Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza per tener conto della prima edizione delle «Norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente – regime di compensazione e riduzione del carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)» (allegato16, volume IV, della convenzione di Chicago) adottata dal Consiglio ICAO in occasione della decima riunione della sua 214a sessione del 27 giugno 2018, che sono destinate ad essere applicate a partire dal 2019.
La completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni armonizzate istituite nel presente regolamento, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra («EU ETS») introdotto dalla direttiva 2003/87/CE.
Nel terzo periodo di scambio del sistema EU ETS (2013-2020), gli operatori industriali, gli operatori aerei, i responsabili delle verifiche (in appresso «verificatori») e le autorità competenti hanno maturato esperienza in materia di monitoraggio e comunicazione a norma del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione2. Questa esperienza ha evidenziato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione al fine di favorire un'ulteriore armonizzazione e rendere il sistema più efficiente. Il regolamento (UE) n. 601/2012 è stato più volte modificato in modo sostanziale. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno sostituirlo.
È opportuno che la definizione di «biomassa» che figura nel presente regolamento sia coerente con le definizioni di «biomassa», «bioliquidi» e «biocarburanti» di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, in particolare perché il trattamento preferenziale per quanto concerne gli obblighi di restituzione delle quote nell'ambito del sistema EU ETS costituisce un «regime di sostegno», ai sensi dell'articolo 2, lettera k) e, di conseguenza, un sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.
Per motivi di coerenza, è opportuno che al presente regolamento si applichino le definizioni contenute nella decisione 2009/450/CE della Commissione4 e nella direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Per garantire il miglior funzionamento possibile del sistema di monitoraggio e comunicazione, è fondamentale che gli Stati membri che designano più di un'autorità competente si adoperino affinché tali autorità competenti coordinino le proprie attività in linea con i principi sanciti dal presente regolamento.
È opportuno che il piano di monitoraggio, che descrive in modo dettagliato, completo e trasparente la metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o per un determinato operatore aereo, costituisca il fulcro del sistema istituito dal presente regolamento. Occorre prevedere aggiornamenti periodici di tale piano, sia per tener conto delle conclusioni dei verificatori, sia su iniziativa propria del gestore o dell'operatore aereo. Il gestore o l'operatore aereo dovrebbe rimanere il principale responsabile dell'applicazione della metodologia di monitoraggio; le procedure previste dal presente regolamento illustrano in dettaglio alcuni aspetti di questa responsabilità.
Visto che il piano di monitoraggio costituisce l'elemento principale delle regole di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che tutte le modifiche significative siano approvate dall'autorità competente. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità competenti e gli operatori, alcuni tipi di modifica non dovrebbero essere considerati significativi e pertanto non dovrebbero richiedere un'approvazione formale.
È necessario definire metodologie di monitoraggio di base per ridurre al minimo gli oneri per i gestori e gli operatori aerei e per favorire il monitoraggio e la comunicazione efficaci delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Tali metodologie dovrebbero comprendere metodi di calcolo e di misurazione di base. I metodi di calcolo dovrebbero consistere in una metodologia standard e in una metodologia basata sul bilancio di massa. Dovrebbe essere possibile combinare, nel medesimo impianto, metodi di misurazione, una metodologia di calcolo standard e un metodo fondato sul bilancio di massa, purché il gestore si accerti che non si verifichino omissioni o doppi conteggi.
Al fine di ridurre l'onere per i gestori e per gli operatori aerei è opportuno semplificare l'obbligo relativo alla valutazione delle incertezze, senza tuttavia diminuirne l'accuratezza. Occorre che le prescrizioni in materia di valutazione delle incertezze siano considerevolmente limitate quando si utilizzano strumenti di misurazione omologati, soprattutto se tali strumenti sono sottoposti al controllo metrologico previsto dalla legislazione nazionale.
È necessario che siano definiti i fattori di calcolo, che possono essere fattori standard o fattori determinati mediante analisi. In materia di analisi, occorre continuare a privilegiare il ricorso a laboratori accreditati in conformità alla norma armonizzata «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» (EN ISO/IEC 17025) per quanto concerne i metodi di analisi pertinenti, e al tempo stesso prevedere disposizioni per dimostrare un'elevata equivalenza nel caso di ricorso a laboratori non accreditati e la conformità alla norma armonizzata «Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti» (EN ISO/IEC 9001) o ad altri sistemi certificati di gestione della qualità.
Occorre definire un metodo trasparente e coerente per determinare i costi sproporzionatamente elevati.
È opportuno rafforzare l'equivalenza tra i metodi fondati sul calcolo e quelli fondati sulle misure. Ciò presuppone un miglior allineamento dei requisiti di livello. Se si utilizzano sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) per determinare le frazioni di biomassa di CO2, è opportuno tenere conto degli ultimi progressi tecnologici. Occorre pertanto stabilire regole più flessibili per la determinazione della frazione di biomassa, in particolare consentendo il ricorso a metodologie diverse da quelle basate sul calcolo.
Dato che ai fini del sistema EU ETS le emissioni provenienti dalla biomassa sono di norma considerate pari a zero, è opportuno definire regole di monitoraggio semplificate per i flussi di biomassa pura. Quando i combustibili o i materiali sono miscele di biomassa e di costituenti fossili, è opportuno chiarire le prescrizioni in materia di monitoraggio. È necessaria una distinzione più adeguata tra il fattore di emissione preliminare che si riferisce al tenore di carbonio totale e il fattore di emissione che riguarda unicamente la frazione fossile di CO2. A tal fine occorre definire livelli distinti per il fattore di emissione preliminare e la frazione fossile/proveniente dalla biomassa. Come per altri fattori di calcolo, le prescrizioni dovrebbero tenere conto delle dimensioni dell'impianto e delle emissioni di gas a effetto serra associate al combustibile o al materiale. A tal fine, è opportuno stabilire prescrizioni minime.
Occorre evitare di imporre uno sforzo di monitoraggio sproporzionato agli impianti che rilasciano quantitativi annui di emissioni ridotti e con minori impatti, garantendo al tempo stesso che sia mantenuto un grado di accuratezza accettabile. A tale proposito, occorre prevedere condizioni particolari per gli impianti considerati a basse emissioni e per gli operatori aerei ritenuti emettitori di entità ridotta.
L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE consente agli Stati membri di escludere dal sistema EU ETS gli impianti di dimensioni ridotte purché si applichino misure equivalenti e siano rispettate le condizioni previste da tale articolo. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri ad escludere dal sistema UE ETS gli impianti le cui emissioni sono inferiori a 2500 tonnellate, purché siano rispettate le condizioni previste da tale articolo. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi direttamente agli impianti esclusi ai sensi degli articoli 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE a meno che lo Stato membro interessato non decida altrimenti.
Per ovviare alle potenziali scappatoie correlate al trasferimento di CO2 intrinseco o puro, tali trasferimenti devono essere autorizzati soltanto a precise condizioni. Nella sentenza del 19 gennaio 2017 nella causa C—460/156, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 601/2012 e al punto 10 B, dell'allegato IV di tale regolamento sono invalide nei limiti in cui includono sistematicamente nelle emissioni dell'impianto di produzione di calce il biossido di carbonio (CO2) trasferito ad un altro impianto per la produzione di carbonato di calcio precipitato, indipendentemente dal fatto che tale CO2 sia rilasciato nell'atmosfera. Al fine di tenere conto della sentenza della Corte nella causa C—460/15, è opportuno che il CO2 che viene trasferito per la produzione di carbonato di calcio precipitato e a cui infine si ritrova chimicamente legato, non sia considerato CO2 rilasciato nell'atmosfera. Tali condizioni non dovrebbero tuttavia escludere la possibilità di future innovazioni. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 601/2012.
Dal momento che è possibile che tra gli impianti non venga trasferito solo del CO2 ma anche del N2O, è opportuno stabilire regole di monitoraggio per il trasferimento del N2O simili a quelle esistenti per il trasferimento del CO2. È inoltre opportuno estendere la definizione di CO2 intrinseco in modo che non comprenda solo il CO2 contenuto nei combustibili ma anche il CO2 contenuto in qualsiasi flusso che deve essere oggetto di monitoraggio.
Per il settore aereo occorre prevedere disposizioni specifiche per quanto riguarda i piani di monitoraggio e il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra.
Occorre rendere coerente la stima dei dati mancanti, imponendo nel piano di monitoraggio l'utilizzo di procedure di stima prudenziali riconosciute o, qualora ciò non sia possibile, ottenendo dall'autorità competente l'approvazione di un'adeguata procedura e la sua inclusione nel piano di monitoraggio.
I gestori dovrebbero essere tenuti a rivedere periodicamente la metodologia di monitoraggio al fine di migliorarla e a tener conto delle raccomandazioni formulate dai verificatori durante il processo di verifica. Se non utilizzano una metodologia basata sul sistema articolato in livelli o non applicano le metodologie con i livelli più elevati, i gestori dovrebbero riferire periodicamente sulle misure adottate per applicare una metodologia di monitoraggio basata sul sistema di livelli e per applicare il livello più elevato prescritto. Al fine di ridurre l'onere amministrativo legato alle comunicazioni sui miglioramenti previsti, occorre adeguare la periodicità e le motivazioni per cui vanno trasmesse queste comunicazioni, tenendo conto delle esperienze maturate dagli Stati membri nella pratica amministrativa.
A norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, e 28 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, gli operatori aerei possono presentare domanda per l'assegnazione di quote a titolo gratuito, per le attività di cui all'allegato I di tale direttiva, sulla base dei dati verificati relativi alle tonnellate-chilometri.
È opportuno promuovere l'impiego delle tecnologie informatiche e la fissazione di requisiti relativi ai formati per lo scambio dei dati, nonché l'utilizzo di sistemi automatizzati; occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a imporre l'uso di tali sistemi per gli operatori economici. È altresì auspicabile autorizzare gli Stati membri a mettere a punto i loro modelli elettronici e le specifiche di formato dei file, che dovrebbero tuttavia essere conformi alle norme minime pubblicate dalla Commissione.
Per chiarire ulteriormente le regole di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di processo, occorre stabilire delle regole applicabili alle sostanze, diverse dalle materie che contengono carbonati, contenenti altre forme di carbonio che generano emissioni di CO2. Occorre menzionare espressamente l'eventuale utilizzo di urea nella depurazione degli effluenti gassosi ed indicare un fattore di emissione standard corrispondente.
È opportuno accordare agli Stati membri tempo sufficiente per adottare le misure necessarie e istituire un adeguato quadro istituzionale nazionale per garantire l'applicazione efficace del presente regolamento. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi, anche dopo un'ulteriore revisione, prima della sua entrata in vigore, in modo da tenere conto di ulteriori sviluppi e di eliminare riferimenti a fonti estranee al diritto dell'Unione laddove possibile, dall'inizio del quarto periodo di scambio, ad eccezione delle modifiche al regolamento (UE) n. 601/2012 che dovrebbero entrare in vigore il più rapidamente possibile.
È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 601/2012 a decorrere dal 1o gennaio 2021. Tuttavia gli effetti delle sue disposizioni dovrebbero essere mantenuti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni e dei dati relativi alle attività (in appresso «dati di attività») durante il terzo periodo di scambio del sistema EU ETS.
Il presente regolamento comprende miglioramenti al monitoraggio e alla comunicazione che tengono conto della prima edizione delle «Norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di protezione dell'ambiente – regime di compensazione e riduzione del carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)» (allegato 16, volume IV della convenzione di Chicago), adottata dal consiglio dell'ICAO in occasione della decima riunione nella sua 214a sessione del 27 giugno 2018. Il regolamento concernente la verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE è anch'esso modificato per tener conto della prima edizione delle Norme internazionali e delle pratiche raccomandate, e questi due strumenti sono integrati da un atto delegato ai sensi dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 601/2012.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Sezione 1. Oggetto e definizioni
Art. 1
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
i) il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni che decorre dal 1o gennaio 2021 e nei periodi di scambio successivi;
ii) dal 1o gennaio 2025, il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE.
Art. 2
Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra indicati in relazione alle attività che figurano negli allegati I e III della direttiva 2003/87/CE, ai dati di attività degli impianti fissi, alle attività di trasporto aereo, inclusi gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, nonché ai quantitativi di combustibile immessi dalle attività di cui all’allegato III della medesima direttiva.
Esso si applica:
i) a decorrere dal 1o gennaio 2021, alle emissioni, ai dati di attività e ai quantitativi di combustibile immessi;
ii) a decorrere dal 1o gennaio 2025, agli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.
Dal 2025 il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 riguardano le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva che interessano un aerodromo situato nel SEE. Tuttavia, per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che si verificano nel 2025 e nel 2026, la comunicazione è necessaria solo per le rotte che interessano due aerodromi situati nel SEE e quelle con partenza da un aerodromo situato nel SEE e arrivo in Svizzera o nel Regno Unito. Per il 2025 e il 2026, gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 connessi ad altri voli possono essere comunicati su base volontaria.;
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) «dati di attività», i dati relativi al quantitativo di combustibili o di materiali consumati o prodotti da un processo rilevante per la metodologia di monitoraggio basata su calcoli, espresso in terajoule, in tonnellate per la massa o, per i gas, come volume in metri cubi normali, a seconda dei casi;
(2) «periodo di scambio», un periodo ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE;
(3)
(4) «flusso di fonti»:
a) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto il cui consumo o produzione dà origine a emissioni di gas a effetto serra a partire da una o più fonti di emissione;
b) nel caso di una metodologia del bilancio di massa a norma dell’articolo 25, una delle seguenti:
i) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio;
ii) il CO2 trasferito conformemente all’articolo 49;
(5) «fonte di emissione», una parte individualmente identificabile di un impianto o un processo che si svolge in un impianto, da cui vengono emessi i gas a effetto serra in questione oppure, per le attività di trasporto aereo, un singolo aeromobile;
(6) «incertezza», un parametro, associato al risultato della determinazione di una quantità, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale; descrive inoltre un intervallo di confidenza situato attorno al valore medio comprendente il 95 % dei valori stimati, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori;
(7) «fattore di calcolo», il potere calorifico netto, il fattore di emissione, il fattore di emissione preliminare, il fattore di ossidazione, il fattore di conversione, il tenore di carbonio, la frazione fossile, la frazione di biomassa, la frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, la frazione di RFNBO o RCF, la frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio, la frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero, la frazione con fattore di emissione pari a zero o il fattore di conversione di unità;
(8) «livello», specifico requisito utilizzato per determinare i dati di attività, i fattori di calcolo, le emissioni annue e la media oraria annua delle emissioni, il quantitativo di combustibile immesso e il fattore settoriale;
(9) «rischio inerente», la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni presenti delle inesattezze che, considerate individualmente o aggregate con altre, potrebbero essere significative, al lordo dell’effetto di eventuali attività di controllo correlate;
(10) «rischio di controllo», la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni presenti delle inesattezze che, considerate individualmente o aggregate con altre, possono essere significative e che non saranno evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;
(11) «emissioni di combustione», le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante la reazione esotermica di un combustibile con l'ossigeno;
(12) «periodo di comunicazione», l’anno civile durante il quale devono essere monitorate e comunicate le emissioni;
(13) «fattore di emissione», il tasso medio di emissione di un gas a effetto serra rispetto ai dati di attività di un flusso di fonti o un flusso di combustibile ipotizzando una completa ossidazione nel caso della combustione e una conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche;
(14) «fattore di ossidazione», il rapporto tra il carbonio ossidato in CO2, in seguito alla combustione, e il carbonio totale contenuto nel combustibile, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell'atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2;
(15) «fattore di conversione», il rapporto tra il carbonio emesso come CO2 e il carbonio totale contenuto nel flusso di fonti prima che si verifichi il processo di emissione, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell’atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2. Nel caso delle emissioni di CO2 considerate chimicamente legate in modo permanente in un prodotto, per fattore di conversione si intende il rapporto tra il CO2 legato come carbonio nel prodotto durante un processo e il CO2 totale contenuto come carbonio nel prodotto che esce dallo stesso processo;
(16) «accuratezza», il grado di concordanza tra il risultato di una misura e il valore effettivo della quantità specifica da misurare o un valore di riferimento determinato in maniera empirica avvalendosi di materiali di taratura e di metodi standard accettati a livello internazionale e tracciabili, tenuto conto dei fattori casuali e sistematici;
(17) «taratura», l'insieme delle operazioni che istituiscono, in determinate condizioni, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento o da un sistema di misura, o i valori rappresentati da una misura materiale o da un materiale di riferimento, e i corrispondenti valori di una quantità ottenuti in base a una norma di riferimento;
(18) «volo», il volo come definito al punto 1 (1) dell'allegato della decisione 2009/450/CE;
(19) «passeggeri», le persone a bordo dell'aeromobile durante un volo, ad esclusione dei membri dell'equipaggio in servizio;
(20) «prudenziale», riferito a una serie di ipotesi che garantiscono che le emissioni annue non siano sottostimate;
(21) «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;
(21 bis) «combustibili da biomassa», combustibili solidi e gassosi prodotti a partire dalla biomassa;
(21 ter) «biogas», combustibili gassosi prodotti a partire dalla biomassa;
(21 quater) «rifiuto», rifiuto quale definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;
(21 quater bis) «rifiuti urbani», rifiuti urbani definiti all’articolo 3, punto 2 ter), della direttiva 2008/98/CE;
(21 quinquies) «residuo», sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente un processo di produzione; non costituisce un obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
(21 sexies) «residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura», residui che sono generati direttamente dall’agricoltura, dall’acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e che non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
(22) «bioliquidi», combustibili liquidi, prodotti a partire dalla biomassa, per scopi energetici diversi dal trasporto, ivi compresa la produzione di elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento;
(23) «biocarburanti», carburanti liquidi utilizzati per il trasporto prodotti a partire dalla biomassa;
(23 bis) «carburante ammissibile per l’aviazione», i tipi di carburante ammessi a beneficiare del sostegno a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;
(23 ter) «carburanti alternativi per l’aviazione», carburanti puri per l’aviazione contenenti carbonio che non derivano dai combustibili fossili puri elencati nella tabella 1 dell’allegato III;
(23 quater) «attribuzione di un fattore di emissione pari a zero», il meccanismo mediante il quale il fattore di emissione di un combustibile o di un materiale è ridotto al fine di riconoscere:
a) nel caso della biomassa, la conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001, come specificato all’articolo 38, paragrafo 5, del presente regolamento;
b) nel caso degli RFNBO o RCF, la conformità ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29 bis della direttiva (UE) 2018/2001, come specificato all’articolo 39 bis, paragrafo 3, del presente regolamento;
c) nel caso dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, la conformità ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2024/1788 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno; la restituzione anticipata di quote a norma della direttiva 2003/87/CE per il carbonio catturato necessario per produrre combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, come precisato all’articolo 39 bis, paragrafo 4, del presente regolamento, a meno che il carbonio catturato sia carbonio con fattore di emissione pari a zero ai sensi del punto 38 septies) del presente articolo;
(23 quinquies) «combustibili con fattore di emissione pari a zero», i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, gli RFNBO o RCF o le frazioni di materiali o combustibili misti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 38, paragrafo 5, o all’articolo 39 bis, paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi;
(23 sexies) «carburanti derivanti da carbonio riciclato» o «RCF» (recycled carbon fuels), carburanti derivanti da carbonio riciclato quali definiti all’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001;
(23 septies) «combustibili rinnovabili di origine non biologica» o «RFNBO» (renewable fuels of non-biological origin): i combustibili rinnovabili di origine non biologica quali definiti all’articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001;
(23 octies) «combustibile puro», il combustibile nella sua forma pura contenente solo una delle seguenti frazioni:
i) frazione fossile;
ii) frazione di biomassa con fattore di emissione diverso da zero;
iii) frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero;
iv) frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione diverso da zero;
v) frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero;
vi) frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione diverso da zero;
vii) frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero;
viii) frazione di combustibili contenenti carbonio che non derivano dai combustibili fossili elencati nell’allegato III, tabella 1, del presente regolamento né da biomassa, RFNBO, RCF o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio;
(23 nonies) «combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio», i combustibili gassosi e liquidi il cui valore energetico deriva dall’idrogeno a basse emissioni di carbonio quale definito all’articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2024/1788, che rispettano la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica stabilito nella metodologia adottata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, certificati a norma dell’articolo 9 della 2024/1788;
(24) «controllo metrologico legale», il controllo per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, inteso a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato;
(25) «errore massimo ammissibile», l'errore di misurazione consentito di cui all'allegato I e negli allegati specifici relativi agli strumenti della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7 o, se del caso, nella normativa nazionale in materia di controlli metrologici legali;
(26) «attività di gestione del flusso dei dati», le attività relative all'acquisizione, al trattamento e alla gestione dei dati che sono necessarie per redigere una comunicazione delle emissioni a partire da dati provenienti da una fonte primaria;
(27) «tonnellate di CO2(e)», le tonnellate metriche di CO2 o di CO2(e);
(28) «CO2(e)», qualsiasi gas a effetto serra diverso dal CO2, di cui all'allegato II della direttiva 2003/87/CE, che abbia un potenziale di riscaldamento del pianeta equivalente al CO2;
(29) «sistema di misura», una serie completa di strumenti di misura e altre apparecchiature, come le apparecchiature di campionamento e trattamento dei dati, impiegata per determinare variabili come i dati di attività, il tenore di carbonio, il potere calorifico o il fattore di emissione delle emissioni di gas a effetto serra;
(30) «potere calorifico netto» (net calorific value - NCV), il quantitativo specifico di energia rilasciato sotto forma di calore quando un combustibile o un materiale subisce una combustione completa con ossigeno in condizioni standard, previa sottrazione del calore di vaporizzazione dell'acqua eventualmente formatasi;
(31) «emissioni di processo», le emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di combustione, risultanti da reazioni intenzionali e non intenzionali tra sostanze chimiche o dalla loro trasformazione, comprese la riduzione chimica o elettrolitica di minerali metallici, la decomposizione termica di sostanze e la produzione di sostanze da utilizzare come prodotti o come materie prime;
(32) «combustibile commerciale standard», i combustibili reperibili in commercio standardizzati a livello internazionale il cui intervallo di confidenza del 95 % è al massimo l'1 % del loro potere calorifico dichiarato, compresi il gasolio, l'olio combustibile leggero, la benzina, il petrolio lampante, il kerosene, l'etano, il propano, il butano, il kerosene per aeromobili (jet A1 o jet A), la benzina per aeromobili (jet B) e la benzina avio (AvGas);
(33) «lotto», una quantità di combustibile o materiale sottoposta a campionamento in modo rappresentativo e trasferita in un'unica spedizione o in continuo nell'arco di un periodo di tempo specifico;
(34) «combustibile misto», il combustibile contenente almeno due dei seguenti elementi:
i) carbonio derivante da biomassa;
ii) carbonio derivante da RFNBO o RCF;
iii) carbonio derivante da combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio;
iv) altro carbonio fossile;
o che contiene sia carbonio con fattore di emissione pari a zero che altro carbonio;
(34) «carburante misto per l’aviazione», il carburante contenente almeno due diversi combustibili puri;
(34 bis)
(35) «materiale misto», un materiale che contiene sia biomassa sia carbonio fossile;
(36) «fattore di emissione preliminare», il fattore di emissione totale presunto di un combustibile o di un materiale, calcolato in base al suo tenore totale di carbonio, prima di moltiplicarlo per la frazione fossile per ottenere il fattore di emissione;
(37) «frazione fossile», la parte di carbonio fossile nel contenuto totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione;
(38) frazione di biomassa, la parte di carbonio proveniente dalla biomassa nel tenore totale di carbonio del combustibile o del materiale, espressa sotto forma di frazione, indipendentemente dal fatto che la biomassa soddisfi i criteri di cui all’articolo 38, paragrafo 5;;
(38 ter) «frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero», la parte di carbonio proveniente dalla biomassa che soddisfa i criteri di cui all’articolo 38, paragrafo 5, nel tenore totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione;
(38 quater) «frazione di RFNBO o RCF», la parte di carbonio proveniente da un RFNBO o RCF nel tenore totale di carbonio di un combustibile, espressa sotto forma di frazione, indipendentemente dal fatto che l’RFNBO o RCF soddisfi i criteri di cui all’articolo 39 bis, paragrafo 3;
(38 quinquies) «frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero», la parte di carbonio proveniente dall’RFNBO o RCF che soddisfa i criteri di cui all’articolo 39 bis, paragrafo 3, nel tenore totale di carbonio di un combustibile, espressa sotto forma di frazione;
(38 sexies) «frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero»:
i) nel caso di un combustibile, la somma della sua frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero, della sua frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero e della sua frazione di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero, evitando doppi conteggi del carbonio;
ii) nel caso di un materiale, la sua frazione di biomassa con fattore di emissione pari a zero;
(38 septies) «carbonio con fattore di emissione pari a zero», il carbonio appartenente alla frazione di carbonio con fattore di emissione pari a zero del combustibile o materiale in cui è contenuto;
(38 opties) «frazione sintetica a basse emissioni di carbonio», la parte di carbonio proveniente da un combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio nel tenore totale di carbonio di un combustibile, espressa sotto forma di frazione, indipendentemente dal fatto che il combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio soddisfi i criteri di cui all’articolo 39 bis, paragrafo 4;
(38 nonies) «frazione sintetica a basse emissioni di carbonio con fattore di emissione pari a zero», la parte di carbonio proveniente da un combustibile sintetico a basse emissioni di carbonio che soddisfa i criteri di cui all’articolo 39 bis, paragrafo 4, nel tenore totale di carbonio di un combustibile;
(38 bis)
(39) «metodo del bilancio energetico», un metodo per stimare il quantitativo di energia utilizzato come combustibile in una caldaia, calcolato come la somma del calore utilizzabile e di tutte le perdite di energia per radiazione, trasmissione e attraverso gli effluenti gassosi;
(40) «misurazione in continuo delle emissioni», una serie di operazioni finalizzate a determinare il valore di una quantità mediante misurazioni periodiche, effettuando misure a livello del camino o procedure di estrazione posizionando lo strumento di misura in prossimità del camino; non sono comprese le metodologie di misurazione basate sulla raccolta di singoli campioni dal camino;
(41) «CO2 intrinseco», il CO2 presente in un flusso di fonti;
(42) «carbonio fossile», il carbonio inorganico e organico con fattore di emissione diverso da zero;
(43) «punto di misura», la fonte di emissione per la quale sono utilizzati sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) per misurare le emissioni o la sezione trasversale di un sistema di condutture per la quale il flusso di CO2 è determinato mediante sistemi di misura in continuo;
(44) «documentazione sulla massa e il bilanciamento», la documentazione specificata negli atti internazionali o nazionali di attuazione delle norme e prassi raccomandate («Standards and Recommended Practices», SARP) di cui all'allegato 6 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e specificata all'allegato IV, sottoparte C, sezione 3, del regolamento (UE) n. 965/20128 della Commissione, o da normative internazionali equivalenti applicabili;
(45) «distanza», la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e quello di arrivo, cui va aggiunto un fattore fisso di 95 km;
(46) «aerodromo di partenza», l'aerodromo dal quale inizia un volo che costituisce un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
(47) «aerodromo di arrivo», l'aerodromo nel quale si conclude un volo che costituisce un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
(48)
(49) «emissioni fuggitive», emissioni irregolari o non intenzionali da fonti che non sono localizzate, o sono troppo diverse o di dimensioni troppo ridotte per essere monitorate individualmente;
(50) «aerodromo», un aerodromo, secondo la definizione di cui al punto 1 (2) dell'allegato della decisione 2009/450/CE;
(51) «coppia di aerodromi», la coppia costituita dall'aerodromo di partenza e dall'aerodromo di arrivo;
(52) «condizioni standard», una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101325 Pa che definisce i metri cubi normali (Nm3);
(53) «sito di stoccaggio», un sito ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2009/31/CE;
(54) «cattura di CO2», l'attività di cattura – dai flussi di gas – di CO2 che altrimenti sarebbe emesso, al fine del suo trasporto e stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;
(55) «trasporto di CO2», il trasporto di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;
(56) «sito di stoccaggio geologico di CO2», lo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/31/CE;
(57) «emissioni convogliate», le emissioni rilasciate deliberatamente da un impianto in un punto appositamente designato a tale scopo;
(58) «recupero assistito di idrocarburi», il recupero di idrocarburi oltre a quelli estratti mediante iniezione di acqua o con altre modalità;
(59) «dati surrogati», i valori annui corroborati per via empirica o ottenuti da fonti accettate che il gestore o il soggetto regolamentato definito all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE utilizza per sostituire i dati di attività, i quantitativi di combustibile immessi o i fattori di calcolo allo scopo di garantire una comunicazione completa quando non è possibile generare tutti i dati di attività, i quantitativi di combustibile immessi o i fattori di calcolo necessari nella metodologia di monitoraggio applicabile;
(60) «colonna d'acqua», una colonna d'acqua ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva 2009/31/CE;
(61) «fuoriuscita», una fuoriuscita quale definita all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2009/31/CE;
(62) «complesso di stoccaggio», un sito ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2009/31/CE;
(63) «infrastruttura di trasporto di CO2», infrastruttura quale definita all’articolo 3, punto 29), del regolamento (UE) 2024/1735;
(63 ter) «CO2 in transito», qualsiasi quantitativo di CO2 trasferito in un’infrastruttura di trasporto di CO2 che non è stato trasferito a un altro impianto o a un’altra infrastruttura di trasporto di CO2 nello stesso periodo di comunicazione in cui è stato ricevuto;
(64) «flusso di combustibile», il combustibile definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE, immesso in consumo attraverso determinati mezzi fisici, come condutture, autocarri, ferrovia, navi o stazioni di rifornimento, e all’origine del rilascio di emissioni dei gas a effetto serra in seguito al suo consumo da parte di categorie di consumatori nei settori contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE;
(65) «flusso di combustibile nazionale», l’insieme, per tipo di combustibile, dei flussi di combustibili di tutti i soggetti regolamentati nel territorio dello Stato membro;
(66) «fattore settoriale», il fattore compreso tra zero e uno che si applica per determinare la percentuale del flusso di combustibile usata per la combustione nei settori contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE;
(67) «quantitativo di combustibile immesso», i dati sul quantitativo di combustibile definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE che è immesso in consumo ed espresso sotto forma di energia in terajoule, di massa in tonnellate o di volume in metri cubici normali o nell’equivalente in litri, secondo il caso, prima di applicare il fattore settoriale;
(68) «fattore di conversione tra unità», il fattore che converte l’unità in cui sono espressi i quantitativi di combustibile immesso in terajoule, se i quantitativi sono espressi sotto forma di energia, in tonnellate, se espressi sotto forma di massa, o in metri cubici normali o nell’equivalente in litri, secondo il caso, se espressi sotto forma di volume, e che racchiude tutti i fattori utili come la densità, il potere calorifico netto o (per il gas) la conversione dal potere calorifico lordo a quello netto, se applicabile;
(69) «consumatore finale», ai fini dell’applicazione della definizione di «soggetto regolamentato», ai sensi dell’articolo 3, punto ae), della direttiva 2003/87/CE, nel presente regolamento, designa qualsiasi persona fisica o giuridica che sia il consumatore del carburante o del combustibile il cui consumo annuo di carburante o combustibile non superi 1 tonnellata di CO2;
(70) «immesso in consumo», ai fini del presente regolamento, il momento in cui l’accisa sul combustibile, definito all’articolo 3, punto af), della direttiva 2003/87/CE, diviene esigibile in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio3 o, se applicabile, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio4, tranne se lo Stato membro si è avvalso della flessibilità offerta dall’articolo 3, punto ae), punto iv), della direttiva 2003/87/CE, nel qual caso è il momento designato dallo Stato membro in cui si concretizzano gli obblighi del capo IV bis della suddetta direttiva.
(71) «effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2», gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 ai sensi dell’articolo 3, punto v), della direttiva 2003/87/CE;
(72) «CO2(e) per volo», gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che comportano il riscaldamento dell’atmosfera, espressi come il quantitativo equivalente di emissioni di CO2 del volo in questione;
(73) «forzatura radiativa», cambiamento imposto del bilancio energetico del pianeta, misurato in watt per metro quadro (W/m2);
(74) «efficacia», variazione della temperatura media globale per unità di forzatura radiativa esercitata dall’agente climatico, rispetto alla risposta generata da una forzatura standard dovuta al CO2 a partire dallo stesso stato climatico iniziale;
(75) «modello di calcolo del CO2(e)», il modello usato per calcolare l’impatto climatico totale degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, conformemente all’allegato III bis, sezione 4;
(76) «approccio basato sulle condizioni meteorologiche», il metodo C di cui all’allegato III bis, sezione 4, che utilizza principalmente i dati meteorologici arricchiti, nonché le informazioni di volo, la traiettoria, le caratteristiche dell’aeromobile e del carburante;
(77) «approccio semplificato basato sulla localizzazione»: il metodo D, di cui all’allegato III bis, sezione 4, che utilizza principalmente i dati relativi alla localizzazione degli aeromobili in volo, quali le informazioni di volo, la traiettoria, ma anche i dati meteorologici di base e le caratteristiche dell’aeromobile;
(78) «sistema di monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2» o «NEATS» (non-CO2 aviation effects tracking system), strumento informatico fornito dalla Commissione agli operatori aerei, ai verificatori accreditati e alle autorità competenti al fine di agevolare e, per quanto possibile, automatizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in linea con l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;
(79) «caratteristiche dell’aeromobile», categoria di informazioni che, per ciascun volo, comprende almeno il tipo di aeromobile, gli identificativi del motore o dei motori e la massa dell’aeromobile;
(80) «velivolo», aerodina ad ali fisse provvista di motopropulsore la quale trae la propria sostentazione dalle forze aerodinamiche che si generano principalmente su superfici che rimangono fisse in determinate condizioni di volo.
Sezione 2. Principi generali
Art. 4
I gestori e gli operatori aerei ottemperano ai propri obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui alla direttiva 2003/87/CE nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli da 5 a 9 del presente regolamento.
Art. 5 Completezza
Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti di emissione e i flussi di fonti riconducibili alle attività che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, ad altre attività pertinenti incluse in applicazione dell’articolo 24 della medesima direttiva e ad attività associate svolte entro i limiti dell’impianto, nonché le emissioni di tutti i gas a effetto serra indicati in relazione a tali attività, evitando i doppi conteggi.
I gestori e gli operatori aerei adottano misure appropriate per evitare che si verifichino lacune nei dati nel corso del periodo di comunicazione.
Art. 6 Coerenza, comparabilità e trasparenza
1. Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono coerenti e comparabili nel tempo. A tal fine, i gestori e gli operatori aerei usano le stesse metodologie di monitoraggio e gli stessi insiemi di dati, con riserva di eventuali modifiche e deroghe approvate dall'autorità competente.
2. I gestori e gli operatori aerei raccolgono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati relativi al monitoraggio, compresi le ipotesi, i riferimenti, i dati di attività e i fattori di calcolo, con modalità trasparenti che consentano al verificatore e all'autorità competente di riprodurre la determinazione delle emissioni.
3. Gli operatori aerei raccolgono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati relativi al monitoraggio, compresi le ipotesi, i riferimenti, i dati di attività e i fattori di calcolo, con modalità trasparenti che consentano al verificatore e all’autorità competente di riprodurre la determinazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 per volo.
Art. 7 Accuratezza
I gestori e gli operatori aerei si accertano che i valori delle emissioni non siano sistematicamente e consapevolmente inaccurati.
Essi individuano e limitano il più possibile ogni eventuale fonte di imprecisioni.
Esercitano inoltre la dovuta diligenza affinché il calcolo e la misura delle emissioni siano quanto più possibile accurati.
Art. 8
I gestori e gli operatori aerei forniscono ragionevoli garanzie circa l’integrità dei dati relativi alle emissioni e agli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 da comunicare. Essi provvedono alla determinazione delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 utilizzando le adeguate metodologie di monitoraggio di cui al presente regolamento.
I dati sulle emissioni e sugli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 comunicati e i documenti connessi sono esenti da inesattezze significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione5, evitano distorsioni nella scelta e nella presentazione delle informazioni e forniscono un resoconto attendibile ed equilibrato delle emissioni e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di un impianto o di un operatore aereo.
Nella scelta di una metodologia di monitoraggio, si raffrontano i miglioramenti derivanti da una maggiore accuratezza con i costi più elevati che ne derivano. Nel monitoraggio e nella comunicazione si mira a ottenere la massima accuratezza possibile, tranne se ciò risulti tecnicamente non realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati.
Art. 9 Miglioramento continuo
I gestori e gli operatori aerei tengono conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni di verifica predisposte ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE nelle loro successive attività di monitoraggio e comunicazione.
Art. 10 Coordinamento
Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, esso coordina le attività svolte da tali autorità ai sensi del presente regolamento.
Capo II. Piano di monitoraggio
Sezione 1. Norme generali
Art. 11 Obbligo generale
1.
Ogni gestore o operatore aereo effettua il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 sulla base di un piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 12, in base alla natura e al funzionamento dell’impianto o dell’attività di trasporto ai quali si applica.
Il piano di monitoraggio è integrato da procedure scritte che il gestore o l'operatore aereo stabilisce, documenta, applica e aggiorna per le attività descritte nel piano di monitoraggio, se del caso.
2. Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 illustra le istruzioni per il gestore o l'operatore aereo in maniera logica e semplice, evitando la duplicazione delle operazioni e tenendo conto dei sistemi già esistenti presso l'impianto o utilizzati dal gestore o dall'operatore aereo.