dalla progettazione».

Il QEI dovrebbe, tra l’altro, promuovere il principio del multilinguismo nel settore pubblico.

Il QEI dovrebbe essere sviluppato dal comitato. Il comitato dovrebbe essere composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, sono quindi al centro dello sviluppo e dell’attuazione del QEI. Il comitato dovrebbe aggiornare il QEI quando necessario.

I quadri di interoperabilità specialistici, elaborati per integrare il QEI, dovrebbero tenere in considerazione, senza comprometterli, i quadri settoriali esistenti sviluppati a livello dell’Unione, quale il settore sanitario).

L’interoperabilità è direttamente connessa all’esistenza di specifiche e norme aperte e dipende dal loro utilizzo. Il settore pubblico dell’Unione dovrebbe pertanto essere autorizzato a concordare specifiche aperte trasversali e altre soluzioni per promuovere l’interoperabilità. Il nuovo quadro dovrebbe prevedere, per il futuro, un processo chiaro per la concertazione e la promozione di soluzioni di interoperabilità raccomandate che recano l’etichetta «soluzione per un’Europa interoperabile». In tal modo il settore pubblico potrà comunicare in maniera più coordinata per incanalare le proprie esigenze e i valori pubblici in discussioni più ampie. Il comitato dovrebbe concordare i criteri generali che tali soluzioni devono rispettare. Il comitato dovrebbe essere in grado di ritirare tali raccomandazioni. Qualora il comitato ritiri le proprie raccomandazioni, l’etichetta «soluzione per un’Europa interoperabile» dovrebbe essere rimossa dalle pertinenti soluzioni di interoperabilità e tali soluzioni di interoperabilità potrebbero essere eliminate dal portale «Europa interoperabile», se necessario.

Molte specifiche di interoperabilità utilizzate dal settore pubblico potrebbero essere ricavate dal vigente diritto dell’Unione. È pertanto necessario stabilire un collegamento tra tutte le specifiche dei servizi pubblici digitali transeuropei che sono obbligatorie a norma del diritto dell’Unione. Non è sempre facile per le autorità responsabili dell’attuazione trovare i requisiti nel formato più recente e leggibile meccanicamente. Un punto di ingresso unico sotto forma di portale «Europa interoperabile» e norme chiare sui metadati delle informazioni relative a tali requisiti sono destinati ad aiutare gli enti pubblici a garantire che le loro infrastrutture di servizi digitali siano conformi alle norme vigenti e future.

Il portale «Europa interoperabile» dovrebbe essere sviluppato sulla base delle iniziative esistenti e dovrebbe essere istituito come punto di riferimento facilmente accessibile per le soluzioni di interoperabilità e le relative valutazioni, conoscenza e comunità. Il portale «Europa interoperabile» dovrebbe essere creato come un collegamento alle fonti ufficiali e dovrebbe essere aperto ai contributi della comunità per un’Europa interoperabile istituita dal presente regolamento.

Il portale «Europa interoperabile» dovrebbe mettere a disposizione del pubblico e rendere reperibili soluzioni di interoperabilità conformi ai principi del QEI di apertura, accessibilità, neutralità tecnica, riusabilità, sicurezza e vita privata. Vi dovrebbe essere una chiara distinzione tra le soluzioni per un’Europa interoperabile raccomandate dal comitato e altre soluzioni di interoperabilità, quali quelle condivise proattivamente ai fini del riutilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche, quelle connesse alle politiche dell’Unione e le pertinenti soluzioni provenienti da portali nazionali. I casi d’uso nel portale «Europa interoperabile» dovrebbero essere consultabili per paese o per tipo di servizio pubblico che sostengono. Il comitato dovrebbe essere consultato in merito alle modalità di categorizzazione delle soluzioni sul portale «Europa interoperabile».

Poiché l’open source consente agli utenti di valutare e verificare attivamente l’interoperabilità e la sicurezza delle soluzioni, è importante che sia utilizzato per sostenere l’attuazione delle soluzioni di interoperabilità. In tale contesto dovrebbe essere promosso l’uso di licenze open source per rafforzare la chiarezza giuridica e il riconoscimento reciproco delle licenze negli Stati membri. Tramite la Licenza Pubblica dell’Unione europea (EUPL) la Commissione fornisce già una soluzione per tali licenze. I portali degli Stati membri che raccolgono soluzioni open source e sono connessi al portale «Europa interoperabile» dovrebbero consentire l’uso dell’EUPL, senza escludere la possibilità che tali portali autorizzino l’uso di altre licenze open source.

Attualmente i servizi pubblici dell’Unione prestati o gestiti elettronicamente dipendono spesso da fornitori esterni all’Unione. È nell’interesse strategico dell’Unione garantire il mantenimento e lo sviluppo di capacità tecnologiche essenziali per tutelare il proprio mercato unico digitale, e in particolare per assicurare la prestazione dei servizi, proteggere i sistemi informativi e di rete critici e fornire servizi pubblici fondamentali. Le misure di sostegno per un’Europa interoperabile dovrebbero aiutare le amministrazioni pubbliche a evolversi e a essere in grado di integrare nuove sfide e nuovi settori nei contesti transfrontalieri. L’interoperabilità è una condizione per evitare il lock-in tecnologico, consentire sviluppi tecnici e promuovere l’innovazione, il che dovrebbe rafforzare la competitività globale, la resilienza e l’autonomia strategica aperta dell’Unione.

È necessario istituire un meccanismo di governance per facilitare l’attuazione delle politiche dell’Unione in modo da garantire l’interoperabilità. Tale meccanismo dovrebbe concentrarsi sull’attuazione digitale interoperabile delle politiche, una volta adottate sotto forma di atti giuridici, e dovrebbe servire a sviluppare soluzioni di interoperabilità in funzione delle esigenze. Il meccanismo dovrebbe sostenere gli enti pubblici. I progetti di sostegno all’attuazione delle politiche volti a supportare gli enti pubblici dovrebbero essere proposti dal comitato alla Commissione, che dovrebbe decidere se istituire o meno i progetti di sostegno, nel debito rispetto della potenziale necessità di versioni non ufficiali ed eseguibili meccanicamente delle politiche, quali modelli di attuazione di riferimento o un codice, riutilizzabili a tutti i livelli dell’amministrazione.

Tutti i livelli dell’amministrazione dovrebbero cooperare con organizzazioni innovative, incluso imprese o soggetti senza scopo di lucro, nella progettazione, nello sviluppo e nel funzionamento dei servizi pubblici. Sostenere la cooperazione GovTech tra enti pubblici, istituti di ricerca e di istruzione, start-up e PMI innovative, come pure organizzazioni della società civile (CivicTech), è un mezzo efficace per sostenere l’innovazione e la flessibilità del settore pubblico e promuovere l’uso di strumenti di interoperabilità tra i settori pubblico e privato. Sostenere un ecosistema GovTech aperto nell’Unione che riunisca attori pubblici e privati a livello transfrontaliero e coinvolga diversi livelli dell’amministrazione dovrebbe consentire lo sviluppo di iniziative innovative relative alla progettazione e alla diffusione di soluzioni di interoperabilità GovTech.

Individuando esigenze e priorità condivise in materia di innovazione e concentrandosi su sforzi comuni in materia di GovTech e sperimentazione a livello transfrontaliero si aiuterebbero gli enti pubblici dell’Unione a condividere i rischi, gli insegnamenti tratti e i risultati delle misure di innovazione. Tali attività attingeranno in particolare al ricco serbatoio dell’Unione di PMI e start-up tecnologiche. L’esito positivo dei progetti GovTech e delle misure di innovazione guidate dall’Europa interoperabile dovrebbe contribuire a potenziare gli strumenti GovTech e le soluzioni di interoperabilità ai fini del loro riutilizzo.

Le misure di sostegno per un’Europa interoperabile potrebbero beneficiare di spazi sicuri per la sperimentazione, garantendo al tempo stesso un’innovazione responsabile e l’integrazione di adeguate misure di attenuazione dei rischi e tutele. Per garantire un quadro giuridico favorevole all’innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente alle perturbazioni, dovrebbe essere possibile gestire tali progetti in spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. Gli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità dovrebbero consistere in ambienti di prova controllati che facilitino lo sviluppo e le prove riguardanti soluzioni innovative prima che tali soluzioni siano integrate nei sistemi informativi e di rete del settore pubblico. La creazione degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità dovrebbe mirare a promuovere l’interoperabilità attraverso soluzioni innovative tramite la creazione di un ambiente controllato di sperimentazione e di prova al fine di garantire l’allineamento di tali soluzioni al presente regolamento e ad altre pertinenti normative dell’Unione e nazionali, il rafforzamento della certezza del diritto per gli innovatori e le autorità competenti e una migliore comprensione delle opportunità, dei rischi emergenti e dell’impatto delle nuove soluzioni. Per garantire un’applicazione uniforme in tutta l’Unione e realizzare economie di scala, è opportuno stabilire norme comuni per l’attuazione degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. Il Garante europeo della protezione dei dati dispone del potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti dell’Unione nel contesto degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1725.

È necessario prevedere norme per l’uso dei dati personali raccolti per altre finalità con l’obiettivo di sviluppare determinate soluzioni di interoperabilità nell’interesse pubblico nell’ambito dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725, fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio10. Tutti gli altri obblighi dei titolari del trattamento e diritti degli interessati ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680 restano applicabili. In particolare, il presente regolamento non costituisce una base giuridica ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725. Il presente regolamento è volto unicamente a prevedere il trattamento dei dati personali nel contesto dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. Qualsiasi altro trattamento di dati personali che rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento richiederebbe una base giuridica distinta.

Al fine di aumentare la trasparenza del trattamento dei dati personali da parte dei soggetti dell’Unione e degli enti pubblici, il portale «Europa interoperabile» dovrebbe fornire l’accesso alle informazioni sul trattamento dei dati personali nel contesto degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

È necessario migliorare la comprensione delle questioni relative all’interoperabilità, in particolare tra i dipendenti del settore pubblico. La formazione continua è fondamentale a tale riguardo e la cooperazione e il coordinamento in materia dovrebbero essere incoraggiati. Oltre alla formazione sulle soluzioni per un’Europa interoperabile, tutte le iniziative dovrebbero, ove opportuno, essere accompagnate da una condivisione di esperienze e soluzioni e dallo scambio e dalla promozione di migliori pratiche o basarsi su di essi. A tal fine, la Commissione dovrebbe mettere a punto corsi di formazione e materiali formativi e dovrebbe promuovere l’elaborazione di un programma di certificazione in materia di interoperabilità con l’obiettivo di promuovere le migliori pratiche, le qualifiche per le risorse umane e una cultura dell’eccellenza. La Commissione dovrebbe contribuire ad aumentare la disponibilità generale e la diffusione di corsi di formazione sull’interoperabilità del settore pubblico a livello nazionale, regionale e locale, in linea con le strategie dell’Unione per le competenze digitali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo delle capacità, in particolare nelle amministrazioni pubbliche, per quanto concerne la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze necessari per l’attuazione del presente regolamento.

Per creare un meccanismo che faciliti un processo di apprendimento reciproco tra i soggetti dell’Unione e gli enti pubblici e la condivisione di migliori pratiche nell’attuazione delle soluzioni per un’Europa interoperabile in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire disposizioni sul processo di revisione tra pari. La revisione tra pari dovrebbe generare idee e raccomandazioni preziose per l’ente pubblico che ne è oggetto. Potrebbe in particolare contribuire ad agevolare il trasferimento di tecnologie, strumenti, misure e processi tra coloro che vi partecipano. La revisione tra pari dovrebbe creare un percorso funzionale per la condivisione di migliori pratiche tra gli Stati membri e i soggetti dell’Unione con diversi livelli di maturità in termini di interoperabilità. Se necessario, dovrebbe essere possibile eseguire su base volontaria una revisione tra pari su richiesta di un soggetto dell’Unione o di un ente pubblico. Al fine di garantire che il processo di revisione tra pari sia economicamente efficace, produca risultati chiari e significativi, ed eviti oneri amministrativi non necessari, la Commissione dovrebbe poter adottare orientamenti sulla metodologia e il contenuto della revisione tra pari, in base all’emergere delle esigenze e previa consultazione del comitato.

Il comitato dovrebbe agevolare lo sviluppo dell’orientamento generale della cooperazione strutturata per un’Europa interoperabile nel promuovere l’interconnessione digitale e l’interoperabilità dei servizi pubblici nell’Unione e sorvegliare le attività strategiche e di attuazione connesse a tale cooperazione. Il comitato dovrebbe svolgere i propri compiti tenendo conto delle norme di interoperabilità transfrontaliera e delle soluzioni già attuate per i sistemi informativi e di rete esistenti.

Alcuni soggetti dell’Unione, come il comitato europeo per l’innovazione in materia di dati e il comitato dello spazio europeo dei dati sanitari, sono stati creati con l’incarico, fra l’altro, di rafforzare l’interoperabilità in specifici ambiti o a livello politico. Nessuno dei soggetti esistenti è tuttavia incaricato di occuparsi dei requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei. Il comitato dovrebbe sostenere i soggetti dell’Unione che lavorano su politiche, azioni e soluzioni pertinenti per l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, ad esempio in materia di interoperabilità semantica per la portabilità e la riusabilità degli spazi di dati. Il comitato dovrebbe interagire con tutti i pertinenti soggetti dell’Unione al fine di garantire l’allineamento e le sinergie tra le azioni di interoperabilità transfrontaliera e quelle settoriali. A tal fine, la Commissione, quale presidente del comitato, può invitare esperti con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno, compresi i rappresentanti degli enti regionali e locali e delle comunità open source e di normazione.

La promozione dell’interoperabilità del settore pubblico richiede la partecipazione attiva e l’impegno di esperti, operatori del settore, utenti e cittadini interessati in tutti gli Stati membri. Tale sforzo riguarda tutti i livelli dell’amministrazione – nazionale, regionale e locale – e coinvolge partner internazionali, istituti di ricerca e di istruzione, le comunità pertinenti e il settore privato. Per poter attingere alle loro conoscenze e competenze e alla loro creatività, la comunità per un’Europa interoperabile, un forum apposito, dovrebbe contribuire a incanalare feedback, esigenze degli utenti ed esigenze operative, a individuare i settori da sviluppare ulteriormente e le priorità per la cooperazione in materia di interoperabilità nell’Unione. La creazione della comunità per un’Europa interoperabile dovrebbe sostenere il coordinamento e la cooperazione tra i principali attori strategici e operativi dell’interoperabilità.

La comunità per un’Europa interoperabile dovrebbe essere aperta a tutte le parti interessate. L’accesso alla comunità per un’Europa interoperabile dovrebbe essere il più agevole possibile e dovrebbero essere evitati ostacoli e oneri amministrativi non necessari. La comunità per un’Europa interoperabile dovrebbe riunire portatori di interessi pubblici e privati, compresi i cittadini, con competenze nel campo dell’interoperabilità transfrontaliera, provenienti da contesti diversi, come il mondo accademico, la ricerca e l’innovazione, l’istruzione, la normazione e le specifiche, le imprese e l’amministrazione pubblica a tutti i livelli. È opportuno incoraggiare la partecipazione attiva alla comunità per un’Europa interoperabile, anche individuando misure di sostegno e opportunità di finanziamento.

Per garantire l’attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, è necessario designare le autorità nazionali competenti responsabili a tal fine. In molti Stati membri, alcuni soggetti hanno già il compito di sviluppare l’interoperabilità. Tali soggetti dovrebbero poter assumere il ruolo di autorità competente in conformità del presente regolamento e, qualora vi sia più di un’autorità nazionale competente, dovrebbe essere designato un punto di contatto unico tra di esse.

Dovrebbe essere sviluppata un’agenda per un’Europa interoperabile quale principale strumento dell’Unione per coordinare gli investimenti pubblici nelle soluzioni di interoperabilità e definire la tabella di marcia per l’attuazione del presente regolamento. Tale strumento dovrebbe fornire una panoramica completa delle possibilità di finanziamento e degli impegni di finanziamento nel settore, integrando, se del caso, i relativi programmi dell’Unione. Ciò dovrebbe contribuire a creare sinergie e a coordinare il sostegno finanziario connesso allo sviluppo dell’interoperabilità, evitando doppioni a tutti i livelli dell’amministrazione.

Dovrebbero essere raccolte informazioni che permettano di orientare l’attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, comprese le informazioni a sostegno del lavoro del comitato, e di fornire contributi per la valutazione del presente regolamento in conformità dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201611. La Commissione dovrebbe pertanto effettuare un monitoraggio e una valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui seguenti cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto, con particolare attenzione all’impatto del presente regolamento sull’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei quale fattore abilitante per servizi pubblici digitali accessibili e senza interruzioni, alla riduzione degli oneri amministrativi e alla necessità di eventuali misure e politiche supplementari a livello dell’Unione. La valutazione dovrebbe inoltre costituire la base per le valutazioni d’impatto di possibili ulteriori misure. Inoltre, previa consultazione del comitato, la Commissione dovrebbe elaborare la metodologia, il processo e gli indicatori per il monitoraggio. Il meccanismo di monitoraggio dovrebbe essere concepito in modo da ridurre al minimo l’onere amministrativo a carico degli Stati membri riutilizzando, nella misura del possibile, le fonti di dati esistenti e creando sinergie con i meccanismi di monitoraggio esistenti, quali l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società, il parametro di riferimento per l’eGovernment e le traiettorie del programma strategico per il decennio digitale 2030 istituito dalla decisione (UE) 2022/2481.

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’interoperabilità nell’Unione. Tale relazione dovrebbe riferire sui progressi compiuti per quanto riguarda l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, gli ostacoli all’attuazione e i suoi fattori trainanti, nonché i risultati conseguiti nel tempo, in linea con gli aspetti relativi al monitoraggio elencati nel presente regolamento. Per quanto riguarda gli indicatori per i quali i dati non sono disponibili, gli Stati membri dovrebbero fornire i dati in modo tempestivo tramite il comitato al fine di garantire l’effettiva presentazione della relazione. La qualità della relazione è subordinata alla tempestiva disponibilità di dati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le norme e le condizioni per l’istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare il mercato interno promuovendo l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di tre mesi dalla data di entrata in vigore, al fine di concedere agli Stati membri e ai soggetti dell’Unione il tempo sufficiente per prepararvisi. Tale rinvio è necessario per creare il comitato e la comunità per un’Europa interoperabile e per designare i coordinatori per l’interoperabilità. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe concedere agli Stati membri e ai soggetti dell’Unione il tempo di prepararsi all’effettiva attuazione delle valutazioni dell’interoperabilità e designare una o più autorità nazionali competenti e un punto di contatto unico. Pertanto, le disposizioni sulle valutazioni dell’interoperabilità, sulle autorità nazionali competenti e sui punti di contatto unici dovrebbero applicarsi dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 13 gennaio 202313,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce misure che promuovono l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, contribuendo in tal modo all’interoperabilità dei sottostanti sistemi informativi e di rete, definendo norme comuni e un quadro di governance.

2. Il presente regolamento si applica ai soggetti dell’Unione e agli enti pubblici che regolamentano, forniscono, gestiscono o attuano servizi pubblici digitali transeuropei.

3. Il presente regolamento si applica fatte salve la competenza degli Stati membri quanto alla definizione di ciò che costituisce un servizio pubblico o alla loro capacità di stabilire le norme procedurali, o di prestare, gestire o attuare tali servizi.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.

5. Il presente regolamento non comporta la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza pubblica, difesa o sicurezza nazionale.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «interoperabilità transfrontaliera»: la capacità dei soggetti dell’Unione e degli enti pubblici degli Stati membri di interagire tra loro a livello transfrontaliero condividendo dati, informazioni e conoscenze attraverso processi digitali in linea con i requisiti giuridici, organizzativi, semantici e tecnici relativi a tale interazione transfrontaliera;

  2. 2) «servizi pubblici digitali transeuropei»: servizi digitali che i soggetti dell’Unione o gli enti pubblici si prestano tra loro o prestano a persone fisiche o giuridiche nell’Unione e che richiedono un’interazione al di fuori delle frontiere dei singoli Stati membri, tra soggetti dell’Unione o tra soggetti dell’Unione ed enti pubblici, mediante i loro sistemi informativi e di rete;

  3. 3) «sistema informativo e di rete»: un sistema informativo e di rete quale definito all’articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio14;

  4. 4) «soluzione di interoperabilità»: una risorsa riutilizzabile relativa ai requisiti giuridici, organizzativi, semantici o tecnici per consentire l’interoperabilità transfrontaliera, come quadri concettuali, orientamenti, architetture di riferimento, specifiche tecniche, norme, servizi e applicazioni, nonché componenti tecniche documentate, come il codice sorgente;

  5. 5) «soggetti dell’Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione istituiti dal TUE, dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, oppure sulla base dei medesimi;

  6. 6) «ente pubblico»: un ente pubblico quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio15;

  7. 7) «dati»: i dati quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio16;

  8. 8) «formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente quale definito all’articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024;

  9. 9) «GovTech»: una cooperazione basata sulla tecnologia tra attori dei settori pubblico e privato a sostegno della trasformazione digitale del settore pubblico;

  10. 10) «norma»: una norma quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio17;

  11. 11) «specifica tecnica delle TIC»: una specifica tecnica delle TIC quale definita all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

  12. 12) «licenza open source»: una licenza in virtù della quale il riutilizzo, la ridistribuzione e la modifica del software sono consentiti, per tutti gli usi, in una dichiarazione unilaterale del titolare del diritto, con la possibilità di prevedere determinate condizioni, e in virtù della quale il codice sorgente del software è messo a disposizione degli utenti senza restrizioni;

  13. 13) «livello di dirigenza più elevato»: un dirigente, un organo di gestione o di coordinamento e sorveglianza al livello amministrativo più alto, tenuto conto dei sistemi di governance ad alto livello di ogni soggetto dell’Unione;

  14. 14) «spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità»: un ambiente controllato istituito da un soggetto dell’Unione o da un ente pubblico per lo sviluppo, l’addestramento, le prove e la convalida riguardanti soluzioni di interoperabilità innovative, se del caso in condizioni reali, a sostegno dell’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare;

  15. 15) «requisito vincolante»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione, criterio o limite di natura giuridica, organizzativa, semantica o tecnica stabiliti da un soggetto dell’Unione o da un ente pubblico in relazione a uno o più servizi pubblici digitali transeuropei e avente un effetto sull’interoperabilità transfrontaliera.

Art. 3 Valutazione dell’interoperabilità

1.

Prima di adottare una decisione su requisiti vincolanti nuovi o sostanzialmente modificati, un soggetto dell’Unione o un ente pubblico effettuano una valutazione dell’interoperabilità.

Se, in relazione ai requisiti vincolanti, è già stata effettuata una valutazione dell’interoperabilità o se i requisiti vincolanti sono attuati da soluzioni fornite da soggetti dell’Unione, l’ente pubblico interessato non è tenuto a effettuare un’ulteriore valutazione dell’interoperabilità in relazione a tali requisiti. Può essere effettuata una singola valutazione dell’interoperabilità per analizzare una serie di requisiti vincolanti.

Il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico interessato può effettuare la valutazione dell’interoperabilità anche in altri casi.

2.

Una valutazione dell’interoperabilità individua e valuta in modo appropriato:

  1. a) gli effetti dei requisiti vincolanti sull’interoperabilità transfrontaliera, utilizzando il quadro europeo di interoperabilità (QEI) di cui all’articolo 6 come strumento di sostegno;

  2. b) i portatori di interessi per i quali i requisiti vincolanti sono pertinenti;

  3. c) le soluzioni per un’Europa interoperabile di cui all’articolo 7 che sostengono l’attuazione dei requisiti vincolanti.

Il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico interessato pubblica, in un formato leggibile meccanicamente che faciliti la traduzione automatica, una relazione che presenta l’esito della valutazione dell’interoperabilità, compresi gli elementi elencanti nell’allegato, su un sito web ufficiale. Essa condivide elettronicamente la relazione con il comitato per un’Europa interoperabile ai sensi dell'articolo 15 («comitato»). I requisiti di cui al presente paragrafo non limitano le norme vigenti degli Stati membri in materia di accesso ai documenti. La pubblicazione di tale relazione non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali, l’ordine pubblico o la sicurezza.

3. I soggetti dell’Unione e gli enti pubblici possono decidere quale organismo sia tenuto a fornire il sostegno necessario per effettuare la valutazione dell’interoperabilità. La Commissione fornisce strumenti tecnici a sostegno della valutazione dell’interoperabilità, compreso uno strumento online per facilitare il completamento della relazione e la sua pubblicazione sul portale «Europa interoperabile» di cui all’articolo 8.

4. Il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico in questione consulta i destinatari dei servizi direttamente interessati, compresi i cittadini, o i loro rappresentanti. Tale consultazione non pregiudica la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza di tali servizi.

5. Entro il 12 gennaio 2025 il comitato adotta gli orientamenti di cui all’articolo 15, paragrafo 5, lettera a).

Art. 4 Condivisione e riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità tra soggetti dell’Unione e enti pubblici

1.

Un soggetto dell’Unione o un ente pubblico mette a disposizione di qualsiasi altro soggetto dell’Unione o ente pubblico che ne faccia richiesta una soluzione di interoperabilità a sostegno di un servizio pubblico digitale transeuropeo, compresi la documentazione tecnica e, se del caso, la cronologia delle versioni, il codice sorgente documentato e i riferimenti alle norme aperte o alle specifiche tecniche utilizzate.

L’obbligo di condivisione non si applica a nessuna delle seguenti soluzioni di interoperabilità, segnatamente a quelle:

  1. a) che supportano processi che esulano dall’ambito dei compiti di servizio pubblico dei soggetti dell’Unione o degli enti pubblici interessati, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti o, in mancanza di tali norme, quali definito conformemente alla prassi amministrativa comune dei soggetti dell’Unione o dello Stato membro in questione, a condizione che l’ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione;

  2. b) su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale che limitano la possibilità di condividere la soluzione per il riutilizzo;

  3. c) il cui accesso è escluso o limitato per motivi legati:

    1. i) a informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche quali definite all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio18;

    2. ii) alla protezione di interessi di difesa o sicurezza pubblica, comprese le infrastrutture critiche nazionali.

2. Per consentire una gestione autonoma della soluzione di interoperabilità da parte del soggetto che la riutilizza, il soggetto che la mette in condivisione specifica le condizioni che si applicano al riutilizzo della soluzione, comprese le eventuali garanzie e fornite al soggetto che la riutilizza riguardo alla cooperazione, al sostegno e alla manutenzione. Tali condizioni possono comprendere l’esclusione della responsabilità del soggetto che mette in condivisione la soluzione di interoperabilità in caso di uso improprio di quest’ultima da parte del soggetto che la riutilizza. Prima di adottare la soluzione di interoperabilità, il soggetto che la riutilizza fornisce, su richiesta, al soggetto che la mette in condivisione una valutazione della soluzione che comprende la capacità di gestire autonomamente la cibersicurezza e l’evoluzione della soluzione di interoperabilità riutilizzata.

3. L’obbligo di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto pubblicando i contenuti pertinenti sul portale «Europa interoperabile» o su un portale, catalogo o archivio collegato al portale «Europa interoperabile». In tal caso, al soggetto che mette in condivisione la soluzione di interoperabilità non si applica il paragrafo 2. Su richiesta del soggetto che la mette in condivisione, la Commissione pubblica il contenuto pertinente sul portale «Europa interoperabile».

4. Un soggetto dell’Unione, un ente pubblico o un terzo che riutilizza una soluzione di interoperabilità può adattarla alle proprie esigenze, a meno che i diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi non limitino l’adattamento della soluzione di interoperabilità. Se la soluzione di interoperabilità è resa pubblica a norma del paragrafo 3, la soluzione di interoperabilità adattata è resa pubblica nello stesso modo.

5. I soggetti che mettono in condivisione e che riutilizzano una soluzione di interoperabilità possono concludere un accordo sulla condivisione dei costi per i futuri sviluppi della soluzione di interoperabilità.

6. Nel decidere in merito all’attuazione delle soluzioni di interoperabilità, i soggetti dell’Unione e gli enti pubblici danno priorità all’attuazione di soluzioni di interoperabilità che non prevedono condizioni di licenza restrittive, quali soluzioni open source, se tali soluzioni di interoperabilità sono equivalenti in termini di funzionalità, costo totale, centralità dell’utente, cibersicurezza o altri criteri oggettivi pertinenti. La Commissione fornisce sostegno nell’individuazione di tali soluzioni di interoperabilità, come previsto all’articolo 9.

7. Il comitato adotta orientamenti sulla condivisione delle soluzioni di interoperabilità.

Capo 2. Fattori abilitanti dell’interoperabilità europea

Art. 5 Principi generali

1. La Commissione pubblica le soluzioni per un’Europa interoperabile e il QEI sul portale «Europa interoperabile», per via elettronica, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili alle persone con disabilità conformemente alle direttive (UE) 2016/210219 e (UE) 2019/88220 del Parlamento europeo e del Consiglio, reperibili e riutilizzabili, se del caso, insieme al loro codice sorgente documentato e ai rispettivi metadati. Le versioni tradotte automaticamente delle soluzioni per un’Europa interoperabile sono pubblicate sul portale «Europa interoperabile» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

2. Il comitato monitora la coerenza complessiva delle soluzioni di interoperabilità sviluppate o raccomandate e propone misure per garantirne, se del caso, la compatibilità con altre soluzioni di interoperabilità che condividono uno scopo comune, sostenendo nel contempo, ove pertinente, la loro complementarità con le nuove tecnologie o la transizione verso di esse.

Art. 6 Quadro europeo di interoperabilità e quadri di interoperabilità specialistici

1. Il comitato elabora un QEI e lo presenta alla Commissione ai fini dell’adozione. Qualora la Commissione adotti il QEI, lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Il QEI fornisce un modello e una serie di raccomandazioni sull’interoperabilità giuridica, organizzativa, semantica e tecnica, nonché la sua governance, rivolti a tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento al fine di agevolare le interazioni tra i soggetti attraverso i loro sistemi informativi e di rete. Il QEI è preso in considerazione nella valutazione dell’interoperabilità di cui all'«articolo 3 e all’allegato.

