Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1248 della Commissione del 26 giugno 2025 che rinnova l’approvazione dell’epsilon-metofluthrin come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
Il metofluthrin è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.
Il 25 ottobre 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («domanda»), in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata valutata dall’autorità competente dell’Irlanda («autorità di valutazione competente»).
Durante l’esame del metofluthrin, il nome di tale principio attivo è stato modificato dall’autorità di valutazione competente e dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») in epsilon-metofluthrin.
Il 7 marzo 2024 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia una raccomandazione sul rinnovo dell’approvazione dell’epsilon-metofluthrin.
In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di rinnovo dell’approvazione dei principi attivi. Il 25 novembre 20243 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
Nel suo parere l’Agenzia ha concluso che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti epsilon-metofluthrin possono continuare a essere considerati conformi ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. Le condizioni di rinnovo di cui all’articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 si considerano pertanto soddisfatte.
È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dell’epsilon-metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, tra cui una condizione per l’immissione sul mercato di articoli trattati che sono stati trattati con l’epsilon-metofluthrin o che lo contengono. È opportuno prevedere un periodo di transizione per le nuove prescrizioni relative all’immissione sul mercato di articoli trattati che sono stati trattati con l’epsilon-metofluthrin o che lo contengono, al fine di consentire agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi.
Nel suo parere l’Agenzia conclude inoltre che l’epsilon-metofluthrin soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza persistente e tossica conformemente all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4. L’epsilon-metofluthrin soddisfa quindi la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dovrebbe pertanto, ai fini dell’articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento, essere considerato un candidato alla sostituzione. Pertanto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, la durata del rinnovo non dovrebbe essere superiore a sette anni.
Conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a effettuare una valutazione comparativa nell’ambito della valutazione di una domanda di autorizzazione o di rinnovo di un’autorizzazione di un biocida contenente un principio attivo candidato alla sostituzione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L’approvazione dell’epsilon-metofluthrin come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è rinnovata, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen