Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma, secondo, della Costituzione;
Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che ha ripristinato l'imposta di fabbricazione sul benzolo e le successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1946, n. 79;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di modificare il regime fiscale dei prodotti petroliferi e di abolire l'imposta di fabbricazione sul benzolo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso: Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione del catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce della tariffa doganale 271): Oli greggi di petrolio, naturali:
1) da usare direttamente come combu-
stibili (voce della tariffa 271-a)-1):
Per quintale
alfa) nelle caldaie e nei forni.. L. 110
beta) nei motori................. " 3.0002) per altri usi (voce 271-a)-3).... " 5.000
Benzina (voce 271 -b-1)............... " 10.500
Acqua ragia minerale (voce 271-b)-2).. " 8.400 Petrolio (voce 271-b)-3).............. " 8.000 Oli da gas:
1) da usare direttamente come combu- stibili (voce 271-b)-4-alfa):
I) con densita da 0,850 a 0,890
alla temperatura di 15° C............... " 4.800II) con densita superiore a 0,890
alla temperatura di 15° C............... " 3.000
2) per altri usi (voce 271-b)-4-be-
ta)..................................... " 4.800
Lubrificanti:
1) oli bianchi (voce 271-b)-5-alfa). " 11.300
2) altri (voce 271-b)-5-beta)....... " 9.000 Residui della lavorazione (voce 271-b) -6): alfa) da usare direttamente come combustibili: I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni: A) densi...................... " 110
B) fluidi..................... " 110 piu L. 28,80 per ogni unita percentuale di oli distillati fino a 300° eccedente il 20% ma non il 30 % per quintale; II) nei motori.................... " 3.000 gamma) per altri usi........... " 5.000 Vaselina (voce 273): a) naturale......................... " 2.500
b) artificiale, a base di paraffina. " 5.680
Paraffina solida (voce 274)........... " 680
Cera minerale (voce 277):
a) greggia (ozocerite greggia)...... " 180
b) raffinata (ceresina)............. " 460
Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, e' concesso un abbuono del 30% sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.
Rimangono in vigore le temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili e di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1946.
Art. 2
1. E' esente da nuova imposta la benzina che, avendo gia' regolarmente assolto il tributo, venga recuperata e rigenerata dalle smacchiatorie e lavanderie dopo i lavori di smacchiatura in cui l'abbiano impiegata.
Art. 3
1. Gli aumenti d'imposta, stabiliti con l'art. 1, si applicano anche sui prodotti petroliferi che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti o nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza continuativa finanziaria, nonche' sui prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione.
2. A tale uopo i possessori dovranno fare denunzia delle quantita' possedute anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale se trattasi di prodotti esistenti negli spazi o recinti doganali, entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
1. La maggiore imposta dovuta in base al precedente art. 3 del presente decreto deve essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.
2. Sulle somme non versate tempestivamente e' applicata una indennita' di mora del 6%. Detta indennita' e' ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Art. 5
1. Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 3 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.
Art. 6
1. La tabella B allegata al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 9 maggio 1950, n. 202, e' sostituita con la tabella allegata al presente decreto.
Art. 7
1. E' abolita l'imposta di fabbricazione sul benzolo puro o raffinato e sul benzolo greggio di produzione nazionale e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 OTTOBRE 1976, N. 691, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 NOVEMBRE 1976, N. 786
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 OTTOBRE 1976, N. 691, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 NOVEMBRE 1976, N. 786
Art. 10
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 182. - CARLOMAGNO