3. La Commissione, previa consultazione del comitato, può adottare altri quadri di interoperabilità (quadri di interoperabilità specialistici) che rispondono alle esigenze di specifici settori o livelli amministrativi. I quadri di interoperabilità specialistici sono basati sul QEI. Il comitato valuta l’allineamento dei quadri di interoperabilità specialistici con il QEI. La Commissione pubblica i quadri di interoperabilità specialistici sul portale «Europa interoperabile».

4. Qualora uno Stato membro elabori un quadro nazionale di interoperabilità e altri orientamenti, strategie o politiche nazionali pertinenti, esso tiene nella massima considerazione il QEI.

Art. 7 Soluzioni per un’Europa interoperabile

1. Il comitato raccomanda soluzioni di interoperabilità per l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei. Qualora il comitato formuli una siffatta raccomandazione, tale soluzione reca l’etichetta «soluzione per un’Europa interoperabile» ed è pubblicata sul portale «Europa interoperabile» distinguendo chiaramente fra le soluzioni per un’Europa interoperabile e le altre soluzioni. Qualora il comitato ritiri la propria raccomandazione, l’etichetta «soluzione per un’Europa interoperabile» è rimossa e, se necessario, la soluzione è eliminata dal portale «Europa interoperabile».

2. Le soluzioni per un’Europa interoperabile rispettano i principi di apertura e riutilizzo e soddisfano i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 5, lettera i).

Art. 8 Portale «Europa interoperabile»

1. La Commissione mette a disposizione un portale come punto di accesso unico per le informazioni relative all’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei (portale «Europa interoperabile»). Il portale «Europa interoperabile» è accessibile elettronicamente a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, e tale accesso è gratuito. Il portale «Europa interoperabile» presenta almeno le funzioni seguenti:

  1. a) fornire accesso alle soluzioni per un’Europa interoperabile, in modo intuitivo e con possibilità di consultazione almeno per Stato membro e per servizio pubblico;

  2. b) fornire accesso a soluzioni di interoperabilità diverse dalle soluzioni per un’Europa interoperabile, quali le soluzioni:

    1. i) condivise conformemente all’articolo 4, paragrafo 3;

    2. ii) previste a titolo di altre politiche dell’Unione;

    3. iii) pubblicate su altri portali, cataloghi o archivi collegati al portale «Europa interoperabile»;

  3. c) fornire accesso alle specifiche tecniche delle TIC ammissibili come riferimento a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

  4. d) fornire accesso alle informazioni sul trattamento dei dati personali nel contesto degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità di cui agli articoli 11 e 12 qualora sia stato individuato un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1725, e accesso alle informazioni sui meccanismi di risposta per attenuare tempestivamente tale rischio, tra cui, all’occorrenza, la divulgazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati;

  5. e) promuovere lo scambio di conoscenze tra i membri della comunità per un’Europa interoperabile di cui all’articolo 16, ad esempio fornendo un sistema di feedback per esprimere un punto di vista sulle misure proposte dal comitato o per formulare il proprio interesse a partecipare alle azioni connesse all’attuazione del presente regolamento;

  6. f) fornire un elenco delle migliori pratiche e condividere le conoscenze a sostegno dell’interoperabilità, compresi se del caso opportuni orientamenti sugli appalti pubblici, sulla cibersicurezza, sull’integrazione informatica e sulla governance dei dati;

  7. g) fornire accesso ai dati risultanti dal monitoraggio relativo all’interoperabilità effettuato a norma dell’articolo 20;

  8. h) consentire ai cittadini, alle imprese, in particolare alle PMI, e alle organizzazioni della società civile di fornire un feedback sui contenuti pubblicati.

2. Il comitato può proporre alla Commissione di pubblicare sul portale «Europa interoperabile» altre soluzioni di interoperabilità o di inserire nel portale «Europa interoperabile» un rinvio ad esse.

3. Le soluzioni accessibili attraverso il portale «Europa interoperabile»:

  1. a) non sono soggette a diritti di terzi che ne impediscono la distribuzione e l’utilizzo;

  2. b) non contengono dati personali o informazioni riservate;

  3. c) presentano un livello elevato di allineamento con le soluzioni per un’Europa interoperabile che può essere dimostrato pubblicando il risultato della valutazione dell’interoperabilità di cui all’articolo 3 e all’allegato;

  4. d) utilizzano una licenza che consente almeno il riutilizzo della soluzione da parte di altri soggetti dell’Unione o enti pubblici, o il rilascio come open source;

  5. e) sono regolarmente manutenute sotto la responsabilità del proprietario della soluzione di interoperabilità.

4. Qualora fornisca un portale, un catalogo o un archivio con funzioni analoghe, un soggetto dell’Unione o un ente pubblico adotta le misure necessarie e proporzionate per garantire l’interoperabilità con il portale «Europa interoperabile». Qualora raccolgano soluzioni open source, tali portali consentono l’uso della licenza pubblica dell’Unione europea.

