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Regolamento di esecuzione (UE) 2026/389 della Commissione del 23 febbraio 2026 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 per quanto riguarda la determinazione di un valore riveduto del parametro di riferimento per la soda per il 2025 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma,

La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio2, al fine di allinearla al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio3 che fissa un obiettivo di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione4 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra è stato modificato mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione5. Le modifiche della direttiva 2003/87/CE e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono pertinenti per la determinazione di un valore riveduto dell'indice di riferimento per la soda per l'anno 2025 e rendono necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione6.

Alla luce della definizione riveduta di «emissioni» introdotta nella direttiva 2003/87/CE e della conseguente modifica dei limiti del sistema di cui all'allegato IV, sezione 20, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il CO2 intermedio per la soda deve essere monitorato dal 1o gennaio 2025 e le emissioni corrispondenti devono essere comunicate dal 2026 conformemente agli articoli 1, 2 e 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. A tal fine, per l'anno civile 2025 è opportuno aggiungere al valore del parametro di riferimento per la soda applicabile al periodo dal 2021 al 2024 le corrispondenti emissioni intermedie basate sul fattore di emissione stechiometrico di 0,415 tCO2/t soda, di cui all'allegato VI, sezione 2, tabella 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen