Modificazione all'imposta di fabbricazione sulla benzina
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali approvata con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla benzina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Art. 1
Art. 2
1. L'aumento d'imposta, stabilito con l'art. 1, si applica anche alla benzina, che abbia assolto la preesistente aliquota d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia da chiunque posseduta in quantita' superiore a 200 quintali.
2. All'uopo i possessori dovranno fare denunzia delle quantita' possedute, anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
1. La maggiore imposta dovuta, in base al precedente art. 2 deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.
2. Sulle somme non versate tempestivamente e' applicata una indennita' di mora del 6%. Detta indennita' e' ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Art. 4
1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.
2. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo.
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addi' 26 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 148. - CARLOMAGNO