5. La Commissione può adottare orientamenti sull’interoperabilità per portali, cataloghi o archivi con funzioni analoghe a quelli menzionati al paragrafo 4.

Capo 3. Misure di sostegno per un’Europa interoperabile

Art. 9 Progetti di sostegno all’attuazione delle politiche

1. Il comitato può proporre alla Commissione di elaborare progetti a sostegno degli enti pubblici nell’attuazione digitale delle politiche dell’Unione che garantiscono l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei (progetti di sostegno all’attuazione delle politiche).

2. Il progetto di sostegno all’attuazione delle politiche definisce:

  1. a) le soluzioni esistenti per un’Europa interoperabile ritenute necessarie per l’attuazione digitale delle esigenze politiche;

  2. b) eventuali soluzioni di interoperabilità mancanti e da sviluppare, ritenute necessarie per l’attuazione digitale delle esigenze politiche;

  3. c) altre misure di sostegno raccomandate, quali formazione, condivisione di competenze o revisioni tra pari, nonché opportunità di sostegno finanziario per agevolare l’attuazione di soluzioni di interoperabilità.

3. La Commissione stabilisce, previa consultazione del comitato, l’ambito di applicazione, il calendario, il necessario coinvolgimento di particolari settori e livelli amministrativi e i metodi di lavoro del progetto di sostegno. Qualora la Commissione abbia già effettuato e pubblicato una valutazione dell’interoperabilità a norma dell’articolo 3, il risultato di tale valutazione è preso in considerazione nel predisporre il progetto di sostegno.

4. Al fine di rafforzare il progetto di sostegno all’attuazione delle politiche, il comitato può proporre di istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità ai sensi dell’articolo 11.

5. Il risultato di un progetto di sostegno all’attuazione delle politiche come pure le soluzioni di interoperabilità sviluppate nel corso del progetto sono disponibili a tutti e resi pubblici sul portale «Europa interoperabile».

Art. 10 Misure di innovazione

1. Il comitato può proporre alla Commissione di elaborare misure di innovazione per sostenere lo sviluppo e l’adozione di soluzioni di interoperabilità innovative nell’Unione («misure di innovazione»).

2. Le misure di innovazione contribuiscono allo sviluppo di soluzioni per un’Europa interoperabile esistenti o nuove e possono coinvolgere soggetti del settore GovTech.

3. Al fine di sostenere lo sviluppo delle misure di innovazione, il comitato può proporre di istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità.

4. La Commissione rende accessibili al pubblico i risultati delle misure di innovazione sul portale «Europa interoperabile».

Art. 11 Creazione di spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità

1. Gli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità funzionano sotto la responsabilità dei soggetti dell’Unione o degli enti pubblici partecipanti. Gli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità che comportano il trattamento di dati personali da parte di enti pubblici funzionano sotto il controllo delle autorità nazionali per la protezione dei dati nonché di altre autorità di controllo nazionali, regionali o locali competenti. Gli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità che comportano il trattamento di dati personali da parte di soggetti dell’Unione funzionano sotto il controllo del Garante europeo della protezione dei dati.

2. La creazione di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità di cui al paragrafo 1 mira a contribuire agli obiettivi seguenti:

  1. a) promuovere l’innovazione e facilitare lo sviluppo e il lancio di soluzioni di interoperabilità digitale innovative per i servizi pubblici;

  2. b) facilitare la cooperazione transfrontaliera tra enti nazionali, regionali e locali competenti e le sinergie nella prestazione dei servizi pubblici;

  3. c) facilitare lo sviluppo di un ecosistema GovTech europeo aperto, che comprenda la cooperazione con le PMI, gli istituti di ricerca e di istruzione e le start-up;

  4. d) migliorare la comprensione, da parte delle autorità, delle opportunità o delle barriere all’interoperabilità transfrontaliera delle soluzioni di interoperabilità innovative, comprese le barriere giuridiche;

  5. e) contribuire allo sviluppo o all’aggiornamento delle soluzioni per un’Europa interoperabile;

  6. f) contribuire all’apprendimento normativo basato su dati concreti;

  7. g) migliorare la certezza del diritto e contribuire alla condivisione delle migliori pratiche attraverso la cooperazione con le autorità che intervengono nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, al fine di garantire la conformità al presente regolamento e, se del caso, ad altre normative dell’Unione e nazionali.

3. Al fine di garantire un approccio armonizzato e sostenere l’attuazione degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, la Commissione può emanare orientamenti e chiarimenti, fatte salve le altre normative dell’Unione.

4. La Commissione, previa consultazione del comitato, su richiesta congiunta di almeno tre partecipanti, autorizza la creazione di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. Ove opportuno, la richiesta specifica informazioni quali la finalità del trattamento dei dati personali, i soggetti coinvolti e i loro ruoli, le categorie di dati personali interessati e le loro fonti e il periodo di conservazione previsto. La consultazione non sostituisce la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1725. Se lo spazio di sperimentazione per l’interoperabilità è creato per soluzioni di interoperabilità a sostegno dell’interoperabilità transfrontaliera di servizi pubblici digitali transeuropei da parte di uno o più soggetti dell’Unione, anche con la partecipazione di enti pubblici, non è richiesta alcuna autorizzazione.